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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9087 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7805/2025 R.G. cui è stata riunita quella recante il n.7807 dell'anno 2025 vertenti TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 al ricorso dall'avv. Giancarlo Carandente Coscia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Napoli, Via F. De Mura n.8;
-ricorrente E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP 37875/7313); Persona_1
- resistente - OGGETTO: indebito assistenziale FATTO E DIRITTO Con ricorsi separati, poi riuniti a causa della duplicazione dei giudizi, depositati in data 27.03.2025 il ricorrente ha adito il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che: CP_
- con nota del 30.09.2024, l' gli aveva comunicato, la rideterminazione e la sospensione, a decorrere dal 01.07.24, della prestazione di invalidità civile categoria INV. CIV. di cui è titolare, stante l'assenza a visita di revisione fissata per il giorno 20.06.24, con contestuale avvio della relativa procedura di revoca della suddetta prestazione;
- con la medesima nota l' gli aveva anche comunicato l'esistenza CP_1 di un indebito pari ad € 735,05 per aver percepito, dal 01.07.24 al 31.07.24, un pagamento superiore al dovuto, invitandolo alla restituzione del predetto importo entro 30 giorni;
- in data 25.07.2024, era stato sottoposto a visita di revisione, con conferma della totale inabilità lavorativa (100%), con revisione ad ottobre 2026;
- non aveva ricevuto la rata della pensione d'inabilità civile relativa al mese di Agosto 2024;
1 - nei mesi successivi, in luogo dell'importo spettante di euro 735,05 e corrisposto fino al giugno 2025( ide est 2024), importi ridotti. Ha lamentato la illegittimità della sospensione della predetta prestazione e della revoca per mancata convocazione alla visita di revisione fissata per il 20.06.24 così come della richiesta di restituzione dell'importo di € 735,05 avendola percepito in buona fede a titolo di rata della pensione di inabilità civile del Luglio 2024. CP_ Ha dedotto di aver presentato ricorso al Comitato Provinciale con formazione del silenzio rigetto.
Ha concluso chiedendo accertarsi l'illegittimità del provvedimento di rideterminazione e di sospensione della prestazione di invalidità civile a decorrere dal 01.07.24, nonché l'illegittimità della pretesa creditoria comunicata dall' con nota del 30.09.2024, e, pertanto, CP_1 l'irripetibilità del presunto indebito di Euro 735,05 per il periodo dal 01.07.24 al 31.07.24 e, per l'effetto, dichiarare esso istante non tenuto alla restituzione dell'importo richiesto a tale titolo, con condanna dell' al pagamento in suo favore dell'importo di euro 735,05 a CP_1 titolo di rata della pensione di inabilità civile, non corrisposta per il mese di agosto 2024, alla restituzione in suo favore dell'importo di euro 48,58 pari alla differenza trattenuta sulla rata della pensione di inabilità civile, per il mese di settembre 2024; condannare l' alla restituzione in suo favore dell'importo di euro CP_1 344,28 pari alla differenza di euro 86,07 mensili trattenuti sulle rate della pensione di inabilità civile, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 nonché sulla rata della 13° mensilità dell'anno 2024, spese vinte da distrarsi.
Incardinatasi la lite, l' ha dedotto che, in occasione del CP_1 provvedimento di ricalcolo del 5.08.2024, l'importo relativo al mese di Luglio 2024, in quanto già erogato, ha costituito oggetto di un'operazione meramente contabile, quale modalità formale di estinzione dell'indebito. CP_ Piuttosto, deduce l' che la riduzione degli importi erogati nel minor importo per le rate successive al luglio 2024 non dipendono da alcun recupero dell'indebito acceso sulla rata di luglio 2024 ma solo dall'abbassamento della maggiorazione sociale per il solo anno 2024 per la sussistenza di un reddito da vendita immobiliare del 2023 Pertanto, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza di discussione , acquisita la documentazione , autorizzato il deposito di note difensive , dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
2 CP_ L' ha dedotto e dimostrato per tabulas che all'indomani della visita medica del 2.07.2024, che confermava lo stato di invalidità civile in capo al ricorrente, era stata ripristinata la prestazione in godimento, a far data dalla revoca del luglio 2024.
Quanto alle riduzioni degli importi per i mesi da settembre 2024 a dicembre e tredicesima 2024, come documentato dalla consultazione del Punto Fisco, risulta che per l'anno 2023 il ricorrente ha incamerato redditi da compravendita di fabbricato per € 1131,58 . Il ricorrente non ha negato di aver effettuato vendita di immobile sicchè è utilizzabile ai fini della decisione l'estrazione di dati dall'anagrafe tributaria che di anonimo non ha nulla.
Nessun nesso sussiste tra la sospensione della prestazione poi ripristinata e l'indebito recuperato per mancata dichiarazione di redditi da compravendita immobiliare.
CP_ Nelle note autorizzate, l' ha spiegato in estremo dettaglio i dati riportati nel mod. TE08 del 5.8.2024 di ricalcolo.
