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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 07/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
AN PA, RE
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2367/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dr. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via G Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 172/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 27/03/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720229000394013000 Nominativo_1 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720010086475814000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720010086476016000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720010110794001000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720020022166491000 S.S.N.N. 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720020022166491000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720020022166491000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720020022166592000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720020037141418000 S.S.N.N. 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720020037141418000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720020037141519000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720030055056534000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720031004246272000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720040036246758000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720060005901632000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720060005901632000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720060005901632000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720070017119637000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720070017119637000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720070017119637000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720070038927127000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720070038927127000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720070038927127000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720080007177415000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720080007177415000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720080031300201000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720080031300201000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720080031300201000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720080037553033000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720080037553033000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720080037553033000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720090046538836000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720100015648259000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720100015648259000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720100015648259000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110009491541000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110009491541000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110009491541000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110039847650000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110039847650000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0572012050957388000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0572012050957388000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130042824727000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130042824727000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140010284010000 TARSU/TIA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140049727431000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140049727431000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150032763103000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150032763103000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160039606565000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160039606565000 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La parte contribuente si riporta agli atti depositati.
Il funzionario della Agenzia delle Entrate DP Latina si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina n. 172-2023 che aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere la declaratoria di prescrizione del credito sotteso all'intimazione di pagamento n. 05720229000394013000 oggetto di giudizio, tanto con riferimento al credito erariale tanto con riferimento alle sanzioni ed interessi.
A fondamento della impugnazione ha dedotto che i primi giudici non avevano tenuto conto della costituzione tardiva dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate riscossione e, conseguentemente, dell'impossibilità di considerare a fini decisori quanto eccepito nelle controdeduzioni delle parti resistenti oltre che della documentazione depositata dalle parti convenute ai sensi dell'Art. 23 D.lgs. 546/92; ha quindi eccepito che i primi giudici non avevano tenuto conto della mancanza dell'attestazione della conformità all'originale di numerosi files telematici notificati al contribuente e del mancato deposito degli originali e, infine, ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva deciso in ordine all'eccepita prescrizione delle sanzioni.
Ha concluso, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si sono costituiti in giudizio l'ufficio e l'Agenzia delle Entrate-riscossione, eccependo la genericità dei motivi di appello, riportandosi per il resto a quanto affermato nella costituzione in primo grado, insistendo per il rigetto del gravame, tenuto altresì conto che la costituzione delle parti resistenti nel procedimento di primo grado era stata tempestiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e deve essere respinto.
Invero, come chiarito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 6/2/09/2022: “Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, commi 2 e 3, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata
(Cass., Sez. V, 19 ottobre 2021, n. 28772; Cass., Sez. VI, 19 novembre 2020, n. 26403; Cass., Sez. V, 11 maggio 2020, n. 8700; Cass., Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 1961; Cass., Sez. V, 9 novembre 2018, n. 28689). Non occorre, pertanto, allegare all'intimazione la cartella di pagamento. Inammissibile e', poi, la doglianza relativa alla insussistenza del contenuto minimo dell'intimazione in assenza di alcuna ulteriore specificazione da parte del ricorrente.
Il terzo motivo è infondato. In disparte dalla inammissibilità del motivo, essendo il parametro normativo invocato del tutto avulso sia in relazione alla censura della statuizione di inammissibilità del motivo di appello per omessa trattazione in prime cure, sia in relazione al rigetto della censura di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento, si osserva che l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento attiene alle sole cartelle di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, conv. dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31).
Si tratta di una disposizione derogatoria della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, che più blandamente prevede che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione (complessivamente intesi) devono “tassativamente” indicare, tra le altre cose, “il responsabile del procedimento”, ma la cui omissione non comporta nullità dell'atto medesimo, non essendo tale sanzione prevista dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. V, 17 giugno 2021, n. 17237; Cass., Sez. V, 15 aprile 2011, n. 8613). Ne consegue che la speciale sanzione della nullità di cui al D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, non può trovare applicazione in materia di avvisi di intimazione di pagamento, trattandosi di atto del procedimento della riscossione successivo e distinto dalla cartella di pagamento (Cass., 21 gennaio 2021, n. 1226; Cass., Sez.
V, 24 gennaio 2019, n. 1961; Cass., Sez. V, 1 ottobre 2018, n. 23672).”
Con riguardo alle ulteriori censure proposte dalla parte appellante, attinenti alla tardiva costituzione delle parti appellate nel giudizio di primo grado, va osservato che detta eccezione appare infondata, tenuto conto che la costituzione delle resistenti in primo grado è avvenuta rispettivamente il 13 e 14 settembre 2022 a fronte dell'udienza di trattazione fissata per il 7 ottobre 2022 e, conseguentemente, entro 20 giorni liberi antecedenti alla data di udienza.
Deve, inoltre, essere respinta l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione del credito erariale e delle sanzioni, tenuto conto che la parte contribuente non ha neppure indicato a quali atti sottesi all'intimazione impugnata abbia inteso riferirsi né ha eccepito alcunché rispetto a quanto affermato dall'Agenzia delle
Entrate-riscossione in relazione all'intervenuta notifica di precedenti atti interruttivi della prescrizione rispetto all'intimazione di pagamento oggetto di giudizio, con conseguente nuovo decorso del termine suddetto.
