Sentenza 21 aprile 2016
Massime • 1
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto", non rilevano le soglie di punibilità previste per gli altri reati dal D.Lgs. n. 74 del 2000, ma, trattandosi di un reato di pericolo, occorre valutare la condotta in base ai criteri generali dettati dall'art. 131-bis cod. pen., con particolare riferimento alla sua reiterazione negli anni di imposta e alla messa in pericolo del bene protetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2016, n. 38488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38488 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2016 |
Testo completo
38 4 8 8/ 1 6 88 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 21/04/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1316/2016 SILVIO AMORESANO -- Presidente - REGISTRO GENERALE N.41201/2015 ENRICO MANZON Rel. Consigliere - ANGELO MATTEO SOCCI - GIOVANNI LIBERATI ANTONELLA DI STASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT MA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/02/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Procuratore Generale persona del FRANCESCO SALZANO che ha concluso per : < Rigetto del ricorso>> Udit i difensor Avv.; Stefons Queiros, sest. proc. ;LL Aceglima RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Ancona con sentenza del 5 febbraio 2015, ha confermato, la sentenza del Tribunale di Pesaro (4 aprile 2013) che aveva condannato AS RA, AS MI, AS EM, AS SI e AS RO alla pena di mesi 6 di reclusione ciascuno per il reato di cui agli art. 81. 110 cod. pen. e 2 del d. lgs. 74 del 2000 (membri del consiglio di amministrazione della Vetreria AS s. r. I., AS OM legale rappresentante è deceduto nelle more del procedimento) perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, indicato nelle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto relative agli anni 2006 e 2007, elementi passivi fittizi, al fine di evadere dette imposte, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti di cui agli allegati elenchi ... emesse dalla "PHONI SYSTEM" s.r.l. ... per un ammontare complessivo per l'anno 2006 di € 161.706,16 (imponibile e 137.591,30 ed IVA € 24.114,86) e per l'anno 2007 di € 124.190,12 (imponibile € 104.892,10 ed IVA € 19.298,05); con la circostanza attenuante dell'art. 2, comma 3, del d. lgs. n. 74 del 2000 per l'importo inferiore ad € 154.892,10. 仗 2. Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Vizio di motivazione, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. I giudici di primo grado e di secondo grado non approfondiscono e né individuano le imposte effettivamente evase;
le imposte se non sono elementi costitutivi del reato andrebbero comunque valutate ai fini della determinazione della pena e della concessione delle generiche, e per il quantum della confisca. Amilot-Secci 1 L'imposta evasa è solo l'IVA per € 19.298,04 per il 2007 ed € 24.114,86 per il 2006. Per le richieste attenuanti generiche la Corte di appello nulla dice, e valutata la incensuratezza, e l'entità non eccessiva dell'IVA evasal le stesse andavano concesse. 2. 2. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La nuova norma, intervenuta ad un mese circa dalla sentenza prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, applicabile al caso in giudizio perché le somme non superano le soglie previste dagli altri articoli del d. Igs. 74 del 2000. Hanno chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità degli stessi. Le fatture di cui all'imputazione utilizzate dalla società per l'evasione dell'IVA, per € 19.298,04 per il 2007 ed € 24.114,86 per il 2006, o sono oggettivamente inesistenti o riferibili a beni non pertinenti all'attività della società, ma relative a forniture di elettrodomestici e prestazioni in favore dei ricorrenti (lavatrici, televisori, giochi elettronici ecc.); questo emerge dalle due sentenze di merito (doppia conforme) che con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità ricostruiscono tutto il movimento delle fatture dell'imputazione (con la documentazione e con precise testimonianze anche dell'unico socio della Phone System s.r.l., Sabellini Andrea). Nel ricorso genericamente si contesta la motivazione della sentenza impugnata ritenendo che non sia stata individuata la somma evasa, per le singole imposte. La sentenza invece contiene adeguata motivazione e precisa individuazione dell'imposta evasa, l'IVA, per le somme sopra viste, già contenute nella contestazione (nell'imputazione). 2 Any LT forci Nel ricorso in Cassazione non viene contestata la mancanza dell'elemento soggettivo, il concorso dei componenti del consiglio di amministrazione all'attività dell'amministratore, uno dei motivi di appello, e quindi sul punto non vi è necessità di analisi in questa sede.
4. Relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche la sentenza impugnata contiene adeguata e logica motivazione in assenza di elementi suscettibili di positivo "1 apprezzamento, diversi dalla sola incensuratezza, per giustificare diminuizioni di pena, la cui entità è congrua in rapporto ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.". La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione. (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627). 3 6. Per la richiesta dell'applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, art. 131 bis del cod. pen., non può seguirsi il criterio indicato nel motivo del ricorso, ovvero che qualsiasi evasione inferiore ai limiti soglia, previsti negli altri articoli del d. lgs. 74 del 2000, sia per ciò solo meritevole della particolare tenuità del fatto. Il problema è stato affrontato da questa Corte di Cassazione per le ipotesi di superamento della soglia per pochi €: "In tema omesso versamento di IVA, la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto", prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a 250.000 euro dall'art. 10-ter D.Lgs. n. 74 del 2000, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non particolarmente tenue, sul piano oggettivo, l'omesso versamento di 270.703 euro)". (Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015 - dep. 01/04/2016, Reggiani Viani, Rv. 266570; vedi anche Sez. 3, n. 51020 del 11/11/2015 - dep. 29/12/2015, Crisci, Rv. 265982). Per la fattispecie dell'art. 2, del d. lgs n. 74 del 2000, nessun А riferimento può sussistere alla soglia di punibilità, perché non è prevista nessuna soglia. Ed allora i criteri di valutazioni sono quelli generali previsti dalla norma, ovvero “... la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai *** sensi dell'art. 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale". Nel nostro caso non sussiste la particolare tenuità dell'offesa, e il comportamento è risultato abituale, per due anni d'imposta e per centinaia di fatture, oggettivamente e soggettivamente inesistenti. Del resto il reato in oggetto è di pericolo o di mera condotta, e quindi la valutazione della sua offensività deve riguardare la messa in pericolo del bene protetto e non il danno verificato: "Il delitto di frode fiscale si connota come reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto anticipandola al 4 -Ayob Mother fri momento della commissione della condotta tipica". (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 - dep. 19/01/2011, Giordano ed altri, Rv. 248869). Non ricorrono pertanto le condizioni per la applicazione della particolare tenuità del fatto, rilevabili direttamente dalla Corte di Cassazione, senza necessità di un rinvio al giudice di merito. La questione relativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., è rilevabile nel giudizio di legittimità, a norma dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., se non è stato possibile proporla in appello, ma la sua prospettazione non implica necessariamente l'annullamento della sentenza impugnata dovendo invece la relativa richiesta essere rigettata ove non ricorrano le condizioni per l'applicabilità dell'istituto. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza dei presupposti necessari per la configurabilità della causa di non punibilità, rilevando che l'omesso versamento all'Erario di una considerevole somma di denaro era incompatibile con un giudizio di particolare tenuità del fatto). (Sez. 3, n. 21474 del 22/04/2015 - dep. 22/05/2015, Fantoni, Rv. 263693). Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: "Il reato di cui all'art. 2, del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, quale reato di pericolo o di mera condotta non può ritenersi di particolare tenuità, ex art. 131 bis del cod. pen., in riferimento alle soglie di punibilità previste per gli altri reati del d.lgs n. 74 del 2000, ma deve valutarsi con i criteri generali previsti nell'art. 131 bis del cod. pen. ed in particolare con la reiterazione delle condotte negli anni d'imposta e la messa in pericolo del bene protetto". Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. 4 Augal Mattes Secci
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/04/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Any Matter Spra Silvio Amoresano Врем DEPOSITATA IN CANCELLERIA L 16 SET 2016 IL CANCELLIERE Luana Maciani 6