TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/11/2025, n. 5640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5640 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
n. 563/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ER Condorelli Presidente
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
Dott.ssa OS Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 563/2017 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. AMORE CONCETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. BRUNO ELISA CP_1 C.F._2
RESISTENTE (CF: ) E (CF: Controparte_2 C.F._3 CP_3 C.F._4
RAPPRESENTATI E DIFESI DALL'AVV. FRANZONE GAETANO
INTERVENUTI
AVV. MARIA ELENA GIANNAZZO, NATA A CATANIA IL 08.01.1978 ( COD. FISC. , C.F._5
NELLA QUALITÀ DI CURATORE SPECIALE DEI MINORI NATO A CATANIA IL 24.05.2005 CP_1 Persona_1
(COD. FISC. E NATO A CATANIA IL 14.08.2010 ( COD. FISC. C.F._6 CP_4
) C.F._7
INTERVENUTO
Con l'intervento del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 26.5.2001, a Catania, iscritto Parte_1 CP_1
al Registro Stato Civile di quel Comune, Anno 2001, Parte II, serie A, Numero 190.
Dalla coppia sono nati tre figli: , nata a [...] il [...], Persona_2 Per_1
nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...].
[...] CP_4
Con ricorso depositato il 28.12.2016 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1
con addebito al marito, deducendo che “i rapporti tra i coniugi sono diventati alquanto burrascosi
a causa del comportamento del marito che sporadicamente ha iniziato a fare uso di cocaina e ad abusare di sostanze alcoliche”, che il 19.11.2016, a seguito di una lite, la ricorrente si è allontanata da casa insieme ai figli ed ha sporto denuncia nei confronti del marito per le condotte minatorie dello stesso (cfr. denunce allegate al ricorso).
La ricorrente ha chiesto l'assegnazione dei mobili della casa familiare, alla cui assegnazione rinuncia, un contributo di complessivi € 900,00 per i tre figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie,
e un assegno di € 400,00 in favore della moglie, la quale non ha mai svolto attività lavorativa; inoltre, ha chiesto di prevedere un contributo di € 500,00 per consentirle la locazione di un immobile.
In data 4.7.2017 si è costituito , contestando le domande della ricorrente. CP_1
All'udienza presidenziale tenutasi in data 25.10.2017, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha emesso i provvedimenti urgenti a tutela delle parti e della prole con ordinanza del 28.11.2017, ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore. Con l'ordinanza presidenziale è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, disciplinato il diritto di visita del padre, in adesione al calendario già adottato dalle parti, previsto a carico del resistente un contributo di complessivi € 1.050,00 mensili (€ 800,00 per i figli minori ed € 250,00 per il coniuge), oltre al 50 % delle spese straordinarie per i figli. Il Presidente, stante la conflittualità pregressa ed in essere tra le parti, le ha invitate ad un percorso di mediazione familiare presso il consultorio competente territorialmente.
Il G.I. ha quindi disposto acquisirsi, a cura del centro di psicodiagnostica e consulenza di S. Pietro
Clarenza, una relazione circa le condizioni psicologiche delle parti in causa, i rapporti fra gli stessi e quelli con i figli (evidenziandone eventuali situazioni di disagio) e la capacità genitoriale delle parti
(ordinanza del 2.11.2018); successivamente, il mandato è stato revocato ed il G.I. ha nominato
TU in persona della dott.ssa , poi sostituita dalla dott.ssa . Persona_3 Persona_4
È stata acquisita relazione del consultorio familiare presso l'Asp di Catania, che ha evidenziato i risultati positivi del percorso di mediazione, anche se non sono stati pienamente raggiunti gli obiettivi di condivisione genitoriale (rel. 12.12.2019).
