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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/10/2025, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4153/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 ottobre 2025 ad ore 12.30 innanzi al giudice dott. Massimo Vaccari, sono comparsi:
Per l'avv. MARAGNA Parte_1
OL oggi sostituito dall'avv. P. Stizzoli
Per l'avv. BULGARELLI ALDO oggi sostituito dall'avv. G. Controparte_1
Roncarà Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le rispettive conclusioni come da note depositate il
13.9.2024, parte attrice, e come da comparsa di costituzione e da memoria ex art. 171 ter c,p,c, parte convenuta.
Il Giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I procuratori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi.
pagina 1 di 5 Il Giudice avvisa le parti che darà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione indicativamente alle ore 18.30.
Le parti rinunciano a comparire.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
dott. Massimo Vaccari
All'esito della Camera di consiglio il giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Vaccari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4153/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MARAGNA OL,
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BULGARELLI Controparte_1 P.IVA_2
ALDO,
CONVENUTO-OPPOSTO
Sulle conclusioni di cui al verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda con cui l'attore ha chiesto la revoca del decreto dell'11 aprile 2023, con il quale il G.D. di questo Tribunale gli aveva ingiunto, nella sua qualità di garante della dichiarata fallita il 6.6.2019, di pagare alla convenutala la somma Parte_1 pagina 3 di 5 di euro € 176.842,58, a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 1152358, da conto anticipi n. 1152363 e del portafoglio commerciale n. 100184, intestati alla predetta società e accessi presso è fondata e come tale merita di essere Controparte_2
accolta.
Coglie infatti nel segno il rilievo di nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dall'attore, e posta a fondamento dell'azione monitoria, che è stato da lui svolto, con conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c, da lui parimenti invocata.
L'opponente ha infatti comprovato, ma del resto il profilo non era sato nemmeno contestato dalla convenuta, sia che tale contratto – recante la data del 22.5.2007 - presenta tutti i tratti sintomatici del sottostante schema contrattuale restrittivo della concorrenza, posti in evidenza dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del
2.5.2005 sia che tale schema è il risultato del permanere della predetta intesa restrittiva, atteso che ha prodotto come suo documento 7 copia di fideiussioni proposte da vari istituti di credito di varie parti d'Italia ricomprese in un arco temporale dal 2009 al 2012.
Tale prima conclusione comporta l'applicabilità del disposto dell'art. 1957 c.c., non potendo condividersi l'assunto della convenuta secondo cui l'art. 7 del contratto di fideiussione per cui è causa escluderebbe la facoltà del fideiubente di invocare la decadenza prevista da tale norma.
Infatti, tale clausola, come riconosce la stessa difesa della convenuta, riguarda l'esclusione della facoltà per il garante di opporre al creditore in deroga all'art. 1945 c.c.
c.c., le eccezioni spettanti al debitore principale ma non anche le eccezioni di esclusiva spettanza del fideiussore.
Una volta appurato che la disciplina codicistica ben può trovare applicazione nel caso di specie deve solo evidenziarsi la tardività dell'iniziativa del creditore cedente nei confronti del debitore, che peraltro non è stata nemmeno contestata dalla convenuta pagina 4 di 5 opposta, avendo riguardo sia al momento in cui il credito è divenuto esigibile che al successivo momento della data di pubblicazione della sentenza di fallimento (ovvero dalla data del 6.6.2019).
Per quanto attiene alle spese di lite esse vanno poste a carico della convenuta opposta in applicazione del principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto che nel giudizio non vi è stata fase istruttoria ma due fasi decisionali, una con il deposito di scritti conclusivi e una successiva di discussione orale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la convenuta opposta a rifondere all'attrice opponente le spese di lite, che si liquidano in €
13.356,50, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso i.v.a.
e c.p.a..
Così deciso in Verona il 23/10/2025
Il Giudice dott. Massimo Vaccari
pagina 5 di 5
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4153/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 ottobre 2025 ad ore 12.30 innanzi al giudice dott. Massimo Vaccari, sono comparsi:
Per l'avv. MARAGNA Parte_1
OL oggi sostituito dall'avv. P. Stizzoli
Per l'avv. BULGARELLI ALDO oggi sostituito dall'avv. G. Controparte_1
Roncarà Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le rispettive conclusioni come da note depositate il
13.9.2024, parte attrice, e come da comparsa di costituzione e da memoria ex art. 171 ter c,p,c, parte convenuta.
Il Giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I procuratori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi.
pagina 1 di 5 Il Giudice avvisa le parti che darà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione indicativamente alle ore 18.30.
Le parti rinunciano a comparire.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
dott. Massimo Vaccari
All'esito della Camera di consiglio il giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Vaccari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4153/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MARAGNA OL,
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BULGARELLI Controparte_1 P.IVA_2
ALDO,
CONVENUTO-OPPOSTO
Sulle conclusioni di cui al verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda con cui l'attore ha chiesto la revoca del decreto dell'11 aprile 2023, con il quale il G.D. di questo Tribunale gli aveva ingiunto, nella sua qualità di garante della dichiarata fallita il 6.6.2019, di pagare alla convenutala la somma Parte_1 pagina 3 di 5 di euro € 176.842,58, a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 1152358, da conto anticipi n. 1152363 e del portafoglio commerciale n. 100184, intestati alla predetta società e accessi presso è fondata e come tale merita di essere Controparte_2
accolta.
Coglie infatti nel segno il rilievo di nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dall'attore, e posta a fondamento dell'azione monitoria, che è stato da lui svolto, con conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c, da lui parimenti invocata.
L'opponente ha infatti comprovato, ma del resto il profilo non era sato nemmeno contestato dalla convenuta, sia che tale contratto – recante la data del 22.5.2007 - presenta tutti i tratti sintomatici del sottostante schema contrattuale restrittivo della concorrenza, posti in evidenza dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del
2.5.2005 sia che tale schema è il risultato del permanere della predetta intesa restrittiva, atteso che ha prodotto come suo documento 7 copia di fideiussioni proposte da vari istituti di credito di varie parti d'Italia ricomprese in un arco temporale dal 2009 al 2012.
Tale prima conclusione comporta l'applicabilità del disposto dell'art. 1957 c.c., non potendo condividersi l'assunto della convenuta secondo cui l'art. 7 del contratto di fideiussione per cui è causa escluderebbe la facoltà del fideiubente di invocare la decadenza prevista da tale norma.
Infatti, tale clausola, come riconosce la stessa difesa della convenuta, riguarda l'esclusione della facoltà per il garante di opporre al creditore in deroga all'art. 1945 c.c.
c.c., le eccezioni spettanti al debitore principale ma non anche le eccezioni di esclusiva spettanza del fideiussore.
Una volta appurato che la disciplina codicistica ben può trovare applicazione nel caso di specie deve solo evidenziarsi la tardività dell'iniziativa del creditore cedente nei confronti del debitore, che peraltro non è stata nemmeno contestata dalla convenuta pagina 4 di 5 opposta, avendo riguardo sia al momento in cui il credito è divenuto esigibile che al successivo momento della data di pubblicazione della sentenza di fallimento (ovvero dalla data del 6.6.2019).
Per quanto attiene alle spese di lite esse vanno poste a carico della convenuta opposta in applicazione del principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto che nel giudizio non vi è stata fase istruttoria ma due fasi decisionali, una con il deposito di scritti conclusivi e una successiva di discussione orale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la convenuta opposta a rifondere all'attrice opponente le spese di lite, che si liquidano in €
13.356,50, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso i.v.a.
e c.p.a..
Così deciso in Verona il 23/10/2025
Il Giudice dott. Massimo Vaccari
pagina 5 di 5