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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/07/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1791/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Di Giorno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1791/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., all'udienza del 17 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Tommaso Amato, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Rocca D'
VA (CE) alla Via Casamarina Snc.
OPPONENTE
E
(C.F.: , con sede legale in Roma Controparte_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Grezar n. 14 in persona del dott. - in qualità di Responsabile Atti Controparte_2
Introduttivi del Giudizio , in forza di procura speciale del 25/07/2024 per notar Pt_2 Per_1
, Rep.181515 – Racc.12772, rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti, dall'Avv.
[...]
EM RI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Ferentino (FR) Via
Municipio n. 8;
OPPOSTA
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
OPPOSTA CONTUMACE
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3
e (C.F. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4
pagina 1 di 9 rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese per legge dalla Avvocatura Generale dello
Stato, elettivamente domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
ER AM
Oggetto: Opposizione ex artt. 615, comma 2 C.p.c.
Conclusioni
Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 9.10.2023 da intendersi interamente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato l'8.07.2024, proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1 pignoramento verso terzi n. 02884202400002454/01, ex art. 72 bis DPR 602/73, notificatole il
27.05.2024, con il quale l'Agente della Riscossione aveva pignorato le somme dovute alla ricorrente da in forza di un rapporto di conto corrente bancario, per i crediti relativi: - alla Controparte_3 cartella esattoriale n. 02820220036062425000 notificata in data 12.12.2023, per il pagamento delle somme pretese dall' Lazio e Abruzzo – Uff. Monopoli – Parte_3
Sez. Op. Territ. a titolo di “Imposta Unica Sulle Scommesse” (annualità di imposta 2014) e CP_6 alle sanzioni n. 63969/19; - all'avviso di accertamento di n. CP_7 Controparte_1 tf7010100311/2023; - all'avviso di addebito n. 32820230004965118000. CP_8
Con riguardo alla cartella esattoriale n. 02820220036062425000 deduceva: a) quanto all'avviso di accertamento ADM n. MUO140006489PU (annualità d'imposta 2014), che tale posizione debitoria è stata definita per effetto dell'istanza di definizione agevolata proposta ai sensi dell'art. 1, commi da 186
a 202, L. 197 del 29.12.2022; b) quanto all'atto di irrogazione delle sanzioni n. 63969/19, che CP_7 le sanzioni irrogate sono state regolarmente e tempestivamente pagate dall'opponente in data
29.11.2019.
Con riferimento all'avviso di accertamento n. tf7010100311/2023, deduceva che lo stesso, a seguito di impugnazione, era stato integralmente annullato dalla Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Caserta, con sentenza n. 371/24 dell'1.02.2024, confermata anche in secondo grado.
Con riguardo all'avviso di addebito n. 32820230004965118000, l'opponente deduceva che CP_8 avverso il detto avviso di addebito era stato proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Cassino - sez.
Lavoro (RG 370/24), che aveva disposto la sospensione dell'impugnato avviso, con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 18.06.2024.
Tanto premesso, l'opponente concludeva chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Cassino adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione parti ed emanazione dei provvedimenti conseguenti, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed pagina 2 di 9 opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, voglia: 1. in via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, ritenuta l'urgenza, sospendere con decreto inaudita altera parte ex art 624 c.p.c., l'esecuzione in corso;
2. nel merito, dichiarare la illegittimità, inammissibilità, nullità e/o comunque l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis. DPR 600/73 n. 02884202400002454/01, notificato alla opponente in data
27.05.2024; 3. in ogni caso, con condanna alla rifusione delle spese di lite, maggiorate del 15% per rimborso spese”.
Si costituiva riferendo che, con riguardo alla cartella di Controparte_1 pagamento n. 02820220036062425000, l'Ente Impositore Controparte_9
avrebbe inviato all'Agente della Riscossione il discarico del predetto
[...] avviso di accertamento solo in data 29/05/2024, e dunque dopo la notifica del pignoramento presso terzi opposto. Evidenziava, inoltre, la legittimità della procedura di riscossione posta in essere con riferimento agli importi dovuti dalla contribuente a titolo di sanzioni per l'atto n. 63969/19, in CP_7 quanto risulterebbe ancora in carico una debenza di € 1.524,75 a titolo di sanzioni. Deduceva, altresì, con riguardo alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n.
32820230004965118000 disposta in data 18/06/2024 dal Tribunale di Cassino - Sez. Lavoro RAL
370/2024, che tale provvedimento era stato emesso dopo la redazione e notifica del pignoramento presso terzi, peraltro nell'ambito di un giudizio in cui l'Agente della Riscossione non era parte processuale. Parte opposta, in merito all'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n.
TF7010100311/2023 evidenziava di non essere stata parte processuale dei predetti giudizi di merito e che il provvedimento di sgravio sarebbe stato trasmesso dall'ente creditore successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento opposto.
