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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 223/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 223/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso via collegamento l'avv. Mancuso per parte ricorrente, presente di persona in collegamento;
nessuno è
presente per parte resistente.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore di parte ricorrente, il quale dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Parte ricorrente si riporta integralmente al contenuto del ricorso introduttivo ritualmente notificato,
nelle cui conclusioni insiste. contesta quanto ex adverso dedotto e prodotto e rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo.
pagina 1 di 8 Il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito dispone come da separato provvedimento. Il
Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 223/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO Parte_1 C.F._1
BARTOLO, elettivamente domiciliato in VIA FAA' DI BRUNO 15 ROMA presso il difensore avv. MANCUSO BARTOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI 6 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI 6 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTI letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito pagina 3 di 8 con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a 1.
La ricorrente, docente nella classe di concorso A019 (Filosofia e Storia) ha proposto ricorso avverso il innanzi all'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare il proprio CP_2
diritto all'assegnazione, dal settembre 2022, della supplenza annuale presso il liceo Linguistico
Ilaria Alpi per la classe di concorso A019 o la diversa cattedra che si riterrà di giustizia e, conseguentemente, per sentire condannare il e del merito al risarcimento Controparte_3
del danno individuato nella mancata percezione delle retribuzioni per l'attività lavorativa nel periodo intercorrente da giugno ad agosto, pari a € 4.194,38 o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
A fondamento del ricorso la docente ricorrente ha dedotto di avere presentato domanda di inserimento nella I fascia GPS, venendo collocata nella posizione 10 con punteggio 80 e di avere correttamente presentato l'elenco delle scuole in cui preferiva essere assegnata.
Ha quindi dedotto che con il turno di nomina del 30 agosto 2022 il le aveva conferito un CP_2
incarico a tempo determinato con contratto fino al termine delle attivita' didattiche (fino al 30 giugno 2023) per l'insegnamento A019 - FILOSOFIA E STORIA sulla sede FOPC04000V -
L.CLASSICO "MORGAGNI", ultima delle preferenze indicate dalla ricorrente, mentre con il turno di nomina successivo del 6 settembre 2022, il aveva assegnato una cattedra più CP_2
favorevole ad un docente con punteggio inferiore al suo;
in particolare, il ministero aveva assegnato una cattedra annuale fino al 31 agosto 2023 presso il liceo Linguistico Ilaria Alpi
(FOPC030008), terza scelta della ricorrente in ordine di priorità, al sig. che in Persona_1
graduatoria si trovava nella posizione 11 e con un punteggio di 61 (doc. 3).
Nel caso di specie si sarebbe verificato un errore del sistema informatico impiegato dal CP_2
per l'assegnazione delle supplenze, atteso che il sistema avrebbe assegnato una cattedra - in particolare la supplenza annuale presso il liceo Linguistico Ilaria Alpi indicato dalla ricorrente al pagina 4 di 8 terzo posto tra le preferenze presentate - al docente che in graduatoria si trovava nella Persona_1
posizione 11 e con un punteggio di 61, quindi inferire a quello della ricorrente che per la classe di concorso A019 si trovava in posizione 10 con punteggio 80.
È poi documentato ed incontestato che il contratto di lavoro assegnato alla lavoratrice ha avuto una durata dal 1.9.22 al 30.6.23, come tutti i contratti fino alla fine delle attività didattiche.
A fronte di tale incontestata circostanza, la ricorrente deduce che senza l'errore dell'algoritmo avrebbe ottenuto una cattedra annuale con durata fino al 31 agosto 2023, onde a causa della condotta asseritamente illegittima del ella avrebbe perduto due mesi di retribuzione, CP_2
laddove, come risultante dalle buste paga allegate, la ricorrente riceverebbe, come tutti i docenti in supplenza, una retribuzione mensile pari a € 2.097,19; pertanto il danno subito ammonterebbe ad €
4.194,38.