All'udienza del 21.1.2021 è stata assunta la prova orale e si dava atto dell'avvenuto trasferimento dei figli minori e presso il padre dal 4.12.2019, a causa del lavoro della CP_4 Persona_1
madre - che ha iniziato a lavorare come OSS -; pertanto, il G.I. ha disposto il mutamento del collocamento dei figli e la revoca dei provvedimenti relativi al mantenimento degli stessi, con rideterminazione in € 250,00 del contributo per la figlia , che ha continuato a vivere con la Per_2
madre, e in € 150,00 di quello per la . Il TU è stato sostituito con la dott.ssa Pt_1 Per_5
(ordinanza del 27.4.2021).
[...]
In data 18.10.2021 è stata acquisita TU psicologica, nella quale si rappresenta che “Le capacità genitoriali della madre risultano al momento carenti”: invero, la dott.ssa ha evidenziato Per_5
che “Non è presente alcun condizionamento nei figli. Come già detto entrambi i minori hanno bisogno di una maggiore presenza attiva ed affettiva della madre che tuttavia non si è mostrata concretamente interessata ai bisogni affettivi dei minori ed è attualmente assente per quanto riguarda lo svolgimento delle sue funzioni genitoriali”; “La madre per tutto il tempo della TU … lamenta difficoltà organizzative a causa del suo lavoro (ha raccontato che il lavoro non la impegna tutto il giorno e ha un giorno e mezzo libero alla settimana;
ha affermato che spesso deve sostituire le colleghe). Si è potuto osservare che anche durante l'estate ed i suoi giorni di ferie ha incontrato i figli circa due volte”. Con riferimento all' la dott.ssa rileva che “si sta CP_1 Per_5
prendendo cura dei bisogni primari e formativi dei figli e nel complesso le capacità genitoriali del padre risultano adeguate”. Pertanto, la TU conclude indicando l'affido esclusivo al padre come la soluzione migliore, e la necessità di consentire gli incontri con la madre ogni volta che questa è disponibile (pag. 26 della rel.).
In data 10.1.2022 si sono costituiti nel presente giudizio e , zii Controparte_2 CP_3
paterni dei minori, rappresentando che “il IG. – soggetto che già in passato ha CP_1
sofferto di problemi legati alla tossicodipendenza ed all'abuso di sostanze alcoliche – e ciò come anche evidenziato al TU, temendo di ricadere nella dipendenza, manifestava la volontà e necessità di ricoverarsi spontaneamente in una struttura e/o comunità adatta al recupero dei soggetti che si trovano in tale stato”, comunità individuata nel Comune di Puzzolengo (BS); pertanto gli intervenuti, che abitano nello stesso stabile e nello stesso pianerottolo di CP_1
hanno chiesto di disporre l'affidamento agli stessi dei minori e
[...] Per_1 CP_4
All'esito dell'udienza del 4.5.2022, con ordinanza del 6.5.2022, il Tribunale ha nominato curatore speciale l'avv. Giannazzo ed ha affidato i minori e ai Servizi Persona_6 CP_4
Sociali del Comune di Misterbianco.
Dovendo essere sentite le parti, con ordinanza ex art. 203 c.p.c. è stato delegato il Tribunale di
Brescia per sentire , dimorante presso la comunità Lautari. CP_1
All'udienza del 26.2.2024 è stato sentito il minore da parte del G.I., ed in data 2.7.2024 è CP_4
stato allegato (da parte resistente) il verbale dell'udienza di prova delegata del 1.7.2024 del
Giudice del Tribunale di Brescia. ha dichiarato di aderire “al collocamento ed CP_1
all'affido (l'affido solo per mio figlio minore) dei miei figli presso mio fratello e Controparte_2
presso la di lui moglie i quali, in questi anni, si sono presi cura dei miei ragazzi ed CP_3
hanno garantito loro la stabilità necessaria;
insisto dunque affinchè sia revocato l'affido ai Servizi
Sociali”.
La causa è stata posta in decisione al Collegio in data 30.10.2024, sulle conclusioni precisate con note scritte, con assegnazione dei termini per atti conclusivi.
