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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/11/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 651/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Giulia Isadora LOI Giudice dott.ssa Carla VENDITTI Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 651/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Lodi, Via Marsala n.49, rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Bellani e Antonio Uggè, entrambi del foro di Lodi, presso il cui studio in Lodi, Corso Archinti n.31 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Emanuela Biava, del Foro di Bergamo, presso il cui studio in Bergamo, Via Tasca n.3 ha eletto domicilio;
- RESISTENTE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da atto depositato telematicamente con rinuncia ai termini per comparse e repliche concordando le seguenti condizioni:
1) Affidamento, collocamento, tempi di permanenza e residenza dei minori: affidamento condiviso dei figli minori , nato a [...] il [...] e , nato a [...]_2
1 Napoli il 22.10.2019 con collocamento paritario presso entrambi i genitori e tempi di permanenza come di seguito specificati:
a. a fine settimane alternate, i genitori terranno con sé i figli dal venerdì all'uscita da scuola o dalle ore 17.00, in caso di sospensione delle attività didattiche o di assenza da scuola dei minori, sino al lunedì mattina o sino alle ore 17.00 in caso di sospensione delle attività didattiche o di assenza dei minori da scuola per malattia;
b. ogni settimana il signor terrà in custodia i figli anche il martedì dall'uscita da scuola Per_1
o dalle ore 17.00 in caso di sospensione delle attività didattiche o di assenza da scuola dei minori per malattia sino al giovedì mattina o sino alle ore 17.00 nei casi sopra indicati;
c. durante le vacanze natalizie, i genitori terranno con sé i figli, ad anni alternati, dalle ore 10.00 del 24.12 sino alle ore 20.00 del 30.12 o dalle ore 10.00 del 31.12 sino alle ore 19.00 del 6.1.
d. ad anni alterni, durante le vacanze pasquali e durante le vacanze estive per tre settimane, anche non consecutive da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
Resta inteso che i summenzionati tempi di permanenza, come avvenuto sino ad oggi, sono modificabili per accordo tra i genitori. I minori manterranno la residenza presso l'abitazione materna a Lodi in via Marsala n. 49.
2) Mantenimento diretto dei figli e assegno unico universale: in considerazione dei tempi di permanenza e delle condizioni economiche – patrimoniali dei genitori, disporre che quest'ultimi provvedano al mantenimento diretto dei figli. L'assegno unico universale erogato dall'INPS spetterà integralmente alla signora Parte_1
3) Spese straordinarie: i genitori, inoltre, contribuiranno nella misura del 50 % alle spese straordinarie s sostenute nell'interesse dei figli come da protocollo adottato al tribunale di Lodi
(tribunale competente) da intendersi integralmente richiamato nel presente atto.
4) prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
a) la signora per quanto occorrer possa, si impegna a rimettere la querela presentata Parte_1 nei confronti del sig. con rinuncia ad opporsi in caso di richiesta di archiviazione Per_1 anche con riferimento ai reati procedibili d'ufficio nonché a costituirsi parte civile, formulare domanda di risarcimento danni in relazione a tutti i fatti descritti nelle querele;
la signora
inoltre, si impegna ad adoperarsi anche di fronte all'autorità procedente al fine del Parte_1 raggiungimento di un esito positivo della posizione processuale penale eventualmente aperta a carico del signor;
Per_1
b) in caso di rinvio a giudizio di per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., la signora Per_1 provvederà, per quanto occorrer possa, anche alla rimessione processuale della Pt_2 querela di cui all'art. 612 bis, comma IV, c.p.;
2 c) i coniugi danno atto che con la previsione e definizione delle condizioni sopra esposte e concordemente raggiunte, dichiarano di non avere più nulla da richiedere e/o pretendere l'uno nei confronti dell'altro e di avere con il presente accordo definitivo ogni questione patrimoniale intercorsa tra gli stessi.
IN OGNI CASO: stante l'accordo intervenuto, disporre la compensazione integrale delle spese.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso depositato in data 07.04.2025 ha convenuto in giudizio il marito Parte_1
domandando di pronunciare la separazione personale con addebito al marito, Controparte_1
l'affidamento congiunto dei figli minorenni e con collocamento prevalente presso Per_1 Per_2 la madre, la regolamentazione delle visite paterne secondo il calendario proposto, la corresponsione da parte del marito dell'importo mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'attribuzione integrale dell'assegno unico alla madre.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto:
− i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Lettere (NA) in data 21.02.2015, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N.
