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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 04/12/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1304 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 1304 /2025 R.G. promosso da:
suo legale rapp.te p.t., società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_1 costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge 130”), con sede legale in Via V. Alfieri n. 1, Conegliano (TV), C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-
Belluno n. , e per essa, quale mandataria, suo legale rapp.te p.t., P.IVA_1 CP_2 società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale P IVA rappresentata e difesa P.IVA_2 P.IVA_3 dall'Avv. Roberta Frojo, elettivamente domiciliata ex art 16 undecies D.lvo 173/2012 presso l'indirizzo pec: giusta mandato in atti;
Email_1
-PARTE RICORRENTE- contro
, (C.F. ), Controparte_3 C.F._1
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. agiva in giudizio nei confronti di , Parte_1 Controparte_3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni nel merito: “In principalità Accertarsi e dichiararsi che (nata ad [...] il [...] CF ), Controparte_3 CodiceFiscale_2
1 res.te in Alessandria Via Piave 14 ha accettato tacitamente ai sensi dell'art 476 cc, ovvero ai sensi dell'art 485 cc, le quote a lei devolute dell'eredità morendo dismessa da (nato ad [...]
Alessandria il 11.1.1967 – CF ), sui seguenti immobili per la quota di 1/2: CodiceFiscale_3
Comune di Alessandria – NCF: -) fg 95 part 60 sub 1 cat A4 vani 4 (c.so Acqui 66) -) fg 95 part 60 sub 4 cat A4 vani 5 (c.so Acqui 66) -) fg 95 part 60 sub 5 cat C6 mq 16 (strada Chiozzo)”.
Parte ricorrente in particolare allegava di essere divenuta titolare di un credito (oggetto del presente giudizio) originariamente sorto nei confronti di e a seguito di Controparte_4 Controparte_3
cessione da parte di;
che infatti , a seguito di rapporti bancari, aveva CP_5 Controparte_6
stipulato con il sig e la sig contratto di mutuo fondiario del Controparte_4 Controparte_3
10.5.2002 a rogito Notaio dr rep 97848 racc 23757 per originari euro 139.443,00; che a Per_1
garanzia era stata presa ipoteca volontaria in data 15.5.2002 reg gen. 3803 reg part 705 presso la
Conservatoria dei registri Immobiliari di Alessandria;
che il sig. era deceduto in Controparte_4
Alessandria il 5.2.2016; che a seguito del suo decesso era stata aperta eredità giacente avanti il
Tribunale di Alessandria (RGV 807/2019) e nominato quale Curatore l'Avv Lea Cifone la quale aveva depositato relazione ( doc 10) con la quale aveva dato atto che la moglie, Sig. , pur CP_3 avendo depositato rinuncia all'eredità, aveva compiuto atti dispositivi ex art 476 cc, ed incompatibili con la volontà di rinunciare, per aver presentato all'INPS in data 18.8.2016 domanda di riscossione della pensione del sig. (doc 10, 11), risultando che la signora aveva percepito la pensione CP_4 quale erede;
che i ratei erano stati bonificati il 17.11.2016; che, pertanto, sulla base dell'intervenuta accettazione tacita della convenuta era stata richiesta la chiusura dell'eredità giacente, disposto dal
Tribunale di Alessandria, con provvedimento del 26.2.2019; che, inoltre, la sig. , come CP_3
risultava dallo stato di famiglia di cui al doc 6, era coniugata con il sig. ed era nel possesso CP_4 dei beni al momento del suo decesso, senza compiere l'inventario; che, pertanto, la stessa doveva ritenersi erede pura e semplice del marito deceduto;
che parte ricorrente aveva Controparte_1
interesse alla pronuncia di accertamento di accettazione tacita di eredità della convenuta, onde procedere all'escussione del bene in garanzia.
Parte convenuta non si costituiva nonostante la regolarità della notifica effettuata e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 28.10.2025 la causa a seguito della precisazione delle conclusioni da parte della ricorrente e discussione orale ex art 281 sexies cpc veniva trattenuta in decisione.
*****
Ebbene la domanda è in parte fondata e in parte da ritenersi inammissibile.
