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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1195/ 2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere
Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 14/03/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 1195/ 2024 vertente
TRA
in persona del Presidente e del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gaetano De
Ruvo e dall'Avv. Carla D'Aloisio e con essi elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in MA, Cap 00196- alla Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Canali De Rossi ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito alla Via Achille Papa n.7 -
MA- CAP 00195, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: avverso la sentenza del Tribunale di MA numero 3742 del 15.04.2024 depositata all'esito del procedimento recante R.G. 7512/2023.
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.03.2023, il sig. conveniva in giudizio, davanti Controparte_1 al giudice del Lavoro di MA, l' proponendo opposizione con contestuale istanza di Pt_1 sospensiva avverso l'avviso di addebito n. 39720230000064520000, notificato in data 30.01.2023, per l'importo complessivo di € 29.448,76, per contributi non versati dal medesimo, a seguito di iscrizione coattiva alla Gestione Commercianti per gli anni 2016-2021, atteso il disconoscimento della natura subordinata del rapporto, per il predetto segmento temporale A sostegno della domanda, l'istante premetteva, ai fini della sospensiva, l'infondatezza della pretesa contributiva avanzata, stante la pendenza di altro giudizio innanzi al Tribunale di MA recante RG 13898/2019 riunito a RG 23896/2019 all'udienza del 10.12.2019, avente ad oggetto l'accertamento della natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato o meno) intercorrente tra il sig. e Controparte_1
la Nel merito, rappresentava di essere stato assunto dalla società in Controparte_2 Controparte_2
data 01.12.20215, di essere socio al 25% della medesima società, di aver svolto funzioni di
Responsabile Amministrativo, assoggettandosi al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'Amministratore Unico Precisava, altresì, che il verbale di accertamento Parte_2 opposto, traeva origine dall'ispezione che poneva a fondamento della elevazione del predetto Pt_1 verbale, altro precedente verbale n. 2018007030 (già anch'esso oggetto di opposizione nelle procedure sopra richiamate) con cui gli Ispettori avevano verbalizzato il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinati dei sig.ri e . Tuttavia, nelle more di CP_1 Per_1 Persona_2 un'istruttoria ancora in fase di espletamento insistente nel procedimento RG 13898/2019, l' Pt_1
notificava, a luglio 2022, alla società una richiesta di pagamento della Controparte_2 contribuzione IVS da lavoro dipendente per l'anno 2018, sul presupposto del carattere subordinato del rapporto di lavoro del ricorrente. Nel corso dello stesso anno, la datrice di lavoro provvedeva al versamento dei contributi dovuti, per tutto il periodo compreso tra giugno 2016 e luglio 2018.
Ciononostante, l' notificava l'avviso di addebito n. 39720230000064520000, per il mancato Pt_1
pagamento dei contributi da lavoratore autonomo alla Gestione Commercianti. Per le ragioni appena esposte, il sig. adiva il Giudice del Lavoro al fine di far sospendere Controparte_1
l'avviso di addebito e di accogliere le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare e nel merito: voglia l'I.ll.mo Giudice adito -inaudita altera parte e quindi contestualmente alla fissazione della prima udienza di comparizione delle parti o fissata apposita udienza per l'esame sulla richiesta di sospensione dello stesso avviso di addebito-sospendere l'esecuzione del ruolo- dell'avviso di addebito 39720230000064520000 per gravi motivi, essendo attualmente pendente innanzi al
Tribunale di MA sezione Lavoro il giudizio RG 13898/2019 (+ causa riunita RG 23896/2019) di opposizione ad avviso di addebito, avente ad oggetto anche l'accertamento della natura del rapporto di lavoro del sig. con la ed inoltre avendo lo stesso Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
fatto richiesta di contributi previdenziali da lavoro dipendente per la posizione di
[...]
nell'anno 2022, regolarmente versati dall'azienda; B) nel merito: dichiarare nullo e/o CP_1 annullare e/o dichiarare illegittimo e/o rendere inefficace e/o sospendere in via definitiva l'avviso di addebito n. 397202364520000 e/o la esecuzione conseguente e/o quindi l'esecutività (o esecutorietà) dell'avviso stesso, perché i contributi previdenziali richiesti dalla Gestione
Commercianti non sono assolutamente dovuti per la natura subordinata del rapporto di lavoro;
e ciò, in ragione di quanto verrà accertato nel giudizio R.G. 13898/2019 (+causa riunita RG
23896/2019) del Tribunale del Lavoro di MA, Giudice dott. De Renzis, prossima udienza fissata per la data del 07.06.2023; in quanto un capo della domanda di quel giudizio verte sull'accertamento nella natura genuina del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente;
C) sempre nel merito, ma in via subordinata alle conclusioni sub b): dichiarare nullo e/o annullare
e/o dichiarare illegittimo e/o rendere inefficace e/o sospendere in via definitiva l'avviso di addebito n. 39720230000064520000 e/o la esecuzione conseguente e/o quindi l'esecutività (o esecutorietà) dell'avviso stesso, perché i contributi ed i relativi accessori non sono dovuti dal sig.
, accertando e dichiarando che il rapporto di lavoro intrattenuto dal sig. Controparte_1 [...]
con la società è un rapporto di lavoro subordinato;
D)inoltre e, CP_1 Controparte_2 comunque, con esemplare condanna dell' a spese, competenze ed onorari di giudizio”. Pt_1
In data 01.06.2023, si costituiva in giudizio l' che contestava tutto quanto ex adverso dedotto Pt_1
e prodotto, chiedendo l'integrale rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'esito della produzione documentale, nonché del deposito rituale delle rispettive note, all'udienza del 27.03.2024, la causa veniva decisa.
Con sentenza n. 3742, il Tribunale accoglieva il ricorso, riconoscendo la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra il sig. e la nonché annullando Controparte_1 Controparte_3 la pretesa creditoria contenuta nell'avviso di addebito n. 39720230000064520000 oggetto di opposizione. Infine, condannava l' al pagamento delle spese processuali, liquidate Pt_1 complessivamente in € 3.500,00 oltre alla refusione delle spese generali al 15%, IVA e CPA.
Avverso detta pronuncia, proponeva appello l' per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa Pt_1 applicazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118, co.1 disp. Att. c.p.c. attesa l'erroneità individuata nel percorso motivazionale del Giudicante, per aver posto, quest'ultimo, alla base del proprio convincimento, la motivazione per relationem con altro giudizio, pur non essendo compatibile con quello deciso, né per identità delle parti, né per identità di causa petendi e nemmeno per petitum; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. 324 c.p.c. ovvero, erroneità della pronuncia laddove richiama, a supporto delle proprie argomentazioni motivazionali una sentenza non definitiva, in quanto oggetto di gravame contraddistinto con RG 451/2024.
In data 11.11.2024 si costituiva, altresì, in giudizio, il sig. , contestando, in fatto e Controparte_1
in diritto, le avverse deduzioni e chiedendo, preliminarmente, di dichiarare inammissibile il ricorso in appello per il principio del ne bis in idem, essendosi già pronunciata sulla medesima questione giuridica, dapprima il
Tribunale del Lavoro di MA con sentenza n. 11124/2023 e successivamente, la Corte di Appello di MA, con la sentenza n. 4062/ 2024, emessa a definizione del giudizio recante RG 451/2024; infine, chiedendo la conferma della impugnata sentenza.