4 - Parte II - Serie A
- Anno 2015, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
• dall'unione coniugale sono nati i figli (Napoli il 20.06.2015) e (Napoli il Per_1 Per_2
22.10.2019);
• i coniugi hanno stabilito la propria residenza coniugale nell'immobile sito in Lodi, Via F. Melzi
d'Eril n.22, condotto in locazione dal resistente;
• in data 13.01.2020 i coniugi hanno stipulato una convenzione di negoziazione assistita finalizzata alla separazione personale;
• ciononostante, i coniugi si sono riconciliati ex art. 154 c.c. e hanno proseguito la convivenza ristabilendo l'unione familiare more uxorio;
• a far data dal mese di giugno 2024 il rapporto coniugale si è nuovamente incrinato, in quanto è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione dell'incompatibilità caratteriale manifestatasi, che ha di fatto reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
3 • di comune accordo i coniugi hanno interrotto la convivenza e la ricorrente, dal mese di ottobre
2024, si è trasferita in altra abitazione sita in Lodi, Via Marsala n.49 unitamente ai due figli minori;
• a seguito di condotte psicologicamente violente tenute dal marito, la ricorrente ha sporto denuncia verso il marito dinnanzi l'Autorità Giudiziaria competente.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05.06.2025 si è costituito
[...]
che ha aderito alla domanda sullo status e ha dato atto dell'intervenuto accordo con la CP_1 moglie sulle condizioni di separazione.
3. In data 09.06.2025, le parti hanno depositato accordo congiunto sulle condizioni di separazione e contestuale istanza di conversione del rito, formulando altresì domanda di scioglimento del matrimonio avendo trovato un accordo anche in merito alle condizioni del futuro divorzio.
4. Con decreto dell'11.06.2025, il Giudice relatore, rilevato che la conversione del rito non è prevista dalla legge e che, considerata opportuna la presenza delle parti in ragione dell'introduzione di una domanda nuova rispetto a quelle di cui al ricorso, ha confermato l'udienza già fissata del
04.07.2025 per la comparizione delle parti al fine dei necessari chiarimenti.
5. All'udienza del 04.07.2025 sono state sentite le parti, le quali hanno concordemente chiesto i provvedimenti provvisori e urgenti come da accordo formalizzato negli atti ed hanno precisato le conclusioni come da pc congiunte già depositate.
Il Giudice ha così provveduto sui provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e dei figli: “1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) i figli minori e sono affidati Per_1 Per_2 in via condivisa ad entrambi i coniugi con collocamento paritario presso entrambi i genitori come da calendario riportato nell'accordo sottoscritto dalle parti di cui al documento n.5 di parte resistente;
3) mantenimento diretto dei figli e 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun coniuge come da protocollo adottato dal Tribunale di Lodi e riportato nell'accordo riportato nell'accordo sottoscritto dalle parti di cui al documento n.5 di parte resistente;
4) assegno unico spetterà integralmente alla signora .” Parte_1
All'esito dell'udienza, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, il Giudice ha fissato l'udienza per la discussione al 16.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
6. Le parti, con note scritte depositate per l'udienza del 16.09.2025, hanno precisato congiuntamente le conclusioni alle condizioni sopra riportate, non insistendo nella domanda di divorzio, e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio.
7. Con ordinanza del 30.09.2025 il Collegio ha peraltro rimesso la causa in istruttoria e invitato le parti a depositare copia dell'atto integrale di matrimonio con l'annotazione della separazione e della
4 successiva dichiarazione rilasciata dinnanzi all'ufficiale di stato civile di riconciliazione tra i coniugi, e, in mancanza, a depositare note nelle quali prendere posizione in ordine alla procedibilità delle domande formulate.
8. Per l'udienza del 28.10.2025 le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione d'udienza e, all'esito, il Giudice relatore ha nuovamente rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Ciò premesso, il Collegio, esaminate le risultanze processuali, ritiene che la domanda di separazione e le ulteriori connesse domande debbano essere dichiarate improcedibili.
Dagli atti risulta che le parti hanno stipulato un accordo di negoziazione assistita per la separazione in data 13.01.2020. La convenzione è stata successivamente trascritta nei registri di matrimonio dello stato civile del Comune di Lettere (NA) al n. 4 parte 2 serie C come da documentazione in atti.
Le parti hanno inoltre dedotto di essersi riconciliate, senza peraltro fornire documentazione attestante l'avvenuta riconciliazione né altri elementi di prova, precisando che la riconciliazione non è stata formalmente registrata ma che la condotta tenuta dai coniugi successivamente alla stipula dell'accordo di separazione in negoziazione assistita è incompatibile con lo stato di separazione.