2.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_3
deducendo, in particolare, che il posto sul quale è stato assunto il docente si era liberato il Per_1
01/09/2022 – data quindi successiva a quella del primo turno di nomina del 30.08.2022 all'esito del quale alla ricorrente era stata assegnata la diversa cattedra presso il Liceo Morgagni - in quanto già occupato dalla docente titolare presso il Liceo Alpi, che, avendo superato il Persona_2
concorso ordinario indetto con D.D.499/2020, in tale data aveva preso servizio a Bologna presso la sede assegnatale in fase di immissione in ruolo dalle graduatorie di merito con provvedimento prot.n. 19748 del 29 luglio 2022 (doc.4 – vedere pag. 239).
Il posto “conteso” rappresenterebbe quindi una disponibilità sopraggiunta rispetto alla quale l'algoritmo in uso presso il Ministero avrebbe applicato quanto previsto dall'art. 12, comma 10, dell'O.M. n. 112/2022: “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidato trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
pagina 5 di 8 3.
La causa è stata istruita documentalmente e all'esito della discussione delle parti, rinviata per ottenere chiarimenti dalle parti, all'odierna udienza del 14.01.2025 viene decisa con motivazione contestuale.
4.
Le circostanze di fatto sono pacifiche ed incontestate tra le parti: la ricorrente, iscritta nelle GPS, ha presentato domanda di conferimento incarico, indicando alcune preferenze. La procedura si è svolta in maniera informatica ed all'esito del primo turno di conferimento delle supplenze non risultava disponibilità per l'incarico annuale presso il Liceo Alpi di Cesena, indicato dalla ricorrente come seconda preferenza, in quanto occupato da altra docente.
Secondo quanto dedotto dal ministero, tale posto si sarebbe reso disponibile soltanto dopo il primo turno di nomine del 30.08.2022 per effetto del trasferimento del docente titolare dell'insegnamento, onde il suddetto posto in supplenza sarebbe stato oggetto di assegnazione nel corso del successivo turno di nomine del 6.09.2022, venendo poi assegnato al docente Persona_1
titolare di minore punteggio nell'ambito delle graduatorie e non destinatario nel primo turno di proposte di incarico.
La ricorrente sarebbe stata quindi esclusa dal novero dei destinatari della proposta di incarico in quanto già destinataria, per effetto del primo turno di nomine, della proposta contrattuale a tempo determinato fino al termine delle lezioni presso il Liceo Morgagni.
A margine di ogni considerazione in ordine alla legittimità delle procedure di conferimento degli incarichi tramite algoritmo, nel caso di specie, pure a fronte di specifico rilievo di ufficio, il resistente non ha dato prova dell'allegazione secondo la quale la cattedra contesa, CP_2
rispetto alla quale il punteggio della ricorrente e la sua posizione in graduatoria l'avrebbero indubbiamente vista vincitrice rispetto all'aspirante assegnatario di punteggio e Persona_1
pagina 6 di 8 posizioni inferiori, si sarebbe resa vacante dopo il primo turno di nomina e che quindi, al momento dell'assegnazione del primo incarico, la stessa non fosse disponibile.
In difetto di prova in ordine alla suddetta circostanza, pacifico il dato per cui la cattedra annuale presso il Liceo Alpi era vacante prima dell'inizio delle lezioni, deve quindi affermarsi che la ricorrente aveva diritto ad ottenere l'assegnazione del suddetto incarico in quanto titolare di un maggiore punteggio rispetto a quello del collega al quale la supplenza è stata assegnata. Persona_1
L'assegnazione del diverso incarico fino al termine delle lezioni, quindi al 30 giugno 2023, ha cagionato un danno patrimoniale alla ricorrente in termini di mancata percezione delle retribuzioni per le mensilità di luglio e agosto che, in virtù del diverso incarico annuale, sarebbero stati lavorati dalla docente e quindi retribuiti.
La domanda della ricorrente merita quindi accoglimento e conseguentemente il deve CP_2
essere condannato a pagare alla ricorrente la somma di € 4.194,38, corrispondente alle retribuzioni non percepite, così quantificata dalla ricorrente e non specificamente contestata da parte resistente, oltre interessi al tasso legale dalla data del dovuto sino al soddisfo.
5.
