Decreto cautelare 10 ottobre 2025
Sentenza 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00490/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01360/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1360 del 2025, proposto da
RL Migliori, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell’accordo di rete costituito per la realizzazione del progetto “Campus Calabria: sinergie formative tecnologicamente avanzate per il lavoro”, nonché quale legale rappresentante dell’IT IR EM, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Fondazione M.A.SK IT EM, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. n. 665215 del 10 settembre 2025, comunicata via pec, in pari data, della Regione Calabria, Dipartimento Lavoro Settore 5 “IT- Alta formazione”, recante “ Decreto Dirigenziale n. 8792 del 18 giugno 2025 “Approvazione Manifestazione di Interesse per l'acquisizione di proposte progettuali finalizzate alla candidatura della Regione Calabria all'Avviso Pubblico approvato con Decreto Dipartimentale del MIM n. 1282 del 3 giugno 2025” - Esito valutazione proposte e richiesta adesione all'accordo di rete ”, con cui si individuava la Fondazione M.A.SK. IT EM, quale candidatura idonea per la partecipazione della Regione Calabria all'avviso pubblico approvato con Decreto Dipartimentale del MIM n. 1282 del 3 giugno 2025 e si richiedeva l'adesione degli altri partecipanti alla procedura; degli esiti della valutazione comparativa non conosciuti; in via subordinata ed ove occorrer possa, del “ Decreto Dirigenziale n. 8792 del 18 giugno 2025 recante "Approvazione Manifestazione di Interesse per l'acquisizione di proposte progettuali finalizzate alla candidatura della Regione Calabria all'Avviso Pubblico approvato con Decreto Dipartimentale del MIM n. 1282 del 3 giugno 2025 ”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi i verbali di valutazione comparativa. Con richiesta di ristoro del danno in forma specifica ovvero per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RI ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con Decreto Dipartimentale n. 1282 del 3 giugno 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha approvato l’avviso pubblico rivolto alle Regioni per il finanziamento della progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali correlati all’istituzione di un campus, di cui all'articolo 25 bis, comma 3, del decreto legge n. 144/2022.
2. Con Decreto Dirigenziale n. 8792 del 18 giugno 2025, la Regione Calabria ha indetto una manifestazione d’interesse per selezionare la proposta progettuale più idonea da candidare al sopra citato finanziamento ministeriale.
3. IT IR EM e M.A.SK IT EM hanno partecipato alla procedura.
4. Con la nota prot. n. 665215 del 10 settembre 2025, l’amministrazione ha comunicato l’esito della valutazione comparativa, individuando nella proposta della M.A.SK. IT EM quella più aderente ai criteri richiesti e invitando gli altri soggetti a una partecipazione congiunta, mediante adesione all’accordo di rete.
In particolare, secondo la Regione, il progetto prescelto si distinguerebbe per:
- il posizionamento strategico nella piana di Gioia Tauro, snodo marittimo cruciale;
- la rete di collaborazione con imprese leader e centri di ricerca;
- la piena proprietà dell’area d’intervento e l’impiego di materiali innovativi e sostenibili.
5. Con PEC dell’11 settembre 2025, IT IR EM si è opposta formalmente a tale decisione.
6. Ciononostante, con PEC del 12 settembre 2025, la Regione ha concesso un ulteriore termine solo ai fini dell'adesione all'accordo di rete con la M.A.SK. IT EM.
7. Avverso la nota prot. n. 665215 del 10 settembre 2025, con la quale l’amministrazione ha comunicato l’esito della valutazione comparativa, il sig. RL Migliori, nella qualità di legale rappresentante dell’IT IR EM e dell’accordo di rete costituito per il progetto “Campus Calabria”, ha proposto il presente ricorso, per i seguenti motivi.
7.1. Con il primo motivo, si sostiene che:
- la proposta della M.A.SK. IT EM risulterebbe priva dei requisiti previsti dall'art. 4 dell’avviso ministeriale e, in particolare, la costituzione dell'accordo di rete e l’altra documentazione richiesta dai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) del citato art. 4;
- l’individuazione del progetto sarebbe avvenuta per determinazione diretta del dirigente di settore, in assenza di una commissione di valutazione e di una graduatoria di merito, rendendo la procedura opaca e priva di garanzie.
7.2. Con il secondo motivo, si sostiene che l’amministrazione avrebbe ignorato la griglia di valutazione prevista dall'art. 7 dell’avviso ministeriale, basando la scelta su parametri estranei ad esso e omettendo ogni reale comparazione con la proposta della IT IR EM.
7.3. In subordine, con il terzo motivo, si sostiene l’illegittimità della manifestazione di interesse regionale, qualora si ritenesse che essa non abbia recepito i criteri di valutazione e le modalità selettive previsti dall’avviso ministeriale, in quanto, in tale caso, la procedura si risolverebbe in un mero “ invito a presentare progetti ” privo di regole certe, rimettendo la scelta finale all'insindacabile e arbitrario apprezzamento del dirigente regionale.
8. Si è costituita la Regione Calabria, eccependo, innanzitutto, l’inammissibilità del ricorso sia per difetto di legittimazione e di rappresentanza del presidente RL Migliori, sia perché l’accordo di rete sarebbe privo di personalità giuridica; nel merito, la difesa regionale ha sostenuto la legittimità dell’operato dell’amministrazione, deducendo anche la nullità della proposta dell’IT IR EM.
9. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito con memoria solo formale.
10. Con successiva memoria del 15 dicembre 2025, parte ricorrente ha replicato alle eccezioni di inammissibilità, precisando e ribadendo le censure già articolate nel ricorso introduttivo.
11. È seguita la replica della Regione Calabria, a conferma delle proprie conclusioni.
12. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Si può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Calabria, poiché il ricorso è infondato e deve essere respinto.
14. In via pregiudiziale, occorre qualificare la natura della procedura indetta dalla Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n. 8792 del 18 giugno 2025.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la manifestazione di interesse regionale si configura sostanzialmente come una procedura esplorativa di partenariato finalizzata a individuare la proposta progettuale più idonea a rappresentare la Regione nella successiva fase di finanziamento ministeriale.
In tale ambito, l’amministrazione gode di un’ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti dell’illogicità manifesta o del travisamento dei fatti, vizi che nel caso di specie non sussistono.
15. Quanto alla censura relativa alla mancata nomina di una commissione giudicatrice, il Collegio osserva che l’avviso regionale (sul punto non tempestivamente impugnato) non imponeva tale adempimento, prevedendo, invece, che le proposte fossero valutate dal Settore 5 del Dipartimento Lavoro. Ne consegue che:
- è infondato il rilievo di incompetenza, avendo provveduto il dirigente del settore individuato dalla manifestazione di interesse regionale;
- non sussisteva alcun obbligo di nomina di commissari esterni, ricadendo la verifica di ammissibilità e coerenza nelle ordinarie competenze istruttorie degli uffici regionali.
16. Parimenti infondata è la doglianza relativa all’omessa attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 7 dell'avviso ministeriale.
Infatti, il richiamo ai criteri ministeriali non imponeva alla Regione una sterile duplicazione del sistema di punteggio nazionale. Al contrario, l'amministrazione godeva della piena discrezionalità nel selezionare il progetto più strategico e meritevole, limitando il proprio vaglio alla coerenza complessiva della proposta con le finalità del finanziamento pubblico.
Nel caso di specie, la determinazione dirigenziale impugnata assolve pienamente all'obbligo di motivazione, rendendo palese l'iter logico-giuridico seguito e valorizzando:
- la piena proprietà dell'area in capo alla M.A.SK. IT EM;
- il posizionamento logistico nella Piana di Gioia Tauro (snodo marittimo di rilievo nazionale);
- la rete di collaborazione con imprese leader e centri di ricerca;
- l’impiego di materiali innovativi e sostenibili-
Tali elementi rientrano nel perimetro della discrezionalità pura dell’amministrazione, insindacabile nel merito dal giudice amministrativo se non in caso di macroscopica irragionevolezza, qui non ravvisabile.
17. Anche le censure relative alla presunta carenza documentale della controinteressata sono prive di pregio.
Sotto un primo profilo, la manifestazione di interesse regionale richiedeva la produzione di una mera bozza di accordo di rete e non dell'atto già formalizzato, rendendo la proposta della M.A.SK. IT EM pienamente conforme allo stadio della procedura.
Sotto un secondo profilo, l'assenza della dichiarazione di co-finanziamento (art. 4, lett. e, dell’avviso ministeriale) non può assumere efficacia escludente in questa fase preliminare di selezione regionale della proposta. Tale adempimento, infatti, è destinato a essere perfezionato in vista della successiva partecipazione alla procedura ministeriale, sede in cui il progetto selezionato dalla Regione dovrà presentarsi con il corredo documentale definitivo richiesto per l'accesso al finanziamento.
18. Risulta parimenti infondato il terzo motivo di ricorso. La manifestazione d’interesse regionale non configura un mero “invito a presentare progetti” rimesso all'arbitrio dell’amministrazione, bensì costituisce una fase selettiva necessaria a individuare la proposta con le maggiori probabilità di successo in sede di riparto nazionale. In tale contesto, l’imposizione di formalismi concorsuali – non richiesti dalla legge per questa tipologia di selezione – finirebbe per rallentare l'azione amministrativa, con il rischio di compromettere l'accesso ai fondi ministeriali a causa del decorso dei termini di candidatura.
19. In conclusione, il ricorso proposto per l’annullamento della nota prot. n. 665215 del 10 settembre 2025 deve essere respinto, essendo infondato, per le motivazioni sopra esposte.
20. La legittimità dell’atto impugnato determina, per l’effetto, l’infondatezza della domanda risarcitoria formulata dalla parte ricorrente, mancando il presupposto fondamentale dell'illiceità della condotta amministrativa.
21. La particolarità della vicenda e le oggettive difficoltà di coordinamento tra la fase regionale e quella ministeriale giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV CO, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
RI ED, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ED | IV CO |
IL SEGRETARIO