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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
DE ACUTIS STEFANIA, Relatore
MANCINI DAVID, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 304/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, non essendosi avvalsa della possibilità, concessa dal decreto-legge n. 189/2016, di richiedere al sostituto di imposta la sospensione delle ritenute applicate sugli stipendi relativi al periodo di imposta gennaio/dicembre 2017, ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, presentata per Irpef, Addizionali regionale e comunale relative all'anno 2017, chiedendo la restituzione delle imposte per complessivi euro 3.313,78 e segnatamente invocando il decreto-legge n. 123/2019, convertito nella legge n. 156/2019, con cui veniva disposto il pagamento dei tributi sospesi a seguito del sisma, riferiti a tale periodo, nella misura del 40%, con conseguente permanenza del 60% delle trattenute non operate, per coloro che avevano optato, invece, per la suddetta sospensione.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito l'infondatezza dell'istanza di rimborso proposta dal ricorrente, rilevando l'inapplicabilità dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, attesa l'assenza di errore materiale, duplicazione di versamenti ovvero insussistenza dell'obbligazione tributaria, presupposti necessari ai fini del rimborso.
In ogni caso, l'Ufficio ha sostenuto che il termine di decadenza di quarantotto mesi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 per la presentazione dell'istanza di rimborso, decorre dalla data del versamento delle ritenute e non da quella dell'asserito ius superveniens.
Pertanto, poiché la domanda è stata presentata in data 5 febbraio 2021, sono rimborsabili, al più, le ritenute effettuate nei quarantotto mesi precedenti, con conseguente limitazione dell'importo oggetto di richiesta.
Con riferimento al contenuto sostanziale della domanda, l'Agenzia ha ritenuto infondata la pretesa avanzata, richiamando l'art. 48, comma 1-bis, del D.L. 189/2016, che preclude il rimborso di quanto già versato. Ha sostenuto che il beneficio della riduzione del carico fiscale al 40% ex art. 8, comma 2, del D.L. 123/2019 è riservato esclusivamente ai soggetti che si sono avvalsi della sospensione dei versamenti e che tale riduzione non può estendersi, né in via analogica né in via costituzionalmente orientata, a coloro che hanno optato per il versamento integrale.
Nelle more del giudizio, in data 4 dicembre 2025, alla luce dell'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (sentenze nn. 23633, 23642, 23647 e 23652 del 3 settembre 2024), che ha riconosciuto il diritto al rimborso del 60% delle ritenute subite nel 2017 dai contribuenti residenti nei Comuni delle Marche colpiti dal sisma del 2016, le parti hanno definito la controversia mediante conciliazione ex art. 48 d.lgs. 31
Dicembre 1992 n. 546, con riconoscimento del diritto al rimborso in favore della ricorrente e concorde compensazione delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accordo conciliativo intervenuto tra le parti ha integralmente definito la controversia, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione nel merito. Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese di lite, deve prendersi atto della volontà concorde delle parti, espressa nell'accordo conciliativo, di procedere alla integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ascoli Piceno, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 e dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
DE ACUTIS STEFANIA, Relatore
MANCINI DAVID, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 304/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, non essendosi avvalsa della possibilità, concessa dal decreto-legge n. 189/2016, di richiedere al sostituto di imposta la sospensione delle ritenute applicate sugli stipendi relativi al periodo di imposta gennaio/dicembre 2017, ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, presentata per Irpef, Addizionali regionale e comunale relative all'anno 2017, chiedendo la restituzione delle imposte per complessivi euro 3.313,78 e segnatamente invocando il decreto-legge n. 123/2019, convertito nella legge n. 156/2019, con cui veniva disposto il pagamento dei tributi sospesi a seguito del sisma, riferiti a tale periodo, nella misura del 40%, con conseguente permanenza del 60% delle trattenute non operate, per coloro che avevano optato, invece, per la suddetta sospensione.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito l'infondatezza dell'istanza di rimborso proposta dal ricorrente, rilevando l'inapplicabilità dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, attesa l'assenza di errore materiale, duplicazione di versamenti ovvero insussistenza dell'obbligazione tributaria, presupposti necessari ai fini del rimborso.
In ogni caso, l'Ufficio ha sostenuto che il termine di decadenza di quarantotto mesi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 per la presentazione dell'istanza di rimborso, decorre dalla data del versamento delle ritenute e non da quella dell'asserito ius superveniens.
Pertanto, poiché la domanda è stata presentata in data 5 febbraio 2021, sono rimborsabili, al più, le ritenute effettuate nei quarantotto mesi precedenti, con conseguente limitazione dell'importo oggetto di richiesta.
Con riferimento al contenuto sostanziale della domanda, l'Agenzia ha ritenuto infondata la pretesa avanzata, richiamando l'art. 48, comma 1-bis, del D.L. 189/2016, che preclude il rimborso di quanto già versato. Ha sostenuto che il beneficio della riduzione del carico fiscale al 40% ex art. 8, comma 2, del D.L. 123/2019 è riservato esclusivamente ai soggetti che si sono avvalsi della sospensione dei versamenti e che tale riduzione non può estendersi, né in via analogica né in via costituzionalmente orientata, a coloro che hanno optato per il versamento integrale.
Nelle more del giudizio, in data 4 dicembre 2025, alla luce dell'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (sentenze nn. 23633, 23642, 23647 e 23652 del 3 settembre 2024), che ha riconosciuto il diritto al rimborso del 60% delle ritenute subite nel 2017 dai contribuenti residenti nei Comuni delle Marche colpiti dal sisma del 2016, le parti hanno definito la controversia mediante conciliazione ex art. 48 d.lgs. 31
Dicembre 1992 n. 546, con riconoscimento del diritto al rimborso in favore della ricorrente e concorde compensazione delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accordo conciliativo intervenuto tra le parti ha integralmente definito la controversia, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione nel merito. Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese di lite, deve prendersi atto della volontà concorde delle parti, espressa nell'accordo conciliativo, di procedere alla integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ascoli Piceno, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 e dispone la compensazione integrale delle spese di lite.