Come noto, considerati gli effetti da essa derivanti, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, non è sufficiente che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale (ex multis Cass. civ., Sez.
I, Ordinanza, 16/09/2022, n. 27324; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/06/2023, n. 17596; Cass. civ.,
Sez. I, 17/09/2014, n. 19535; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 24/12/2013, n. 28655).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre costantemente affermato che “il coniuge che vuole far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, deve fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 21/01/2025, n. 1489; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
20/06/2023, n. 17596; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 23/09/2022, n. 27963; Cass. civ., Sez. VI -
1, Ordinanza, 26/07/2019, n. 20323).
La riconciliazione determina infatti la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione dei provvedimenti eventualmente emessi in tema di rapporti economici e familiari, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria delle vita coniugale.
Ne deriva che, qualora le parti alleghino in giudizio l'avvenuta riconciliazione, la stessa deve essere dimostrata in concreto e che solo dopo aver assolto tale onere la separazione può essere nuovamente pronunciata in relazione ai fatti sopravvenuti rispetto alla precedente (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
26/08/2013, n. 19541).
5 Venendo al caso in esame, risulta documentalmente che le parti si sono separate con accordo di negoziazione assistita;
le stesse hanno allegato di essersi successivamente riconciliate proseguendo la loro convivenza e il rapporto di coniugio, sebbene la riconciliazione non risulti formalizzata avanti l'Ufficiale di Stato Civile né sia stata dedotto alcun ulteriore elemento di prova al riguardo. Non può infatti ritenersi sufficiente la mera allegazione delle parti né il riferimento alla riconciliazione contenuto nella sentenza, citata dalle parti, di apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento emessa dal Tribunale di Lodi in data 30.01.2024 (RG 44/2023), peraltro neppure prodotta.
L'avvenuta riconciliazione, intesa quale ricostruzione dell'affectio coniugalis e di una vera ripresa della comunione di vita e di intenti che deve sussistere tra i coniugi, non può pertanto dirsi provata.
Ne consegue che la domanda di separazione e le ulteriori connesse domande devono dichiararsi improcedibili in questa sede.
Tenuto conto della natura del giudizio e del tenore della presente pronuncia, le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Dichiara improcedibili la domanda di separazione e le ulteriori connesse domande;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 04/11/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Giulia Isadora LOI Giudice dott.ssa Carla VENDITTI Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 651/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Lodi, Via Marsala n.49, rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Bellani e Antonio Uggè, entrambi del foro di Lodi, presso il cui studio in Lodi, Corso Archinti n.31 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Emanuela Biava, del Foro di Bergamo, presso il cui studio in Bergamo, Via Tasca n.3 ha eletto domicilio;
- RESISTENTE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da atto depositato telematicamente con rinuncia ai termini per comparse e repliche concordando le seguenti condizioni:
1) Affidamento, collocamento, tempi di permanenza e residenza dei minori: affidamento condiviso dei figli minori , nato a [...] il [...] e , nato a [...]_2
1 Napoli il 22.10.2019 con collocamento paritario presso entrambi i genitori e tempi di permanenza come di seguito specificati:
a. a fine settimane alternate, i genitori terranno con sé i figli dal venerdì all'uscita da scuola o dalle ore 17.00, in caso di sospensione delle attività didattiche o di assenza da scuola dei minori, sino al lunedì mattina o sino alle ore 17.00 in caso di sospensione delle attività didattiche o di assenza dei minori da scuola per malattia;
b. ogni settimana il signor terrà in custodia i figli anche il martedì dall'uscita da scuola Per_1
o dalle ore 17.00 in caso di sospensione delle attività didattiche o di assenza da scuola dei minori per malattia sino al giovedì mattina o sino alle ore 17.00 nei casi sopra indicati;
c. durante le vacanze natalizie, i genitori terranno con sé i figli, ad anni alternati, dalle ore 10.00 del 24.12 sino alle ore 20.00 del 30.12 o dalle ore 10.00 del 31.12 sino alle ore 19.00 del 6.1.
d. ad anni alterni, durante le vacanze pasquali e durante le vacanze estive per tre settimane, anche non consecutive da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
Resta inteso che i summenzionati tempi di permanenza, come avvenuto sino ad oggi, sono modificabili per accordo tra i genitori. I minori manterranno la residenza presso l'abitazione materna a Lodi in via Marsala n. 49.
