Ordinanza cautelare 16 novembre 2020
Ordinanza collegiale 21 dicembre 2020
Sentenza breve 3 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 03/02/2021, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/02/2021
N. 00163/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01036/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2020, proposto da
EA NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Biondaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Luisa Londei e Francesco Zanlucchi, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Regionale del Veneto in Venezia, Cannaregio 23, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AR SS, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale n. 1 reso in data 12 maggio 2020 dalla Commissione nella procedura per l'alienazione, mediante asta pubblica, della casa cantoniera di proprietà regionale situata in Comune di Alleghe, località Caprile (BL) di cui al Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Valorizzazione di Dismissione del Patrimonio della Regione Veneto n. 52 del 25 febbraio 2020;
- del verbale n. 2 reso in data 22 maggio 2020 dalla Commissione nella medesima procedura;
- del Decreto n. 166 del 17 settembre 2020 del Direttore della Struttura di Progetto Valorizzazione d Dismissione del Patrimonio della Regione Veneto con cui è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria a favore del sig. SS AR della casa cantoniera di proprietà regionale situata in Comune di Alleghe, località Caprile (BL) e contestuale diniego dell'istanza di riesame proposta dal ricorrente;
- di ogni altro atto antecedente, successivo, conseguenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame il signor EA NT ha impugnato gli atti della procedura per l'alienazione, mediante asta pubblica, della casa cantoniera di proprietà regionale situata in Comune di Alleghe, località Caprile (BL), prezzo base d’asta € 20.000,00, sulla base di un unico motivo articolato in tre profili di censura.
1.1. Con una prima censura il ricorrente lamenta che l’offerta del controinteressato avrebbe dovuto essere esclusa per violazione del principio di unicità delle offerte di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Il signor AR SS risulta infatti avere presentato due offerte e segnatamente:
a) una prima offerta, completa della documentazione amministrativa ed in particolare della cauzione richiesta dall’art. 8 dell’Avviso di gara, spedita per posta in data 18 aprile 2020 e consegnata all’Amministrazione procedente in data 23 aprile 2020;
b) una seconda offerta, priva della cauzione richiesta dalla legge di gara, spedita per posta in data 21 aprile 2020 - tre giorni dopo la prima - ma pervenuta all’Amministrazione procedente in data 22 aprile 2020, ossia il giorno antecedente rispetto all’offerta spedita per prima.
1.2. Con una seconda censura il ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare l’offerta b), spedita in data in data 21 aprile 2020, non l’offerta a), spedita in data 18 aprile.
1.3. Con la terza censura il ricorrente lamenta che l’offerta b) – quella spedita per seconda – avrebbe dovuto essere esclusa in quanto priva della cauzione richiesta dall’art. 8 dell’Avviso di gara.
2. Costituitasi in giudizio la Regione del Veneto ha rilevato: - che alla fattispecie non sarebbe applicabile l’art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016, bensì l’art. 75 del r.d. 827 del 1924 che consente di presentare ulteriori offerte; - che l’Amministrazione ha deciso di prendere in considerazione l’offerta a), spedita per prima, anziché l’offerta b), spedita per seconda, in quanto quest’ultima era priva della cauzione richiesta.
2. Con ordinanza n. 565 del 16 novembre 2020 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente e ha disposto l’esame dell’offerta spedita dal controinteressato in data 21 aprile 2020 e pervenuta alla stazione appaltante in data 22 aprile 2020.
2.1. Con memoria depositata in data 14 dicembre 2020, la Regione ha dato atto dell’apertura della busta b), spedita dal signor SS in data 21 aprile 2020, e che tale offerta era di importo superiore (€ 36.100,00) all’offerta a) spedita in data 18 aprile (€ 30.100,00). Pertanto – ha precisato la Regione – allo stato “ la procedura di aggiudicazione è in corso ed i soggetti interessati sono rimasti solo l’attuale controinteressato (miglior offerente) e la sig.ra UR originaria proponente” . Il ricorrente aveva infatti presentato un’offerta pari ad € 28.100,00.
2.3. Avvisate le parti della eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata (ordinanza n. 1279 del 16 dicembre 2020), all’udienza del 13 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La prima censura, con cui il ricorrente lamenta la violazione del principio di unicità dell’offerta di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016, è infondata.