Parte ricorrente insiste nelle richieste già formulate. Nelle note dell'11.5.2024 ha rappresentato l'impossibilità di far fronte al mantenimento richiesto per i figli. Non ha depositato scritti conclusivi. Parte resistente insiste per l'affidamento del figlio minore agli zii, con revoca CP_4
dell'affidamento ai servizi sociali;
e chiede disciplinarsi gli incontri col padre.
Il curatore speciale ha evidenziato che ha manifestato la volontà di riprendere gli incontri CP_4
col padre, che sente in videochiamata, e che lo stesso, invece, ha disagio nei contatti con la madre, che non ha posto in essere condotte volte al recupero del rapporto col figlio. in comparsa conclusionale ha espresso parere positivo tanto al collocamento stabile e continuativo, quanto all'affidamento del minore agli zii paterni sig.ri e ; ha chiesto CP_4 Controparte_2 CP_3
di adottare ogni opportuno provvedimento in ordine al rapporto con i genitori ed in relazione al mantenimento.
Gli intervenuti insistono perché venga disposto in favore dei IGg. e Controparte_2 CP_3
l'affido esclusivo del minore Rappresentano che , maggiorenne, continua ad CP_4 Per_1
abitare con loro. Con comparsa conclusionale hanno chiesto di confermare il provvedimento emesso in data 14/05/2024, di assegnazione diretta del contributo al mantenimento ex art. 156
c.c., in danno della IG.ra , per l'importo di € 250,00 mensili. Parte_1
È stato acquisito parere del PM.
_____
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione da parte del Presidente, la natura delle doglianze esposte, la domanda di entrambe le parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al marito, attribuendo alla condotta dello stesso la separazione, deducendo condotte violente e di minaccia, connesse all'uso di stupefacenti e alcolici.
Ai fini della pronuncia occorre rilevare che l'istituto dell'addebito ha carattere eccezionale, e come tale presuppone comportamenti maggiormente gravi e frequenti rispetto alla condotta idonea a legittimare l'intollerabilità della vita coniugale. Inoltre, presupposto dell'addebito è il nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, “che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico.” (Cass. N. 16270/2013). Come affermato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità: “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. N.
18074/2014); “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. N. 14840/2006).
Invero, nonostante le querele depositate con il ricorso, parte ricorrente non ha svolto ulteriore istruttoria sul punto – la prova orale, originariamente ammessa, non è stata svolta né parte ricorrente ha insistito in essa in sede di conclusioni –, né risulta dagli atti l'esito dei procedimenti penali a carico dell' Tenuto conto, quindi, anche della condotta processuale della ricorrente, CP_1
la relativa domanda di addebito va rigettata.
____
Preliminarmente, va a questo punto analizzata la legittimazione all'intervento dei coniugi
[...]
. CP_2 CP_3
Ritiene il Tribunale che gli stessi, in quanto soggetti estranei al procedimento di separazione personale, non abbiano legittimazione attiva rispetto alla partecipazione al presente giudizio, tenuto conto della particolare natura della causa.
Ne consegue la necessaria estromissione dal procedimento.
____ In relazione all'affidamento del figlio minore, si rileva che con gli atti conclusivi il resistente e il curatore speciale hanno chiesto l'affidamento in via temporanea agli zii paterni, con revoca della precedente disposizione sull'affidamento al Servizio sociale.
Preso atto della pronuncia di difetto di legittimazione già adottata, non può essere accolta la domanda di affidamento a soggetti estranei al giudizio di separazione.
Piuttosto, l'affidamento temporaneo potrà essere disposto, in autonomo giudizio de potestate, qualora il Tribunale per i Minorenni di Catania – anche su istanza del pubblico ministero – fosse chiamato a pronunciare sulla dichiarazione di adottabilità del minore, ai sensi della L. 184/1983
(“Ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., come modificato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n.