2) Mantenimento diretto dei figli e assegno unico universale: in considerazione dei tempi di permanenza e delle condizioni economiche – patrimoniali dei genitori, disporre che quest'ultimi provvedano al mantenimento diretto dei figli. L'assegno unico universale erogato dall'INPS spetterà integralmente alla signora Parte_1
3) Spese straordinarie: i genitori, inoltre, contribuiranno nella misura del 50 % alle spese straordinarie s sostenute nell'interesse dei figli come da protocollo adottato al tribunale di Lodi
(tribunale competente) da intendersi integralmente richiamato nel presente atto.
4) prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
a) la signora per quanto occorrer possa, si impegna a rimettere la querela presentata Parte_1 nei confronti del sig. con rinuncia ad opporsi in caso di richiesta di archiviazione Per_1 anche con riferimento ai reati procedibili d'ufficio nonché a costituirsi parte civile, formulare domanda di risarcimento danni in relazione a tutti i fatti descritti nelle querele;
la signora
inoltre, si impegna ad adoperarsi anche di fronte all'autorità procedente al fine del Parte_1 raggiungimento di un esito positivo della posizione processuale penale eventualmente aperta a carico del signor;
Per_1
b) in caso di rinvio a giudizio di per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., la signora Per_1 provvederà, per quanto occorrer possa, anche alla rimessione processuale della Pt_2 querela di cui all'art. 612 bis, comma IV, c.p.;
2 c) i coniugi danno atto che con la previsione e definizione delle condizioni sopra esposte e concordemente raggiunte, dichiarano di non avere più nulla da richiedere e/o pretendere l'uno nei confronti dell'altro e di avere con il presente accordo definitivo ogni questione patrimoniale intercorsa tra gli stessi.
IN OGNI CASO: stante l'accordo intervenuto, disporre la compensazione integrale delle spese.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso depositato in data 07.04.2025 ha convenuto in giudizio il marito Parte_1
domandando di pronunciare la separazione personale con addebito al marito, Controparte_1
l'affidamento congiunto dei figli minorenni e con collocamento prevalente presso Per_1 Per_2 la madre, la regolamentazione delle visite paterne secondo il calendario proposto, la corresponsione da parte del marito dell'importo mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'attribuzione integrale dell'assegno unico alla madre.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto:
− i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Lettere (NA) in data 21.02.2015, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N.
4 - Parte II - Serie A
- Anno 2015, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
• dall'unione coniugale sono nati i figli (Napoli il 20.06.2015) e (Napoli il Per_1 Per_2
22.10.2019);
• i coniugi hanno stabilito la propria residenza coniugale nell'immobile sito in Lodi, Via F. Melzi
d'Eril n.22, condotto in locazione dal resistente;
• in data 13.01.2020 i coniugi hanno stipulato una convenzione di negoziazione assistita finalizzata alla separazione personale;
• ciononostante, i coniugi si sono riconciliati ex art. 154 c.c. e hanno proseguito la convivenza ristabilendo l'unione familiare more uxorio;
• a far data dal mese di giugno 2024 il rapporto coniugale si è nuovamente incrinato, in quanto è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione dell'incompatibilità caratteriale manifestatasi, che ha di fatto reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
3 • di comune accordo i coniugi hanno interrotto la convivenza e la ricorrente, dal mese di ottobre
2024, si è trasferita in altra abitazione sita in Lodi, Via Marsala n.49 unitamente ai due figli minori;
• a seguito di condotte psicologicamente violente tenute dal marito, la ricorrente ha sporto denuncia verso il marito dinnanzi l'Autorità Giudiziaria competente.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05.06.2025 si è costituito
[...]
che ha aderito alla domanda sullo status e ha dato atto dell'intervenuto accordo con la CP_1 moglie sulle condizioni di separazione.
3. In data 09.06.2025, le parti hanno depositato accordo congiunto sulle condizioni di separazione e contestuale istanza di conversione del rito, formulando altresì domanda di scioglimento del matrimonio avendo trovato un accordo anche in merito alle condizioni del futuro divorzio.
4. Con decreto dell'11.06.2025, il Giudice relatore, rilevato che la conversione del rito non è prevista dalla legge e che, considerata opportuna la presenza delle parti in ragione dell'introduzione di una domanda nuova rispetto a quelle di cui al ricorso, ha confermato l'udienza già fissata del
04.07.2025 per la comparizione delle parti al fine dei necessari chiarimenti.
5. All'udienza del 04.07.2025 sono state sentite le parti, le quali hanno concordemente chiesto i provvedimenti provvisori e urgenti come da accordo formalizzato negli atti ed hanno precisato le conclusioni come da pc congiunte già depositate.