Le spese di lite, in ragione della novità e complessità delle questioni vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_3
ministro pro tempore e/o , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente della somma di € 4.194,38 oltre interessi come in parte motiva;
pagina 7 di 8 2) compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 14/01/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 223/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso via collegamento l'avv. Mancuso per parte ricorrente, presente di persona in collegamento;
nessuno è
presente per parte resistente.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore di parte ricorrente, il quale dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Parte ricorrente si riporta integralmente al contenuto del ricorso introduttivo ritualmente notificato,
nelle cui conclusioni insiste. contesta quanto ex adverso dedotto e prodotto e rinuncia a presenziare alla lettura del dispositivo.
pagina 1 di 8 Il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito dispone come da separato provvedimento. Il
Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 223/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO Parte_1 C.F._1
BARTOLO, elettivamente domiciliato in VIA FAA' DI BRUNO 15 ROMA presso il difensore avv. MANCUSO BARTOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI 6 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA ALFREDO TESTONI 6 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTI letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito pagina 3 di 8 con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a 1.
La ricorrente, docente nella classe di concorso A019 (Filosofia e Storia) ha proposto ricorso avverso il innanzi all'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare il proprio CP_2
diritto all'assegnazione, dal settembre 2022, della supplenza annuale presso il liceo Linguistico
Ilaria Alpi per la classe di concorso A019 o la diversa cattedra che si riterrà di giustizia e, conseguentemente, per sentire condannare il e del merito al risarcimento Controparte_3
del danno individuato nella mancata percezione delle retribuzioni per l'attività lavorativa nel periodo intercorrente da giugno ad agosto, pari a € 4.194,38 o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
A fondamento del ricorso la docente ricorrente ha dedotto di avere presentato domanda di inserimento nella I fascia GPS, venendo collocata nella posizione 10 con punteggio 80 e di avere correttamente presentato l'elenco delle scuole in cui preferiva essere assegnata.
Ha quindi dedotto che con il turno di nomina del 30 agosto 2022 il le aveva conferito un CP_2
incarico a tempo determinato con contratto fino al termine delle attivita' didattiche (fino al 30 giugno 2023) per l'insegnamento A019 - FILOSOFIA E STORIA sulla sede FOPC04000V -
L.CLASSICO "MORGAGNI", ultima delle preferenze indicate dalla ricorrente, mentre con il turno di nomina successivo del 6 settembre 2022, il aveva assegnato una cattedra più CP_2
favorevole ad un docente con punteggio inferiore al suo;
in particolare, il ministero aveva assegnato una cattedra annuale fino al 31 agosto 2023 presso il liceo Linguistico Ilaria Alpi
(FOPC030008), terza scelta della ricorrente in ordine di priorità, al sig. che in Persona_1
graduatoria si trovava nella posizione 11 e con un punteggio di 61 (doc. 3).
Nel caso di specie si sarebbe verificato un errore del sistema informatico impiegato dal CP_2
per l'assegnazione delle supplenze, atteso che il sistema avrebbe assegnato una cattedra - in particolare la supplenza annuale presso il liceo Linguistico Ilaria Alpi indicato dalla ricorrente al pagina 4 di 8 terzo posto tra le preferenze presentate - al docente che in graduatoria si trovava nella Persona_1
posizione 11 e con un punteggio di 61, quindi inferire a quello della ricorrente che per la classe di concorso A019 si trovava in posizione 10 con punteggio 80.
È poi documentato ed incontestato che il contratto di lavoro assegnato alla lavoratrice ha avuto una durata dal 1.9.22 al 30.6.23, come tutti i contratti fino alla fine delle attività didattiche.
A fronte di tale incontestata circostanza, la ricorrente deduce che senza l'errore dell'algoritmo avrebbe ottenuto una cattedra annuale con durata fino al 31 agosto 2023, onde a causa della condotta asseritamente illegittima del ella avrebbe perduto due mesi di retribuzione, CP_2
laddove, come risultante dalle buste paga allegate, la ricorrente riceverebbe, come tutti i docenti in supplenza, una retribuzione mensile pari a € 2.097,19; pertanto il danno subito ammonterebbe ad €
4.194,38.