219, rimane radicata presso il tribunale per i minorenni la competenza in ordine all'accertamento dello stato di adottabilità del minore, anche nell'ipotesi in cui il procedimento relativo all'accertamento delle condizioni di adottabilità tragga origine da un altro procedimento relativo alla limitazione della responsabilità genitoriale, per il quale sia stata dichiarata l'incompetenza del tribunale per i minorenni a seguito dell'instaurazione "medio tempore" di un giudizio di separazione personale tra i genitori, atteso che i procedimenti di adozione sono rimasti nella esclusiva sfera di competenza del tribunale per i minorenni in quanto del tutto estranei alla novellata articolazione delle competenze” Cass. n. 14842 del 15/07/2015).
Ritiene pertanto il Tribunale che, all'esito dell'ampia istruttoria svolta – con acquisizione di relazione del Servizio sociale di LU (del 21.6.2022), TU psicologica della dr (del Per_5
18.10.2021) e ascolto delle parti e del minore (udienza del 26.2.2024) – entrambi i genitori non siano, allo stato, nelle condizioni di garantire il benessere psicofisico del minore e, quindi, di esercitare la responsabilità genitoriale. La madre ha, invero, manifestato nel corso del procedimento disinteresse nei confronti della prole, mentre il padre si trova in una comunità di recupero in provincia di Brescia.
Ne consegue che va confermato, per un periodo di ventiquattro mesi, l'affidamento temporaneo di al Servizio sociale di Misterbianco, in relazione alla residenza dello stesso, CP_4
collocato presso gli zii paterni, e . Controparte_2 CP_3
Sulla disciplina del diritto di visita preme evidenziare che, in relazione all'età di può essere CP_4
rimessa allo stesso la determinazione sui tempi e modalità di incontro con i genitori, compatibilmente con la condizione di ricovero del padre presso la comunità terapeutica.
____ In relazione alle istanze economiche, ritiene il Collegio che esuli dalla competenza del Tribunale ordinario ogni determinazione in favore degli zii collocatari dei minori (Cass. n. 22536 del
09/08/2021: “Nel giudizio avente ad oggetto la definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra
i coniugi successivamente al divorzio o alla separazione, nel caso in cui sia disposto il collocamento del minore in affidamento etero familiare presso terzi, il giudice, senza una domanda del soggetto che ne avrebbe interesse, non può pronunciare, d'ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento (a copertura delle spese anticipate per l'accoglienza,
l'accudimento e l'educazione in ambiente comunitario) a favore di detti terzi (nella specie i servizi sociali di un Comune) atteso che l'obbligo di mantenimento del figlio minore gravante su ciascun genitore si configura in termini di rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell'altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio”), potendo questa essere assunta unicamente dal Tribunale per i Minorenni di Catania, sulla base di autonomo ricorso – introdotto anche ad iniziativa del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni – finalizzato, eventualmente, alla dichiarazione di adottabilità.
____
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della natura delle questioni trattate, le spese possono essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 563/17, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in data 26.5.2001, a Catania, iscritto al Registro CP_1
Stato Civile di quel Comune, Anno 2001, Parte II, serie A, Numero 190;
2) in limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori e affida il figlio minore Pt_1 CP_1
al Servizio sociale del Comune di Misterbianco, per un periodo di ventiquattro mesi;
CP_4
rimette ogni valutazioni in ordine all'opportunità di introdurre procedimento per adottabilità alla
Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Catania;
3) conferma il collocamento del minore presso gli zii e , in Controparte_2 CP_3
Misterbianco, e rimette al gradimento di gli incontri genitori-figlio; CP_4 4) dispone l'estromissione di e dalla partecipazione al presente Controparte_2 CP_3
giudizio, in quanto carenti di legittimazione attiva e nulla dispone sulle istanze economiche;
5) compensa le spese.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Si comunichi alle parti ed al Pubblico ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Catania.