In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73, in relazione ai crediti di natura tributaria, per violazione dell'art. 57 D.P.R. n. 602/73, nonché il parziale difetto di giurisdizione a decidere la fase cautelare della presente controversia in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 546/92, con riferimento agli importi iscritti a ruolo da a titolo di imposta unica Controparte_9 scommesse oltre sanzioni relativi alla cartella di pagamento n. 02820220036062425000 ed in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 546/92 con riferimento agli importi iscritti a ruolo da Agenzia delle Entrate-D.P. di
Caserta a titolo di imposta di IVA, IRPEF ed IRAP relativi all'avviso di accertamento esecutivo n.
TF7010100311/2023. pagina 3 di 9 Eccepiva, altresì, la tardività dell'opposizione con riguardo ai vizi qualificabili ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. La resistente concludeva, pertanto, chiedendo: “- in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione proposta, in relazione ai crediti di natura tributaria, per violazione dell'art. 57 D.P.R. n. 602/73 o comunque in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina limitatamente alle pretese di natura tributaria vantate da Controparte_9
ed oggetto della cartella di pagamento n. 02820220036062425000 nonché in favore della Corte
[...] di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta limitatamente alle pretese di natura tributaria vantate da Agenzia delle Entrate-D.P. di Caserta ed oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo n.
TF7010100311/2023 ; - in via preliminare, dichiarare la tardività della proposizione del ricorso, per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c. ; - in via preliminare, ordinare alla ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti creditori
[...]
, e Controparte_9 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
- in via preliminare, dichiarare la cessazione della materia del contendere
[...] in ordine alla domanda di annullamento dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi opposto con riferimento agli importi portati dalla presupposta cartella di pagamento n. 02820220036062425000 relativamente al solo avviso di accertamento ADM n. MU0140006489PU e dal presupposto avviso di accertamento esecutivo n. TF7010100311/2023 stanti gli interventi sgravio/discarico disposto dagli
Enti creditori effettuati/comunicati dopo la notificazione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi opposto;
con compensazione delle spese di giudizio nei confronti di Controparte_1
, per quanto sopra dedotto;
- nel merito della spiegata domanda cautelare, dichiarare il
[...] non luogo a provvedere atteso che il terzo pignorato non ha riversato somme, in Controparte_3 favore dell'Agente della Riscossione, in forza dell'atto di pignoramento opposto;
- nel merito, previo rigetto della spiegata domanda cautelare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
in ordine ai motivi di ricorso proposti in quanto riferibili ai soli Enti Controparte_1 creditori, e, per il resto, respingere l'opposizione in quanto infondata, per tutti i motivi sopra esposti e dedotti relativamente alla sola pretesa ancora in essere relativa all'atto n. 63969/19 sotteso alla CP_7 cartella di pagamento n. 02820220036062425000, concedendo i termini di legge per l'instaurazione del relativo giudizio di merito per quanto di propria competenza;
- in ogni caso, accertata e dichiarata la legittimità della procedura di riscossione intrapresa, tenere indenne l'Agente della
Riscossione dalla refusione delle spese di giudizio in caso di soccombenza, ponendole ad esclusivo degli Enti Impositori all'esito dell'avvenuta integrazione del contraddittorio/chiamata in causa nei confronti degli stessi;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.” pagina 4 di 9 non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano e Controparte_1 Controparte_9
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e contestando, nel merito, la
[...] fondatezza della domanda. Chiedevano pertanto: “(-) in principalità, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito;
(-) in subordine, dichiarare la cessazione della materia del contendere, limitatamente all'opposizione relativa ai provvedimenti dell' Controparte_9
e dell' , in ragione dell'avvenuto sgravio. In ogni caso, con vittoria di
[...] CP_9 CP_1 spese.»
Con ordinanza del 26.05.2025, veniva sollevata la questione in ordine all'ammissibilità del ricorso, posto che lo stesso, nonostante l'inizio dell'esecuzione, non risulta essere stato proposto davanti al giudice dell'esecuzione.
All'udienza del 16.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
2. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di che, nonostante la Controparte_3 regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio.
3. Appare necessario soffermarsi preliminarmente sulla struttura del particolare procedimento promosso da ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 in danno della Controparte_1 ricorrente.
