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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/12/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 1613 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. ES DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
23.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] – Romania- il 21.10.1984) Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma Via Appia Nuova n. 543, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico
Pennaforti giusta procura in atti ricorrente
E
, in persona del Direttore Regionale Lazio, elettivamente domiciliato in Roma Piazza delle CP_1
Cinque Giornate n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Eudizi giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.3.2024, - esponendo di avere subìto Parte_1 in data 29.8.2022 un infortunio riconosciuto dall' con la corresponsione di un indennizzo in CP_1 capitale per danno biologico valutato nella misura del 14% (“frattura calcagno bil a moderata incidenza funzionale”) e ritenuto non congrua tale valutazione - ha convenuto in giudizio il predetto chiedendo il riconoscimento di postumi nella misura del 25% o comunque in misura superiore CP_2
a quella già riconosciuta.
Con deposito di memoria difensiva si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la CP_1 fondatezza della domanda, ribadendo la correttezza della valutazione medico-legale operata in sede amministrativa.
Espletata una Ctu medico legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene pertanto decisa con la presente sentenza.
1 La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Il Ctu medico-legale nominato (dr. ha accertato che il ricorrente risulta affetto da Persona_1
“esiti di frattura di entrambi i calcagni, pluriframmentaria, con perdita di matrice ossea per affondamento della spongiosa, trattata bilateralmente con intervento di sintesi con placca e viti e innesto di osso sintetico” , specificando chee tali postumi derivanti dall'infortunio occorso in data
29.8.2022 sono cosi classificabili: “ a) danno ortopedico da frattura di entrambi i calcagni 18%, percentuale pari alla somma delle singole voci, stante il reciproco rapporto di concorrenza e la presenza di un danno funzionale più che “sfumato”; è altresì computata una maggiorazione per il piattismo bilaterale di piede, di natura post-traumatica, come si rileva dalle immagini radiografiche;
b) danno da presenza di mezzi di sintesi 4% (in ragione della bilateralità dei mezzi metallici); c) danno cicatriziale 1% (in ragione della superficie corporea interessata, generalmente nascosta all'esame visivo).
Trattandosi di tre gruppi di infermità tra loro in rapporto di coesistenza funzionale - poiché non incidenti sul medesimo sistema organo funzionale ovvero su sistemi organo funzionali tra loro correlati - l'integrazione dei tre valori presuppone l'adozione di un calcolo c.d. “a scalare proporzionale”, nel quale ad una prima infermità si attribuisce la piena percentuale “tabellare”
(indipendentemente da quale si assuma come tale il risultato finale non varia) e alle altre infermità si attribuisce un valore ridotto, rispetto a quello tabellare, in misura proporzionale a quanto risulta diminuita la validità della persona danneggiata per effetto della prima e poi delle seguenti infermità.
Lo sviluppo del calcolo risulta dal seguente prospetto, secondo il quale risulta un danno biologico complessivo pari al 22%, per approssimazione all'unità di 22,07%”.
Sulla base della documentazione e dell'obiettività clinica rilevata, il Ctu ha affermato che parte ricorrente è affetta da “un danno biologico permanente pari al 22% (ventidue per cento) valutato secondo la Tabella delle menomazioni introdotta dal DM 12 luglio 2000”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, comunque non indicati dalle parti che non hanno mosso rilievi critici alla perizia.
Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente, in relazione all'infortunio già riconosciuto dall' CP_1 con provvedimento del 21.6.2023, all'indennizzo per danno biologico nella misura del 22% e di conseguenza va disposta condanna l' alla corresponsione in suo favore del predetto indennizzo CP_1
i(detratto quanto già percepito ed erogato in capitale con la valutazione del 14%), da erogarsi in rendita con la indicata misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo.
2 Considerato il ricorrente ha domandato il riconoscimento dei postumi della malattia nella misura del 25% e tenuto conto dell'esigua differenza tra quanto già riconosciuto dall' e quanto accertato CP_1 dal CTU in confronto a quella richiesta dall'infortunato, le spese processuali vanno compensate per
1/3 e l' va condannato al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, CP_1 della restante parte, liquidata come in dispositivo, seppur tenendo conto della serialità del contenzioso in esame.
Le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto, sono pertanto poste a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
- dichiara il diritto di , in relazione all'infortunio già Parte_1 riconosciuto dall' con provvedimento del 21.6.2023, all'indennizzo per danno biologico nella CP_1 misura del 22% e condanna l' alla corresponsione in suo favore del predetto indennizzo (detratto CP_1 quanto già percepito), da erogarsi in rendita con la indicata misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo;
- compensa nella misura di 1/3 le spese processuali e condanna l' alla rifusione, in favore del CP_1 procuratore antistatario di parte ricorrente, del restante 2/3 che liquida in euro 3.090,00, oltre accessori di legge;
- pone a definitivo carico dell' le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato CP_1 decreto.
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
ES Di IE
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