Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 2413
CS
Rigetto
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Rigettato
    Error in iudicando, error in procedendo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 per difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti e ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 97, 24, 111 Costituzione

    Il Collegio ritiene che il secondo diniego, pur non essendo ampiamente motivato, rappresenti una conferma propria che andava autonomamente impugnata. Inoltre, anche nel merito, il primo diniego è considerato legittimo poiché l'istanza era effettivamente carente di documenti essenziali e la mancata presentazione entro tre mesi dalla richiesta comporta l'improcedibilità della domanda di condono, come previsto dalla normativa di riferimento e dalla giurisprudenza.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge: art. 32 D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003; violazione artt. 3 e ss. L. 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione; indeterminatezza dei contenuti; illogicità ed irrazionalità manifeste; contraddittorietà manifesta fra atti e comportamenti della P.A.

    Il Collegio ritiene il diniego di condono legittimamente assunto in quanto l'istanza era carente di documenti essenziali. La mancata presentazione dei documenti entro tre mesi dalla richiesta comporta l'improcedibilità della domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 2413
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2413
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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