Nonostante tale norma qualifichi come “pignoramento presso terzi” la procedura da essa disciplinata, l'istituto in questione presenta aspetti ed elementi propri e peculiari che, ad un tempo, la caratterizzano e la distinguono rispetto alla “ordinaria” procedura espropriativa presso terzi prevista dagli artt. 543 ss c.p.c.. In particolare, va evidenziata la mancanza, nell'atto di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/73, della citazione del debitore e dell'invito a comunicare la dichiarazione di quantità, sostituita da un ordine di pagamento diretto rivolto dal Concessionario per la Riscossione al terzo pignorato, nonché la totale assenza di un momento apud judicem, e quindi la totale omessa previsione normativa della necessità di una dichiarazione di quantità da rendersi al Giudice ai fini dell'assegnazione delle somme pignorate. Viceversa, nel caso in esame, l'ottemperanza all'ordine di pagamento rivolta al terzo pignorato con conseguente traslazione del credito dal terzo all'agente della riscossione, senza alcun provvedimento giudiziale, riassume in se le fasi della assegnazione e della materiale esazione delle somme, e rappresenta il momento terminale della procedura. Nell'ipotesi in cui il terzo non dovesse ottemperare all'ordine impartito dal Concessionario ed a prescindere della pagina 5 di 9 ragioni all'origine di detta inosservanza, l'agente della riscossione, infruttuosamente esperito il privilegiato percorso dell'art. 72 bis, non potrà che ricorrere all'espropriazione presso terzi ordinaria, e cioè procedere “previa citazione del terzo intimato e del debitore secondo le norme del codice di procedura civile” (art. 72, comma secondo, D.P.R. 602/1973). Si tratta, dunque, di una procedura di riscossione coattiva assai semplificata, che si svolge interamente in via stragiudiziale e che presenta carattere alternativo rispetto alle modalità espropriative tipizzate dal codice di rito (cfr. sul punto
Tribunale Napoli, 20.09.2022, n.8189).
In ordine agli strumenti di tutela utilizzabili dal debitore esecutato, la natura di pignoramento
“speciale” induce ad affermare che lo stesso sia impugnabile con l'opposizione all'esecuzione ex art
615, ove contesti l'an della pretesa creditoria azionata, e agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. qualora si deducano vizi di nullità o l'irregolarità formale del pignoramento o della prodromica procedura esattoriale.
4. Tanto premesso, i motivi di opposizione articolati dalla sig.ra sopra elencati, devono Pt_1 qualificarsi come opposizione all'esecuzione (ex art. 615 comma 2 c.p.c.) in quanto volti a contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata in suo danno.
4.1 Deve poi osservarsi che l'opposizione all'esecuzione è stata introdotta dalla ricorrente successivamente all'inizio dell'esecuzione, coincidente con la notifica dell'atto di pignoramento.
Come noto, nel caso di esecuzione già iniziata, le opposizioni esecutive sono introdotte mediante il deposito presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione e si articolano in una fase sommaria necessaria, celebrata dal giudice dell'esecuzione, e in una fase di merito eventuale, che ha luogo ove incardinata dagli interessati dinanzi all'ufficio giudiziario competente.
Lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione è espressamente prevista dalla attuale formulazione dall'art. 615, comma 2 (per l'opposizione all'esecuzione), dall'art. 617, comma 2, e dall'art. 618 (per l'opposizione agli atti esecutivi), nonché dall'art. 619 c.p.c. (per l'opposizione di terzo all'esecuzione) e non può essere, pertanto, ritenuta meramente facoltativa.
Le opposizioni esecutive hanno infatti una struttura bifasica, nel senso che sono caratterizzate da una prima fase dinanzi al g.e., estranea al giudizio di cognizione vero e proprio, pendente solo a seguito dell'espletamento degli incombenti di cui all'art. 616 c.p.c., e che si configura come un segmento processuale autonomo, ma inscindibilmente legato alle scansioni temporali successive.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'introduzione delle opposizioni esecutive non può prescindere dalla celebrazione della fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione, ineludibile e necessaria (anche a prescindere dalla domanda cautelare di sospensione), pagina 6 di 9 con la conseguenza che l'instaurazione immediata della causa di merito comporta una violazione delle norme processuali di cui agli artt. 615 c.p.c. (cfr. Cass. 11 ottobre 2018, n. 25170).
La struttura cd. bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive è infatti prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente, ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché del regolare andamento di quest'ultimo; esigenze che, quindi, non possono ritenersi derogabili e in definitiva rimesse alla volontà della sola parte opponente (si pensi alla finalità di assicurare che della proposizione di un'opposizione esecutiva sia immediatamente reso edotto il giudice dell'esecuzione, al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento;
nonché per rendere possibile la conoscenza dell'avvenuta proposizione di un'opposizione a tutte le parti del processo esecutivo, anche se non direttamente interessate dall'opposizione stessa o se intervenute successivamente ad essa).
Ciò posto, quando la causa sia stata introdotta, come nel caso di specie, nel merito senza previamente adire il giudice dell'esecuzione, l'atto introduttivo non è conforme al modello legale sopra descritto e l'opposizione non è procedibile perché instaurata senza rispettare la struttura bifasica che lo contraddistingue;
ragione per cui non potrà pervenirsi né ad una pronuncia relativa alla sospensione
(spettante al g.e.), né ad una di merito. Dunque, un atto che, per la sua difformità dal modello legale, non sia di per sé idoneo a pervenire all'esame del giudice dell'esecuzione - cioè una opposizione che non contenga un ricorso, o quanto meno una domanda giudiziale rivolta a quest'ultimo, ovvero che non sia depositata agli atti del fascicolo dell'esecuzione - non è idoneo a raggiungere lo scopo previsto dalla legge ed è pertanto nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2.