Cosi deciso in Catania il 21/11/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. OS Vittorini Dr. ER Condorelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ER Condorelli Presidente
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
Dott.ssa OS Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 563/2017 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. AMORE CONCETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. BRUNO ELISA CP_1 C.F._2
RESISTENTE (CF: ) E (CF: Controparte_2 C.F._3 CP_3 C.F._4
RAPPRESENTATI E DIFESI DALL'AVV. FRANZONE GAETANO
INTERVENUTI
AVV. MARIA ELENA GIANNAZZO, NATA A CATANIA IL 08.01.1978 ( COD. FISC. , C.F._5
NELLA QUALITÀ DI CURATORE SPECIALE DEI MINORI NATO A CATANIA IL 24.05.2005 CP_1 Persona_1
(COD. FISC. E NATO A CATANIA IL 14.08.2010 ( COD. FISC. C.F._6 CP_4
) C.F._7
INTERVENUTO
Con l'intervento del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 26.5.2001, a Catania, iscritto Parte_1 CP_1
al Registro Stato Civile di quel Comune, Anno 2001, Parte II, serie A, Numero 190.
Dalla coppia sono nati tre figli: , nata a [...] il [...], Persona_2 Per_1
nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...].
[...] CP_4
Con ricorso depositato il 28.12.2016 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1
con addebito al marito, deducendo che “i rapporti tra i coniugi sono diventati alquanto burrascosi
a causa del comportamento del marito che sporadicamente ha iniziato a fare uso di cocaina e ad abusare di sostanze alcoliche”, che il 19.11.2016, a seguito di una lite, la ricorrente si è allontanata da casa insieme ai figli ed ha sporto denuncia nei confronti del marito per le condotte minatorie dello stesso (cfr. denunce allegate al ricorso).
La ricorrente ha chiesto l'assegnazione dei mobili della casa familiare, alla cui assegnazione rinuncia, un contributo di complessivi € 900,00 per i tre figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie,
e un assegno di € 400,00 in favore della moglie, la quale non ha mai svolto attività lavorativa; inoltre, ha chiesto di prevedere un contributo di € 500,00 per consentirle la locazione di un immobile.
In data 4.7.2017 si è costituito , contestando le domande della ricorrente. CP_1
All'udienza presidenziale tenutasi in data 25.10.2017, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha emesso i provvedimenti urgenti a tutela delle parti e della prole con ordinanza del 28.11.2017, ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore. Con l'ordinanza presidenziale è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, disciplinato il diritto di visita del padre, in adesione al calendario già adottato dalle parti, previsto a carico del resistente un contributo di complessivi € 1.050,00 mensili (€ 800,00 per i figli minori ed € 250,00 per il coniuge), oltre al 50 % delle spese straordinarie per i figli. Il Presidente, stante la conflittualità pregressa ed in essere tra le parti, le ha invitate ad un percorso di mediazione familiare presso il consultorio competente territorialmente.
Il G.I. ha quindi disposto acquisirsi, a cura del centro di psicodiagnostica e consulenza di S. Pietro
Clarenza, una relazione circa le condizioni psicologiche delle parti in causa, i rapporti fra gli stessi e quelli con i figli (evidenziandone eventuali situazioni di disagio) e la capacità genitoriale delle parti
(ordinanza del 2.11.2018); successivamente, il mandato è stato revocato ed il G.I. ha nominato
TU in persona della dott.ssa , poi sostituita dalla dott.ssa . Persona_3 Persona_4
È stata acquisita relazione del consultorio familiare presso l'Asp di Catania, che ha evidenziato i risultati positivi del percorso di mediazione, anche se non sono stati pienamente raggiunti gli obiettivi di condivisione genitoriale (rel. 12.12.2019).