In tale documento sono annotati mese per mese, dal gennaio al luglio 2024, le riduzioni delle rate dovute al ridetto abbassamento della maggiorazione sociale sicchè , la somma che, per effetto dei conguagli dare/avere, risultava a credito del ricorrente per il periodo “fino al 31.08.2024”, dunque rateo agosto compreso, era pari ad euro 38,49; importo, questo, erogato insieme al rateo di settembre. Gli importi, per prestazione e maggiorazione sociale, antecedenti e successivi rispetto alla ricostituzione reddituale sono riportati nel Mod TE 08 del 5.08.2024:
Il rateo di agosto (prestazione + maggiorazione sociale) risultante dalla ricostituzione reddituale del 5.08.2024 era dunque pari ad euro 647,98 (343,66 prestazione, 304,42 maggiorazione sociale). E' stata allora recuperata, con operazione di conguaglio dare/avere relativa al periodo 01.2024 – 08.2024, la indebita differenza tra importi erogati e minori importi dovuti a titolo di maggiorazione sociale nei mesi 01.2024-07.2024: 391,39 ( importo erogato) – 304,32 (importo spettante) = 87,07 x 7= 609,49. Il rateo di agosto (prestazione + maggiorazione sociale) era pari a euro 647,98 e, sottratto il debito per indebita maggiorazione sociale percepita da gennaio 2024 a luglio 2024, pari ad euro 609,49, è stata pagata la sola differenza d'importo per 38,49 euro (647,98 – 609,49 = 38,49) a settembre 2024, insieme alla rata di questo mese. Solo a settembre, infatti, si verifica questa piccola differenza nell'importo del pagamento: euro 686, 47 ( prestazione + maggiorazione sociale) piuttosto che euro 647,98 ( prestazione + maggiorazione sociale).
3 In sostanza, come convincentemente illustrato dall' il ricalcolo CP_1 delle maggiorazioni non spettanti per il periodo gennaio/luglio 2024 ha determinato un indebito il cui importo ha praticamente assorbito la rata di agosto 2024. Ecco perché il provvedimento di ricalcolo del 5.08.2024, in relazione all'importo relativo al mese di luglio 2024, in quanto già erogato, rappresenta oggetto di una operazione meramente contabile di contestuali riconoscimento e trattenuta del corrispondente importo, quale modalità formale di estinzione dell'indebito. Deve anche aggiungersi che nessuna tutela dell'affidamento si impone, in considerazione del fatto che non risulta che il ricorrente, che non nega di aver effettuato una vendita nel 2022 registrata nel 2023 , abbia informato l'ente di tale reddito. Conclusivamente il ricorso va respinto. La particolarità della questione induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese Si comunichi. Napoli, li 9.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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, rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 al ricorso dall'avv. Giancarlo Carandente Coscia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Napoli, Via F. De Mura n.8;
-ricorrente E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP 37875/7313); Persona_1
- resistente - OGGETTO: indebito assistenziale FATTO E DIRITTO Con ricorsi separati, poi riuniti a causa della duplicazione dei giudizi, depositati in data 27.03.2025 il ricorrente ha adito il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che: CP_
- con nota del 30.09.2024, l' gli aveva comunicato, la rideterminazione e la sospensione, a decorrere dal 01.07.24, della prestazione di invalidità civile categoria INV. CIV. di cui è titolare, stante l'assenza a visita di revisione fissata per il giorno 20.06.24, con contestuale avvio della relativa procedura di revoca della suddetta prestazione;
- con la medesima nota l' gli aveva anche comunicato l'esistenza CP_1 di un indebito pari ad € 735,05 per aver percepito, dal 01.07.24 al 31.07.24, un pagamento superiore al dovuto, invitandolo alla restituzione del predetto importo entro 30 giorni;
- in data 25.07.2024, era stato sottoposto a visita di revisione, con conferma della totale inabilità lavorativa (100%), con revisione ad ottobre 2026;
- non aveva ricevuto la rata della pensione d'inabilità civile relativa al mese di Agosto 2024;
1 - nei mesi successivi, in luogo dell'importo spettante di euro 735,05 e corrisposto fino al giugno 2025( ide est 2024), importi ridotti. Ha lamentato la illegittimità della sospensione della predetta prestazione e della revoca per mancata convocazione alla visita di revisione fissata per il 20.06.24 così come della richiesta di restituzione dell'importo di € 735,05 avendola percepito in buona fede a titolo di rata della pensione di inabilità civile del Luglio 2024. CP_ Ha dedotto di aver presentato ricorso al Comitato Provinciale con formazione del silenzio rigetto.
Ha concluso chiedendo accertarsi l'illegittimità del provvedimento di rideterminazione e di sospensione della prestazione di invalidità civile a decorrere dal 01.07.24, nonché l'illegittimità della pretesa creditoria comunicata dall' con nota del 30.09.2024, e, pertanto, CP_1 l'irripetibilità del presunto indebito di Euro 735,05 per il periodo dal 01.07.24 al 31.07.24 e, per l'effetto, dichiarare esso istante non tenuto alla restituzione dell'importo richiesto a tale titolo, con condanna dell' al pagamento in suo favore dell'importo di euro 735,05 a CP_1 titolo di rata della pensione di inabilità civile, non corrisposta per il mese di agosto 2024, alla restituzione in suo favore dell'importo di euro 48,58 pari alla differenza trattenuta sulla rata della pensione di inabilità civile, per il mese di settembre 2024; condannare l' alla restituzione in suo favore dell'importo di euro CP_1 344,28 pari alla differenza di euro 86,07 mensili trattenuti sulle rate della pensione di inabilità civile, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 nonché sulla rata della 13° mensilità dell'anno 2024, spese vinte da distrarsi.