Sul punto la citata sentenza della Suprema Corte (n. 25170/18) ha affermato che: “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare pagina 7 di 9 il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena “ (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28848 del
12/11/2018).
La Cassazione ha, quindi, sostenuto che l'atto introduttivo dell'opposizione non rispetta il modello legale se non si tratti di "ricorso al giudice dell'esecuzione", cioè: a) se abbia una forma diversa dal ricorso;
b) se la domanda giudiziale in esso contenuta non sia rivolta direttamente al giudice dell'esecuzione, ma genericamente all'ufficio giudiziario, o addirittura espressamente al giudice competente a decidere la fase di merito della opposizione stessa;
c) se l'atto non venga depositato agli atti del fascicolo del processo esecutivo già pendente, ma venga iscritto direttamente nel ruolo contenzioso ordinario perché sia formato un distinto fascicolo processuale.
La inderogabilità della struttura bifasica è stata affermata dalla Cassazione anche per le opposizioni endoesecutive avverso il pignoramento esattoriale, e segnatamente avverso l'ordine di pagamento diretto previsto dall'art 72 bis D.P.R. 602/73 (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/11/2017, n. 26830:“Il pignoramento ex art. 72 -bis d.P.R. n. 602/1973 non prevede l'iscrizione a ruolo;
ne consegue che nemmeno l'opposizione proposta avverso detto provvedimento richiede l'iscrizione a ruolo. Pertanto,
l'opposizione avverso detto atto va qualificata come opposizione agli atti esecutivi in pendenza di esecuzione, come tale soggetta alle norme di cui agli artt. 617, comma 2, e 618 c.p.c., i quali richiedono la scissione tra fase sommaria e fase a cognizione piena e, in relazione a quest'ultima, il rispetto delle norme di cui al libro II del codice di procedura civile).
Ciò posto, la mancanza di un fascicolo dell'esecuzione di formazione giudiziale, comporta, analogamente a quanto accade nelle opposizioni a preavviso di rilascio (che parimenti si svolgono interamente in via stragiudiziale in quanto demandate all'ufficiale giudiziario), che il ricorso in opposizione sia semplicemente depositato nella cancelleria del giudice dell'esecuzione territorialmente competente, al quale è rimessa la trattazione della fase sommaria ed all'esito l'assegnazione dei termini perentori ex art 616 e 618 c.p.c. per l'eventuale introduzione del giudizio di merito e l'iscrizione a ruolo contenzioso. Nel caso in cui un fascicolo dell'esecuzione non vi sia, è lo stesso opponente, alla luce di quanto disposto dall'art. 159 ter disp. att. c.p.c., ad essere onerato di procedere alla iscrizione della procedura espropriativa al ruolo esecuzioni, all'atto del deposito dell'opposizione, per consentire al G.E. di vagliare i motivi di opposizione e adottare i consequenziali provvedimenti, prima di assegnare il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
L'inesistenza, nel caso di specie, di un fascicolo dell'esecuzione presso questo Tribunale, renderebbe impossibile, a questo Giudice, anche l'attuazione di qualsiasi meccanismo volto a far veicolare il ricorso, erroneamente iscritto al ruolo della cognizione, al giudice dell'esecuzione (sul pagina 8 di 9 punto si rinvia a Cass. 11 ottobre 2018 n. 25170 cit.; cfr. nel merito Tribunale Benevento, sentenza del
19.4.2021 n. 758). Il ricorso ex art 615 c.p.c. è stato dalla direttamente iscritto al ruolo Pt_1 contenzioso, richiedendo al Giudice – individuato nel presente Ufficio Giudiziario, senza alcun riferimento al giudice dell'esecuzione – l'accoglimento sia della domanda cautelare sia del merito della domanda di caducazione del pignoramento, omettendo completamente la fase sommaria di competenza funzionale del G.E., così violando la inderogabile struttura bifasica dell'opposizione endoesecutiva.
Pertanto, posto che non è ravvisabile un mero errore nell'iscrizione a ruolo del presente fascicolo, in quanto dal contenuto dell'atto si evince come lo stesso non fossa rivolto ab origine al giudice dell'esecuzione, ma genericamente all'ufficio giudiziario anche per la pronuncia del merito, non è prospettabile alcun meccanismo di “sanatoria”.
5. Quanto alle spese di lite sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione, considerato che la questione in punto di ammissibilità è stata rilevata d'ufficio e le parti hanno comunque insistito nelle rispettive richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) dichiara la contumacia di Controparte_3
2) dichiara improponibile l'opposizione;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Cassino, il 29.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Di Giorno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1791/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., all'udienza del 17 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Tommaso Amato, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Rocca D'
VA (CE) alla Via Casamarina Snc.
