Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00118/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02862/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2862 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi su n. 6 sentenze rese dai Tribunali di Busto Arsizio, Monza, Varese e Pavia, sezione Lavoro e Previdenza, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 7.541,91
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. UI SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, nella qualità di difensore titolare di credito antistatario, espone di aver ottenuto le seguenti n. 6 sentenze:
- Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, sent. n.-OMISSIS-, che così provvede “ - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente in complessivi euro 900,00 oltre spese generali 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ”, notificata in data 04.03.2024;
- Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, sent. n. -OMISSIS-, che così provvede “ - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente in complessivi euro 600,00 oltre spese generali, spese vive pe euro 49,00 e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ”, notificata in data 09.10.2024;
- Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, sent. n. -OMISSIS- che così provvede “ - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ”, notificata in data 25.11.2024;
- Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, sent. n.-OMISSIS-, che così provvede “ 3) condanna il MINISTERO convenuto alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in € 1339,00 per compenso e in € 147,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario ”, notificata in data 19.04.2024;
- Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, sent. n.-OMISSIS-, che così provvede “ CONDANNA Il Ministero convenuto a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida nella misura di €700,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA da distrarsi a favore del procuratore antistatario ”, notificata in data 02.10.2024;
- Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, sent. n.-OMISSIS-, che così provvede “ 2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00=, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario ”, notificata in data 23.10.2024.
1.1 Tutte le sentenze sopra indicate hanno condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, per complessivi € 7.541,91.
2. Nonostante le notifiche ai fini esecutivi, i titoli sono rimasti inadempiuti.
3. Per ciascuna pronuncia, oggetto della presente ottemperanza, è intervenuto il passaggio in giudicato, come da attestazioni rilasciate dalle competenti Cancellerie di ciascun Tribunale ed allegate agli atti di causa.
3.1 È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica dei titoli esecutivi, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
4. Con il ricorso in ottemperanza odierno, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare integrale e cumulativa esecuzione, per la parte relativa alle spese di lite, alle predette sentenze, adottando tutti gli atti a tal fine necessari.
4.1 Con lo stesso ricorso è chiesta, altresì, la fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art.114, comma 2, lett. e, del D. Lgs. n.104/2010
5. In data 30.07.2025 si è costituita con atto di mera forma l’amministrazione intimata, a mezzo della Avvocatura Distrettuale dello Stato.
6. Alla camera di consiglio del 09.12.2025 l’affare passa in decisione.
7. Va preliminarmente rilevata l’ammissibilità del presente ricorso cumulativo.
Sul punto il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa afferma che: “ nel caso dell’azione di ottemperanza proposta per l’attuazione di sentenze passate in giudicato e di altri provvedimenti ad essi equiparati del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., vertendosi in materia di diritti soggettivi, è da ritenersi consentito il cumulo di ricorsi, purché soggettivamente connessi, cioè purché rivolti dal medesimo ricorrente nei confronti della medesima amministrazione intimata…i limiti alla proposizione di ricorsi cumulativi nel processo amministrativo che riguardano il giudizio impugnatorio non si applicano all’azione di ottemperanza per l’attuazione di sentenze passate in giudicato e di altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, potendo questa essere proposta in un unico giudizio, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando attinente a pretese creditorie azionate da un unico soggetto creditore nei confronti della medesima amministrazione debitrice, anche se fondate su diversi titoli giudiziali ” (Consiglio di Stato, sez. V, 7 novembre 2023, n. 9584; da ultimo, Tar Palermo, IV Sezione, sentenza del 21 agosto 2025, n. 1991).
Nella fattispecie in esame, vi è un unico ricorrente creditore nei confronti della medesima amministrazione debitrice.
8. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
8.1 La pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento complessivo, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento degli obblighi riferiti a ciascun titolo azionato.
7.3 Per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede di giudizio amministrativo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2010 n. 7441; T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275; TAR Piemonte, sez. I, 24.4.2023, n. 372; TAR Campania, sez. VI Napoli, 20.1.2023, n. 452).
8. L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, solo per le spese di lite, a tutte le pronunce sopra indicate, provvedendo a corrispondere in favore del ricorrente la somma complessiva di € 7.541,91, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. L’importo da corrispondere dovrà essere maggiorato degli interessi legali, calcolati sul capitale liquidato per ciascun titolo oggetto di ottemperanza e decorrenti dalla data di pubblicazione di ciascuna sentenza.
8.1 Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che provvederà ad adottare quegli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso, al predetto Commissario ad acta .
8.2 In ragione del carattere marcatamente seriale del contenzioso, il Collegio non ritiene, invece, sussistenti allo stato i presupposti per la condanna alle penalità di mora di cui all’art. 114, co. 2, lett. e), c.p.a., cui potrà eventualmente provvedersi, su istanza della parte ricorrente, in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati con la presente sentenza.
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara l’inottemperanza ai giudicati in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi completa esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1000,00 (mille/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002),
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR DA SO, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
UI SE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI SE | AR DA SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.