CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2023, n. 4971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4971 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI AD nato a [...] il [...] SCARPATO CATELLO nato Castellamare di Stabia il 08/08/1983 TI MA AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EM GUERRA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per le posizioni di TO e SC per nuovo esame in ordine alla determinazione della pena, e per l'inammissibilità del ricorso dello SC;
lette le conclusioni dei difensori, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio con ogni conseguenza di legge. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli in data 30/10/2020, ad esito della rinuncia da parte degli imputati ai motivi assolutori, con richiesta da parte degli stessi di un trattamento sanzionatorio più mite, in riforma della sentenza emessa in data 11/12/2019 dal G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata, rideterminava la pena nei Penale Sent. Sez. 2 Num. 4971 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 21/12/2022 seguenti termini: - TO RI NS, concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alla recidiva e ritenuta la continuazione con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 08/05/2019, anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 5400,00 di multa, con sostituzione dell'interdizione perpetua con l'interdizione per anni cinque dai pubblici uffici;
- SC LL, concesse le circostanze attenuanti generiche, anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 3000,00 di multa;
- SC DD anni 2 di reclusione ed euro 3000 di multa, con revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 01/10/2013, con revoca per TO e SC dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5. 2. SC DD ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con un motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 23, 132 e 133 cod. pen., nonché art. 111 Cost., nonché vizio della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato quanto all'eccessività dell'aumento ex art. 81 cod. pen.; l'aumento per la continuazione appare iniquo e non quantificato per le singole fattispecie contestate, in mancanza di adeguata motivazione. L'aumento in continuazione si deve ritenere eccessivo, mancando qualsiasi approfondimento e motivazione sul punto. Con conclusioni scritte il difensore del DD si è associato alle conclusioni del Procuratore generale, richiamando le proprie argomentazioni proposte con il motivo di ricorso. 3. SC LL ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, proponendo un solo motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale è stato dedotto vizio della motivazione su espresse doglianze difensive non oggetto di rinunzia, oltre che omessa valutazione della richiesta di declaratoria di estinzione del reato di truffa contestato al capo 6) dell'imputazione per la tardività della querela sporta da LO SA, ed ancora omessa valutazione di espressa censura difensiva in ordine alla riqualificazione delle condotte di riciclaggio di cui ai capi 2,3,5. La querela era stata sporta in data 13/09/2018, ma la persona offesa era a conoscenza dei fatti dal 15/05/2018. La censura difensiva in appello su questo punto era stata esclusa dalla rinunzia ai motivi assolutori;
la pena prescelta giustificava il motivo proposto e non rinunciato volto ad ottenere una riqualificazione dei fatti ai sensi del terzo comma dell'art. 648 cod. pen. 2 4. TO RI NS proponeva, a mezzo del proprio difensore, un motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen., con il quale è stato dedotto vizio della motivazione per erroneità del calcolo dell'aumento in continuazione che viene computata per due volte, e in particolare nella seconda occasione viene aggiunta dopo la riduzione per il rito. Il doppio aumento per la continuazione è ingiustificato, sia per la mancanza di motivazione quanto alla continuazione interna, che per l'aggiunta dell'aumento in continuazione per la continuazione esterna dopo la riduzione per il rito. 5.11 Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio per le posizioni di TO e SC per nuovo esame in ordine alla determinazione della pena. Ha, invece, concluso per inammissibilità del ricorso dello SC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso presentato da TO RI NS è fondato, la sentenza impugnata deve, dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la corretta determinazione della pena. I ricorsi presentati da SC DD e SC LL sono inammissibili perché presentati con motivo manifestamente infondato. 