OPPONENTE
E
(C.F.: , con sede legale in Roma Controparte_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Grezar n. 14 in persona del dott. - in qualità di Responsabile Atti Controparte_2
Introduttivi del Giudizio , in forza di procura speciale del 25/07/2024 per notar Pt_2 Per_1
, Rep.181515 – Racc.12772, rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti, dall'Avv.
[...]
EM RI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Ferentino (FR) Via
Municipio n. 8;
OPPOSTA
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
OPPOSTA CONTUMACE
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3
e (C.F. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4
pagina 1 di 9 rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese per legge dalla Avvocatura Generale dello
Stato, elettivamente domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
ER AM
Oggetto: Opposizione ex artt. 615, comma 2 C.p.c.
Conclusioni
Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 9.10.2023 da intendersi interamente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato l'8.07.2024, proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1 pignoramento verso terzi n. 02884202400002454/01, ex art. 72 bis DPR 602/73, notificatole il
27.05.2024, con il quale l'Agente della Riscossione aveva pignorato le somme dovute alla ricorrente da in forza di un rapporto di conto corrente bancario, per i crediti relativi: - alla Controparte_3 cartella esattoriale n. 02820220036062425000 notificata in data 12.12.2023, per il pagamento delle somme pretese dall' Lazio e Abruzzo – Uff. Monopoli – Parte_3
Sez. Op. Territ. a titolo di “Imposta Unica Sulle Scommesse” (annualità di imposta 2014) e CP_6 alle sanzioni n. 63969/19; - all'avviso di accertamento di n. CP_7 Controparte_1 tf7010100311/2023; - all'avviso di addebito n. 32820230004965118000. CP_8
Con riguardo alla cartella esattoriale n. 02820220036062425000 deduceva: a) quanto all'avviso di accertamento ADM n. MUO140006489PU (annualità d'imposta 2014), che tale posizione debitoria è stata definita per effetto dell'istanza di definizione agevolata proposta ai sensi dell'art. 1, commi da 186
a 202, L. 197 del 29.12.2022; b) quanto all'atto di irrogazione delle sanzioni n. 63969/19, che CP_7 le sanzioni irrogate sono state regolarmente e tempestivamente pagate dall'opponente in data
29.11.2019.
Con riferimento all'avviso di accertamento n. tf7010100311/2023, deduceva che lo stesso, a seguito di impugnazione, era stato integralmente annullato dalla Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Caserta, con sentenza n. 371/24 dell'1.02.2024, confermata anche in secondo grado.
Con riguardo all'avviso di addebito n. 32820230004965118000, l'opponente deduceva che CP_8 avverso il detto avviso di addebito era stato proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Cassino - sez.
Lavoro (RG 370/24), che aveva disposto la sospensione dell'impugnato avviso, con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 18.06.2024.
Tanto premesso, l'opponente concludeva chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Cassino adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione parti ed emanazione dei provvedimenti conseguenti, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed pagina 2 di 9 opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, voglia: 1. in via preliminare, dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione e, ritenuta l'urgenza, sospendere con decreto inaudita altera parte ex art 624 c.p.c., l'esecuzione in corso;
2. nel merito, dichiarare la illegittimità, inammissibilità, nullità e/o comunque l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis. DPR 600/73 n. 02884202400002454/01, notificato alla opponente in data
27.05.2024; 3. in ogni caso, con condanna alla rifusione delle spese di lite, maggiorate del 15% per rimborso spese”.
Si costituiva riferendo che, con riguardo alla cartella di Controparte_1 pagamento n. 02820220036062425000, l'Ente Impositore Controparte_9
avrebbe inviato all'Agente della Riscossione il discarico del predetto
[...] avviso di accertamento solo in data 29/05/2024, e dunque dopo la notifica del pignoramento presso terzi opposto. Evidenziava, inoltre, la legittimità della procedura di riscossione posta in essere con riferimento agli importi dovuti dalla contribuente a titolo di sanzioni per l'atto n. 63969/19, in CP_7 quanto risulterebbe ancora in carico una debenza di € 1.524,75 a titolo di sanzioni. Deduceva, altresì, con riguardo alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n.
32820230004965118000 disposta in data 18/06/2024 dal Tribunale di Cassino - Sez. Lavoro RAL
370/2024, che tale provvedimento era stato emesso dopo la redazione e notifica del pignoramento presso terzi, peraltro nell'ambito di un giudizio in cui l'Agente della Riscossione non era parte processuale. Parte opposta, in merito all'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n.
TF7010100311/2023 evidenziava di non essere stata parte processuale dei predetti giudizi di merito e che il provvedimento di sgravio sarebbe stato trasmesso dall'ente creditore successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento opposto.