L'appello è infondato e deve essere respinto. Con il primo motivo di appello l' deduceva Pt_1
violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 del codice di procedura civile , dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
rappresentava l'erroneità della sentenza impugnata la quale statuiva l'impossibilità per l'ente di pretendere contribuzione per titolo diverso dalla prestazioni di lavoro subordinato in ragione della definizione di altro giudizio in cui veniva in rilievo la natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto dal in Controparte_1
. Rappresentava che la decisione impugnata non aveva una motivazione CP_2
autosufficiente poiché non consentiva di comprendere per quali considerazioni le conclusioni raggiunte nell'altro giudizio tra e sarebbero risultate assorbenti delle questioni Controparte_2 Pt_1
oggetto del presente giudizio . Ravvisava infatti l'assenza di identità di parti, di causa petendi e di petitum poiché nel presente giudizio l' pretendeva dal il pagamento dei contributi in Pt_1 CP_1
ragione della sua omessa iscrizione alla gestione commercianti , laddove , nel giudizio parallelo , promosso da nei confronti dell' e dell' lavoro si CP_2 Pt_1 Controparte_4
richiedeva di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e il CP_2 signor . Si rappresentava che l'oggetto di quel giudizio era la valutazione Controparte_1 dell'attività lavorativa svolta dal (e cioè se la stessa potesse essere qualificata come Pt_3
lavoro autonomo , ovvero come lavoro subordinato) e che la sentenza impugnata non spiegava invece come il rinvio al precedente potesse valere a superare le eccezioni proposte in relazione alla natura dell'attività svolta dal . Rappresentava l'impossibilità di far riferimento , a fini CP_1 decisori , all'esito della prova testimoniale espletata in un giudizio in cui stesso non era CP_1
parte ; sottolineava come il tribunale aveva pure disatteso l'eccezione di inattendibilità dei testi
(escussi nel giudizio cui la sentenza rinviava a fini motivazionali) perché nel giudizio di qualificazione di un'attività lavorativa come avente carattere subordinato avrebbe dovuto verificare la sottoposizione del lavoratore a direttive e pure la posizione di terzietà di colui /colei da cui tali direttive provenivano .
Deduceva come , nel presente giudizio , avrebbe dovuto consentirsi la prova sulla titolarità in capo al di una impresa commerciale, dello svolgimento di tale attività di impresa in modo CP_1
abituale e prevalente e dell'essere egli in possesso di licenze , ovvero essere iscritto ad albi ove previsto da legge e regolamenti .
Argomentava nuovamente le ragioni per le quali il non poteva essere considerato CP_1
subordinato alla società , essendo di essa socio e procuratore speciale assieme ai due CP_2
fratelli e alla madre . Rilevava come avrebbe dovuto essere accertato se l'attività lavorativa svolta dal fosse qualificabile in termini di subordinazione per essere egli soggetto a un potere CP_1
direttivo e disciplinare . Contestava altresì che non era stata mai prodotta la delega all'amministratore in relazione ai poteri dallo stesso esercitati per conto della società e che i rapporti tra l'amministratore e dovevano essere riletti alla luce del vincolo filiale che legava il CP_1
medesimo all'amministratrice della società . Rappresentava come le risultanze CP_1
probatorie, assunte in diverso giudizio, non potessero rilevare a fini decisori, stante la diversità delle parti e stante la scarsa attendibilità dei testi .
Chiedeva in subordine disporsi la riunione del giudizio a quello recante il NRG n. 451/2024 contenente appello avverso la sentenza 11124/2023 richiamata nella sentenza impugnata, ovvero anche al procedimento contrassegnato dal RG 924/2024 contenente analogo giudizio pendente dinanzi la corte di appello nei confronti di sentenza 3304/2024 in causa c . Pt_1 Persona_2
si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza
Nel primo motivo di appello l' contesta la motivazione della sentenza impugnata poiché la Pt_1
stessa rinviava ai contenuti di altra sentenza avente ad oggetto l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro di e la società in giudizio Controparte_1 CP_2 promosso dalla società nei confronti dell' e dell' . Pt_1 Controparte_5 Il presente giudizio nasce da opposizione ad avviso di addebito notificato a per Controparte_1
l'omesso pagamento dei contributi alla gestione commercianti .
Il pagamento dei contributi alla gestione commercianti presuppone l'obbligo di iscrizione di
[...]
alla gestione commercianti . Ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma CP_1
203, l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.I.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso, Cass., n. 5444 del 2013, cit.).
Non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza, oltre che, ovviamente, il carattere autonomo della prestazione .
L' è tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Pt_1
Cass., n. 23600 del 2009), facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l
Tale prova non è stata offerta.
Per contro il lavoratore ha prodotto una pronuncia del tribunale, successivamente confermata in grado di appello, in giudizio intervenuto tra la società datoriale e l' medesimo, in cui era pure Pt_1
convenuto l' , in cui si accerta il carattere subordinato della prestazione Controparte_5
lavorativa resa da proprio presso la società nel periodo per cui è Parte_4 CP_2
cusa.
In effetti nei due giudizi successivamente riuniti promossi da nei confronti di e CP_2 Pt_1
(RG 13898/19 e 23896/19) , e alla cui sentenza definitoria il tribunale nella sentenza CP_5
impugnata rinviava, la società premesso che, con verbale di accertamento e notificazione n.
2018007030/DDL del 30.11.2018, gli di MA, Parte_5
DO IC e , in qualità di funzionari presso la Sede di MA, avevano Controparte_6 Pt_1
riscontrato una violazione contributiva da parte della società con riferimento all'irregolare inquadramento dei soci della stessa ricorrente, , e , quali lavoratori Per_2 Per_1 Controparte_1 subordinati, rappresentava come per l' i poteri di Procuratori speciali riconosciuti ai signori Pt_1
erano stati ritenuti incompatibili con il controllo e l'eterodirezione connessi ai rapporti CP_1 di lavoro dipendente instaurato con gli stessi dalla società a far data dal 13.06.2016, con conseguente disconoscimento di tali rapporti. La società rappresentava, inoltre, di aver proposto, in data 11.01.2019, ricorso dinnanzi al competente Comitato Regionale per i rapporti di lavoro istituito presso l'Ispettorato Interregionale del Lavoro, con riferimento al disconoscimento della subordinazione dei tre rapporti di lavoro dei signori , e Per_2 Per_1 Controparte_1
sostenendo che gli stessi, pur essendo soci della con una quota di minoranza (25% Controparte_2
ciascuno), non erano in grado di determinare alcun tipo di strategia operativa della società; che essi erano dipendenti della società e svolgevano le proprie mansioni sotto la direzione e il controllo dell'Amministratore Unico, Aggiungeva, infine, di aver presentato, in data Parte_2
15.01.2019, ricorso amministrativo al Comitato provinciale con il quale si rilevava: la Pt_1
regolarità della registrazione nel LUL delle voci relative al rimborso spese, trasferta, rimborsi chilometrici e diaria e al quale si chiedeva un termine per depositare la documentazione necessaria .
Tutto ciò premesso, la società ricorrente chiedeva l'annullamento del verbale impugnato e dell'avviso di addebito impugnati . Con sentenza pubblicata il 7.12.2023, il Tribunale, accoglieva i ricorsi per quanto di ragione, annullava l'avviso di addebito n.39720190003488006000 . Avverso detta pronuncia, proponeva appello per i seguenti motivi:
1. erronea qualificazione del Pt_1 tribunale circa la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto da , Parte_6 [...]
e ;
2. erronea valutazione del materiale probatorio;
insufficiente ed Per_2 Controparte_1 erronea motivazione. L' deduceva , in effetti, l'erronea qualificazione circa la natura Pt_1 subordinata del rapporto di lavoro di , e , Parte_6 Persona_2 Controparte_1
nonché l'erronea valutazione del materiale probatorio e l'insufficiente motivazione . Nello specifico l' rilevava che la composizione societaria della prevedeva la partecipazione , con Pt_1 CP_2 quota al 25% ciascuno, dei signori , , e Parte_6 Persona_2 Controparte_1
, quest'ultima con funzioni di amministratore unico e presidente del consiglio di Parte_7 amministrazione . Rilevava che i signori , , Parte_6 Persona_2 Controparte_1
avevano una procura con firma disgiunta per firmare la corrispondenza della società, emettere documenti contabili, stipulare contratti di appalto e subappalto , procedere alla revisione e alla liquidazione dei conti , esigere le somme dovute alla società , rappresentare la società davanti ad amministrazioni pubbliche a fare reclami e ricorsi in via amministrativa e rilevava come le procure con forma disgiunta di cui erano titolari i soci della fossero incompatibili con la CP_2
condizione di lavoratore dipendente . In ogni caso contestava la valutazione della prova testimoniale, nonché l'omessa considerazione del fatto che si trattava che la società era costituita al
25% da , al 25% da , al 25% da e al 25% Persona_2 Parte_6 Controparte_1
dall'amministratrice , genitrice degli altri soci , , e che questa aveva proceduto alla Parte_7 assunzione dei figli in occasione del conferimento della qualifica di amministratrice in suo favore .