Si rileva infatti che la domanda formulata riguarda da una parte l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa dal marito da parte della resistente Controparte_4 CP_3
2 , domanda per la quale quest'ultima è chiaramente legittimata passiva e per l'altra parte, alla CP_3 luce dell'interpretazione complessiva dell'atto, riguarda l'accertamento in sostanza della mancanza di qualità di eredi degli altri soggetti chiamati all'eredità (i figli), considerato che nelle conclusioni il ricorrente individua la quota di eredità della convenuta nella sua interezza: ½ sugli immobili siti in
Alessandria sopra indicati che dalla documentazione relativa all'iscrizione di ipoteca (doc. 4) e dalle visure catastali (doc. 5) risulta essere l'intera quota caduta in successione. Con riferimento a tale ultimo accertamento negativo della qualità di eredi degli altri chiamati si rileva come lo stesso non possa che essere rivolto nei confronti degli altri soggetti chiamati all'eredità, per i quali non risulta oltretutto prodotta neanche in questa sede adeguata e sufficiente documentazione dalla quale potere desumere con certezza la mancanza di qualità di eredi degli stessi, dovendosi rilevare, pertanto, sul punto un difetto di legittimazione passiva della convenuta, con conseguente inammissibilità della relativa domanda formulata dalla ricorrente.
D'altronde: “La legittimazione attiva si inquadra nel novero delle condizioni dell'azione e consiste nella corrispondenza tra il soggetto che propone la domanda e quello al quale la legge riconnette la posizione azionata in giudizio. Pur mancando nel nostro ordinamento una definizione positiva del concetto di legittimazione attiva, si ritiene che esso abbia un fondamento costituzionale nell'articolo
24 della Costituzione, laddove è precisato che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
“propri” diritti e interessi legittimi, e vada letto in combinato con il divieto di sostituzione processuale previsto dall'articolo 81 del Cpc, il quale prevede che, fuori dai casi previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. La funzione della legittimazione attiva come condizione della domanda è duplice: da un lato, in prospettiva“privatistica”, essa è utile
a proteggere il titolare della situazione sostanziale dalle possibili ingerenze di terzi, riservandogli la scelta sul se, come e quando agire a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi;
dall'altro, in prospettiva “pubblicistica”, essa serve a limitare l'accesso alla tutela giurisdizionale al solo soggetto abilitato dalla legge ad azionare la situazione soggettiva che viene in rilievo, al fine di evitare lo sperpero di risorse pubbliche e la moltiplicazione dei giudizi. In coerenza con le sue funzioni, infatti, la valutazione sulla legittimazione è effettuata, anche d'ufficio dal giudice, sulla base della sola domanda e non si estende all'accertamento dell'effettiva titolarità della situazione soggettiva contestata, appartenendo tale indagine al merito del giudizio: in caso di difetto di legittimazione, il giudice dovrà dichiarare la domanda inammissibile (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da una asserita condotta diffamatoria imputabile alla parte convenuta, il giudice adito, avuto riguardo al contenuto dell'atto di citazione ed alla stessa prospettazione attorea, ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla convenuta medesima, risultando parte attrice, nell'agire in giudizio, senz'altro titolare
3 del diritto vantato, fatta salva, naturalmente, la verifica sull'effettiva sussistenza dell'asserita violazione, nella circostanza poi esclusa con una pronuncia di rigetto della domanda).” (cfr.
Tribunale Roma, 24/04/2023, n.6456).
Quanto invece alla prima parte della domanda volta all'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa da da parte della Controparte_4
resistente si osserva quanto segue. Controparte_3
Ai sensi dell'art. 476 c.c., “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”; in tal senso, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità” (Cass. Civ. n. 4843/2019) e che
“L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. Civ. n. 10796/2009).
Ebbene nel caso di specie parte ricorrente ha allegato come , che era coniuge del de Controparte_3 cuius, abbia compiuto atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità morendo dismessa dal sig. e nello specifico abbia presentato all'INPS in data 18.8.2016 domanda di riscossione CP_4 della pensione di quest'ultimo (cfr. doc. 11 ricorso).
Dallo stesso documento si evince come l'INPS abbia altresì comunicato con missiva del 17.11.2016 di avere provveduto alla liquidazione della pensione richiesta da . Controparte_3
Risulta, quindi, come la convenuta abbia presentato domanda per riscuotere un credito del defunto.
Sul punto si rileva che come affermato dalla Corte di Cassazione: “Costituisce atto di accettazione
4 tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., la riscossione da parte del chiamato di un assegno rilasciato al "de cuius" in pagamento di un suo credito, non essendo la riscossione atto conservativo, bensì dispositivo del patrimonio ereditario.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/11/1999, n.12327); ancora è stato affermato in giurisprudenza che: “In tema di successione ereditaria, la riscossione da parte del chiamato di un assegno rilasciato al de cuius in pagamento di un suo credito costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'articolo 476 del codice civile, essendo la riscossione atto dispositivo del patrimonio ereditario e non mero atto conservativo. Nel caso di specie, relativo a una vicenda di divisione ereditaria, le attrici figlie del de cuius precisavano la propria qualità di eredi del defunto padre producendo l'attestazione rilasciata dall'Inps circa
l'avvenuto pagamento di alcuni ratei di pensione, maturati e non riscossi dal legittimo titolare, invocando l'applicazione dell'istituto dell'accettazione tacita dell'eredità.” (cfr. Corte appello Napoli sez. II, 18/09/2017, n.3791).
