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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15787 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 25840 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 promossa da
21/03/1973) e Parte_1 [...]
10/03/1972) in qualità di genitori esercenti Parte_2 Parte_1
la responsabilità genitoriale sul figlio minore ( Persona_1 Pt_1
09/06/2008), con il patrocinio dell'avv. GUERCIO GIOVANNI
[...]
giusta procura speciale in atti nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO in sede
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/06/2025, ritualmente e 2 tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, e in qualità di genitori esercenti Parte_1 Controparte_1
la responsabilità genitoriale su (09/06/2008), hanno adito Persona_1
l'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: <Voglia l'On.le Tribunale adito, ritenuta preliminarmente al
propria competenza, respinta ogni contraria eccezione e difesa: stante lo
stato di avanzata femminilizzazione raggiunto dalla ricorrente, ordinare
all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel
relativo registro mediante indicazione del nuovo sesso, da maschile a
femminile, e nome, e che a tal fine ella intende sostituire il proprio prenome
“ con quello di “ >>. Per_1 Per_2
A sostegno delle domande, gli istanti hanno dedotto che da sempre e sin dall'infanzia ha manifestato una natura psicologica e Per_1
comportamentale tipicamente femminile, pur essendo un individuo di sesso biologico maschile;
al fine di adeguare l'aspetto fisico alla psiche lo stesso ha intrapreso un percorso presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo –
Forlanini di Roma – SAIFIP – all'esito del quale i sanitari hanno diagnosticato la sua condizione di disforia di genere, e ha iniziato una terapia ormonale femminilizzante tanto da aver assunto da tempo l'aspetto esteriore e gli atteggiamenti tipici di una ragazza;
che al fine di evitare una sempre più frustrante condizione e fenomeni di bullismo, i ricorrenti, nella spiegata qualità, hanno deciso di adire il Tribunale al fine di chiedere la rettifica del sesso e del nome del minore.
Comparso personalmente all'udienza del 28/10/2025 Persona_3
unitamente ai genitori, ha dichiarato la sua univoca volontà di
[...]
rettificare il sesso e il nome, i genitori si sono riportati al ricorso e il giudice 3 delegato, dato atto che ha assunto i caratteri sessuali secondari Persona_3
tipicamente femminili, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Dalla documentazione allegata all'atto introduttivo e, segnatamente,
dalla “Relazione psicologica di del Servizio di Persona_4
Adeguamento tra Identità Fisica ed Identità Psichica (SAIFIP) presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini di del 17/02/2025 e da Pt_1
quella successiva del 09/07/2025, emerge che i genitori di Parte_3
si sono rivolti al predetto servizio il 18/10/2023 con la richiesta di valutazione ed eventuale presa in carico rispetto al disagio relativo all'identità di genere e dello status psicologico del figlio che presenta difficoltà nell'identificazione al maschile e desiderio di essere riconosciuto secondo un'identità femminile;
ha intrapreso e portato a Persona_3
termine il percorso psicodiagnostico che ha condotto alla diagnosi di
Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come una “marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato” (OMS, 2018), già denominata Disforia di Genere (DSM-5, cod.
302.85) prima della pronuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
del 2018. A seguito della diagnosi, ha intrapreso da ottobre Persona_3
2024 una terapia ormonale femminilizzante presso l'ambulatorio di endocrinologia del Policlinico Umberto I che le ha consentito di raggiungere, sia dal punto di vista psicologico che da quello fisico, un avanzato stato di femminilizzazione, anche attraverso l'integrazione dei caratteri sessuali secondari femminili, come univocamente emerso anche nel corso dell'esame condotto dal giudice, di talché è necessario e urgente che possa ottenere il cambio anagrafico, come evidenziato dai sanitari del predetto servizio. Possedere documenti al femminile, si legge ancora nella 4 relazione del SAIFIP di luglio 2025, potrà permettere a di Per_2
cominciare a vivere e sperimentarsi pienamente secondo il genere percepito,
contribuendo in maniera sostanziale al suo benessere e contenendo il rischio di sviluppare psicopatologie associate.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, provenienti da un servizio qualificato e pubblico, si impone l'accoglimento della domanda di rettificazione degli atti dello stato civile.
Con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 2015, infatti, la Corte
Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117 primo comma della Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, “in quanto,
stabilendo che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso si fa in
forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una
persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di
intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, subordinerebbe
irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere
a trattamenti sanitari pericolosi per la salute. Tale disposizione costituisce
l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al
riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo
del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei
diritti fondamentali della persona. Interpretata alla luce dei diritti della
persona, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le
quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini
dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del 5 trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche
per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale esclusione appare,
peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi
valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le
quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio
percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti
psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità
di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale
delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo
carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce
uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una
tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di
appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della
persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi,
autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo
stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile
equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il
sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un
atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come
prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione,
bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno
benessere psicofisico”.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili atteso che la presente pronuncia non comporta soccombenza di alcuna parte. 6
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 25840/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
ordina all'Ufficiale di stato civile di Capitale di procedere alla Pt_1
rettifica dell'atto di nascita di ( 09/06/2008) con Persona_1 Pt_1
riferimento al sesso, da maschile a femminile, e con attribuzione alla predetta persona del prenome in luogo di “ ”; Per_2 Per_1
dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 28/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 25840/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide: 7
Roma,
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 25840 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 promossa da
21/03/1973) e Parte_1 [...]