All'udienza del 21.1.2021 è stata assunta la prova orale e si dava atto dell'avvenuto trasferimento dei figli minori e presso il padre dal 4.12.2019, a causa del lavoro della CP_4 Persona_1
madre - che ha iniziato a lavorare come OSS -; pertanto, il G.I. ha disposto il mutamento del collocamento dei figli e la revoca dei provvedimenti relativi al mantenimento degli stessi, con rideterminazione in € 250,00 del contributo per la figlia , che ha continuato a vivere con la Per_2
madre, e in € 150,00 di quello per la . Il TU è stato sostituito con la dott.ssa Pt_1 Per_5
(ordinanza del 27.4.2021).
[...]
In data 18.10.2021 è stata acquisita TU psicologica, nella quale si rappresenta che “Le capacità genitoriali della madre risultano al momento carenti”: invero, la dott.ssa ha evidenziato Per_5
che “Non è presente alcun condizionamento nei figli. Come già detto entrambi i minori hanno bisogno di una maggiore presenza attiva ed affettiva della madre che tuttavia non si è mostrata concretamente interessata ai bisogni affettivi dei minori ed è attualmente assente per quanto riguarda lo svolgimento delle sue funzioni genitoriali”; “La madre per tutto il tempo della TU … lamenta difficoltà organizzative a causa del suo lavoro (ha raccontato che il lavoro non la impegna tutto il giorno e ha un giorno e mezzo libero alla settimana;
ha affermato che spesso deve sostituire le colleghe). Si è potuto osservare che anche durante l'estate ed i suoi giorni di ferie ha incontrato i figli circa due volte”. Con riferimento all' la dott.ssa rileva che “si sta CP_1 Per_5
prendendo cura dei bisogni primari e formativi dei figli e nel complesso le capacità genitoriali del padre risultano adeguate”. Pertanto, la TU conclude indicando l'affido esclusivo al padre come la soluzione migliore, e la necessità di consentire gli incontri con la madre ogni volta che questa è disponibile (pag. 26 della rel.).
In data 10.1.2022 si sono costituiti nel presente giudizio e , zii Controparte_2 CP_3
paterni dei minori, rappresentando che “il IG. – soggetto che già in passato ha CP_1
sofferto di problemi legati alla tossicodipendenza ed all'abuso di sostanze alcoliche – e ciò come anche evidenziato al TU, temendo di ricadere nella dipendenza, manifestava la volontà e necessità di ricoverarsi spontaneamente in una struttura e/o comunità adatta al recupero dei soggetti che si trovano in tale stato”, comunità individuata nel Comune di Puzzolengo (BS); pertanto gli intervenuti, che abitano nello stesso stabile e nello stesso pianerottolo di CP_1
hanno chiesto di disporre l'affidamento agli stessi dei minori e
[...] Per_1 CP_4
All'esito dell'udienza del 4.5.2022, con ordinanza del 6.5.2022, il Tribunale ha nominato curatore speciale l'avv. Giannazzo ed ha affidato i minori e ai Servizi Persona_6 CP_4
Sociali del Comune di Misterbianco.
Dovendo essere sentite le parti, con ordinanza ex art. 203 c.p.c. è stato delegato il Tribunale di
Brescia per sentire , dimorante presso la comunità Lautari. CP_1
All'udienza del 26.2.2024 è stato sentito il minore da parte del G.I., ed in data 2.7.2024 è CP_4
stato allegato (da parte resistente) il verbale dell'udienza di prova delegata del 1.7.2024 del
Giudice del Tribunale di Brescia. ha dichiarato di aderire “al collocamento ed CP_1
all'affido (l'affido solo per mio figlio minore) dei miei figli presso mio fratello e Controparte_2
presso la di lui moglie i quali, in questi anni, si sono presi cura dei miei ragazzi ed CP_3
hanno garantito loro la stabilità necessaria;
insisto dunque affinchè sia revocato l'affido ai Servizi
Sociali”.
La causa è stata posta in decisione al Collegio in data 30.10.2024, sulle conclusioni precisate con note scritte, con assegnazione dei termini per atti conclusivi.
Parte ricorrente insiste nelle richieste già formulate. Nelle note dell'11.5.2024 ha rappresentato l'impossibilità di far fronte al mantenimento richiesto per i figli. Non ha depositato scritti conclusivi. Parte resistente insiste per l'affidamento del figlio minore agli zii, con revoca CP_4
dell'affidamento ai servizi sociali;
e chiede disciplinarsi gli incontri col padre.
Il curatore speciale ha evidenziato che ha manifestato la volontà di riprendere gli incontri CP_4
col padre, che sente in videochiamata, e che lo stesso, invece, ha disagio nei contatti con la madre, che non ha posto in essere condotte volte al recupero del rapporto col figlio. in comparsa conclusionale ha espresso parere positivo tanto al collocamento stabile e continuativo, quanto all'affidamento del minore agli zii paterni sig.ri e ; ha chiesto CP_4 Controparte_2 CP_3
di adottare ogni opportuno provvedimento in ordine al rapporto con i genitori ed in relazione al mantenimento.
Gli intervenuti insistono perché venga disposto in favore dei IGg. e Controparte_2 CP_3
l'affido esclusivo del minore Rappresentano che , maggiorenne, continua ad CP_4 Per_1
abitare con loro. Con comparsa conclusionale hanno chiesto di confermare il provvedimento emesso in data 14/05/2024, di assegnazione diretta del contributo al mantenimento ex art. 156
c.c., in danno della IG.ra , per l'importo di € 250,00 mensili. Parte_1
È stato acquisito parere del PM.
_____
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione da parte del Presidente, la natura delle doglianze esposte, la domanda di entrambe le parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al marito, attribuendo alla condotta dello stesso la separazione, deducendo condotte violente e di minaccia, connesse all'uso di stupefacenti e alcolici.
Ai fini della pronuncia occorre rilevare che l'istituto dell'addebito ha carattere eccezionale, e come tale presuppone comportamenti maggiormente gravi e frequenti rispetto alla condotta idonea a legittimare l'intollerabilità della vita coniugale. Inoltre, presupposto dell'addebito è il nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, “che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico.” (Cass. N. 16270/2013). Come affermato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità: “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. N.
18074/2014); “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. N. 14840/2006).
Invero, nonostante le querele depositate con il ricorso, parte ricorrente non ha svolto ulteriore istruttoria sul punto – la prova orale, originariamente ammessa, non è stata svolta né parte ricorrente ha insistito in essa in sede di conclusioni –, né risulta dagli atti l'esito dei procedimenti penali a carico dell' Tenuto conto, quindi, anche della condotta processuale della ricorrente, CP_1
la relativa domanda di addebito va rigettata.
____
Preliminarmente, va a questo punto analizzata la legittimazione all'intervento dei coniugi
[...]
. CP_2 CP_3
Ritiene il Tribunale che gli stessi, in quanto soggetti estranei al procedimento di separazione personale, non abbiano legittimazione attiva rispetto alla partecipazione al presente giudizio, tenuto conto della particolare natura della causa.
Ne consegue la necessaria estromissione dal procedimento.
____ In relazione all'affidamento del figlio minore, si rileva che con gli atti conclusivi il resistente e il curatore speciale hanno chiesto l'affidamento in via temporanea agli zii paterni, con revoca della precedente disposizione sull'affidamento al Servizio sociale.
Preso atto della pronuncia di difetto di legittimazione già adottata, non può essere accolta la domanda di affidamento a soggetti estranei al giudizio di separazione.
Piuttosto, l'affidamento temporaneo potrà essere disposto, in autonomo giudizio de potestate, qualora il Tribunale per i Minorenni di Catania – anche su istanza del pubblico ministero – fosse chiamato a pronunciare sulla dichiarazione di adottabilità del minore, ai sensi della L. 184/1983
(“Ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., come modificato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n.
