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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/12/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RE EM
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 962/2025 R.G.L. proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Silvestro Diana del Foro di Napoli Nord ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
) e organi inerni P.IVA_1
Rappresentato e assistito, ai sensi dell'art 417 bis c.p.c., dal Dirigente dott. Daniele Cottafavi e dai Funzionari dott.ssa Felicita
AI e dott. Mario Calò dell
[...]
Controparte_2
resistente
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per il ricorrente: “- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi
121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, conseguentemente condannarsi il al Controparte_1
riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2023/24 e 2024/25 condannarsi il Controparte_1
al pagamento della somma di €.1.000,00 o di quella minore o
[...]
maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art.
1218 del c.c.
- Condannare il in persona del l.r.p.t. Controparte_1
al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, spese generali al
15% oltre iva e cpa con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
Per il : “Si conclude affinchè l'On.le Tribunale adito, reietta e CP_1
disattesa ogni avversa pretesa, voglia: 1) in via preliminare, dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; 2) Nel merito, rigettare il ricorso siccome inammissibile, improponibile ed infondato e comunque non provato, con vittoria di spese.
Pag. 2 di 9 3) Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato, dichiarando in ogni caso non dovuta la pretesa riferita all'a.s. 2024/25 per aver il ricorrente riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni uno. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di lite, in ragione della controvertibilità della fattispecie in esame e della reciproca parziale soccombenza.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.08.2025, ha convenuto in Parte_1
giudizio il per ottenere il beneficio Controparte_1
economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del Controparte_1
a mettere a disposizione, in favore dello stesso, le somme
[...]
rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Il ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a tempo CP_1
determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche, negli a.s.
2023/24 e 2024/25.
In esecuzione di questi contratti, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza
Pag. 3 di 9 distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha riconosciuto il CP_1
suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Si è costituito il , eccependo - in via preliminare - la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del CP_3
15.10.2015, la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, deducendo che CP_1
la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di disattendere la pretesa CP_1
relativa all'a.s. 2024/25, atteso che il ricorrente è stato sottoposto in detto anno scolastico a procedimento disciplinare avviato dall'Ufficio
Scolastico Provinciale di Reggio Emilia e che ai sensi dell'art. 2, comma
4, D.P.C.M. 32313 del 23.09.2015 “nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo
Pag. 4 di 9 di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione”.
In ultimo, parte resistente chiede la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio “in ragione della controvertibilità della fattispecie in esame e della reciproca parziale soccombenza.”.
Con note in sostituzione di udienza depositate in data 11.08.2025, parte ricorrente chiede l'integrale accoglimento della domanda del ricorrente con vittoria di spese al procuratore anticipatario.
La causa viene decisa all'esito di trattazione scritta.
*** *** ***
Va respinta l'eccezione preliminare di carenza di giurisdizione del discutendosi di lesione di un diritto soggettivo. CP_1
Il ricorso è nel merito fondato per quanto di ragione.
Risulta provato che il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2023/24 dal
01/09/2023 al 30/06/2024 e nell'a.s. 2024/25 dal 09/09/2024 al
30/06/2025.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software,
Pag. 5 di 9 per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_4
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
Pag. 6 di 9 competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato il seguente principio di diritto:
a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti
(ovvero copie di contratto di lavoro), il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova del presupposto della sua permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso.
Con riguardo all'anno scolastico 2024/2025, il beneficio non può essere
Pag. 7 di 9 riconosciuto .
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, D.P.C.M. 32313 del 23.09.2015: “Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato
l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione”.
Parte ricorrente non ha preso posizione sulle difese del . CP_1
La domanda deve trovare per il resto accoglimento e il va CP_1
condannato a riconoscere al ricorrente l'utilizzo della carta docente per l'anno scolastico 2023/2024 richiesto nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (cfr Cass. 29961/2023).
Le spese di lite vanno compensate per il 50% e per il resto sono a carico del e vanno liquidate secondo i minimi tabellari, tenuto conto CP_1
che si tratta di causa seriale, definita subito dopo il deposito delle note di trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n.
962/2025:
1) Dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
Pag. 8 di 9 - all'anno scolastico 2023/24, per un importo di € 500,00 e rigetta la domanda per l'a.s. 2024/25.
3) Compensa il 50% elle spese di causa e condanna il
[...]
a rifondere al ricorrente, con distrazione in Controparte_1
favore del procuratore antistatario, il 50% delle spese del giudizio che liquida, in tale percentuale in euro 130,00 oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RE EM
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 962/2025 R.G.L. proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Silvestro Diana del Foro di Napoli Nord ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
) e organi inerni P.IVA_1
Rappresentato e assistito, ai sensi dell'art 417 bis c.p.c., dal Dirigente dott. Daniele Cottafavi e dai Funzionari dott.ssa Felicita
AI e dott. Mario Calò dell
[...]
Controparte_2
resistente
OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per il ricorrente: “- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi
121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, conseguentemente condannarsi il al Controparte_1
riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2023/24 e 2024/25 condannarsi il Controparte_1
al pagamento della somma di €.1.000,00 o di quella minore o
[...]
maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art.
1218 del c.c.
- Condannare il in persona del l.r.p.t. Controparte_1
al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, spese generali al
15% oltre iva e cpa con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.
Per il : “Si conclude affinchè l'On.le Tribunale adito, reietta e CP_1
disattesa ogni avversa pretesa, voglia: 1) in via preliminare, dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; 2) Nel merito, rigettare il ricorso siccome inammissibile, improponibile ed infondato e comunque non provato, con vittoria di spese.
Pag. 2 di 9 3) Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato, dichiarando in ogni caso non dovuta la pretesa riferita all'a.s. 2024/25 per aver il ricorrente riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni uno. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di lite, in ragione della controvertibilità della fattispecie in esame e della reciproca parziale soccombenza.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.08.2025, ha convenuto in Parte_1
giudizio il per ottenere il beneficio Controparte_1
economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del Controparte_1
a mettere a disposizione, in favore dello stesso, le somme
[...]
rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Il ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a tempo CP_1
determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche, negli a.s.
2023/24 e 2024/25.
In esecuzione di questi contratti, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza
Pag. 3 di 9 distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha riconosciuto il CP_1
suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Si è costituito il , eccependo - in via preliminare - la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del CP_3
15.10.2015, la quale al paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, deducendo che CP_1
la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di disattendere la pretesa CP_1
relativa all'a.s. 2024/25, atteso che il ricorrente è stato sottoposto in detto anno scolastico a procedimento disciplinare avviato dall'Ufficio
Scolastico Provinciale di Reggio Emilia e che ai sensi dell'art. 2, comma
4, D.P.C.M. 32313 del 23.09.2015 “nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo
Pag. 4 di 9 di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione”.
In ultimo, parte resistente chiede la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio “in ragione della controvertibilità della fattispecie in esame e della reciproca parziale soccombenza.”.
Con note in sostituzione di udienza depositate in data 11.08.2025, parte ricorrente chiede l'integrale accoglimento della domanda del ricorrente con vittoria di spese al procuratore anticipatario.
La causa viene decisa all'esito di trattazione scritta.
*** *** ***
Va respinta l'eccezione preliminare di carenza di giurisdizione del discutendosi di lesione di un diritto soggettivo. CP_1
Il ricorso è nel merito fondato per quanto di ragione.
Risulta provato che il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2023/24 dal
01/09/2023 al 30/06/2024 e nell'a.s. 2024/25 dal 09/09/2024 al
30/06/2025.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software,
Pag. 5 di 9 per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_4
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
Pag. 6 di 9 competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha enunciato il seguente principio di diritto:
a) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti
(ovvero copie di contratto di lavoro), il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova del presupposto della sua permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso.
Con riguardo all'anno scolastico 2024/2025, il beneficio non può essere
Pag. 7 di 9 riconosciuto .
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, D.P.C.M. 32313 del 23.09.2015: “Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato
l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione”.
Parte ricorrente non ha preso posizione sulle difese del . CP_1
La domanda deve trovare per il resto accoglimento e il va CP_1
condannato a riconoscere al ricorrente l'utilizzo della carta docente per l'anno scolastico 2023/2024 richiesto nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (cfr Cass. 29961/2023).
Le spese di lite vanno compensate per il 50% e per il resto sono a carico del e vanno liquidate secondo i minimi tabellari, tenuto conto CP_1
che si tratta di causa seriale, definita subito dopo il deposito delle note di trattazione scritta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n.
962/2025:
1) Dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
Pag. 8 di 9 - all'anno scolastico 2023/24, per un importo di € 500,00 e rigetta la domanda per l'a.s. 2024/25.
3) Compensa il 50% elle spese di causa e condanna il
[...]
a rifondere al ricorrente, con distrazione in Controparte_1
favore del procuratore antistatario, il 50% delle spese del giudizio che liquida, in tale percentuale in euro 130,00 oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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