10/03/1972) in qualità di genitori esercenti Parte_2 Parte_1
la responsabilità genitoriale sul figlio minore ( Persona_1 Pt_1
09/06/2008), con il patrocinio dell'avv. GUERCIO GIOVANNI
[...]
giusta procura speciale in atti nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO in sede
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/06/2025, ritualmente e 2 tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, e in qualità di genitori esercenti Parte_1 Controparte_1
la responsabilità genitoriale su (09/06/2008), hanno adito Persona_1
l'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: <Voglia l'On.le Tribunale adito, ritenuta preliminarmente al
propria competenza, respinta ogni contraria eccezione e difesa: stante lo
stato di avanzata femminilizzazione raggiunto dalla ricorrente, ordinare
all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel
relativo registro mediante indicazione del nuovo sesso, da maschile a
femminile, e nome, e che a tal fine ella intende sostituire il proprio prenome
“ con quello di “ >>. Per_1 Per_2
A sostegno delle domande, gli istanti hanno dedotto che da sempre e sin dall'infanzia ha manifestato una natura psicologica e Per_1
comportamentale tipicamente femminile, pur essendo un individuo di sesso biologico maschile;
al fine di adeguare l'aspetto fisico alla psiche lo stesso ha intrapreso un percorso presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo –
Forlanini di Roma – SAIFIP – all'esito del quale i sanitari hanno diagnosticato la sua condizione di disforia di genere, e ha iniziato una terapia ormonale femminilizzante tanto da aver assunto da tempo l'aspetto esteriore e gli atteggiamenti tipici di una ragazza;
che al fine di evitare una sempre più frustrante condizione e fenomeni di bullismo, i ricorrenti, nella spiegata qualità, hanno deciso di adire il Tribunale al fine di chiedere la rettifica del sesso e del nome del minore.
Comparso personalmente all'udienza del 28/10/2025 Persona_3
unitamente ai genitori, ha dichiarato la sua univoca volontà di
[...]
rettificare il sesso e il nome, i genitori si sono riportati al ricorso e il giudice 3 delegato, dato atto che ha assunto i caratteri sessuali secondari Persona_3
tipicamente femminili, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Dalla documentazione allegata all'atto introduttivo e, segnatamente,
dalla “Relazione psicologica di del Servizio di Persona_4
Adeguamento tra Identità Fisica ed Identità Psichica (SAIFIP) presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini di del 17/02/2025 e da Pt_1
quella successiva del 09/07/2025, emerge che i genitori di Parte_3
si sono rivolti al predetto servizio il 18/10/2023 con la richiesta di valutazione ed eventuale presa in carico rispetto al disagio relativo all'identità di genere e dello status psicologico del figlio che presenta difficoltà nell'identificazione al maschile e desiderio di essere riconosciuto secondo un'identità femminile;
ha intrapreso e portato a Persona_3
termine il percorso psicodiagnostico che ha condotto alla diagnosi di
Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come una “marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato” (OMS, 2018), già denominata Disforia di Genere (DSM-5, cod.
302.85) prima della pronuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
del 2018. A seguito della diagnosi, ha intrapreso da ottobre Persona_3
2024 una terapia ormonale femminilizzante presso l'ambulatorio di endocrinologia del Policlinico Umberto I che le ha consentito di raggiungere, sia dal punto di vista psicologico che da quello fisico, un avanzato stato di femminilizzazione, anche attraverso l'integrazione dei caratteri sessuali secondari femminili, come univocamente emerso anche nel corso dell'esame condotto dal giudice, di talché è necessario e urgente che possa ottenere il cambio anagrafico, come evidenziato dai sanitari del predetto servizio. Possedere documenti al femminile, si legge ancora nella 4 relazione del SAIFIP di luglio 2025, potrà permettere a di Per_2
cominciare a vivere e sperimentarsi pienamente secondo il genere percepito,
contribuendo in maniera sostanziale al suo benessere e contenendo il rischio di sviluppare psicopatologie associate.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, provenienti da un servizio qualificato e pubblico, si impone l'accoglimento della domanda di rettificazione degli atti dello stato civile.
Con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 2015, infatti, la Corte
Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 comma 1 della legge n. 164 del 1982, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117 primo comma della Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, “in quanto,
stabilendo che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso si fa in
forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una
persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di
intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, subordinerebbe
irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere
a trattamenti sanitari pericolosi per la salute. Tale disposizione costituisce
l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al
riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo
del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei
diritti fondamentali della persona. Interpretata alla luce dei diritti della
persona, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le
quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini
dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del 5 trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche
per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. Tale esclusione appare,
peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi
valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le
quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio
percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti
psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità
di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale
delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo
carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce
uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una
tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di
appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della
persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi,
autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo
stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile
equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il
sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un
atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come
prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione,
bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno
benessere psicofisico”.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili atteso che la presente pronuncia non comporta soccombenza di alcuna parte. 6
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 25840/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
ordina all'Ufficiale di stato civile di Capitale di procedere alla Pt_1
rettifica dell'atto di nascita di ( 09/06/2008) con Persona_1 Pt_1
riferimento al sesso, da maschile a femminile, e con attribuzione alla predetta persona del prenome in luogo di “ ”; Per_2 Per_1
dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 28/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 25840/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide: 7
Roma,
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi