Rigetto
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02413/2026REG.PROV.COLL.
N. 09697/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9697 del 2023, proposto da
OD S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Maria Colombo, Ada Lucia De Cesaris, Damiano Lipani e Francesca Sbrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, PP Lepore, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli e Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio PP Lepore in Roma, via Polibio, n. 15
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 1208/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 la Cons. UN TI. Uditi per le parti gli avvocati Berrino Federica, su delega dell'Avv. Lipani Damiano e l'avv. Ferradini Elena Maria.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in appello OD S.r.l. chiede la riforma della sentenza del T.A.R per la Lombardia, Sezione Seconda, n. 1208/2023 che ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso dalla medesima proposto ai fini dell’annullamento del provvedimento del Comune di Milano, Ufficio Condono, PG 97659/2016 del 10 febbraio 2016, ricevuto in data 20 aprile 2016, recante: " Diniego della Richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria in atti 426349/2004, relativamente all'unità immobiliare in Via Comune Antico, 51 ” e per quanto occorrer possa, la nota comunale Atti 426.349/2004 del 25 ottobre 2012.
2. L’appellante in punto di fatto espone le seguenti circostanze:
- di aver presentato, in data 21 aprile 2004, istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi del D.L. n. 269/2003 (c.d. terzo condono) per le opere realizzate nell’immobile sito in Milano, via Comune Antico, n. 51 e consistenti “ nell’ampliamento per creazione vano scala di collegamento piano terreno – primo piano ”. L’ampliamento, in particolare, si caratterizzava in un’apertura di circa un metro in una porzione del patio in cui veniva collocata una scala in ferro chiusa, per tutto il lato verso il patio, da una vetrata;
- l’istanza era corredata dall’attestazione del versamento dell’oblazione (euro 1.320,00), dall’attestazione dell’anticipazione degli oneri concessori (euro 513,22), dalla documentazione fotografica e planimetrie;
- a distanza di sette anni dalla presentazione della domanda di condono la società sollecitava il Comune alla definizione dell’istanza;
- solamente un anno dopo, il 23 novembre 2012, il Comune notificava all’odierna appellante il provvedimento (atti 426.349/2004) con il quale richiedeva la seguente documentazione integrativa:
(i) la prova della presentazione agli uffici I.C.I e T.A.R.S.U. della documentazione necessaria ai fini dell’aggiornamento; (ii) la prova dell’avvenuta presentazione all’U.T.E. della documentazione per l’accatastamento o la variazione catastale; (iii) documentazione probatoria atta a dimostrare il completamento funzionale delle opere al 31 marzo 2003;
- in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso dal deposito dell’istanza, la società riscontrava notevoli difficoltà nel reperimento dei documenti richiesti;
- ciononostante, si attivava recandosi presso l’Ufficio Condono ed esibendo la dichiarazione del serramentista nella quale si dava atto che le fatture riguardavano “ anche la fornitura e la posa in opera delle vetrate a chiusura esterna e del vano scala da noi eseguite, seguendo le indicazioni del D.L. ed avvenute nel mese di febbraio 2003 presso l’unità sita in Milano, Via Comune antico 51, di proprietà della società GIODA srl ”;
- il funzionario comunale, ritendendo la certificazione inconferente, non provvedeva a protocollarla;
- in data 20 aprile 2016 il Comune notificava il provvedimento di diniego della richiesta di condono rilevando che “ ai sensi dell’art. 32 della Legge 326/03, la S.V. non ha ottemperato, nei termini di legge alla presentazione della documentazione […]” in precedenza richiesta con la comunicazione di avvio del diniego; contestualmente l’amministrazione ordinava la demolizione delle opere;
- avendo medio tempore recuperato tutta la documentazione sollecitata, in data 13 giugno 2016, la trasmetteva al Comune con richiesta di riesaminare, alla luce della nuova documentazione, il provvedimento di diniego dal momento che quest’ultimo si fondava unicamente “ sulla mancata integrazione dell’istanza di condono ”;
- non ricevendo alcun riscontro, impugnava il diniego con Ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- il giudizio veniva di seguito trasposto al T.A.R. Lombardia al RG 2813/2016;
- nelle more del giudizio, in data 18 agosto 2016, il Comune confermava il precedente diniego specificando testualmente che “ nella fattispecie, la vostra richiesta non può trovare accoglimento, pertanto, si riconfermano i contenuti del provvedimento di diniego notificatole in data 20.04.2016 ”.