2. Come emerge chiaramente dalla lettura della motivazione relativa al TO ricorre un erroneo computo della continuazione nella motivazione della Corte di appello di Napoli che ha sul punto così disposto: "Stimasi pertanto pena equa e proporzionale ai parametri di cui all'art. 133 c.p. quella di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 5400,00 di multa (p.b. anni 4 di reclusione ed euro 6000,00 di multa, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, aumentata per la continuazione ad anni 5 e mesi 6 di reclusione, ridotta per il rito ad anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 4400,00 di multa, aumentata per la continuazione con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli ad anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 5400,00 di multa". Occorre, in tal senso, richiamare il principio di diritto enunciato da Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547-01, che qui si intende ribadire, secondo il quale, «il giudice opera la riduzione della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. dopo aver tenuto conto "di tutte le circostanze", in detta espressione dovendosi ritenere compresi anche l'eventuale riconoscimento e la conseguente applicazione della continuazione tra i reati 3 contestati, nonostante l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. non ne faccia menzione: infatti la norma opera un implicito, ma integrale, richiamo al disposto dell'art. 533, comma 2, cod. proc. pen., come è stato affermato espressamente (Sez. 1, n. 3101 del 29/01/1993, El Bakali, Rv. 195960-01), ma è ritenuto implicitamente in numerose sentenze (ad esempio, Sez. 5, n. 18368 del 09/12/2003, dep. 2004, Bajtrami, Rv. 229229-01)». Ne consegue che, in applicazione di tale principio, l'aumento di pena inflitto ex art. 81 cod. pen. per la pena di cui alla sentenza Corte di appello di Napoli 08/05/2019, è comunque soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice avrebbe dovuto specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum". Dalla motivazione, estremamente sintetica sul punto, non emerge in alcun modo se la Corte di appello abbia tenuto conto della riduzione prevista a seguito della scelta di accedere al rito abbreviato. Dunque, atteso che nel giudizio di cognizione, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e seg. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta, e ciò anche nella ipotesi di applicazione della continuazione tra il reato per cui si procede ed altro reato per il quale sia intervenuta sentenza irrevocabile (Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, Scavone, Rv. 271751-01), ne consegue la violazione dei principi di diritto sopra richiamati, ai quali invece dovrà attenersi il giudice del rinvio in sede di rideterminazione della pena. Deve essere invece dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità del TO NS RI in ordine ai reati allo stesso ascritti. 3. Il ricorso presentato da SC DD è manifestamente infondato, non ricorrendo alcuna violazione di legge, come emerge chiaramente dalla mera lettura della sentenza impugnata, quanto alla determinazione dell'aumento in continuazione per i fatti allo stesso ascritti. Difatti, la Corte di appello ha richiamato diversi elementi al fine di caratterizzare in senso di evidente gravità le condotte ascritte, ma nel computo della pena ha ampiamente tenuto conto del comportamento processuale del ricorrente (anche con la concessione delle circostanze attenuanti generiche), provvedendo ad irrogare un aumento per la continuazione in termini assolutamente contenuti, ma non minimi proprio in considerazione dell'insieme dei fatti ascritti ai ricorrenti. Tale motivazione, chiara, logica ed argomentata non si presta a censure per come articolate dalla difesa, emergendo dall'insieme delle argomentazioni della Corte una valutazione congrua e 4 compiuta degli elementi posti alla base del complessivo trattamento sanzionatorio e in particolare dell'aumento irrogato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. 4. Il ricorso presentato dallo SC è manifestamente infondato. In primo luogo occorre osservare come tale motivo si caratterizzi per la sua assoluta genericità ed aspecificità, considerata la mancata allegazione dell'atto processuale dal quale si sarebbe dovuta desumere l'assenza di rinuncia al motivo relativo alla tempestività della querela. Ciò previamente chiarito, si deve tuttavia rilevare che dalla consultazione degli atti del procedimento emerge che i motivi riguardanti la tardività della querela rispetto al capo 6) dell'imputazione e la diversa qualificazione giuridica del reato di cui al capo 3) dell'imputazione), non compaiono tra i motivi esclusi dalla rinuncia formalizzata in udienza, né il ricorso ha specificatamente documentato quanto dedotto;
ed infatti, dalla lettura del verbale dell'udienza del 09/09/2020, emerge che l'Avv. Romano ha espressamente rinunciato a tutti i motivi di impugnazione,"ad eccezione di quelli concernenti la determinazione della pena". 5. All'inammissibilità dei ricorsi del SC e dello SC consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TO RI NS limitatamente all'aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità di TO RI NS in ordine ai reati ascrittigli. Dichiara inammissibili i ricorsi di SC DD e di SC LL, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EM GUERRA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per le posizioni di TO e SC per nuovo esame in ordine alla determinazione della pena, e per l'inammissibilità del ricorso dello SC;