Il Codice dei contratti pubblici infatti è applicabile ai rapporti passivi. La procedura in esame invece riguarda un rapporto attivo e, in forza dell’espressa previsione di cui all’art. 2 dell’Avviso di gara, è disciplinata dal r.d. n. 827 del 23 maggio 1924, “ Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ”, che all’art. 75 stabilisce: “ Le offerte mandate o presentate non possono essere più ritirate dopo aperta l'asta, ma lo stesso offerente può presentarne altre prima che sia cominciata la apertura dei pieghi ”.
Deve quindi ritenersi che il ricorrente, presentata la prima offerta, potesse successivamente presentarne altre purché nel rispetto del termine ultimo, stabilito dalla legge di gara, per la presentazione delle stesse, nel caso di specie fissato nella data del 31 marzo 2020 e poi posticipato al 27 aprile 2020.
4. Fondata, ma non rilevante, è invece la seconda censura, con cui il ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione l’offerta b) – quella spedita per seconda – e non l’offerta a).
La presentazione di una seconda offerta economica costituisce un comportamento univocamente diretto a sostituire l’offerta precedente (art. 1362 e ss. cod. civ.).
In questo senso non par dubbio che l’offerta che l’Amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione era quella formulata per ultima dal signor SS, ossia nella fattispecie quella spedita per posta in data 21 aprile 2020 – l’offerta b) - e pervenuta, per ragioni estranee alla volontà del proponente, all’Amministrazione per prima.
4.2. La censura non è peraltro rilevante perché, come evidenziato dalla Regione con memoria del 14 dicembre 2020, sia nell’offerta a), sia nell’offerta b), il signor SS ha offerto un prezzo (€ 30.100,00 nella prima, € 36.100,00 nella seconda) superiore a quello offerto dal signor NT (€ 28.100,00).
Anche prendendo in considerazione l’offerta spedita per seconda, la gara sarebbe stata vinta dal controinteressato e pertanto il ricorrente non ha interesse all’esame della censura.
5. Infondata è la terza censura, con cui il ricorrente assume che l’offerta inviata per seconda – l’offerta b) - avrebbe dovuto essere esclusa in quanto priva della cauzione richiesta dalla legge speciale di gara.
In base all’art. 8 dell’Avviso di gara i concorrenti dovevano, “ a pena di esclusione dalla gara, effettuare preventivamente, a titolo di garanzia, un deposito infruttifero, pari al 10% dell’importo a base d’asta e quindi ammontante ad Euro 2.000,00 (duemila/zerocentesimi) ”.
La garanzia era quindi determinata in misura fissa in relazione all’importo a base d’asta e doveva essere presentata da ciascun concorrente.
Anche in caso di presentazione di più offerte successive l’offerente era in definitiva tenuto a presentare una sola cauzione.
D’altra parte deve ritenersi che in relazione all’offerta economica in senso stretto, la seconda offerta sostituisca la prima: l’offerta da valutare deve essere necessariamente una e come si è detto deve ritenersi che l’offerente abbia effettivamente voluto offrire il prezzo di cui all’offerta b) (€ 36.100,00).
In relazione alla documentazione amministrativa non si è in presenza di una dichiarazione di volontà, bensì di una dichiarazione di scienza, come tale integrabile: non vi è un contrasto tra la documentazione amministrativa di cui alla offerta a) e alla offerta b) e non vi è la necessità di stabilire quale documentazione considerare in via esclusiva.
Diversamente dall’offerta economica in senso stretto, la busta contenente la documentazione amministrativa, allegata alla offerta spedita per seconda, può ritenersi integrativa e non sostitutiva della documentazione amministrativa contenuta nell’offerta spedita per prima.
Né può ritenersi in alcun modo lesa la par condicio tra i concorrenti: il controinteressato al pari del ricorrente ha presentato all’Amministrazione la cauzione richiesta prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
In definitiva la cauzione presentata con la prima offerta poteva essere ritenuta valida anche come garanzia dell’offerta sostitutiva spedita dal signor SS in data 21 aprile 2020.
Tale interpretazione risulta peraltro maggiormente coerente con il principio di massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e con il principio di conservazione degli atti amministrativi.
5. In conclusione il ricorso va respinto.
In ragione della peculiarità della fattispecie, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 13 gennaio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO