Sentenza 21 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2019, n. 12697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12697 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RE AT, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza in data 10.0V.2018 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Pinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Maria Teresa Caccamo, che si è riportata ai motivi del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 10.10.2018 il Tribunale di Catanzaro, adito in sede di riesame, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal GIP di Vibo Valentia, con quella degli arresti domiciliari nei confronti di TE NA in relazione ai reati di cui agli artt. 73, primo e quarto comma ed 80, secondo comma d.P.R. 309/1990 per illecita coltivazione di marijuana con l'aggravante dell'ingente quantità e di detenzione di circa 985 gr. della stessa sostanza.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito all'art. 309, sesto ed ottavo comma cod. proc. pen., la nullità del procedimento per mancata traduzione dell'imputato, sul quale non incombeva alcun onere di richiesta di comparizione personale per essere stato l'atto di riesame redatto e depositato dal difensore e non già dallo stesso imputato. Sostiene che la partecipazione dell'interessato, conseguente ad una sua scelta personalissima, non può essere condizionata all'esistenza di un presupposto meramente formale, qual è la richiesta dell'imputato, prevista nella sola ipotesi in cui sia costui a redigere la richiesta di riesame, che implicherebbe, quando sia l'avvocato a proporre l'impugnativa, l'inesigibile adempimento per quest'ultimo, nei ristrettissimi termini fissati dalla norma per la proposizione del riesame, di recarsi preventivamente in carcere per accertare la volontà del suo assistito di presenziare o meno all'udienza, in contrasto con la prassi invalsa presso gli avvocati di redigere, dopo il primo contatto con il cliente in occasione dell'interrogatorio di garanzia, richiesta non motivata di riesame, riservandosi dopo un più approfondito colloquio con il detenuto, ulteriore memoria.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 309, quinto comma, 273 cod. proc. pen. ed 80 d.P.R. 3091990 e al vizio motivazionale, che la mancata trasmissione al Tribunale della Libertà della CNR, del verbale di campionamento delle piante di marijuana ed al DVD contenente verosimilmente immagini relative alla piantagione, atti dai quali soltanto si sarebbe potuta verificare sia l'estensione della piantagione quanto il numero ed il livello di maturazione delle varie piante, non aveva consentito alla difesa di esercitare le proprie prerogative, risultando del tutto illogica la motivazione dell'ordinanza impugnata che aveva escluso l'inefficacia della disposta misura cautelare sul rilevo che non fosse stata specificata la rilevanza di tali documenti, cui invece la difesa aveva dedicato diverse pagine della memoria difensiva. Deduce in ogni caso che la circostanza che l'imputato avesse ammesso l'esistenza della piantagione non equivaleva a certezza della sua estensione e contesta che gli atti inviati al Tribunale della Libertà contenessero indicazione della diversa altezza e maturazione delle piante. Sostiene la difesa che proprio la mancanza di tali atti non consentiva la conferma della contestata aggravante dell'ingente quantità tenuto conto che occorre verificare in concreto l'offensività della condotta di coltivazione dovendo essere accertato l'effetto drogante della piantagione con riferimento all'attualità: verifica questa che non poteva essere effettuata stanti i divergenti dati raccolti atteso che l'ordinanza del GIP, che risulta aver preso visione del DVD, fa riferimento a 90.000 piante di altezza minima di 10 cm., che invece il coimputato NA quantifica in circa 20.000, alcune delle quali erano talmente piccole che non potevano neppure essere riconosciute come marijuana, che fra queste, secondo l'indagato, ve ne erano moltissime nel polistirolo ancora da interrare, dati questi contrastati dalla campionatura secondo cui le piante più piccole avevano un'altezza minima di 40 cm. e non vi erano piante ancora da interrare. Fa presente che in ogni caso che la aggravante di cui all'art. 80 era stata ritenuta insussistente nei confronti dei cittadini extracomunitari anch'essi coindagati in quanto ognuno di essi era impegnato in una specifica serra, senza consapevolezza dell'estensione dell'intera piantagione, dislocata in venti serre, e che del tutto analoga doveva ritenersi la posizione del ricorrente che indebitamente il Tribunale differenzia per il fatto che non svolgeva la stessa attività manuale di coltivazione, attribuendogli compiti di supervisione e di direzione dei braccianti del tutto avulsa dagli elementi indizianti raccolti non risultando che nessuno degli extracomunitari lo riconoscesse come capo o che avesse ricevuto da lui ordini o indicazioni di lavoro.
2.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 309, quinto comma, 273 cod. proc. pen. ed 80 d.P.R. 3091990 e al vizio motivazionale, l'attribuzione all'indagato di un ruolo paritario con il NA sul quale si fonda la contestazione del reato di cui al capo B), non potendosi desumere dalla sua confessione, che aveva riguardato la sola piantagione, la consapevolezza dell'esistenza di un casolare nel quale veniva tenuta la droga destinata allo spaccio.
2.4. Con il quarto motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 274 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, la contraddittorietà della motivazione che per un verso afferma la parità di ruoli tra il ricorrente ed il NA, quest'ultimo ancora in carcere, e per altro sostituisce nei confronti del solo ricorrente la misura carceraria con gli arresti domiciliari
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo, non confrontandosi con le argomentazioni spese dall'ordinanza impugnata, incorre nella censura di inammissibilità per mancanza di specificità. Il Tribunale del Riesame ha ritenuto invero la tardività dell'istanza di traduzione dell'indagato detenuto all'udienza fissata dinanzi a sé in quanto non presentata contestualmente alla richiesta di riesame. Il diritto a partecipare all'udienza previsto dall'art. 309, sesto comma cod. proc. pen. ora previsto in modo esplicito dal comma 8 bis dell'art. 309 cod.proc. pen. risulta condizionato, secondo la previsione letterale della norma, alla manifestazione della volontà partecipativa. Indipendentemente da chi fosse tra il difensore e l'imputato il soggetto deputato a proporre la richiesta, alternativa questa che, peraltro, non trova riscontro nella previsione normativa non trattandosi di un atto personale della parte (Sez. 6, n. 54048 del 03/10/2017 - dep. 30/11/2017, Paladino, Rv. 271574), in ogni caso ne è stata ritenuta dai giudici de libertate l'intempestività, implicitamente riconoscendosi al termine fissato dal sesto comma dell'art. 309 cod. proc. pen., che ne impone la presentazione con la richiesta di riesame, natura decadenziale in conformità all'orientamento giurisprudenziale prevalente che questo Collegio condivide, dovendo il principio del contraddittorio essere declinato nella dimensione dell'oralità e della celerità del procedimento, specie se cautelare, che trova la sua matrice nell'art. 111 della Carta costituzionale (ex multis Sez. 2, n. 12854 del 15/01/2018 - dep. 20/03/2018, Mirenda, Rv. 272467).
2. In ordine al secondo motivo va preliminarmente chiarito che l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. non impone al pubblico ministero che richiede l'applicazione di misure cautelari la trasmissione di tutti gli atti, ma soltanto di quegli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché degli elementi a favore dell'imputato e degli eventuali atti provenienti dalla difesa già depositati mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale, (Sez. 4, n. 44004 del 19/07/2013 - dep. 28/10/2013, lussi, Rv. 257698; Sez. 1, n. 15895 del 09/01/2015 - dep. 16/04/2015, Riccio, Rv. 263107), non essendo i giudici del riesame chiamati a valutare elementi diversi ed ulteriori da quelli selezionati dal GIP con l'inoltro della richiesta di emissione della misura cautelare. Come è già stato affermato da questa Corte, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi del comma quinto dell'art. 309 cod. proc. pen., i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura, (nella specie, ritraenti le sequenze della azione delittuosa) quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria (Sez. 1, n. 33819 del 20/06/2014 - dep. 30/07/2014, Iacobazzi, Rv. 261092). Ciò premesso, si osserva che in relazione agli specifici atti di cui lamenta I mancata trasmissione il ricorrente non ha dimostrato che fossero stati inoltrati al GIP antecedentemente all'emissione dell'ordinanza cautelare la CNR ed il verbale di campionamento, laddove il giudici de libertate affermano non esservi in relazione ad entrambi i documenti neppure la prova della loro redazione, soltanto preannunciata dalla Guardia di Finanza in calce alla nota di trasmissione al GIP che non