Il Giudice ha così provveduto sui provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e dei figli: “1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) i figli minori e sono affidati Per_1 Per_2 in via condivisa ad entrambi i coniugi con collocamento paritario presso entrambi i genitori come da calendario riportato nell'accordo sottoscritto dalle parti di cui al documento n.5 di parte resistente;
3) mantenimento diretto dei figli e 50% delle spese straordinarie a carico di ciascun coniuge come da protocollo adottato dal Tribunale di Lodi e riportato nell'accordo riportato nell'accordo sottoscritto dalle parti di cui al documento n.5 di parte resistente;
4) assegno unico spetterà integralmente alla signora .” Parte_1
All'esito dell'udienza, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, il Giudice ha fissato l'udienza per la discussione al 16.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
6. Le parti, con note scritte depositate per l'udienza del 16.09.2025, hanno precisato congiuntamente le conclusioni alle condizioni sopra riportate, non insistendo nella domanda di divorzio, e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio.
7. Con ordinanza del 30.09.2025 il Collegio ha peraltro rimesso la causa in istruttoria e invitato le parti a depositare copia dell'atto integrale di matrimonio con l'annotazione della separazione e della
4 successiva dichiarazione rilasciata dinnanzi all'ufficiale di stato civile di riconciliazione tra i coniugi, e, in mancanza, a depositare note nelle quali prendere posizione in ordine alla procedibilità delle domande formulate.
8. Per l'udienza del 28.10.2025 le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione d'udienza e, all'esito, il Giudice relatore ha nuovamente rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Ciò premesso, il Collegio, esaminate le risultanze processuali, ritiene che la domanda di separazione e le ulteriori connesse domande debbano essere dichiarate improcedibili.
Dagli atti risulta che le parti hanno stipulato un accordo di negoziazione assistita per la separazione in data 13.01.2020. La convenzione è stata successivamente trascritta nei registri di matrimonio dello stato civile del Comune di Lettere (NA) al n. 4 parte 2 serie C come da documentazione in atti.
Le parti hanno inoltre dedotto di essersi riconciliate, senza peraltro fornire documentazione attestante l'avvenuta riconciliazione né altri elementi di prova, precisando che la riconciliazione non è stata formalmente registrata ma che la condotta tenuta dai coniugi successivamente alla stipula dell'accordo di separazione in negoziazione assistita è incompatibile con lo stato di separazione.
Come noto, considerati gli effetti da essa derivanti, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, non è sufficiente che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale (ex multis Cass. civ., Sez.
I, Ordinanza, 16/09/2022, n. 27324; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/06/2023, n. 17596; Cass. civ.,
Sez. I, 17/09/2014, n. 19535; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 24/12/2013, n. 28655).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre costantemente affermato che “il coniuge che vuole far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, deve fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 21/01/2025, n. 1489; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
20/06/2023, n. 17596; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 23/09/2022, n. 27963; Cass. civ., Sez. VI -
1, Ordinanza, 26/07/2019, n. 20323).
La riconciliazione determina infatti la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione dei provvedimenti eventualmente emessi in tema di rapporti economici e familiari, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria delle vita coniugale.
Ne deriva che, qualora le parti alleghino in giudizio l'avvenuta riconciliazione, la stessa deve essere dimostrata in concreto e che solo dopo aver assolto tale onere la separazione può essere nuovamente pronunciata in relazione ai fatti sopravvenuti rispetto alla precedente (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
26/08/2013, n. 19541).
5 Venendo al caso in esame, risulta documentalmente che le parti si sono separate con accordo di negoziazione assistita;
le stesse hanno allegato di essersi successivamente riconciliate proseguendo la loro convivenza e il rapporto di coniugio, sebbene la riconciliazione non risulti formalizzata avanti l'Ufficiale di Stato Civile né sia stata dedotto alcun ulteriore elemento di prova al riguardo. Non può infatti ritenersi sufficiente la mera allegazione delle parti né il riferimento alla riconciliazione contenuto nella sentenza, citata dalle parti, di apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento emessa dal Tribunale di Lodi in data 30.01.2024 (RG 44/2023), peraltro neppure prodotta.
L'avvenuta riconciliazione, intesa quale ricostruzione dell'affectio coniugalis e di una vera ripresa della comunione di vita e di intenti che deve sussistere tra i coniugi, non può pertanto dirsi provata.
Ne consegue che la domanda di separazione e le ulteriori connesse domande devono dichiararsi improcedibili in questa sede.
Tenuto conto della natura del giudizio e del tenore della presente pronuncia, le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Dichiara improcedibili la domanda di separazione e le ulteriori connesse domande;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 04/11/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
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