3. All’esito del giudizio, con l’impugnata sentenza il Tar Lombardia dichiarava il ricorso improcedibile per carenza di interesse in considerazione dell’omessa impugnazione del nuovo diniego sostitutivo di quello originario.
4. Nel ricorso in appello si deduce: I. “ Error in iudicando, error in procedendo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 per difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti e ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 97, 24, 111 Costituzione ”;
In subordine, la ricorrente ha riproposto ex art. 101 c.p.a. il motivo non esaminato, rubricato:
“ Violazione e falsa applicazione di legge: art. 32 D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003; violazione artt. 3 e ss. L. 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione; indeterminatezza dei contenuti; illogicità ed irrazionalità manifeste; contraddittorietà manifesta fra atti e comportamenti della P.A .”
4. Nel giudizio si è costituito il Comune di Milano chiedendo il rigetto dell’appello.
5. Nei termini di rito entrambe le parti hanno depositato memorie e repliche ex art. 73 c.p.a..
6. All’odierna udienza straordinaria di smaltimento la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La società appellante considera errata la decisione sulla improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. A tale riguardo la parte deduce che il T.A.R. avrebbe erroneamente ritenuto che il secondo diniego, adottato in data 18 ottobre 2016, abbia le caratteristiche di un “diniego proprio” e che andava autonomamente impugnato.
Evidenzia come dalla nota interna dell’Ufficio Condono, richiamata nella conferma, emergerebbe chiaramente che si tratta di una “conferma mera” non fondata su una nuova valutazione della documentazione integrativa trasmessa, anche perché né la nota dell’ufficio condono né il secondo diniego operano un richiamo alle argomentazioni difensive dedotte dalla società e ai documenti integrativi allegati che comprovano l’ultimazione dei lavori entro il termine di legge.
In mancanza di una nuova istruttoria da parte dell’Amministrazione comunale, come chiarito dalla giurisprudenza, non si verifica un effettivo risercizio del potere e pertanto l’atto assume natura interlocutoria che non necessita di essere autonomamente impugnato.
Su questi presupposti si chiede la riforma della sentenza e l’esame della censura sollevata in prime cure in relazione al primo diniego del 10 febbraio 2026 con cui è stata respinta la domanda di condono “ per improcedibilità della stessa ai sensi dell’art. 32 della Legge 326/03 e successive modifiche ” per non aver ottemperato “ nei termini di legge alla presentazione della documentazione ….richiesta mediante comunicazione di avvio del procedimento di diniego ai sensi degli artt. 7 e 10 della Legge 241/90, modificata il 27.03.2013 ”.
Tale atto, a dire del ricorrente, sarebbe illegittimo per il fatto che l’art. 32 D.L. n. 269/2003 non contiene alcun termine perentorio per l’effettuazione dell’integrazione documentale e neppure una conseguenza di improcedibilità in caso di mancata integrazione entro il termine assegnato. Il Comune inoltre, del tutto immotivatamente, non avrebbe tenuto conto del fatto che l’istante si è tempestivamente attivata per esibire la dichiarazione del serramentista presso il funzionario responsabile e dell’enorme lasso di tempo intercorso dalla presentazione della domanda che ha reso difficile il reperimento della documentazione.
Ritiene, infine, che essendo stata la documentazione comunque prodotta il Comune avrebbe dovuto concedere la sanatoria in quanto risulterebbe univocamente dimostrato il completamento funzionale dell’opera entro la data del 31 marzo 2003, come emergerebbe anche dalle successive pratiche edilizie presentate al Comune che, poggiando sulla pratica di condono, rappresentano la scala e che sono rimaste del tutto incontestate.