risulta pertanto averli utilizzati e che, per quanto concerne il DVD contenente la riproduzione visiva della piantagione, soltanto menzionato nell'ordinanza genetica insieme al verbale di arresto, da nessuna illogicità può ritenersi affetto il provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta irrilevanza del supporto audiovisivo alla luce sia della descrizione delle piante contenuta nel verbale di arresto, sia dell'ammissione dell'esistenza della piantagione da parte dello stesso indagato, quand'anche il loro numero fosse di 20.000 esemplari come dichiarato dal coindagato NA, creatore ed ideatore dell'intera coltivazione, e non di 89.000 risultante dal verbale di arresto. Al riguardo trova infatti applicazione il principio secondo il quale non si verifica alcuna nullità del procedimento di riesame né del provvedimento che lo conclude quando l'omessa trasmissione riguarda atti contenenti elementi di accusa che, pur citati nel provvedimento cautelare dal GIP, risultino superflui ai fini della conferma della misura in ragione della presenza di altri elementi sui quali essa trova pieno fondamento (Sez. 6, n. 3304 del 02/09/1997 - dep. 18/09/1997, Bianco D, Rv. 208857), essendo comunque onere dell'indagato gli atti di indicareFej:15311:1 cui lamenta la mancata trasmissione Vabbiano rivetito carattere determinante nell'emissione della misura (Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018 - dep. 06/06/2018, Rv. 273348): onere questo nella fattispecie non assolto non venendo chiarito come potesse dal DVD desumersi, fra le migliaia di esemplari filmati, il numero delle piante complessive dell'intera piantagione o di quelle non ancora germogliate o di quelle con la massima fioritura. Avendo in ogni caso la difesa collegato alla mancata trasmissione di tali atti l'inconfigurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità, siffatta prospettazione incorre già di per sé sola nella censura di inammissibilità difettando un interesse attuale e concreto del ricorrente posto che la sussistenza o meno dell'aggravante non incide comunque sulla contestazione del reato base (art. 73, primo comma d.P.R. 309/1990) che, prevedendo una pena da sei a venti anni, consente pur sempre l'emissione della misura cautelare.
3. Le contestazioni in ordine al ruolo del ricorrente, articolate con il terzo motivo di ricorso, che i giudici de libertate parificano a quello del NA, ideatore dell'intera operazione, ritenendo che ne fosse il fiduciario, incaricato in sua assenza di soprassedere alla sorveglianza della piantagione e ai lavori da compiere e perciò consapevole dell'estensione della coltivazione, devono ritenersi generiche: nel riconoscere che questi non svolgesse attività di diretta manovalanza, a differenza degli extracomunitari assoldati per gli adempimenti di natura strettamente agricoli, nessuna confutazione specifica viene effettuata dalla difesa sulle deduzioni, pienamente logiche, svolte al riguardo dall'ordinanza impugnata, limitandosi il ricorrente a negare la sua posizione di fiduciario del NA, senza nulla addurre sulle diverse incombenze assegnategli e sulle ragioni per le quali si trovasse nella piantagione.
4. Anche le contestazioni sulle esigenze cautelari risultano generiche, basate come sono solo sulla comparazione tra il trattamento riservato al ricorrente, posto dai giudici del riesame agli arresti domiciliari, e della custodia in carcere riservato al NA malgrado l'asserita parità dei ruoli rivestiti da entrambi: se da un canto non si comprende quale possa essere l'interesse del ricorrente a dolersi dell'applicazione della misura ben meno afflittiva inflittagli rispetto a quella del coíndagato, dall'altro non sussistono comunque i presupposti per effettuare alcuna comparazione essendo stata la posizione del NA oggetto di separato procedimento, di cui neppure sono stati, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, allegati gli attì, ferma restando in ogni caso la natura personale delle misure cautelarì. Il ricorso deve in conclusione essere dichìarato inammissibile. Segue a tale esito la condanna del ricorrente a norma dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il