Contestava inoltre la circostanza che l'amministratrice doveva rispondere del suo operato all'assemblea composta dai figli che erano al contempo soci e dipendenti della società , e come lo stretto legame di parentela rendesse inverosimile la sussistenza della dedotta subordinazione .
Le difese dell' nell'atto di appello promosso contro la sentenza del tribunale di MA del Pt_1
7.12.23 , n. 11124/2024 , sono significative perché coincidono con le difese formulate nel presente giudizio avverso la sentenza del tribunale di MA n.3742/2024 . Il procedimento RG 451/2024 a seguito dell'appello dell' avverso la sentenza 11124/2024, si è concluso con la conferma Pt_1 dell'impugnata pronuncia.
Orbene nel presente giudizio, in relazione al medesimo rapporto contributivo oggetto dei rilievi con l'atto di appello di cui al procedimento RG 451/2024 , l' lamenta la valutazione delle Pt_1
risultanze processuali operata dal Tribunale in quel procedimento (RG 13898/19 , conclusosi con sentenza 11124/24 ) con riferimento alla natura dell'attività lavorativa svolta dal , CP_1
lamenta l'inutilizzabilità delle prove testimoniali acquisite in quel giudizio anche per inattendibilità dei testi, la mancata allegazione degli indici primari della subordinazione , l'impossibilità della amministratrice della società , in quanto madre del di impartirgli ordini e Controparte_1 direttive . Ciò che l' contesta in questo giudizio dinanzi la Corte di Appello (RG1195/2024) , Pt_1
come già nel precedente dinanzi questa Corte di Appello (RG 451/2024), è proprio la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dal in La natura Controparte_1 CP_2 subordinata della prestazione lavorativa resa dal è stata tuttavia correttamente Controparte_1
accertata sulla scorta di una adeguata valutazione delle risultanze processuali operata da questa
Corte . In effetti come reiteratamente statuito dalla corte di legittimità ( tra le altre Cass. Sent. N.
36362 del 23.11.21, ma anche Cass. 345 del 13.1.2020, n. 24188/2006, n. 21759/2004 etc.) sussiste incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione . Non sussiste invece in astratto incompatibilità tra la condizione di socio, vieppiù di minoranza, e quella di dipendente della società. Ma v'è di più. Persino la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è stata ritenuta compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio - dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci (Cass. Cit. 36362/2021, e in precedenza Cass , sez. L, 21 maggio 2002, n. 7465;
Cass., 21 gennaio 1993, n. 706; Cass., sez. L, 25 maggio 1991, n. 5944; Cass., sez. L, 13 novembre
1989, n. 4781). Pertanto, potendo in astratto coesistere nella stessa persona la posizione di socio e di lavoratore subordinato della medesima, pure un socio, componente del consiglio di amministrazione di una società, può essere legato a quest'ultima da un rapporto di lavoro subordinato, purché appunto risulti in concreto assoggettato ad un potere disciplinare e di controllo esercitato dagli altri componenti dell'organo cui egli appartiene. Il rapporto organico che lega il socio ad una società di capitali non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato a contenuto dirigenziale tra il primo e la seconda (Cass., sez L., 3 dicembre 1998, n. 12283) Solo, quindi, nel caso di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro non è configurabile il vincolo di subordinazione perché manca la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, esclusa dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla (Cass., sez. L, 29 maggio 1998, n.
5352; Cass., sez. L, 5 aprile 1990, n. 2823; anche Cass., sez. 5, 28 aprile 2021, n. 11161). Se così è,
e se, quindi, non sussiste alcun impedimento alla contitolarità del ruolo di socio di minoranza e dipendente della società, questa Corte nella pronuncia 4062/2024 ( all'esito del giudizio RG
451/2024) ha nuovamente verificato la portata dell'istruttoria documentale e testimoniale svolta nel giudizio conclusosi con sentenza 11124/24 del tribunale di MA (che fa indubbiamente stato nei confronti dell' in quanto parte del giudizio medesimo), e ne ha confermato gli esiti .Nel Pt_1
predetto giudizio è stata accertata l'esistenza di poteri di rappresentanza sottratti ai dipendenti e trattenuti in capo all'amministratrice (con riguardo alla rappresentanza della società nella sottoscrizione dei contratti diversi dai contratti di appalto, ovvero nella sottoscrizione del bilancio o nell'esercizio dei poteri disciplinari e di controllo nei confronti del personale) e si è escluso che le procure ai soci fossero significative per negare la natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto tra le parti . Non erano in effetti conferiti poteri institori incompatibili con la condizione di lavoratore dipendente, ma , al contrario , si trattava di procure strettamente connesse con le mansioni dirigenziali loro affidate .
Le dichiarazioni rese dai testi , invece , diversamente da quanto opinato dall' , confermavano il Pt_1 carattere subordinato dell'attività lavorativa prestata dai soci . , e Controparte_1 Persona_2
, come tutti i dipendenti , erano tenuti al rispetto di un orario di servizio , come Parte_6 comprovato dal costante impiego del badge per attestare la propria presenza costante all'interno dell'azienda . Infatti , se la costante presenza in azienda può anche corrispondere ad una libera scelta dei soci , la necessità di utilizzare uno strumento di rilevazione oraria si legittima solo in quanto tale presenza costituisce oggetto di verifica e controllo . Il teste aveva poi dichiarato che prendeva direttive dal signor il quale , a Testimone_1 Pt_8
sua volta, riceveva indicazioni dal direttore tecnico signor , con cui si Parte_6 relazionava costantemente. Il teste ha confermato che i tre fratelli timbravano il CP_1
cartellino segnatempo tutte le mattine e che la madre dei tre soci, amministratore della società
Technodel SR, per quanto era a sua conoscenza, frequentava la sede della società tutti i giorni;
egli comunque la vedeva almeno una volta a settimana. Analoghe dichiarazioni aveva reso il teste che parimenti dichiarava di prendere ordini e direttive dal signor Testimone_2 Pt_8
, confermando come questi ricevesse indicazioni operative dai;
egli ha rappresentato CP_1 che i fratelli erano sempre presenti al lavoro , così come la loro madre , CP_1 Parte_2
Anche il teste ha dichiarato che la signora era sempre presente in Testimone_3 Pt_2 azienda e che impartiva ordini ai figli i quali dovevano sottostare alle sue direttive quale CP_1 amministratrice della società. Il teste ha riferito pure che i signori rispettavano l'orario di CP_1
servizio e anzi frequentemente lavoravano oltre detto orario . Il teste ha dichiarato Tes_4
parimenti che la signora era sempre presente in azienda e che impartiva ordini ai tre fratelli Pt_2
. Il teste ha confermato che i tre fratelli frequentavano gli uffici tutti i giorni, che CP_1
timbravano il badge e che ricevevano le direttive dell'amministratrice, direttive che giravano poi ai dipendenti loro sottoposti. La teste ha confermato che la signora dava Testimone_5 Pt_2 ordini ai fratelli;
il teste ha dichiarato che era sempre CP_1 Testimone_6 Parte_2
presente in azienda e che egli stesso fece il colloquio di assunzione con l'amministratrice. Il teste ha confermato la presenza costante dei tre fratelli in sede;
ha riconosciuto nella CP_1 amministratrice la figura di riferimento e cioè la persona cui tutti si si dovevano rivolgere(“qualsiasi cosa da lei dovevamo andare”) , pur dichiarando di non sapere se desse ordini ai figli. Il teste
[...]
ha riferito che , per quanto a lui noto , la signora era sempre presente in Tes_7 Pt_2
azienda , pur non sapendo riferire se esercitasse i poteri di amministratrice o meno , non avendo mai ricevuto ordini o direttive dalla , ma sempre dai signori costantemente presenti Pt_2 CP_1
in azienda .
La soggezione psicofisica dei signori , e all'amministratrice ha Persona_2 Per_1 CP_1
trovato dunque ampia conferma nelle dichiarazioni dei testi nel procedimento RG 13898/19 che hanno riferito come l'amministratrice desse ordini e direttive anche al e come Controparte_1
questi riportasse le indicazioni ricevute dalla amministratrice ai suoi sottoposti . I testi hanno confermato la presenza costante in sede, l'incardinamento organico in azienda con funzioni agevolmente riconducibili al ruolo di direttore amministrativo del , l'obbligo di Controparte_1
rispettare i doveri connessi alla posizione di lavoratore dipendente , quale l'attestazione dell'orario di servizio , il cui controllo era peraltro affidato a società esterna, con il sistema del badge. La circostanza che il personale operativo abbia dichiarato di aver ricevuto ordini e specifiche sulle attività da svolgere dai signori , e Persona_2 Parte_6 Controparte_1
comprovava l'incardinamento nel contesto operativo - aziendale dei soci , ivi incluso
[...]