In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73, in relazione ai crediti di natura tributaria, per violazione dell'art. 57 D.P.R. n. 602/73, nonché il parziale difetto di giurisdizione a decidere la fase cautelare della presente controversia in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 546/92, con riferimento agli importi iscritti a ruolo da a titolo di imposta unica Controparte_9 scommesse oltre sanzioni relativi alla cartella di pagamento n. 02820220036062425000 ed in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 546/92 con riferimento agli importi iscritti a ruolo da Agenzia delle Entrate-D.P. di
Caserta a titolo di imposta di IVA, IRPEF ed IRAP relativi all'avviso di accertamento esecutivo n.
TF7010100311/2023. pagina 3 di 9 Eccepiva, altresì, la tardività dell'opposizione con riguardo ai vizi qualificabili ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. La resistente concludeva, pertanto, chiedendo: “- in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione proposta, in relazione ai crediti di natura tributaria, per violazione dell'art. 57 D.P.R. n. 602/73 o comunque in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina limitatamente alle pretese di natura tributaria vantate da Controparte_9
ed oggetto della cartella di pagamento n. 02820220036062425000 nonché in favore della Corte
[...] di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta limitatamente alle pretese di natura tributaria vantate da Agenzia delle Entrate-D.P. di Caserta ed oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo n.
TF7010100311/2023 ; - in via preliminare, dichiarare la tardività della proposizione del ricorso, per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c. ; - in via preliminare, ordinare alla ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti creditori
[...]
, e Controparte_9 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
- in via preliminare, dichiarare la cessazione della materia del contendere
[...] in ordine alla domanda di annullamento dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi opposto con riferimento agli importi portati dalla presupposta cartella di pagamento n. 02820220036062425000 relativamente al solo avviso di accertamento ADM n. MU0140006489PU e dal presupposto avviso di accertamento esecutivo n. TF7010100311/2023 stanti gli interventi sgravio/discarico disposto dagli
Enti creditori effettuati/comunicati dopo la notificazione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi opposto;
con compensazione delle spese di giudizio nei confronti di Controparte_1
, per quanto sopra dedotto;
- nel merito della spiegata domanda cautelare, dichiarare il
[...] non luogo a provvedere atteso che il terzo pignorato non ha riversato somme, in Controparte_3 favore dell'Agente della Riscossione, in forza dell'atto di pignoramento opposto;
- nel merito, previo rigetto della spiegata domanda cautelare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
in ordine ai motivi di ricorso proposti in quanto riferibili ai soli Enti Controparte_1 creditori, e, per il resto, respingere l'opposizione in quanto infondata, per tutti i motivi sopra esposti e dedotti relativamente alla sola pretesa ancora in essere relativa all'atto n. 63969/19 sotteso alla CP_7 cartella di pagamento n. 02820220036062425000, concedendo i termini di legge per l'instaurazione del relativo giudizio di merito per quanto di propria competenza;
- in ogni caso, accertata e dichiarata la legittimità della procedura di riscossione intrapresa, tenere indenne l'Agente della
Riscossione dalla refusione delle spese di giudizio in caso di soccombenza, ponendole ad esclusivo degli Enti Impositori all'esito dell'avvenuta integrazione del contraddittorio/chiamata in causa nei confronti degli stessi;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.” pagina 4 di 9 non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano e Controparte_1 Controparte_9
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e contestando, nel merito, la
[...] fondatezza della domanda. Chiedevano pertanto: “(-) in principalità, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito;
(-) in subordine, dichiarare la cessazione della materia del contendere, limitatamente all'opposizione relativa ai provvedimenti dell' Controparte_9
e dell' , in ragione dell'avvenuto sgravio. In ogni caso, con vittoria di
[...] CP_9 CP_1 spese.»
Con ordinanza del 26.05.2025, veniva sollevata la questione in ordine all'ammissibilità del ricorso, posto che lo stesso, nonostante l'inizio dell'esecuzione, non risulta essere stato proposto davanti al giudice dell'esecuzione.
All'udienza del 16.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
***
2. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di che, nonostante la Controparte_3 regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita in giudizio.
3. Appare necessario soffermarsi preliminarmente sulla struttura del particolare procedimento promosso da ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 in danno della Controparte_1 ricorrente.
