TRIB
Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/10/2024, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 483 /2024 V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova – Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 483 / 2024 iscritta al Registro Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. ) e da (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SALVETTI AMEDEO (C. C.F._2
F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in ROMA, C.F._3
VIA MONTE URANO 47 C/5 (indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.6.2024.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 5 febbraio 2024, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26/04/2008 in
ST (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ST anno 2008; atto numero 6; parte II;
serie C), da cui nasceva la figlia (Roma, Persona_1
02.02.2006), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo, e dunque:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto.
2) Ciascuno dei coniugi, in quanto economicamente autosufficiente, provvederà al proprio mantenimento;
in particolare il sig. è responsabile commerciale di una ditta edile Pt_1
con una retribuzione mensile media di circa 1.100,00=euro; la IG.ra lavora come Pt_2
manicure, con prestazioni occasionali, percependo una retribuzione mensile media di euro
400,00 circa, e come riferito in premessa, da circa due anni intrattiene una nuova convivenza stabile, more uxorio;
3) La figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, in quanto Per_1
studentessa, verrà collocata in maniera prevalente presso il padre il quale si occuperà in via esclusiva del suo mantenimento ordinario.
4) Le spese straordinarie, medico – specialistiche non mutuabili, scolastiche ed extrascolastiche verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno e, a tal riguardo le parti, fin d'ora, dichiarano di aderire al Protocollo di Intesa del Tribunale di
Tivoli, almeno fin quando la figlia non raggiungerà l'indipendenza economica. Per_1
5) La casa coniugale, sita in Gallicano nel Lazio (RM), Via dell'Università Agraria, 7Sc.B, di entrambi i coniugi, titolari della proprietà della quota di ½ ciascuno, verrà assegnata con quanto in essa contenuto al sig. e, entrambi i ricorrenti s'impegnano a Parte_1
trasferire con successivo atto notarile alla figlia la proprietà piena del predetto Per_1
immobile, con costituzione di un diritto di abitazione a favore del padre, sito nel Comune di Gallicano nel Lazio (RM), Via dell'Università Agraria, 7 Sc.B, e precisamente:
Unità immobiliare distinta al Catasto dei Fabbricati del Comune di Gallicano nel Lazio
(RM) al Foglio 17, particella 369, sub.501, Z.C. U, Cat. Piano A/7, cl. 2, cons. 3,5, superficie catast. 87 , Rendita Catastale € 177,14 e corte esclusiva di pertinenza distinta al
Foglio 17, particella 369, sub 502, Cat. Piano T;
confinante nell'insieme con le particelle
147 e 374, proprietà e/o aventi causa, salvo altri. Persona_2
6) Il suddetto trasferimento patrimoniale relativo alle quote di proprietà immobiliare dei
Pag. 2 a 4 ricorrenti in favore della loro figlia avverrà a titolo gratuito con la costituzione di Per_1 un diritto di abitazione a favore del sig. fino alla data del 2031; tale Parte_1 decisione è stata assunta dai sig.ri – a definizione dei reciproci rapporti di Pt_1 Pt_2
dare /avere tra loro esistenti e costituisce condizione essenziale e indispensabile per risolvere la crisi coniugale.
7) Il definitivo atto notarile di trasferimento della quota di proprietà del sig. , pari Pt_1
ad ½ e della sig.ra pari ad 1/2, sul predetto immobile di cui al punto 5, a favore della Pt_2
loro figlia sarà stipulato dalle parti entro e non oltre 30 giorni dalla data di Per_1
pubblicazione della sentenza di divorzio.
8) I ricorrenti stabiliscono, infine, che, sino alla stipula dell'atto di trasferimento delle loro quote alla figlia le eventuali spese straordinarie inerenti l'immobile di proprietà Per_1
comune saranno sostenute da entrambi i coniugi in parti uguali.
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù del Decreto omologazione n. cronol. 1589/2021 del 30/03/2021 del Tribunale di Tivoli (RG n.
2902/2020);
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi al momento del deposito del ricorso e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti in data
26/04/2008 in ST (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
ST anno 2008; atto numero 6; parte II;
serie C);
Pag. 3 a 4 2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a 8), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 24.7.2024.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Francesco Lupia – Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova – Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 483 / 2024 iscritta al Registro Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. ) e da (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SALVETTI AMEDEO (C. C.F._2
F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in ROMA, C.F._3
VIA MONTE URANO 47 C/5 (indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.6.2024.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 5 febbraio 2024, i ricorrenti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26/04/2008 in
ST (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ST anno 2008; atto numero 6; parte II;
serie C), da cui nasceva la figlia (Roma, Persona_1
02.02.2006), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo, e dunque:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto.