. CP_1
Sono state analizzate nel procedimento RG 13898/19 dinanzi al Tribunale e nuovamente in sede di appello nel procedimento RG 451/2024 , a seguito di impugnativa della sentenza 11124/2023, per dovere di completezza dell'analisi , anche tutte le dichiarazioni rese in sede ispettiva e allegate al verbale, soggette a libera valutazione da parte del collegio. In effetti erano stati sentiti in sede ispettiva numerosi dipendenti di società diversa, e specificamente la Tecnodal MM SR, il cui amministratore era Tali dichiarazioni risultavano non significative ai fini di Parte_6
interesse. In particolare , e affermavano agli ispettori di essere Testimone_8 Testimone_9
entrambi dipendenti della pur rappresentando , la prima, di aver lavorato in Parte_9
passato per la Fatta questa premessa , la dichiarava genericamente che CP_2 Tes_8
prendeva ordini da , ma la circostanza, per le ragioni esposte è poco Parte_6 significativa: il ruolo direttoriale di all'interno della società Parte_6 CP_2 legittimava l'esercizio di poteri direttivi nei confronti della ( e d'altronde non si Tes_8
comprende neppure se le sue dichiarazioni riguardassero il periodo di servizio reso in
[...]
, di cui era amministratore, o in . La signora Parte_9 Parte_6 CP_2 ha invece confermato che si occupava del settore commerciale e Tes_8 Persona_2
del settore amministrativo. Il ha invece coerentemente dichiarato che , Controparte_1 Tes_9
avendo lavorato solo con NO MM SR , fu assunto dopo il colloquio con Parte_6
e con ( ma soprattutto con il primo) e che era il suo
[...] Persona_2 Parte_6 riferimento datoriale in azienda. L'informatrice ha parimenti dichiarato di aver Testimone_10
lavorato per la NO BI SR dal 2015 al 2018 e di aver ricevuto in quella sede disposizioni da , , . Si tratta nuovamente di Parte_6 Controparte_1 Persona_2
dichiarazioni non significative perché riferite ad una società diversa da quella costituita in giudizio
.L'informatore aveva dichiarato , invece , di aver lavorato per fino a Testimone_11 CP_2
dicembre 2017 e che si rapportava con , e mentre nel periodo in Per_1 CP_1 Persona_2
cui prestava servizio presso la NO BI SR si rapportava esclusivamente a Parte_6
( i tre fratelli in quella società infatti non avevano rapporti di lavoro dipendente, ma
[...] esclusivamente ne era amministratore) . L'informatore aveva Parte_6 Persona_3
meramente dichiarato che la presenza dei dipendenti in ufficio era attestata con un badge e che tutte le timbrature di entrata e di uscita erano memorizzate sul server gestito da società esterna.
L'informatore riferiva che gli ordini sul lavoro li riceveva dall'amministratore , da o da Per_1 , ma precisava di aver sempre lavorato per la fino al licenziamento. Per_2 Parte_9
L'informatrice aveva lavorato presso solo fino a gennaio 2015 e Persona_4 CP_2
successivamentein NO BI SR;
il suo referente commerciale in
[...]
era che le dava le direttive sul lavoro , mentre per i permessi inviava Parte_9 Persona_2
una mail al direttivo aziendale. Anche questa informatrice riconosceva in il Parte_6 responsabile tecnico, e dava atto che era sempre presente in ufficio. L'informatore Testimone_12
dichiarava di aver lavorato come responsabile tecnico con il coordinamento degli altri operai per la parte tecnica e di aver attestato la propria presenza utilizzando il badge;
l'informatore non renedeva dichiarazioni significative ai fini di causa. Nel corso dell'ispezione era stato altresì sentito il quale, in relazione alla società aveva dichiarato che la Testimone_13 Parte_9 gestione era affidata al fratello , mentre riferiva che egli stesso seguiva la parte Persona_5 commerciale della È stato altresì sentito dagli ispettori il quale CP_2 Parte_6
aveva dichiarato di essere amministratore unico della NO BI SR, con competenze di gestione di immobili di proprietà delle società di famiglia, mentre seguiva gli aspetti tecnici della e della In relazione agli altri soci il ha CP_2 CP_2 CP_7 Parte_6 confermato che seguiva la parte amministrativa e il settore Controparte_1 Persona_2 commerciale mentre , l'amministratrice, frequentava la sede saltuariamente. La Parte_2 circostanza che il dichiarava che l'amministratrice frequentava saltuariamente la Parte_6
sede - oltre a essere stata sconfessata in sede di escussione testimoniale dai dipendenti i quali dichiaravano che essa era costantemente presente in azienda , e corrispondendo , tale circostanza , a sue personali considerazioni- risulta non significativa in considerazione del ruolo di amministratrice che la stessa deteneva , e che non la vincolava ad una presenza costante nei locali dell'azienda
Da ultimo , non risulta significativo , per negare la natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto da , e la circostanza che essi Persona_6 Testimone_13 Persona_5
stessi fossero , oltre che soci , anche figli dell'amministratrice poiché siffatta Parte_2
condizione non era impeditiva dell'insorgere di un rapporto di lavoro dipendente , così come la circostanza che essi fossero , cumulativamente considerati , titolari della maggioranza delle quote sociali
Il fatto che l'assemblea avesse deliberato di affidare alla signora la qualifica di Pt_2
amministratrice implica che il potere di concludere i contratti , e quindi di assumere personale, rimaneva in capo all'amministratrice medesima e che questa aveva inteso esercitarlo formalizzando il rapporto di lavoro con i soci , e Controparte_1 Parte_6 Persona_2 Le considerazioni espresse da questa Corte nel giudizio promosso dall' contro , Pt_1 CP_2
RG 451/2024, definito con sentenza 4062/2024 in relazione alla qualificazione del rapporto di lavoro di ( come per quella di e di ) e sopra Controparte_1 Parte_6 Persona_2
sinteticamente riassunte sono integralmente condivise , ai fini di interesse;
, Controparte_1
svolgendo attività di lavoro dipendente presso la società non avrebbe potuto né dovuto CP_2 essere iscritto alla gestione commercianti per la medesima attività lavorativa . L' , con l'atto di Pt_1
appello per cui è causa , sul presupposto formale della non integrale identità delle parti processuali nei due diversi giudizi , reitera le argomentazione difensive già proposte , esaminate e disattese da questa Corte, richiedendo un nuovo accertamento giudiziale finalizzato a disattendere e porre nel nulla la precedente statuizione su identico oggetto , viceversa certamente opponibile all' che Pt_1
era parte in entrambi i procedimenti.
Il motivo di appello deve essere dunque disatteso.
Con il secondo motivo di appello l rilevava come la sentenza posta a fondamento della Pt_1
decisione impugnata non avesse ancora acquisito autorità di giudicato . Richiedeva in ogni caso la riunione del presente giudizio con quello richiamato nella sentenza impugnata , così come con altro giudizio pendente tra e e avente analogo oggetto Pt_1 Persona_2
L'appello deve essere respinto anche in relazione al secondo motivo di appello non essendo necessario attendere il passaggio in giudicato della pronuncia accertativa della natura subordinata del rapporto stante la carenza di prova, il cui onere gravava sull' , in relazione alla sussistenza Pt_1 dei presupposti legittimanti l'iscrizione alla gestione commercianti per La Controparte_1 richiesta di riunione con l'analogo giudizio pendente tra e per la richiesta di Persona_2 Pt_1
contribuzione avanzata sulla scorta delle medesime considerazioni , dinanzi ad un diverso collegio, non è stata accolta in considerazione del fatto che trattasi di procedimenti avverso sentenze diverse e considerato che siffatto adempimento rallenterebbe ingiustificatamente la definizione della procedura. Le spese del grado seguono la soccombenza
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
— della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del Pt_1 [...]
in complessivi euro 3500,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15%. Si dà atto che CP_1 sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere
Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 14/03/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG. 1195/ 2024 vertente
TRA
in persona del Presidente e del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gaetano De
Ruvo e dall'Avv. Carla D'Aloisio e con essi elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in MA, Cap 00196- alla Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Canali De Rossi ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito alla Via Achille Papa n.7 -
MA- CAP 00195, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: avverso la sentenza del Tribunale di MA numero 3742 del 15.04.2024 depositata all'esito del procedimento recante R.G. 7512/2023.