1.1. Il motivo di appello è infondato.
1.1.1. Il Collegio non ravvisa nella pronuncia di improcedibilità assunta dal Tribunale il vizio dedotto.
Dal tenore delle note e comunicazioni oggetto di esame si evince che, in seguito alla richiesta di revoca/riesame presentata al Comune dalla società ricorrente, la pratica edilizia è stata nuovamente esaminata dall’Ufficio Condono il quale, anche in considerazione della documentazione integrativa presentata, ha effettuato una rinnovata valutazione decidendo, tuttavia, di non revocare la propria decisione e di confermare il diniego del 20 aprile 2016 fondato sulla improcedibilità della domanda originaria per carenza documentale.
Anche se il provvedimento non risulta ampiamente motivato esso contiene il richiamo alla domanda di condono del 2004, al preavviso di diniego, alla nota interna dell’ufficio condono del 25 luglio 2016 e al provvedimento di diniego del 20 giugno 2016, risultando con ciò chiaro che l’Amministrazione comunale – anche alla luce della nuova istanza di riesame - ha deciso di non modificare né la motivazione né la decisione di improcedibilità della domanda di condono ai sensi dell’art. 32 D.L. n. 269/2003, assumendo una conferma propria che andava autonomamente impugnata.
1.1.2. Ad ogni modo, anche volendo entrare nel merito della censura riproposta il Collegio considera il diniego di condono del 20 aprile 2016 “ per improcedibilità della domanda ” legittimamente assunto in quanto l’istanza di condono ex D.L. 296/2003 presentata nel 2004 effettivamente era carente di documenti essenziali, come si evince anche dal preavviso di diniego.
In ordine alla documentazione necessaria si ricorda che la legge 662/1996 (art. 2 comma 37) nel modificare l’art. 39 comma 4 della L. 724/94 ha introdotto tra le cause di improcedibilità e diniego delle domande di condono il tardivo deposito dell’integrazione documentale oltre novanta giorni dalla espressa richiesta notificata dal Comune « la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione ». La stessa causa di improcedibilità vige anche per le domande presentate ai sensi del cosiddetto ultimo condono edilizio di cui è causa, il quale richiama le stesse procedure di cui alla l. 47/1985 e alla l. 724/1994 tramite il rinvio di cui al comma 25 dell’art. 32 D.L. 269/2003 convertito con modifiche in l. 326/2003.
La giurisprudenza riconnette alla mancata presentazione – entro tre mesi – dei documenti richiesti l’effetto di rendere l’istanza di condono improcedibile con conseguente diniego (cfr. Cons. Stato n. 8594 del 2023, Cons. Stato n. 197/2023, Cons. Stato n. 5693-2020).
Oltre alla documentazione Tarsu, Ici e catastale vi era nel caso in esame un dubbio oggettivo non tanto sull’avvenuta realizzazione del vano scala in sé ma della scala in ferro, in relazione alla quale, nel modulo della domanda, al punto “stato dei lavori alla data del 31.3.2003”, veniva dichiarato che le opere eseguite consistono in “Ampliamento per creazione vano scala di collegamento piano terreno – piano primo. Si è creato un ampliamento di circa 1 mt. che occupa parte del patio in cui verrà sistemata una scala in ferro in un pezzo unico e chiusa da una vetrata per tutto il lato verso il patio ”. Il richiedente ha quindi dichiarato che la “scala in ferro” alla data del 31 marzo 2003 doveva essere ancora installata. Rispetto a tale opera, funzionalmente necessaria, nulla emerge invece dalle fatture e dalle dichiarazioni del serramentista.
2. Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello deve essere respinto.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società appellante OD S.r.l. a rifondere al Comune di Milano le spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UD TE, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
UN TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UN TI | UD TE |
IL SEGRETARIO