2) Ciascuno dei coniugi, in quanto economicamente autosufficiente, provvederà al proprio mantenimento;
in particolare il sig. è responsabile commerciale di una ditta edile Pt_1
con una retribuzione mensile media di circa 1.100,00=euro; la IG.ra lavora come Pt_2
manicure, con prestazioni occasionali, percependo una retribuzione mensile media di euro
400,00 circa, e come riferito in premessa, da circa due anni intrattiene una nuova convivenza stabile, more uxorio;
3) La figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, in quanto Per_1
studentessa, verrà collocata in maniera prevalente presso il padre il quale si occuperà in via esclusiva del suo mantenimento ordinario.
4) Le spese straordinarie, medico – specialistiche non mutuabili, scolastiche ed extrascolastiche verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno e, a tal riguardo le parti, fin d'ora, dichiarano di aderire al Protocollo di Intesa del Tribunale di
Tivoli, almeno fin quando la figlia non raggiungerà l'indipendenza economica. Per_1
5) La casa coniugale, sita in Gallicano nel Lazio (RM), Via dell'Università Agraria, 7Sc.B, di entrambi i coniugi, titolari della proprietà della quota di ½ ciascuno, verrà assegnata con quanto in essa contenuto al sig. e, entrambi i ricorrenti s'impegnano a Parte_1
trasferire con successivo atto notarile alla figlia la proprietà piena del predetto Per_1
immobile, con costituzione di un diritto di abitazione a favore del padre, sito nel Comune di Gallicano nel Lazio (RM), Via dell'Università Agraria, 7 Sc.B, e precisamente:
Unità immobiliare distinta al Catasto dei Fabbricati del Comune di Gallicano nel Lazio
(RM) al Foglio 17, particella 369, sub.501, Z.C. U, Cat. Piano A/7, cl. 2, cons. 3,5, superficie catast. 87 , Rendita Catastale € 177,14 e corte esclusiva di pertinenza distinta al
Foglio 17, particella 369, sub 502, Cat. Piano T;
confinante nell'insieme con le particelle
147 e 374, proprietà e/o aventi causa, salvo altri. Persona_2
6) Il suddetto trasferimento patrimoniale relativo alle quote di proprietà immobiliare dei
Pag. 2 a 4 ricorrenti in favore della loro figlia avverrà a titolo gratuito con la costituzione di Per_1 un diritto di abitazione a favore del sig. fino alla data del 2031; tale Parte_1 decisione è stata assunta dai sig.ri – a definizione dei reciproci rapporti di Pt_1 Pt_2
dare /avere tra loro esistenti e costituisce condizione essenziale e indispensabile per risolvere la crisi coniugale.
7) Il definitivo atto notarile di trasferimento della quota di proprietà del sig. , pari Pt_1
ad ½ e della sig.ra pari ad 1/2, sul predetto immobile di cui al punto 5, a favore della Pt_2
loro figlia sarà stipulato dalle parti entro e non oltre 30 giorni dalla data di Per_1
pubblicazione della sentenza di divorzio.
8) I ricorrenti stabiliscono, infine, che, sino alla stipula dell'atto di trasferimento delle loro quote alla figlia le eventuali spese straordinarie inerenti l'immobile di proprietà Per_1
comune saranno sostenute da entrambi i coniugi in parti uguali.
Rilevato che i coniugi, secondo la documentazione esibita, sono separati legalmente in virtù del Decreto omologazione n. cronol. 1589/2021 del 30/03/2021 del Tribunale di Tivoli (RG n.
2902/2020);
Ritenuto pertanto che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, durasse da oltre sei mesi al momento del deposito del ricorso e che non sia possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso e che, dunque, ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche;
Ritenuto che le condizioni concordate non siano contrarie a norme imperative;
Ritenuto, in ragione del ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre con riguardo alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti in data
26/04/2008 in ST (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
ST anno 2008; atto numero 6; parte II;
serie C);
Pag. 3 a 4 2) Dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, punti da 1) a 8), da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 24.7.2024.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4