Conclusioni: come da scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.03.2023, il sig. conveniva in giudizio, davanti Controparte_1 al giudice del Lavoro di MA, l' proponendo opposizione con contestuale istanza di Pt_1 sospensiva avverso l'avviso di addebito n. 39720230000064520000, notificato in data 30.01.2023, per l'importo complessivo di € 29.448,76, per contributi non versati dal medesimo, a seguito di iscrizione coattiva alla Gestione Commercianti per gli anni 2016-2021, atteso il disconoscimento della natura subordinata del rapporto, per il predetto segmento temporale A sostegno della domanda, l'istante premetteva, ai fini della sospensiva, l'infondatezza della pretesa contributiva avanzata, stante la pendenza di altro giudizio innanzi al Tribunale di MA recante RG 13898/2019 riunito a RG 23896/2019 all'udienza del 10.12.2019, avente ad oggetto l'accertamento della natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato o meno) intercorrente tra il sig. e Controparte_1
la Nel merito, rappresentava di essere stato assunto dalla società in Controparte_2 Controparte_2
data 01.12.20215, di essere socio al 25% della medesima società, di aver svolto funzioni di
Responsabile Amministrativo, assoggettandosi al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'Amministratore Unico Precisava, altresì, che il verbale di accertamento Parte_2 opposto, traeva origine dall'ispezione che poneva a fondamento della elevazione del predetto Pt_1 verbale, altro precedente verbale n. 2018007030 (già anch'esso oggetto di opposizione nelle procedure sopra richiamate) con cui gli Ispettori avevano verbalizzato il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinati dei sig.ri e . Tuttavia, nelle more di CP_1 Per_1 Persona_2 un'istruttoria ancora in fase di espletamento insistente nel procedimento RG 13898/2019, l' Pt_1
notificava, a luglio 2022, alla società una richiesta di pagamento della Controparte_2 contribuzione IVS da lavoro dipendente per l'anno 2018, sul presupposto del carattere subordinato del rapporto di lavoro del ricorrente. Nel corso dello stesso anno, la datrice di lavoro provvedeva al versamento dei contributi dovuti, per tutto il periodo compreso tra giugno 2016 e luglio 2018.
Ciononostante, l' notificava l'avviso di addebito n. 39720230000064520000, per il mancato Pt_1
pagamento dei contributi da lavoratore autonomo alla Gestione Commercianti. Per le ragioni appena esposte, il sig. adiva il Giudice del Lavoro al fine di far sospendere Controparte_1
l'avviso di addebito e di accogliere le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare e nel merito: voglia l'I.ll.mo Giudice adito -inaudita altera parte e quindi contestualmente alla fissazione della prima udienza di comparizione delle parti o fissata apposita udienza per l'esame sulla richiesta di sospensione dello stesso avviso di addebito-sospendere l'esecuzione del ruolo- dell'avviso di addebito 39720230000064520000 per gravi motivi, essendo attualmente pendente innanzi al
Tribunale di MA sezione Lavoro il giudizio RG 13898/2019 (+ causa riunita RG 23896/2019) di opposizione ad avviso di addebito, avente ad oggetto anche l'accertamento della natura del rapporto di lavoro del sig. con la ed inoltre avendo lo stesso Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
fatto richiesta di contributi previdenziali da lavoro dipendente per la posizione di
[...]
nell'anno 2022, regolarmente versati dall'azienda; B) nel merito: dichiarare nullo e/o CP_1 annullare e/o dichiarare illegittimo e/o rendere inefficace e/o sospendere in via definitiva l'avviso di addebito n. 397202364520000 e/o la esecuzione conseguente e/o quindi l'esecutività (o esecutorietà) dell'avviso stesso, perché i contributi previdenziali richiesti dalla Gestione
Commercianti non sono assolutamente dovuti per la natura subordinata del rapporto di lavoro;
e ciò, in ragione di quanto verrà accertato nel giudizio R.G. 13898/2019 (+causa riunita RG
23896/2019) del Tribunale del Lavoro di MA, Giudice dott. De Renzis, prossima udienza fissata per la data del 07.06.2023; in quanto un capo della domanda di quel giudizio verte sull'accertamento nella natura genuina del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente;
C) sempre nel merito, ma in via subordinata alle conclusioni sub b): dichiarare nullo e/o annullare
e/o dichiarare illegittimo e/o rendere inefficace e/o sospendere in via definitiva l'avviso di addebito n. 39720230000064520000 e/o la esecuzione conseguente e/o quindi l'esecutività (o esecutorietà) dell'avviso stesso, perché i contributi ed i relativi accessori non sono dovuti dal sig.
, accertando e dichiarando che il rapporto di lavoro intrattenuto dal sig. Controparte_1 [...]
con la società è un rapporto di lavoro subordinato;
D)inoltre e, CP_1 Controparte_2 comunque, con esemplare condanna dell' a spese, competenze ed onorari di giudizio”. Pt_1
In data 01.06.2023, si costituiva in giudizio l' che contestava tutto quanto ex adverso dedotto Pt_1
e prodotto, chiedendo l'integrale rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'esito della produzione documentale, nonché del deposito rituale delle rispettive note, all'udienza del 27.03.2024, la causa veniva decisa.
Con sentenza n. 3742, il Tribunale accoglieva il ricorso, riconoscendo la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra il sig. e la nonché annullando Controparte_1 Controparte_3 la pretesa creditoria contenuta nell'avviso di addebito n. 39720230000064520000 oggetto di opposizione. Infine, condannava l' al pagamento delle spese processuali, liquidate Pt_1 complessivamente in € 3.500,00 oltre alla refusione delle spese generali al 15%, IVA e CPA.
Avverso detta pronuncia, proponeva appello l' per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa Pt_1 applicazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118, co.1 disp. Att. c.p.c. attesa l'erroneità individuata nel percorso motivazionale del Giudicante, per aver posto, quest'ultimo, alla base del proprio convincimento, la motivazione per relationem con altro giudizio, pur non essendo compatibile con quello deciso, né per identità delle parti, né per identità di causa petendi e nemmeno per petitum; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. 324 c.p.c. ovvero, erroneità della pronuncia laddove richiama, a supporto delle proprie argomentazioni motivazionali una sentenza non definitiva, in quanto oggetto di gravame contraddistinto con RG 451/2024.
In data 11.11.2024 si costituiva, altresì, in giudizio, il sig. , contestando, in fatto e Controparte_1
in diritto, le avverse deduzioni e chiedendo, preliminarmente, di dichiarare inammissibile il ricorso in appello per il principio del ne bis in idem, essendosi già pronunciata sulla medesima questione giuridica, dapprima il
Tribunale del Lavoro di MA con sentenza n. 11124/2023 e successivamente, la Corte di Appello di MA, con la sentenza n. 4062/ 2024, emessa a definizione del giudizio recante RG 451/2024; infine, chiedendo la conferma della impugnata sentenza.