lette le conclusioni dei difensori, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con o senza rinvio con ogni conseguenza di legge. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli in data 30/10/2020, ad esito della rinuncia da parte degli imputati ai motivi assolutori, con richiesta da parte degli stessi di un trattamento sanzionatorio più mite, in riforma della sentenza emessa in data 11/12/2019 dal G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata, rideterminava la pena nei Penale Sent. Sez. 2 Num. 4971 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 21/12/2022 seguenti termini: - TO RI NS, concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alla recidiva e ritenuta la continuazione con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 08/05/2019, anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 5400,00 di multa, con sostituzione dell'interdizione perpetua con l'interdizione per anni cinque dai pubblici uffici;
- SC LL, concesse le circostanze attenuanti generiche, anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 3000,00 di multa;
- SC DD anni 2 di reclusione ed euro 3000 di multa, con revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 01/10/2013, con revoca per TO e SC dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5. 2. SC DD ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con un motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 23, 132 e 133 cod. pen., nonché art. 111 Cost., nonché vizio della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato quanto all'eccessività dell'aumento ex art. 81 cod. pen.; l'aumento per la continuazione appare iniquo e non quantificato per le singole fattispecie contestate, in mancanza di adeguata motivazione. L'aumento in continuazione si deve ritenere eccessivo, mancando qualsiasi approfondimento e motivazione sul punto. Con conclusioni scritte il difensore del DD si è associato alle conclusioni del Procuratore generale, richiamando le proprie argomentazioni proposte con il motivo di ricorso. 3. SC LL ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, proponendo un solo motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale è stato dedotto vizio della motivazione su espresse doglianze difensive non oggetto di rinunzia, oltre che omessa valutazione della richiesta di declaratoria di estinzione del reato di truffa contestato al capo 6) dell'imputazione per la tardività della querela sporta da LO SA, ed ancora omessa valutazione di espressa censura difensiva in ordine alla riqualificazione delle condotte di riciclaggio di cui ai capi 2,3,5. La querela era stata sporta in data 13/09/2018, ma la persona offesa era a conoscenza dei fatti dal 15/05/2018. La censura difensiva in appello su questo punto era stata esclusa dalla rinunzia ai motivi assolutori;
la pena prescelta giustificava il motivo proposto e non rinunciato volto ad ottenere una riqualificazione dei fatti ai sensi del terzo comma dell'art. 648 cod. pen. 2 4. TO RI NS proponeva, a mezzo del proprio difensore, un motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen., con il quale è stato dedotto vizio della motivazione per erroneità del calcolo dell'aumento in continuazione che viene computata per due volte, e in particolare nella seconda occasione viene aggiunta dopo la riduzione per il rito. Il doppio aumento per la continuazione è ingiustificato, sia per la mancanza di motivazione quanto alla continuazione interna, che per l'aggiunta dell'aumento in continuazione per la continuazione esterna dopo la riduzione per il rito. 5.11 Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio per le posizioni di TO e SC per nuovo esame in ordine alla determinazione della pena. Ha, invece, concluso per inammissibilità del ricorso dello SC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso presentato da TO RI NS è fondato, la sentenza impugnata deve, dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la corretta determinazione della pena. I ricorsi presentati da SC DD e SC LL sono inammissibili perché presentati con motivo manifestamente infondato. 