Incardinatasi la lite, l' ha dedotto che, in occasione del CP_1 provvedimento di ricalcolo del 5.08.2024, l'importo relativo al mese di Luglio 2024, in quanto già erogato, ha costituito oggetto di un'operazione meramente contabile, quale modalità formale di estinzione dell'indebito. CP_ Piuttosto, deduce l' che la riduzione degli importi erogati nel minor importo per le rate successive al luglio 2024 non dipendono da alcun recupero dell'indebito acceso sulla rata di luglio 2024 ma solo dall'abbassamento della maggiorazione sociale per il solo anno 2024 per la sussistenza di un reddito da vendita immobiliare del 2023 Pertanto, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza di discussione , acquisita la documentazione , autorizzato il deposito di note difensive , dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
2 CP_ L' ha dedotto e dimostrato per tabulas che all'indomani della visita medica del 2.07.2024, che confermava lo stato di invalidità civile in capo al ricorrente, era stata ripristinata la prestazione in godimento, a far data dalla revoca del luglio 2024.
Quanto alle riduzioni degli importi per i mesi da settembre 2024 a dicembre e tredicesima 2024, come documentato dalla consultazione del Punto Fisco, risulta che per l'anno 2023 il ricorrente ha incamerato redditi da compravendita di fabbricato per € 1131,58 . Il ricorrente non ha negato di aver effettuato vendita di immobile sicchè è utilizzabile ai fini della decisione l'estrazione di dati dall'anagrafe tributaria che di anonimo non ha nulla.
Nessun nesso sussiste tra la sospensione della prestazione poi ripristinata e l'indebito recuperato per mancata dichiarazione di redditi da compravendita immobiliare.
CP_ Nelle note autorizzate, l' ha spiegato in estremo dettaglio i dati riportati nel mod. TE08 del 5.8.2024 di ricalcolo.
In tale documento sono annotati mese per mese, dal gennaio al luglio 2024, le riduzioni delle rate dovute al ridetto abbassamento della maggiorazione sociale sicchè , la somma che, per effetto dei conguagli dare/avere, risultava a credito del ricorrente per il periodo “fino al 31.08.2024”, dunque rateo agosto compreso, era pari ad euro 38,49; importo, questo, erogato insieme al rateo di settembre. Gli importi, per prestazione e maggiorazione sociale, antecedenti e successivi rispetto alla ricostituzione reddituale sono riportati nel Mod TE 08 del 5.08.2024:
Il rateo di agosto (prestazione + maggiorazione sociale) risultante dalla ricostituzione reddituale del 5.08.2024 era dunque pari ad euro 647,98 (343,66 prestazione, 304,42 maggiorazione sociale). E' stata allora recuperata, con operazione di conguaglio dare/avere relativa al periodo 01.2024 – 08.2024, la indebita differenza tra importi erogati e minori importi dovuti a titolo di maggiorazione sociale nei mesi 01.2024-07.2024: 391,39 ( importo erogato) – 304,32 (importo spettante) = 87,07 x 7= 609,49. Il rateo di agosto (prestazione + maggiorazione sociale) era pari a euro 647,98 e, sottratto il debito per indebita maggiorazione sociale percepita da gennaio 2024 a luglio 2024, pari ad euro 609,49, è stata pagata la sola differenza d'importo per 38,49 euro (647,98 – 609,49 = 38,49) a settembre 2024, insieme alla rata di questo mese. Solo a settembre, infatti, si verifica questa piccola differenza nell'importo del pagamento: euro 686, 47 ( prestazione + maggiorazione sociale) piuttosto che euro 647,98 ( prestazione + maggiorazione sociale).
3 In sostanza, come convincentemente illustrato dall' il ricalcolo CP_1 delle maggiorazioni non spettanti per il periodo gennaio/luglio 2024 ha determinato un indebito il cui importo ha praticamente assorbito la rata di agosto 2024. Ecco perché il provvedimento di ricalcolo del 5.08.2024, in relazione all'importo relativo al mese di luglio 2024, in quanto già erogato, rappresenta oggetto di una operazione meramente contabile di contestuali riconoscimento e trattenuta del corrispondente importo, quale modalità formale di estinzione dell'indebito. Deve anche aggiungersi che nessuna tutela dell'affidamento si impone, in considerazione del fatto che non risulta che il ricorrente, che non nega di aver effettuato una vendita nel 2022 registrata nel 2023 , abbia informato l'ente di tale reddito. Conclusivamente il ricorso va respinto. La particolarità della questione induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese Si comunichi. Napoli, li 9.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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