L'appello è infondato e deve essere respinto. Con il primo motivo di appello l' deduceva Pt_1
violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 del codice di procedura civile , dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
rappresentava l'erroneità della sentenza impugnata la quale statuiva l'impossibilità per l'ente di pretendere contribuzione per titolo diverso dalla prestazioni di lavoro subordinato in ragione della definizione di altro giudizio in cui veniva in rilievo la natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto dal in Controparte_1
. Rappresentava che la decisione impugnata non aveva una motivazione CP_2
autosufficiente poiché non consentiva di comprendere per quali considerazioni le conclusioni raggiunte nell'altro giudizio tra e sarebbero risultate assorbenti delle questioni Controparte_2 Pt_1
oggetto del presente giudizio . Ravvisava infatti l'assenza di identità di parti, di causa petendi e di petitum poiché nel presente giudizio l' pretendeva dal il pagamento dei contributi in Pt_1 CP_1
ragione della sua omessa iscrizione alla gestione commercianti , laddove , nel giudizio parallelo , promosso da nei confronti dell' e dell' lavoro si CP_2 Pt_1 Controparte_4
richiedeva di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e il CP_2 signor . Si rappresentava che l'oggetto di quel giudizio era la valutazione Controparte_1 dell'attività lavorativa svolta dal (e cioè se la stessa potesse essere qualificata come Pt_3
lavoro autonomo , ovvero come lavoro subordinato) e che la sentenza impugnata non spiegava invece come il rinvio al precedente potesse valere a superare le eccezioni proposte in relazione alla natura dell'attività svolta dal . Rappresentava l'impossibilità di far riferimento , a fini CP_1 decisori , all'esito della prova testimoniale espletata in un giudizio in cui stesso non era CP_1
parte ; sottolineava come il tribunale aveva pure disatteso l'eccezione di inattendibilità dei testi
(escussi nel giudizio cui la sentenza rinviava a fini motivazionali) perché nel giudizio di qualificazione di un'attività lavorativa come avente carattere subordinato avrebbe dovuto verificare la sottoposizione del lavoratore a direttive e pure la posizione di terzietà di colui /colei da cui tali direttive provenivano .
Deduceva come , nel presente giudizio , avrebbe dovuto consentirsi la prova sulla titolarità in capo al di una impresa commerciale, dello svolgimento di tale attività di impresa in modo CP_1
abituale e prevalente e dell'essere egli in possesso di licenze , ovvero essere iscritto ad albi ove previsto da legge e regolamenti .
Argomentava nuovamente le ragioni per le quali il non poteva essere considerato CP_1
subordinato alla società , essendo di essa socio e procuratore speciale assieme ai due CP_2
fratelli e alla madre . Rilevava come avrebbe dovuto essere accertato se l'attività lavorativa svolta dal fosse qualificabile in termini di subordinazione per essere egli soggetto a un potere CP_1
direttivo e disciplinare . Contestava altresì che non era stata mai prodotta la delega all'amministratore in relazione ai poteri dallo stesso esercitati per conto della società e che i rapporti tra l'amministratore e dovevano essere riletti alla luce del vincolo filiale che legava il CP_1
medesimo all'amministratrice della società . Rappresentava come le risultanze CP_1
probatorie, assunte in diverso giudizio, non potessero rilevare a fini decisori, stante la diversità delle parti e stante la scarsa attendibilità dei testi .
Chiedeva in subordine disporsi la riunione del giudizio a quello recante il NRG n. 451/2024 contenente appello avverso la sentenza 11124/2023 richiamata nella sentenza impugnata, ovvero anche al procedimento contrassegnato dal RG 924/2024 contenente analogo giudizio pendente dinanzi la corte di appello nei confronti di sentenza 3304/2024 in causa c . Pt_1 Persona_2
si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza
Nel primo motivo di appello l' contesta la motivazione della sentenza impugnata poiché la Pt_1
stessa rinviava ai contenuti di altra sentenza avente ad oggetto l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro di e la società in giudizio Controparte_1 CP_2 promosso dalla società nei confronti dell' e dell' . Pt_1 Controparte_5 Il presente giudizio nasce da opposizione ad avviso di addebito notificato a per Controparte_1
l'omesso pagamento dei contributi alla gestione commercianti .
Il pagamento dei contributi alla gestione commercianti presuppone l'obbligo di iscrizione di
[...]
alla gestione commercianti . Ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma CP_1
203, l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.I.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso, Cass., n. 5444 del 2013, cit.).
Non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza, oltre che, ovviamente, il carattere autonomo della prestazione .
L' è tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Pt_1
Cass., n. 23600 del 2009), facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l
Tale prova non è stata offerta.
Per contro il lavoratore ha prodotto una pronuncia del tribunale, successivamente confermata in grado di appello, in giudizio intervenuto tra la società datoriale e l' medesimo, in cui era pure Pt_1
convenuto l' , in cui si accerta il carattere subordinato della prestazione Controparte_5
lavorativa resa da proprio presso la società nel periodo per cui è Parte_4 CP_2
cusa.
In effetti nei due giudizi successivamente riuniti promossi da nei confronti di e CP_2 Pt_1
(RG 13898/19 e 23896/19) , e alla cui sentenza definitoria il tribunale nella sentenza CP_5
impugnata rinviava, la società premesso che, con verbale di accertamento e notificazione n.
2018007030/DDL del 30.11.2018, gli di MA, Parte_5
DO IC e , in qualità di funzionari presso la Sede di MA, avevano Controparte_6 Pt_1
riscontrato una violazione contributiva da parte della società con riferimento all'irregolare inquadramento dei soci della stessa ricorrente, , e , quali lavoratori Per_2 Per_1 Controparte_1 subordinati, rappresentava come per l' i poteri di Procuratori speciali riconosciuti ai signori Pt_1
erano stati ritenuti incompatibili con il controllo e l'eterodirezione connessi ai rapporti CP_1 di lavoro dipendente instaurato con gli stessi dalla società a far data dal 13.06.2016, con conseguente disconoscimento di tali rapporti. La società rappresentava, inoltre, di aver proposto, in data 11.01.2019, ricorso dinnanzi al competente Comitato Regionale per i rapporti di lavoro istituito presso l'Ispettorato Interregionale del Lavoro, con riferimento al disconoscimento della subordinazione dei tre rapporti di lavoro dei signori , e Per_2 Per_1 Controparte_1
sostenendo che gli stessi, pur essendo soci della con una quota di minoranza (25% Controparte_2
ciascuno), non erano in grado di determinare alcun tipo di strategia operativa della società; che essi erano dipendenti della società e svolgevano le proprie mansioni sotto la direzione e il controllo dell'Amministratore Unico, Aggiungeva, infine, di aver presentato, in data Parte_2
15.01.2019, ricorso amministrativo al Comitato provinciale con il quale si rilevava: la Pt_1
regolarità della registrazione nel LUL delle voci relative al rimborso spese, trasferta, rimborsi chilometrici e diaria e al quale si chiedeva un termine per depositare la documentazione necessaria .
Tutto ciò premesso, la società ricorrente chiedeva l'annullamento del verbale impugnato e dell'avviso di addebito impugnati . Con sentenza pubblicata il 7.12.2023, il Tribunale, accoglieva i ricorsi per quanto di ragione, annullava l'avviso di addebito n.39720190003488006000 . Avverso detta pronuncia, proponeva appello per i seguenti motivi:
1. erronea qualificazione del Pt_1 tribunale circa la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto da , Parte_6 [...]
e ;
2. erronea valutazione del materiale probatorio;
insufficiente ed Per_2 Controparte_1 erronea motivazione. L' deduceva , in effetti, l'erronea qualificazione circa la natura Pt_1 subordinata del rapporto di lavoro di , e , Parte_6 Persona_2 Controparte_1
nonché l'erronea valutazione del materiale probatorio e l'insufficiente motivazione . Nello specifico l' rilevava che la composizione societaria della prevedeva la partecipazione , con Pt_1 CP_2 quota al 25% ciascuno, dei signori , , e Parte_6 Persona_2 Controparte_1
, quest'ultima con funzioni di amministratore unico e presidente del consiglio di Parte_7 amministrazione . Rilevava che i signori , , Parte_6 Persona_2 Controparte_1
avevano una procura con firma disgiunta per firmare la corrispondenza della società, emettere documenti contabili, stipulare contratti di appalto e subappalto , procedere alla revisione e alla liquidazione dei conti , esigere le somme dovute alla società , rappresentare la società davanti ad amministrazioni pubbliche a fare reclami e ricorsi in via amministrativa e rilevava come le procure con forma disgiunta di cui erano titolari i soci della fossero incompatibili con la CP_2
condizione di lavoratore dipendente . In ogni caso contestava la valutazione della prova testimoniale, nonché l'omessa considerazione del fatto che si trattava che la società era costituita al
25% da , al 25% da , al 25% da e al 25% Persona_2 Parte_6 Controparte_1
dall'amministratrice , genitrice degli altri soci , , e che questa aveva proceduto alla Parte_7 assunzione dei figli in occasione del conferimento della qualifica di amministratrice in suo favore .
Contestava inoltre la circostanza che l'amministratrice doveva rispondere del suo operato all'assemblea composta dai figli che erano al contempo soci e dipendenti della società , e come lo stretto legame di parentela rendesse inverosimile la sussistenza della dedotta subordinazione .