2. Come emerge chiaramente dalla lettura della motivazione relativa al TO ricorre un erroneo computo della continuazione nella motivazione della Corte di appello di Napoli che ha sul punto così disposto: "Stimasi pertanto pena equa e proporzionale ai parametri di cui all'art. 133 c.p. quella di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 5400,00 di multa (p.b. anni 4 di reclusione ed euro 6000,00 di multa, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, aumentata per la continuazione ad anni 5 e mesi 6 di reclusione, ridotta per il rito ad anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 4400,00 di multa, aumentata per la continuazione con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli ad anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 5400,00 di multa". Occorre, in tal senso, richiamare il principio di diritto enunciato da Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547-01, che qui si intende ribadire, secondo il quale, «il giudice opera la riduzione della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. dopo aver tenuto conto "di tutte le circostanze", in detta espressione dovendosi ritenere compresi anche l'eventuale riconoscimento e la conseguente applicazione della continuazione tra i reati 3 contestati, nonostante l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. non ne faccia menzione: infatti la norma opera un implicito, ma integrale, richiamo al disposto dell'art. 533, comma 2, cod. proc. pen., come è stato affermato espressamente (Sez. 1, n. 3101 del 29/01/1993, El Bakali, Rv. 195960-01), ma è ritenuto implicitamente in numerose sentenze (ad esempio, Sez. 5, n. 18368 del 09/12/2003, dep. 2004, Bajtrami, Rv. 229229-01)». Ne consegue che, in applicazione di tale principio, l'aumento di pena inflitto ex art. 81 cod. pen. per la pena di cui alla sentenza Corte di appello di Napoli 08/05/2019, è comunque soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice avrebbe dovuto specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine "al quantum". Dalla motivazione, estremamente sintetica sul punto, non emerge in alcun modo se la Corte di appello abbia tenuto conto della riduzione prevista a seguito della scelta di accedere al rito abbreviato. Dunque, atteso che nel giudizio di cognizione, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e seg. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta, e ciò anche nella ipotesi di applicazione della continuazione tra il reato per cui si procede ed altro reato per il quale sia intervenuta sentenza irrevocabile (Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, Scavone, Rv. 271751-01), ne consegue la violazione dei principi di diritto sopra richiamati, ai quali invece dovrà attenersi il giudice del rinvio in sede di rideterminazione della pena. Deve essere invece dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità del TO NS RI in ordine ai reati allo stesso ascritti. 3. Il ricorso presentato da SC DD è manifestamente infondato, non ricorrendo alcuna violazione di legge, come emerge chiaramente dalla mera lettura della sentenza impugnata, quanto alla determinazione dell'aumento in continuazione per i fatti allo stesso ascritti. Difatti, la Corte di appello ha richiamato diversi elementi al fine di caratterizzare in senso di evidente gravità le condotte ascritte, ma nel computo della pena ha ampiamente tenuto conto del comportamento processuale del ricorrente (anche con la concessione delle circostanze attenuanti generiche), provvedendo ad irrogare un aumento per la continuazione in termini assolutamente contenuti, ma non minimi proprio in considerazione dell'insieme dei fatti ascritti ai ricorrenti. Tale motivazione, chiara, logica ed argomentata non si presta a censure per come articolate dalla difesa, emergendo dall'insieme delle argomentazioni della Corte una valutazione congrua e 4 compiuta degli elementi posti alla base del complessivo trattamento sanzionatorio e in particolare dell'aumento irrogato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. 4. Il ricorso presentato dallo SC è manifestamente infondato. In primo luogo occorre osservare come tale motivo si caratterizzi per la sua assoluta genericità ed aspecificità, considerata la mancata allegazione dell'atto processuale dal quale si sarebbe dovuta desumere l'assenza di rinuncia al motivo relativo alla tempestività della querela. Ciò previamente chiarito, si deve tuttavia rilevare che dalla consultazione degli atti del procedimento emerge che i motivi riguardanti la tardività della querela rispetto al capo 6) dell'imputazione e la diversa qualificazione giuridica del reato di cui al capo 3) dell'imputazione), non compaiono tra i motivi esclusi dalla rinuncia formalizzata in udienza, né il ricorso ha specificatamente documentato quanto dedotto;
ed infatti, dalla lettura del verbale dell'udienza del 09/09/2020, emerge che l'Avv. Romano ha espressamente rinunciato a tutti i motivi di impugnazione,"ad eccezione di quelli concernenti la determinazione della pena". 5. All'inammissibilità dei ricorsi del SC e dello SC consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TO RI NS limitatamente all'aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità di TO RI NS in ordine ai reati ascrittigli. Dichiara inammissibili i ricorsi di SC DD e di SC LL, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2022