Nonostante tale norma qualifichi come “pignoramento presso terzi” la procedura da essa disciplinata, l'istituto in questione presenta aspetti ed elementi propri e peculiari che, ad un tempo, la caratterizzano e la distinguono rispetto alla “ordinaria” procedura espropriativa presso terzi prevista dagli artt. 543 ss c.p.c.. In particolare, va evidenziata la mancanza, nell'atto di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/73, della citazione del debitore e dell'invito a comunicare la dichiarazione di quantità, sostituita da un ordine di pagamento diretto rivolto dal Concessionario per la Riscossione al terzo pignorato, nonché la totale assenza di un momento apud judicem, e quindi la totale omessa previsione normativa della necessità di una dichiarazione di quantità da rendersi al Giudice ai fini dell'assegnazione delle somme pignorate. Viceversa, nel caso in esame, l'ottemperanza all'ordine di pagamento rivolta al terzo pignorato con conseguente traslazione del credito dal terzo all'agente della riscossione, senza alcun provvedimento giudiziale, riassume in se le fasi della assegnazione e della materiale esazione delle somme, e rappresenta il momento terminale della procedura. Nell'ipotesi in cui il terzo non dovesse ottemperare all'ordine impartito dal Concessionario ed a prescindere della pagina 5 di 9 ragioni all'origine di detta inosservanza, l'agente della riscossione, infruttuosamente esperito il privilegiato percorso dell'art. 72 bis, non potrà che ricorrere all'espropriazione presso terzi ordinaria, e cioè procedere “previa citazione del terzo intimato e del debitore secondo le norme del codice di procedura civile” (art. 72, comma secondo, D.P.R. 602/1973). Si tratta, dunque, di una procedura di riscossione coattiva assai semplificata, che si svolge interamente in via stragiudiziale e che presenta carattere alternativo rispetto alle modalità espropriative tipizzate dal codice di rito (cfr. sul punto
Tribunale Napoli, 20.09.2022, n.8189).
In ordine agli strumenti di tutela utilizzabili dal debitore esecutato, la natura di pignoramento
“speciale” induce ad affermare che lo stesso sia impugnabile con l'opposizione all'esecuzione ex art
615, ove contesti l'an della pretesa creditoria azionata, e agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. qualora si deducano vizi di nullità o l'irregolarità formale del pignoramento o della prodromica procedura esattoriale.
4. Tanto premesso, i motivi di opposizione articolati dalla sig.ra sopra elencati, devono Pt_1 qualificarsi come opposizione all'esecuzione (ex art. 615 comma 2 c.p.c.) in quanto volti a contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata in suo danno.
4.1 Deve poi osservarsi che l'opposizione all'esecuzione è stata introdotta dalla ricorrente successivamente all'inizio dell'esecuzione, coincidente con la notifica dell'atto di pignoramento.
Come noto, nel caso di esecuzione già iniziata, le opposizioni esecutive sono introdotte mediante il deposito presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione e si articolano in una fase sommaria necessaria, celebrata dal giudice dell'esecuzione, e in una fase di merito eventuale, che ha luogo ove incardinata dagli interessati dinanzi all'ufficio giudiziario competente.
Lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione è espressamente prevista dalla attuale formulazione dall'art. 615, comma 2 (per l'opposizione all'esecuzione), dall'art. 617, comma 2, e dall'art. 618 (per l'opposizione agli atti esecutivi), nonché dall'art. 619 c.p.c. (per l'opposizione di terzo all'esecuzione) e non può essere, pertanto, ritenuta meramente facoltativa.
Le opposizioni esecutive hanno infatti una struttura bifasica, nel senso che sono caratterizzate da una prima fase dinanzi al g.e., estranea al giudizio di cognizione vero e proprio, pendente solo a seguito dell'espletamento degli incombenti di cui all'art. 616 c.p.c., e che si configura come un segmento processuale autonomo, ma inscindibilmente legato alle scansioni temporali successive.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'introduzione delle opposizioni esecutive non può prescindere dalla celebrazione della fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione, ineludibile e necessaria (anche a prescindere dalla domanda cautelare di sospensione), pagina 6 di 9 con la conseguenza che l'instaurazione immediata della causa di merito comporta una violazione delle norme processuali di cui agli artt. 615 c.p.c. (cfr. Cass. 11 ottobre 2018, n. 25170).
La struttura cd. bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive è infatti prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente, ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché del regolare andamento di quest'ultimo; esigenze che, quindi, non possono ritenersi derogabili e in definitiva rimesse alla volontà della sola parte opponente (si pensi alla finalità di assicurare che della proposizione di un'opposizione esecutiva sia immediatamente reso edotto il giudice dell'esecuzione, al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento;
nonché per rendere possibile la conoscenza dell'avvenuta proposizione di un'opposizione a tutte le parti del processo esecutivo, anche se non direttamente interessate dall'opposizione stessa o se intervenute successivamente ad essa).
Ciò posto, quando la causa sia stata introdotta, come nel caso di specie, nel merito senza previamente adire il giudice dell'esecuzione, l'atto introduttivo non è conforme al modello legale sopra descritto e l'opposizione non è procedibile perché instaurata senza rispettare la struttura bifasica che lo contraddistingue;
ragione per cui non potrà pervenirsi né ad una pronuncia relativa alla sospensione
(spettante al g.e.), né ad una di merito. Dunque, un atto che, per la sua difformità dal modello legale, non sia di per sé idoneo a pervenire all'esame del giudice dell'esecuzione - cioè una opposizione che non contenga un ricorso, o quanto meno una domanda giudiziale rivolta a quest'ultimo, ovvero che non sia depositata agli atti del fascicolo dell'esecuzione - non è idoneo a raggiungere lo scopo previsto dalla legge ed è pertanto nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2.