Le difese dell' nell'atto di appello promosso contro la sentenza del tribunale di MA del Pt_1
7.12.23 , n. 11124/2024 , sono significative perché coincidono con le difese formulate nel presente giudizio avverso la sentenza del tribunale di MA n.3742/2024 . Il procedimento RG 451/2024 a seguito dell'appello dell' avverso la sentenza 11124/2024, si è concluso con la conferma Pt_1 dell'impugnata pronuncia.
Orbene nel presente giudizio, in relazione al medesimo rapporto contributivo oggetto dei rilievi con l'atto di appello di cui al procedimento RG 451/2024 , l' lamenta la valutazione delle Pt_1
risultanze processuali operata dal Tribunale in quel procedimento (RG 13898/19 , conclusosi con sentenza 11124/24 ) con riferimento alla natura dell'attività lavorativa svolta dal , CP_1
lamenta l'inutilizzabilità delle prove testimoniali acquisite in quel giudizio anche per inattendibilità dei testi, la mancata allegazione degli indici primari della subordinazione , l'impossibilità della amministratrice della società , in quanto madre del di impartirgli ordini e Controparte_1 direttive . Ciò che l' contesta in questo giudizio dinanzi la Corte di Appello (RG1195/2024) , Pt_1
come già nel precedente dinanzi questa Corte di Appello (RG 451/2024), è proprio la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dal in La natura Controparte_1 CP_2 subordinata della prestazione lavorativa resa dal è stata tuttavia correttamente Controparte_1
accertata sulla scorta di una adeguata valutazione delle risultanze processuali operata da questa
Corte . In effetti come reiteratamente statuito dalla corte di legittimità ( tra le altre Cass. Sent. N.
36362 del 23.11.21, ma anche Cass. 345 del 13.1.2020, n. 24188/2006, n. 21759/2004 etc.) sussiste incompatibilità assoluta tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione . Non sussiste invece in astratto incompatibilità tra la condizione di socio, vieppiù di minoranza, e quella di dipendente della società. Ma v'è di più. Persino la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è stata ritenuta compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio - dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci (Cass. Cit. 36362/2021, e in precedenza Cass , sez. L, 21 maggio 2002, n. 7465;
Cass., 21 gennaio 1993, n. 706; Cass., sez. L, 25 maggio 1991, n. 5944; Cass., sez. L, 13 novembre
1989, n. 4781). Pertanto, potendo in astratto coesistere nella stessa persona la posizione di socio e di lavoratore subordinato della medesima, pure un socio, componente del consiglio di amministrazione di una società, può essere legato a quest'ultima da un rapporto di lavoro subordinato, purché appunto risulti in concreto assoggettato ad un potere disciplinare e di controllo esercitato dagli altri componenti dell'organo cui egli appartiene. Il rapporto organico che lega il socio ad una società di capitali non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato a contenuto dirigenziale tra il primo e la seconda (Cass., sez L., 3 dicembre 1998, n. 12283) Solo, quindi, nel caso di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro non è configurabile il vincolo di subordinazione perché manca la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, esclusa dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla (Cass., sez. L, 29 maggio 1998, n.
5352; Cass., sez. L, 5 aprile 1990, n. 2823; anche Cass., sez. 5, 28 aprile 2021, n. 11161). Se così è,
e se, quindi, non sussiste alcun impedimento alla contitolarità del ruolo di socio di minoranza e dipendente della società, questa Corte nella pronuncia 4062/2024 ( all'esito del giudizio RG
451/2024) ha nuovamente verificato la portata dell'istruttoria documentale e testimoniale svolta nel giudizio conclusosi con sentenza 11124/24 del tribunale di MA (che fa indubbiamente stato nei confronti dell' in quanto parte del giudizio medesimo), e ne ha confermato gli esiti .Nel Pt_1
predetto giudizio è stata accertata l'esistenza di poteri di rappresentanza sottratti ai dipendenti e trattenuti in capo all'amministratrice (con riguardo alla rappresentanza della società nella sottoscrizione dei contratti diversi dai contratti di appalto, ovvero nella sottoscrizione del bilancio o nell'esercizio dei poteri disciplinari e di controllo nei confronti del personale) e si è escluso che le procure ai soci fossero significative per negare la natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto tra le parti . Non erano in effetti conferiti poteri institori incompatibili con la condizione di lavoratore dipendente, ma , al contrario , si trattava di procure strettamente connesse con le mansioni dirigenziali loro affidate .
Le dichiarazioni rese dai testi , invece , diversamente da quanto opinato dall' , confermavano il Pt_1 carattere subordinato dell'attività lavorativa prestata dai soci . , e Controparte_1 Persona_2
, come tutti i dipendenti , erano tenuti al rispetto di un orario di servizio , come Parte_6 comprovato dal costante impiego del badge per attestare la propria presenza costante all'interno dell'azienda . Infatti , se la costante presenza in azienda può anche corrispondere ad una libera scelta dei soci , la necessità di utilizzare uno strumento di rilevazione oraria si legittima solo in quanto tale presenza costituisce oggetto di verifica e controllo . Il teste aveva poi dichiarato che prendeva direttive dal signor il quale , a Testimone_1 Pt_8
sua volta, riceveva indicazioni dal direttore tecnico signor , con cui si Parte_6 relazionava costantemente. Il teste ha confermato che i tre fratelli timbravano il CP_1
cartellino segnatempo tutte le mattine e che la madre dei tre soci, amministratore della società
Technodel SR, per quanto era a sua conoscenza, frequentava la sede della società tutti i giorni;
egli comunque la vedeva almeno una volta a settimana. Analoghe dichiarazioni aveva reso il teste che parimenti dichiarava di prendere ordini e direttive dal signor Testimone_2 Pt_8
, confermando come questi ricevesse indicazioni operative dai;
egli ha rappresentato CP_1 che i fratelli erano sempre presenti al lavoro , così come la loro madre , CP_1 Parte_2
Anche il teste ha dichiarato che la signora era sempre presente in Testimone_3 Pt_2 azienda e che impartiva ordini ai figli i quali dovevano sottostare alle sue direttive quale CP_1 amministratrice della società. Il teste ha riferito pure che i signori rispettavano l'orario di CP_1
servizio e anzi frequentemente lavoravano oltre detto orario . Il teste ha dichiarato Tes_4
parimenti che la signora era sempre presente in azienda e che impartiva ordini ai tre fratelli Pt_2
. Il teste ha confermato che i tre fratelli frequentavano gli uffici tutti i giorni, che CP_1
timbravano il badge e che ricevevano le direttive dell'amministratrice, direttive che giravano poi ai dipendenti loro sottoposti. La teste ha confermato che la signora dava Testimone_5 Pt_2 ordini ai fratelli;
il teste ha dichiarato che era sempre CP_1 Testimone_6 Parte_2
presente in azienda e che egli stesso fece il colloquio di assunzione con l'amministratrice. Il teste ha confermato la presenza costante dei tre fratelli in sede;
ha riconosciuto nella CP_1 amministratrice la figura di riferimento e cioè la persona cui tutti si si dovevano rivolgere(“qualsiasi cosa da lei dovevamo andare”) , pur dichiarando di non sapere se desse ordini ai figli. Il teste
[...]
ha riferito che , per quanto a lui noto , la signora era sempre presente in Tes_7 Pt_2
azienda , pur non sapendo riferire se esercitasse i poteri di amministratrice o meno , non avendo mai ricevuto ordini o direttive dalla , ma sempre dai signori costantemente presenti Pt_2 CP_1
in azienda .
La soggezione psicofisica dei signori , e all'amministratrice ha Persona_2 Per_1 CP_1
trovato dunque ampia conferma nelle dichiarazioni dei testi nel procedimento RG 13898/19 che hanno riferito come l'amministratrice desse ordini e direttive anche al e come Controparte_1
questi riportasse le indicazioni ricevute dalla amministratrice ai suoi sottoposti . I testi hanno confermato la presenza costante in sede, l'incardinamento organico in azienda con funzioni agevolmente riconducibili al ruolo di direttore amministrativo del , l'obbligo di Controparte_1
rispettare i doveri connessi alla posizione di lavoratore dipendente , quale l'attestazione dell'orario di servizio , il cui controllo era peraltro affidato a società esterna, con il sistema del badge. La circostanza che il personale operativo abbia dichiarato di aver ricevuto ordini e specifiche sulle attività da svolgere dai signori , e Persona_2 Parte_6 Controparte_1
comprovava l'incardinamento nel contesto operativo - aziendale dei soci , ivi incluso
[...]