Alla luce di quanto sopra si ritiene pertanto che la riscossione da parte di , a seguito Controparte_3
di domanda della stessa, del credito del de cuius per rate di pensione maturate e non riscosse comporti accettazione tacita dell'eredità del marito . Controparte_4
Stando così le cose anche una successiva rinuncia all'eredità della resistente, rinuncia indicata nel ricorso (cfr. doc.ti 10 e 12 del ricorso) è inefficace in quanto posteriore (del 7.2.2019) all'atto comportante accettazione tacita di cui sopra.
Invero, "L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres",
è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità" (Cass. 15663/2020).
Ne consegue come possa essere accertata nei confronti della resistente la qualità di erede del de cuius
nei limiti, allo stato, tuttavia, alla luce di quanto sopra indicato sull'inammissibilità Controparte_4 dell'ulteriore domanda formulata dalla ricorrente, della quota di 1/3 alla stessa devoluta ex lege ai sensi dell'art. 581 c.c. (risultando la presenza di figli dai documenti prodotti dalla stessa ricorrente: doc. 8, 10) e risultando inammissibili in questa sede ulteriori accertamenti riguardanti la mancanza di qualità di eredi degli altri chiamati.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della resistente e vanno liquidate come in dispositivo sulla base della Tabella 2) allegata al D.M 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022,
5 valore indeterminato basso (scaglione da € 26.001 a € 52.000), compensi medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisoria, assai contratta, con esclusione invece dell'attività istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accerta e dichiara in capo a la qualità di erede di , per Controparte_3 Controparte_4
effetto dell'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., nei limiti della quota prevista dall'art. 581 c.c., come indicato in motivazione;
2. Dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda e accertamento richiesto da parte ricorrente, come indicato in motivazione;
3. Condanna parte resistente a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, liquidate in
€ 786,00 per esborsi e in € 4.358,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA
e CPA, come dovute per legge.
Alessandria, 4/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 1304 /2025 R.G. promosso da:
suo legale rapp.te p.t., società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_1 costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge 130”), con sede legale in Via V. Alfieri n. 1, Conegliano (TV), C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-
Belluno n. , e per essa, quale mandataria, suo legale rapp.te p.t., P.IVA_1 CP_2 società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale P IVA rappresentata e difesa P.IVA_2 P.IVA_3 dall'Avv. Roberta Frojo, elettivamente domiciliata ex art 16 undecies D.lvo 173/2012 presso l'indirizzo pec: giusta mandato in atti;
Email_1
-PARTE RICORRENTE- contro
, (C.F. ), Controparte_3 C.F._1
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. agiva in giudizio nei confronti di , Parte_1 Controparte_3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni nel merito: “In principalità Accertarsi e dichiararsi che (nata ad [...] il [...] CF ), Controparte_3 CodiceFiscale_2
1 res.te in Alessandria Via Piave 14 ha accettato tacitamente ai sensi dell'art 476 cc, ovvero ai sensi dell'art 485 cc, le quote a lei devolute dell'eredità morendo dismessa da (nato ad [...]
Alessandria il 11.1.1967 – CF ), sui seguenti immobili per la quota di 1/2: CodiceFiscale_3
Comune di Alessandria – NCF: -) fg 95 part 60 sub 1 cat A4 vani 4 (c.so Acqui 66) -) fg 95 part 60 sub 4 cat A4 vani 5 (c.so Acqui 66) -) fg 95 part 60 sub 5 cat C6 mq 16 (strada Chiozzo)”.
Parte ricorrente in particolare allegava di essere divenuta titolare di un credito (oggetto del presente giudizio) originariamente sorto nei confronti di e a seguito di Controparte_4 Controparte_3
cessione da parte di;
che infatti , a seguito di rapporti bancari, aveva CP_5 Controparte_6
stipulato con il sig e la sig contratto di mutuo fondiario del Controparte_4 Controparte_3
10.5.2002 a rogito Notaio dr rep 97848 racc 23757 per originari euro 139.443,00; che a Per_1
garanzia era stata presa ipoteca volontaria in data 15.5.2002 reg gen. 3803 reg part 705 presso la
Conservatoria dei registri Immobiliari di Alessandria;
che il sig. era deceduto in Controparte_4
Alessandria il 5.2.2016; che a seguito del suo decesso era stata aperta eredità giacente avanti il
Tribunale di Alessandria (RGV 807/2019) e nominato quale Curatore l'Avv Lea Cifone la quale aveva depositato relazione ( doc 10) con la quale aveva dato atto che la moglie, Sig. , pur CP_3 avendo depositato rinuncia all'eredità, aveva compiuto atti dispositivi ex art 476 cc, ed incompatibili con la volontà di rinunciare, per aver presentato all'INPS in data 18.8.2016 domanda di riscossione della pensione del sig. (doc 10, 11), risultando che la signora aveva percepito la pensione CP_4 quale erede;
che i ratei erano stati bonificati il 17.11.2016; che, pertanto, sulla base dell'intervenuta accettazione tacita della convenuta era stata richiesta la chiusura dell'eredità giacente, disposto dal
Tribunale di Alessandria, con provvedimento del 26.2.2019; che, inoltre, la sig. , come CP_3
risultava dallo stato di famiglia di cui al doc 6, era coniugata con il sig. ed era nel possesso CP_4 dei beni al momento del suo decesso, senza compiere l'inventario; che, pertanto, la stessa doveva ritenersi erede pura e semplice del marito deceduto;
che parte ricorrente aveva Controparte_1
interesse alla pronuncia di accertamento di accettazione tacita di eredità della convenuta, onde procedere all'escussione del bene in garanzia.
Parte convenuta non si costituiva nonostante la regolarità della notifica effettuata e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 28.10.2025 la causa a seguito della precisazione delle conclusioni da parte della ricorrente e discussione orale ex art 281 sexies cpc veniva trattenuta in decisione.
*****
Ebbene la domanda è in parte fondata e in parte da ritenersi inammissibile.
Si rileva infatti che la domanda formulata riguarda da una parte l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa dal marito da parte della resistente Controparte_4 CP_3
2 , domanda per la quale quest'ultima è chiaramente legittimata passiva e per l'altra parte, alla CP_3 luce dell'interpretazione complessiva dell'atto, riguarda l'accertamento in sostanza della mancanza di qualità di eredi degli altri soggetti chiamati all'eredità (i figli), considerato che nelle conclusioni il ricorrente individua la quota di eredità della convenuta nella sua interezza: ½ sugli immobili siti in
Alessandria sopra indicati che dalla documentazione relativa all'iscrizione di ipoteca (doc. 4) e dalle visure catastali (doc. 5) risulta essere l'intera quota caduta in successione. Con riferimento a tale ultimo accertamento negativo della qualità di eredi degli altri chiamati si rileva come lo stesso non possa che essere rivolto nei confronti degli altri soggetti chiamati all'eredità, per i quali non risulta oltretutto prodotta neanche in questa sede adeguata e sufficiente documentazione dalla quale potere desumere con certezza la mancanza di qualità di eredi degli stessi, dovendosi rilevare, pertanto, sul punto un difetto di legittimazione passiva della convenuta, con conseguente inammissibilità della relativa domanda formulata dalla ricorrente.
D'altronde: “La legittimazione attiva si inquadra nel novero delle condizioni dell'azione e consiste nella corrispondenza tra il soggetto che propone la domanda e quello al quale la legge riconnette la posizione azionata in giudizio. Pur mancando nel nostro ordinamento una definizione positiva del concetto di legittimazione attiva, si ritiene che esso abbia un fondamento costituzionale nell'articolo
24 della Costituzione, laddove è precisato che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
“propri” diritti e interessi legittimi, e vada letto in combinato con il divieto di sostituzione processuale previsto dall'articolo 81 del Cpc, il quale prevede che, fuori dai casi previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. La funzione della legittimazione attiva come condizione della domanda è duplice: da un lato, in prospettiva“privatistica”, essa è utile
a proteggere il titolare della situazione sostanziale dalle possibili ingerenze di terzi, riservandogli la scelta sul se, come e quando agire a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi;
dall'altro, in prospettiva “pubblicistica”, essa serve a limitare l'accesso alla tutela giurisdizionale al solo soggetto abilitato dalla legge ad azionare la situazione soggettiva che viene in rilievo, al fine di evitare lo sperpero di risorse pubbliche e la moltiplicazione dei giudizi. In coerenza con le sue funzioni, infatti, la valutazione sulla legittimazione è effettuata, anche d'ufficio dal giudice, sulla base della sola domanda e non si estende all'accertamento dell'effettiva titolarità della situazione soggettiva contestata, appartenendo tale indagine al merito del giudizio: in caso di difetto di legittimazione, il giudice dovrà dichiarare la domanda inammissibile (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da una asserita condotta diffamatoria imputabile alla parte convenuta, il giudice adito, avuto riguardo al contenuto dell'atto di citazione ed alla stessa prospettazione attorea, ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla convenuta medesima, risultando parte attrice, nell'agire in giudizio, senz'altro titolare
3 del diritto vantato, fatta salva, naturalmente, la verifica sull'effettiva sussistenza dell'asserita violazione, nella circostanza poi esclusa con una pronuncia di rigetto della domanda).” (cfr.