Sul punto la citata sentenza della Suprema Corte (n. 25170/18) ha affermato che: “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare pagina 7 di 9 il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena “ (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28848 del
12/11/2018).
La Cassazione ha, quindi, sostenuto che l'atto introduttivo dell'opposizione non rispetta il modello legale se non si tratti di "ricorso al giudice dell'esecuzione", cioè: a) se abbia una forma diversa dal ricorso;
b) se la domanda giudiziale in esso contenuta non sia rivolta direttamente al giudice dell'esecuzione, ma genericamente all'ufficio giudiziario, o addirittura espressamente al giudice competente a decidere la fase di merito della opposizione stessa;
c) se l'atto non venga depositato agli atti del fascicolo del processo esecutivo già pendente, ma venga iscritto direttamente nel ruolo contenzioso ordinario perché sia formato un distinto fascicolo processuale.
La inderogabilità della struttura bifasica è stata affermata dalla Cassazione anche per le opposizioni endoesecutive avverso il pignoramento esattoriale, e segnatamente avverso l'ordine di pagamento diretto previsto dall'art 72 bis D.P.R. 602/73 (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/11/2017, n. 26830:“Il pignoramento ex art. 72 -bis d.P.R. n. 602/1973 non prevede l'iscrizione a ruolo;
ne consegue che nemmeno l'opposizione proposta avverso detto provvedimento richiede l'iscrizione a ruolo. Pertanto,
l'opposizione avverso detto atto va qualificata come opposizione agli atti esecutivi in pendenza di esecuzione, come tale soggetta alle norme di cui agli artt. 617, comma 2, e 618 c.p.c., i quali richiedono la scissione tra fase sommaria e fase a cognizione piena e, in relazione a quest'ultima, il rispetto delle norme di cui al libro II del codice di procedura civile).
Ciò posto, la mancanza di un fascicolo dell'esecuzione di formazione giudiziale, comporta, analogamente a quanto accade nelle opposizioni a preavviso di rilascio (che parimenti si svolgono interamente in via stragiudiziale in quanto demandate all'ufficiale giudiziario), che il ricorso in opposizione sia semplicemente depositato nella cancelleria del giudice dell'esecuzione territorialmente competente, al quale è rimessa la trattazione della fase sommaria ed all'esito l'assegnazione dei termini perentori ex art 616 e 618 c.p.c. per l'eventuale introduzione del giudizio di merito e l'iscrizione a ruolo contenzioso. Nel caso in cui un fascicolo dell'esecuzione non vi sia, è lo stesso opponente, alla luce di quanto disposto dall'art. 159 ter disp. att. c.p.c., ad essere onerato di procedere alla iscrizione della procedura espropriativa al ruolo esecuzioni, all'atto del deposito dell'opposizione, per consentire al G.E. di vagliare i motivi di opposizione e adottare i consequenziali provvedimenti, prima di assegnare il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
L'inesistenza, nel caso di specie, di un fascicolo dell'esecuzione presso questo Tribunale, renderebbe impossibile, a questo Giudice, anche l'attuazione di qualsiasi meccanismo volto a far veicolare il ricorso, erroneamente iscritto al ruolo della cognizione, al giudice dell'esecuzione (sul pagina 8 di 9 punto si rinvia a Cass. 11 ottobre 2018 n. 25170 cit.; cfr. nel merito Tribunale Benevento, sentenza del
19.4.2021 n. 758). Il ricorso ex art 615 c.p.c. è stato dalla direttamente iscritto al ruolo Pt_1 contenzioso, richiedendo al Giudice – individuato nel presente Ufficio Giudiziario, senza alcun riferimento al giudice dell'esecuzione – l'accoglimento sia della domanda cautelare sia del merito della domanda di caducazione del pignoramento, omettendo completamente la fase sommaria di competenza funzionale del G.E., così violando la inderogabile struttura bifasica dell'opposizione endoesecutiva.
Pertanto, posto che non è ravvisabile un mero errore nell'iscrizione a ruolo del presente fascicolo, in quanto dal contenuto dell'atto si evince come lo stesso non fossa rivolto ab origine al giudice dell'esecuzione, ma genericamente all'ufficio giudiziario anche per la pronuncia del merito, non è prospettabile alcun meccanismo di “sanatoria”.
5. Quanto alle spese di lite sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione, considerato che la questione in punto di ammissibilità è stata rilevata d'ufficio e le parti hanno comunque insistito nelle rispettive richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) dichiara la contumacia di Controparte_3
2) dichiara improponibile l'opposizione;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Cassino, il 29.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
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