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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 273/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
MAINENTI TOMMASO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6594/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005728435000 VARIE
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110044924340000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150027619792000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230002106819002 REGISTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Insussistenti vizi formali, presente in particolare la contestata attestazione di conformità della procura alle liti della parte ricorrente, va rilevato che per le cartelle nn.034 2011 004492434000 e 034 2015
0027619792000 , relative entrambe a tasse automobilistiche, non vi è la prova, il cui onere incombeva sull'ADER, della notifica indicata nell'intimazione.
S'aggiunga che anche a volersi tener conto delle relative date di notifica come indicate nell'intimazione opposta, è comunque decorso a partire da tale data il termine di prescrizione e non ne risulta idonea interruzione endotriennale.
Quanto alla terza cartella impugnata, quella n.034 2023 000 2106819 002 , non vi è prova, a carico anch'essa dell'ADER, della notifica del 28.3.2023.
Ne consegue l'annullamento dell'atto opposto limitatamente ai titoli sottesi impugnati.
Spese secondo soccombenza a carico dell'ADER, con compensazione nel resto in quanto gli altri enti sono estranei al difetto di prova qui ritenuto dirimente.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione, come proposta;
condanna l'ADER al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in €600,00 oltre accessori, con attribuzione;
compensa nel resto.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
MAINENTI TOMMASO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6594/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005728435000 VARIE
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420110044924340000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150027619792000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230002106819002 REGISTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Insussistenti vizi formali, presente in particolare la contestata attestazione di conformità della procura alle liti della parte ricorrente, va rilevato che per le cartelle nn.034 2011 004492434000 e 034 2015
0027619792000 , relative entrambe a tasse automobilistiche, non vi è la prova, il cui onere incombeva sull'ADER, della notifica indicata nell'intimazione.
S'aggiunga che anche a volersi tener conto delle relative date di notifica come indicate nell'intimazione opposta, è comunque decorso a partire da tale data il termine di prescrizione e non ne risulta idonea interruzione endotriennale.
Quanto alla terza cartella impugnata, quella n.034 2023 000 2106819 002 , non vi è prova, a carico anch'essa dell'ADER, della notifica del 28.3.2023.
Ne consegue l'annullamento dell'atto opposto limitatamente ai titoli sottesi impugnati.
Spese secondo soccombenza a carico dell'ADER, con compensazione nel resto in quanto gli altri enti sono estranei al difetto di prova qui ritenuto dirimente.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione, come proposta;
condanna l'ADER al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in €600,00 oltre accessori, con attribuzione;
compensa nel resto.