2.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_3
deducendo, in particolare, che il posto sul quale è stato assunto il docente si era liberato il Per_1
01/09/2022 – data quindi successiva a quella del primo turno di nomina del 30.08.2022 all'esito del quale alla ricorrente era stata assegnata la diversa cattedra presso il Liceo Morgagni - in quanto già occupato dalla docente titolare presso il Liceo Alpi, che, avendo superato il Persona_2
concorso ordinario indetto con D.D.499/2020, in tale data aveva preso servizio a Bologna presso la sede assegnatale in fase di immissione in ruolo dalle graduatorie di merito con provvedimento prot.n. 19748 del 29 luglio 2022 (doc.4 – vedere pag. 239).
Il posto “conteso” rappresenterebbe quindi una disponibilità sopraggiunta rispetto alla quale l'algoritmo in uso presso il Ministero avrebbe applicato quanto previsto dall'art. 12, comma 10, dell'O.M. n. 112/2022: “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidato trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
pagina 5 di 8 3.
La causa è stata istruita documentalmente e all'esito della discussione delle parti, rinviata per ottenere chiarimenti dalle parti, all'odierna udienza del 14.01.2025 viene decisa con motivazione contestuale.
4.
Le circostanze di fatto sono pacifiche ed incontestate tra le parti: la ricorrente, iscritta nelle GPS, ha presentato domanda di conferimento incarico, indicando alcune preferenze. La procedura si è svolta in maniera informatica ed all'esito del primo turno di conferimento delle supplenze non risultava disponibilità per l'incarico annuale presso il Liceo Alpi di Cesena, indicato dalla ricorrente come seconda preferenza, in quanto occupato da altra docente.
Secondo quanto dedotto dal ministero, tale posto si sarebbe reso disponibile soltanto dopo il primo turno di nomine del 30.08.2022 per effetto del trasferimento del docente titolare dell'insegnamento, onde il suddetto posto in supplenza sarebbe stato oggetto di assegnazione nel corso del successivo turno di nomine del 6.09.2022, venendo poi assegnato al docente Persona_1
titolare di minore punteggio nell'ambito delle graduatorie e non destinatario nel primo turno di proposte di incarico.
La ricorrente sarebbe stata quindi esclusa dal novero dei destinatari della proposta di incarico in quanto già destinataria, per effetto del primo turno di nomine, della proposta contrattuale a tempo determinato fino al termine delle lezioni presso il Liceo Morgagni.
A margine di ogni considerazione in ordine alla legittimità delle procedure di conferimento degli incarichi tramite algoritmo, nel caso di specie, pure a fronte di specifico rilievo di ufficio, il resistente non ha dato prova dell'allegazione secondo la quale la cattedra contesa, CP_2
rispetto alla quale il punteggio della ricorrente e la sua posizione in graduatoria l'avrebbero indubbiamente vista vincitrice rispetto all'aspirante assegnatario di punteggio e Persona_1
pagina 6 di 8 posizioni inferiori, si sarebbe resa vacante dopo il primo turno di nomina e che quindi, al momento dell'assegnazione del primo incarico, la stessa non fosse disponibile.
In difetto di prova in ordine alla suddetta circostanza, pacifico il dato per cui la cattedra annuale presso il Liceo Alpi era vacante prima dell'inizio delle lezioni, deve quindi affermarsi che la ricorrente aveva diritto ad ottenere l'assegnazione del suddetto incarico in quanto titolare di un maggiore punteggio rispetto a quello del collega al quale la supplenza è stata assegnata. Persona_1
L'assegnazione del diverso incarico fino al termine delle lezioni, quindi al 30 giugno 2023, ha cagionato un danno patrimoniale alla ricorrente in termini di mancata percezione delle retribuzioni per le mensilità di luglio e agosto che, in virtù del diverso incarico annuale, sarebbero stati lavorati dalla docente e quindi retribuiti.
La domanda della ricorrente merita quindi accoglimento e conseguentemente il deve CP_2
essere condannato a pagare alla ricorrente la somma di € 4.194,38, corrispondente alle retribuzioni non percepite, così quantificata dalla ricorrente e non specificamente contestata da parte resistente, oltre interessi al tasso legale dalla data del dovuto sino al soddisfo.
5.
Le spese di lite, in ragione della novità e complessità delle questioni vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_3
ministro pro tempore e/o , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente della somma di € 4.194,38 oltre interessi come in parte motiva;
pagina 7 di 8 2) compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 14/01/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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