Per le medesime ragioni, deve essere respinta l'eccezione attinente al mancato deposito dell'attestazione di conformità all'originale di alcuni dei files depositati dalle parti appellate. Invero, come noto, la contestazione della conformità all'originale deve essere specifica: nel caso di specie, la parte appellante non solo non ha precisato in che cosa consisterebbe la mancata conformità all'originale della copia depositata, ma non ha neppure indicato a quali files abbia inteso fare riferimento. L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta appello. Spese € 3.000,00
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
AN PA, RE
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2367/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dr. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via G Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 172/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 27/03/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720229000394013000 Nominativo_1 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720010086475814000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720010086476016000 IRPEF-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720010110794001000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720020022166491000 S.S.N.N. 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720020022166491000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720020022166491000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720020022166592000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720020037141418000 S.S.N.N. 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720020037141418000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720020037141519000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720030055056534000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720031004246272000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720040036246758000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720060005901632000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720060005901632000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720060005901632000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720070017119637000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720070017119637000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720070017119637000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720070038927127000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720070038927127000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720070038927127000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720080007177415000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720080007177415000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720080031300201000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720080031300201000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720080031300201000 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720080037553033000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720080037553033000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720080037553033000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720090046538836000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720100015648259000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720100015648259000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720100015648259000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110009491541000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110009491541000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110009491541000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110039847650000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720110039847650000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0572012050957388000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0572012050957388000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130042824727000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720130042824727000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140010284010000 TARSU/TIA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140049727431000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140049727431000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150032763103000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150032763103000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160039606565000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160039606565000 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La parte contribuente si riporta agli atti depositati.
Il funzionario della Agenzia delle Entrate DP Latina si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina n. 172-2023 che aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere la declaratoria di prescrizione del credito sotteso all'intimazione di pagamento n. 05720229000394013000 oggetto di giudizio, tanto con riferimento al credito erariale tanto con riferimento alle sanzioni ed interessi.
A fondamento della impugnazione ha dedotto che i primi giudici non avevano tenuto conto della costituzione tardiva dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate riscossione e, conseguentemente, dell'impossibilità di considerare a fini decisori quanto eccepito nelle controdeduzioni delle parti resistenti oltre che della documentazione depositata dalle parti convenute ai sensi dell'Art. 23 D.lgs. 546/92; ha quindi eccepito che i primi giudici non avevano tenuto conto della mancanza dell'attestazione della conformità all'originale di numerosi files telematici notificati al contribuente e del mancato deposito degli originali e, infine, ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva deciso in ordine all'eccepita prescrizione delle sanzioni.
Ha concluso, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si sono costituiti in giudizio l'ufficio e l'Agenzia delle Entrate-riscossione, eccependo la genericità dei motivi di appello, riportandosi per il resto a quanto affermato nella costituzione in primo grado, insistendo per il rigetto del gravame, tenuto altresì conto che la costituzione delle parti resistenti nel procedimento di primo grado era stata tempestiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e deve essere respinto.
Invero, come chiarito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 6/2/09/2022: “Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, commi 2 e 3, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata
(Cass., Sez. V, 19 ottobre 2021, n. 28772; Cass., Sez. VI, 19 novembre 2020, n. 26403; Cass., Sez. V, 11 maggio 2020, n. 8700; Cass., Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 1961; Cass., Sez. V, 9 novembre 2018, n. 28689). Non occorre, pertanto, allegare all'intimazione la cartella di pagamento. Inammissibile e', poi, la doglianza relativa alla insussistenza del contenuto minimo dell'intimazione in assenza di alcuna ulteriore specificazione da parte del ricorrente.
Il terzo motivo è infondato. In disparte dalla inammissibilità del motivo, essendo il parametro normativo invocato del tutto avulso sia in relazione alla censura della statuizione di inammissibilità del motivo di appello per omessa trattazione in prime cure, sia in relazione al rigetto della censura di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento, si osserva che l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento attiene alle sole cartelle di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, conv. dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31).
Si tratta di una disposizione derogatoria della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, che più blandamente prevede che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione (complessivamente intesi) devono “tassativamente” indicare, tra le altre cose, “il responsabile del procedimento”, ma la cui omissione non comporta nullità dell'atto medesimo, non essendo tale sanzione prevista dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. V, 17 giugno 2021, n. 17237; Cass., Sez. V, 15 aprile 2011, n. 8613). Ne consegue che la speciale sanzione della nullità di cui al D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, non può trovare applicazione in materia di avvisi di intimazione di pagamento, trattandosi di atto del procedimento della riscossione successivo e distinto dalla cartella di pagamento (Cass., 21 gennaio 2021, n. 1226; Cass., Sez.
V, 24 gennaio 2019, n. 1961; Cass., Sez. V, 1 ottobre 2018, n. 23672).”
Con riguardo alle ulteriori censure proposte dalla parte appellante, attinenti alla tardiva costituzione delle parti appellate nel giudizio di primo grado, va osservato che detta eccezione appare infondata, tenuto conto che la costituzione delle resistenti in primo grado è avvenuta rispettivamente il 13 e 14 settembre 2022 a fronte dell'udienza di trattazione fissata per il 7 ottobre 2022 e, conseguentemente, entro 20 giorni liberi antecedenti alla data di udienza.
Deve, inoltre, essere respinta l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione del credito erariale e delle sanzioni, tenuto conto che la parte contribuente non ha neppure indicato a quali atti sottesi all'intimazione impugnata abbia inteso riferirsi né ha eccepito alcunché rispetto a quanto affermato dall'Agenzia delle
Entrate-riscossione in relazione all'intervenuta notifica di precedenti atti interruttivi della prescrizione rispetto all'intimazione di pagamento oggetto di giudizio, con conseguente nuovo decorso del termine suddetto.
Per le medesime ragioni, deve essere respinta l'eccezione attinente al mancato deposito dell'attestazione di conformità all'originale di alcuni dei files depositati dalle parti appellate. Invero, come noto, la contestazione della conformità all'originale deve essere specifica: nel caso di specie, la parte appellante non solo non ha precisato in che cosa consisterebbe la mancata conformità all'originale della copia depositata, ma non ha neppure indicato a quali files abbia inteso fare riferimento. L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta appello. Spese € 3.000,00