219, rimane radicata presso il tribunale per i minorenni la competenza in ordine all'accertamento dello stato di adottabilità del minore, anche nell'ipotesi in cui il procedimento relativo all'accertamento delle condizioni di adottabilità tragga origine da un altro procedimento relativo alla limitazione della responsabilità genitoriale, per il quale sia stata dichiarata l'incompetenza del tribunale per i minorenni a seguito dell'instaurazione "medio tempore" di un giudizio di separazione personale tra i genitori, atteso che i procedimenti di adozione sono rimasti nella esclusiva sfera di competenza del tribunale per i minorenni in quanto del tutto estranei alla novellata articolazione delle competenze” Cass. n. 14842 del 15/07/2015).
Ritiene pertanto il Tribunale che, all'esito dell'ampia istruttoria svolta – con acquisizione di relazione del Servizio sociale di LU (del 21.6.2022), TU psicologica della dr (del Per_5
18.10.2021) e ascolto delle parti e del minore (udienza del 26.2.2024) – entrambi i genitori non siano, allo stato, nelle condizioni di garantire il benessere psicofisico del minore e, quindi, di esercitare la responsabilità genitoriale. La madre ha, invero, manifestato nel corso del procedimento disinteresse nei confronti della prole, mentre il padre si trova in una comunità di recupero in provincia di Brescia.
Ne consegue che va confermato, per un periodo di ventiquattro mesi, l'affidamento temporaneo di al Servizio sociale di Misterbianco, in relazione alla residenza dello stesso, CP_4
collocato presso gli zii paterni, e . Controparte_2 CP_3
Sulla disciplina del diritto di visita preme evidenziare che, in relazione all'età di può essere CP_4
rimessa allo stesso la determinazione sui tempi e modalità di incontro con i genitori, compatibilmente con la condizione di ricovero del padre presso la comunità terapeutica.
____ In relazione alle istanze economiche, ritiene il Collegio che esuli dalla competenza del Tribunale ordinario ogni determinazione in favore degli zii collocatari dei minori (Cass. n. 22536 del
09/08/2021: “Nel giudizio avente ad oggetto la definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra
i coniugi successivamente al divorzio o alla separazione, nel caso in cui sia disposto il collocamento del minore in affidamento etero familiare presso terzi, il giudice, senza una domanda del soggetto che ne avrebbe interesse, non può pronunciare, d'ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento (a copertura delle spese anticipate per l'accoglienza,
l'accudimento e l'educazione in ambiente comunitario) a favore di detti terzi (nella specie i servizi sociali di un Comune) atteso che l'obbligo di mantenimento del figlio minore gravante su ciascun genitore si configura in termini di rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell'altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio”), potendo questa essere assunta unicamente dal Tribunale per i Minorenni di Catania, sulla base di autonomo ricorso – introdotto anche ad iniziativa del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni – finalizzato, eventualmente, alla dichiarazione di adottabilità.
____
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della natura delle questioni trattate, le spese possono essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 563/17, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in data 26.5.2001, a Catania, iscritto al Registro CP_1
Stato Civile di quel Comune, Anno 2001, Parte II, serie A, Numero 190;
2) in limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori e affida il figlio minore Pt_1 CP_1
al Servizio sociale del Comune di Misterbianco, per un periodo di ventiquattro mesi;
CP_4
rimette ogni valutazioni in ordine all'opportunità di introdurre procedimento per adottabilità alla
Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Catania;
3) conferma il collocamento del minore presso gli zii e , in Controparte_2 CP_3
Misterbianco, e rimette al gradimento di gli incontri genitori-figlio; CP_4 4) dispone l'estromissione di e dalla partecipazione al presente Controparte_2 CP_3
giudizio, in quanto carenti di legittimazione attiva e nulla dispone sulle istanze economiche;
5) compensa le spese.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Si comunichi alle parti ed al Pubblico ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Catania.
Cosi deciso in Catania il 21/11/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. OS Vittorini Dr. ER Condorelli