. CP_1
Sono state analizzate nel procedimento RG 13898/19 dinanzi al Tribunale e nuovamente in sede di appello nel procedimento RG 451/2024 , a seguito di impugnativa della sentenza 11124/2023, per dovere di completezza dell'analisi , anche tutte le dichiarazioni rese in sede ispettiva e allegate al verbale, soggette a libera valutazione da parte del collegio. In effetti erano stati sentiti in sede ispettiva numerosi dipendenti di società diversa, e specificamente la Tecnodal MM SR, il cui amministratore era Tali dichiarazioni risultavano non significative ai fini di Parte_6
interesse. In particolare , e affermavano agli ispettori di essere Testimone_8 Testimone_9
entrambi dipendenti della pur rappresentando , la prima, di aver lavorato in Parte_9
passato per la Fatta questa premessa , la dichiarava genericamente che CP_2 Tes_8
prendeva ordini da , ma la circostanza, per le ragioni esposte è poco Parte_6 significativa: il ruolo direttoriale di all'interno della società Parte_6 CP_2 legittimava l'esercizio di poteri direttivi nei confronti della ( e d'altronde non si Tes_8
comprende neppure se le sue dichiarazioni riguardassero il periodo di servizio reso in
[...]
, di cui era amministratore, o in . La signora Parte_9 Parte_6 CP_2 ha invece confermato che si occupava del settore commerciale e Tes_8 Persona_2
del settore amministrativo. Il ha invece coerentemente dichiarato che , Controparte_1 Tes_9
avendo lavorato solo con NO MM SR , fu assunto dopo il colloquio con Parte_6
e con ( ma soprattutto con il primo) e che era il suo
[...] Persona_2 Parte_6 riferimento datoriale in azienda. L'informatrice ha parimenti dichiarato di aver Testimone_10
lavorato per la NO BI SR dal 2015 al 2018 e di aver ricevuto in quella sede disposizioni da , , . Si tratta nuovamente di Parte_6 Controparte_1 Persona_2
dichiarazioni non significative perché riferite ad una società diversa da quella costituita in giudizio
.L'informatore aveva dichiarato , invece , di aver lavorato per fino a Testimone_11 CP_2
dicembre 2017 e che si rapportava con , e mentre nel periodo in Per_1 CP_1 Persona_2
cui prestava servizio presso la NO BI SR si rapportava esclusivamente a Parte_6
( i tre fratelli in quella società infatti non avevano rapporti di lavoro dipendente, ma
[...] esclusivamente ne era amministratore) . L'informatore aveva Parte_6 Persona_3
meramente dichiarato che la presenza dei dipendenti in ufficio era attestata con un badge e che tutte le timbrature di entrata e di uscita erano memorizzate sul server gestito da società esterna.
L'informatore riferiva che gli ordini sul lavoro li riceveva dall'amministratore , da o da Per_1 , ma precisava di aver sempre lavorato per la fino al licenziamento. Per_2 Parte_9
L'informatrice aveva lavorato presso solo fino a gennaio 2015 e Persona_4 CP_2
successivamentein NO BI SR;
il suo referente commerciale in
[...]
era che le dava le direttive sul lavoro , mentre per i permessi inviava Parte_9 Persona_2
una mail al direttivo aziendale. Anche questa informatrice riconosceva in il Parte_6 responsabile tecnico, e dava atto che era sempre presente in ufficio. L'informatore Testimone_12
dichiarava di aver lavorato come responsabile tecnico con il coordinamento degli altri operai per la parte tecnica e di aver attestato la propria presenza utilizzando il badge;
l'informatore non renedeva dichiarazioni significative ai fini di causa. Nel corso dell'ispezione era stato altresì sentito il quale, in relazione alla società aveva dichiarato che la Testimone_13 Parte_9 gestione era affidata al fratello , mentre riferiva che egli stesso seguiva la parte Persona_5 commerciale della È stato altresì sentito dagli ispettori il quale CP_2 Parte_6
aveva dichiarato di essere amministratore unico della NO BI SR, con competenze di gestione di immobili di proprietà delle società di famiglia, mentre seguiva gli aspetti tecnici della e della In relazione agli altri soci il ha CP_2 CP_2 CP_7 Parte_6 confermato che seguiva la parte amministrativa e il settore Controparte_1 Persona_2 commerciale mentre , l'amministratrice, frequentava la sede saltuariamente. La Parte_2 circostanza che il dichiarava che l'amministratrice frequentava saltuariamente la Parte_6
sede - oltre a essere stata sconfessata in sede di escussione testimoniale dai dipendenti i quali dichiaravano che essa era costantemente presente in azienda , e corrispondendo , tale circostanza , a sue personali considerazioni- risulta non significativa in considerazione del ruolo di amministratrice che la stessa deteneva , e che non la vincolava ad una presenza costante nei locali dell'azienda
Da ultimo , non risulta significativo , per negare la natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto da , e la circostanza che essi Persona_6 Testimone_13 Persona_5
stessi fossero , oltre che soci , anche figli dell'amministratrice poiché siffatta Parte_2
condizione non era impeditiva dell'insorgere di un rapporto di lavoro dipendente , così come la circostanza che essi fossero , cumulativamente considerati , titolari della maggioranza delle quote sociali
Il fatto che l'assemblea avesse deliberato di affidare alla signora la qualifica di Pt_2
amministratrice implica che il potere di concludere i contratti , e quindi di assumere personale, rimaneva in capo all'amministratrice medesima e che questa aveva inteso esercitarlo formalizzando il rapporto di lavoro con i soci , e Controparte_1 Parte_6 Persona_2 Le considerazioni espresse da questa Corte nel giudizio promosso dall' contro , Pt_1 CP_2
RG 451/2024, definito con sentenza 4062/2024 in relazione alla qualificazione del rapporto di lavoro di ( come per quella di e di ) e sopra Controparte_1 Parte_6 Persona_2
sinteticamente riassunte sono integralmente condivise , ai fini di interesse;
, Controparte_1
svolgendo attività di lavoro dipendente presso la società non avrebbe potuto né dovuto CP_2 essere iscritto alla gestione commercianti per la medesima attività lavorativa . L' , con l'atto di Pt_1
appello per cui è causa , sul presupposto formale della non integrale identità delle parti processuali nei due diversi giudizi , reitera le argomentazione difensive già proposte , esaminate e disattese da questa Corte, richiedendo un nuovo accertamento giudiziale finalizzato a disattendere e porre nel nulla la precedente statuizione su identico oggetto , viceversa certamente opponibile all' che Pt_1
era parte in entrambi i procedimenti.
Il motivo di appello deve essere dunque disatteso.
Con il secondo motivo di appello l rilevava come la sentenza posta a fondamento della Pt_1
decisione impugnata non avesse ancora acquisito autorità di giudicato . Richiedeva in ogni caso la riunione del presente giudizio con quello richiamato nella sentenza impugnata , così come con altro giudizio pendente tra e e avente analogo oggetto Pt_1 Persona_2
L'appello deve essere respinto anche in relazione al secondo motivo di appello non essendo necessario attendere il passaggio in giudicato della pronuncia accertativa della natura subordinata del rapporto stante la carenza di prova, il cui onere gravava sull' , in relazione alla sussistenza Pt_1 dei presupposti legittimanti l'iscrizione alla gestione commercianti per La Controparte_1 richiesta di riunione con l'analogo giudizio pendente tra e per la richiesta di Persona_2 Pt_1
contribuzione avanzata sulla scorta delle medesime considerazioni , dinanzi ad un diverso collegio, non è stata accolta in considerazione del fatto che trattasi di procedimenti avverso sentenze diverse e considerato che siffatto adempimento rallenterebbe ingiustificatamente la definizione della procedura. Le spese del grado seguono la soccombenza
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
— della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in favore del Pt_1 [...]
in complessivi euro 3500,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15%. Si dà atto che CP_1 sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
Maria Antonia Garzia