Tribunale Roma, 24/04/2023, n.6456).
Quanto invece alla prima parte della domanda volta all'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa da da parte della Controparte_4
resistente si osserva quanto segue. Controparte_3
Ai sensi dell'art. 476 c.c., “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”; in tal senso, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità” (Cass. Civ. n. 4843/2019) e che
“L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. Civ. n. 10796/2009).
Ebbene nel caso di specie parte ricorrente ha allegato come , che era coniuge del de Controparte_3 cuius, abbia compiuto atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità morendo dismessa dal sig. e nello specifico abbia presentato all'INPS in data 18.8.2016 domanda di riscossione CP_4 della pensione di quest'ultimo (cfr. doc. 11 ricorso).
Dallo stesso documento si evince come l'INPS abbia altresì comunicato con missiva del 17.11.2016 di avere provveduto alla liquidazione della pensione richiesta da . Controparte_3
Risulta, quindi, come la convenuta abbia presentato domanda per riscuotere un credito del defunto.
Sul punto si rileva che come affermato dalla Corte di Cassazione: “Costituisce atto di accettazione
4 tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., la riscossione da parte del chiamato di un assegno rilasciato al "de cuius" in pagamento di un suo credito, non essendo la riscossione atto conservativo, bensì dispositivo del patrimonio ereditario.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/11/1999, n.12327); ancora è stato affermato in giurisprudenza che: “In tema di successione ereditaria, la riscossione da parte del chiamato di un assegno rilasciato al de cuius in pagamento di un suo credito costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'articolo 476 del codice civile, essendo la riscossione atto dispositivo del patrimonio ereditario e non mero atto conservativo. Nel caso di specie, relativo a una vicenda di divisione ereditaria, le attrici figlie del de cuius precisavano la propria qualità di eredi del defunto padre producendo l'attestazione rilasciata dall'Inps circa
l'avvenuto pagamento di alcuni ratei di pensione, maturati e non riscossi dal legittimo titolare, invocando l'applicazione dell'istituto dell'accettazione tacita dell'eredità.” (cfr. Corte appello Napoli sez. II, 18/09/2017, n.3791).
Alla luce di quanto sopra si ritiene pertanto che la riscossione da parte di , a seguito Controparte_3
di domanda della stessa, del credito del de cuius per rate di pensione maturate e non riscosse comporti accettazione tacita dell'eredità del marito . Controparte_4
Stando così le cose anche una successiva rinuncia all'eredità della resistente, rinuncia indicata nel ricorso (cfr. doc.ti 10 e 12 del ricorso) è inefficace in quanto posteriore (del 7.2.2019) all'atto comportante accettazione tacita di cui sopra.
Invero, "L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres",
è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità" (Cass. 15663/2020).
Ne consegue come possa essere accertata nei confronti della resistente la qualità di erede del de cuius
nei limiti, allo stato, tuttavia, alla luce di quanto sopra indicato sull'inammissibilità Controparte_4 dell'ulteriore domanda formulata dalla ricorrente, della quota di 1/3 alla stessa devoluta ex lege ai sensi dell'art. 581 c.c. (risultando la presenza di figli dai documenti prodotti dalla stessa ricorrente: doc. 8, 10) e risultando inammissibili in questa sede ulteriori accertamenti riguardanti la mancanza di qualità di eredi degli altri chiamati.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della resistente e vanno liquidate come in dispositivo sulla base della Tabella 2) allegata al D.M 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022,
5 valore indeterminato basso (scaglione da € 26.001 a € 52.000), compensi medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase decisoria, assai contratta, con esclusione invece dell'attività istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accerta e dichiara in capo a la qualità di erede di , per Controparte_3 Controparte_4
effetto dell'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., nei limiti della quota prevista dall'art. 581 c.c., come indicato in motivazione;
2. Dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda e accertamento richiesto da parte ricorrente, come indicato in motivazione;
3. Condanna parte resistente a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, liquidate in
€ 786,00 per esborsi e in € 4.358,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA
e CPA, come dovute per legge.
Alessandria, 4/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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