TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16079 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 26964/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- Marta Ienzi Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- Stefano Calabria Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella controversia iscritta al numero 26964 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE e vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in Parte_1
virtù di procura alle liti in atti, dagli avvocati Angelo Scavone e Silvia Braschi del
Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso i domicili digitali dei predetti avvocati
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in Controparte_1
virtù di procura alle liti in atti, dall'avvocato Mara Di Giannantonio, presso il cui studio professionale, in Roma alla via Crescenzio n. 43, è elettivamente domiciliato;
1 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_2
in virtù di procura alle liti in atti, dall'avvocato Gabriele Caponera, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto avvocato.
RESISTENTI
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28 giugno 2024, la sig.ra Parte_1
premesso di essere figlia degli odierni resistenti, ha esposto che: con decreto del 24 marzo 2009 il Tribunale per i Minorenni di Roma è stato disposto l'esercizio della responsabilità genitoriale di essa ricorrente, all'epoca minorenne, verso entrambi i genitori, con collocamento della medesima presso la madre, con la predisposizione di un calendario di frequentazioni con il padre e con obbligo, in capo a quest'ultimo, di versare alla madre euro
450,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento, oltre alla ripartizione in eguale misura tra i genitori delle spese straordinarie;
l'istante ha poi dedotto che nel mese di marzo dell'anno 2023 ha denunciato la madre per abusi e maltrattamenti;
nonostante sia intervenuta archiviazione della denuncia penale da lei proposta, essa si è rifugiata dalla zia materna, ove convive attualmente ed è aiutata economicamente, oltre al contributo versato dal padre, dalla zia e dai nonni materni, i quali contribuiscono alle varie spese della ricorrente comprese quelle universitarie.
Tanto premesso, la sig.ra ha chiesto disporsi in suo favore Parte_1
un assegno di mantenimento mensile da corrispondersi direttamente sul suo
2 conto corrente pari ad euro 300,00 quanto alla madre e ad euro 650,00 quanto al padre, soggetto a rivalutazione annuale secondo i canoni Istat oltre a disporre a carico dei genitori l'obbligo di versare, in percentuale ai rispettivi redditi, sia le spese straordinarie necessarie alle cure mediche sia le spese per l'attività sportiva sia le spese necessarie al conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, dietro la sola esibizione dei giustificativi di spesa e dispensando la beneficiaria dalla previa concertazione delle suddette spese con i genitori.
Nelle date del 20 e del 21 novembre 2024 si sono costituiti in giudizio i resistenti, i quali hanno chiesto il rigetto delle domande economiche formulate dalla figlia;
la sig.ra ha proposto il mantenimento Parte_2
diretto in caso di rientro della figlia a casa e, in subordine, il versamento di un contributo di euro 200 mensili solo in caso di proseguimento degli studi o di disoccupazione della figlia mentre il sig. ha proposto il Controparte_1
versamento di un assegno mensile di euro 500, oltre al 50% delle spese straordinarie, purché preventivamente concordate.
All'udienza del 24 settembre 2025 sono comparse le parti personalmente con i rispettivi procuratori e il Giudice relatore, dopo averle ascoltate e dopo avere discusso con i procuratori, ha invitato le parti a una definizione conciliativa della lite, indicando le seguenti modalità: “L'assegno di mantenimento
attualmente in essere sarà rivalutato all'attualità secondo indici Istat e sarà
versato direttamente alla figlia maggiorenne, con quota di 3/5 a carico del
padre e 2/5 a carico della madre;
con la stessa quota verranno poste a carico
3 dei genitori le spese dei libri universitari, le spese della psicoterapia, le spese
della logopedia, le spese necessarie per il conseguimento della patente di
guida e le spese per l'abbonamento ai mezzi pubblici;
il tutto previa periodica
trasmissione dei giustificativi delle spese;
la ricorrente rinuncia alla refusione
di ulteriori spese;
le spese di cui in premessa saranno rimborsate con
decorrenza dal luglio 2024; spese della lite per metà compensate e per metà
poste a carico dei resistenti in solido, quantificate in tale misura in euro
2.000,00 oltre accessori come per legge”; rinviando ad una successiva udienza in trattazione scritta per l'eventuale deposito di un accordo transattivo.
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2025 la parte ricorrente e il resistente hanno rappresentato di avere Controparte_1
accolto la proposta conciliativa del giudice e di avere raggiunto un accordo in data 13 ottobre 2025 in ordine alla presente lite e che di seguito si trascrive:
4 5
Essendo intervenuta un'intesa tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
il Collegio, ritiene anzitutto necessario disporre l'estromissione dal
[...]
presente giudizio del resistente ai sensi dell'art. 109 c.p.c. Controparte_1
mentre il giudizio dovrà continuare nei confronti della resistente
[...]
la quale non ha accolto la proposta conciliativa formulata. Parte_2
Per quanto attiene agli accordi raggiunti tra la ricorrente e il padre, sig.
questi devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto Controparte_1
non contrari a norme imperative di legge.
Spese della lite liquidate come da accordo intervenuto tra la ricorrente e il resistente.
Per questi motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando sulla domanda di modifica delle condizioni di regolamentazione
6 dell'esercizio della responsabilità genitoriale, proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso iscritto a ruolo il 28 giugno Controparte_1
2024, così provvede:
- dispone la parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Roma in data 24 marzo 2009 nell'ambito del procedimento rubricato al numero r.g. 2654/2007 alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- dispone l'estromissione dal presente giudizio del resistente CP_1
[...]
- spese della lite liquidate come da accordo intervenuto tra la parte ricorrente e il resistente Controparte_1
- rinvia, quanto al prosieguo del giudizio tra la ricorrente e la resistente all'udienza dell'11 febbraio 2026, ore 12:30, Parte_2 davanti al giudice relatore.
Roma, 1° novembre 2025
Il Giudice relatore Stefano Calabria Il Presidente Marta Ienzi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- Marta Ienzi Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- Stefano Calabria Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella controversia iscritta al numero 26964 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE e vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in Parte_1
virtù di procura alle liti in atti, dagli avvocati Angelo Scavone e Silvia Braschi del
Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso i domicili digitali dei predetti avvocati
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in Controparte_1
virtù di procura alle liti in atti, dall'avvocato Mara Di Giannantonio, presso il cui studio professionale, in Roma alla via Crescenzio n. 43, è elettivamente domiciliato;
1 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_2
in virtù di procura alle liti in atti, dall'avvocato Gabriele Caponera, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto avvocato.
RESISTENTI
Pubblico ministero, sede
INTERVENTORE PER LEGGE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28 giugno 2024, la sig.ra Parte_1
premesso di essere figlia degli odierni resistenti, ha esposto che: con decreto del 24 marzo 2009 il Tribunale per i Minorenni di Roma è stato disposto l'esercizio della responsabilità genitoriale di essa ricorrente, all'epoca minorenne, verso entrambi i genitori, con collocamento della medesima presso la madre, con la predisposizione di un calendario di frequentazioni con il padre e con obbligo, in capo a quest'ultimo, di versare alla madre euro
450,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento, oltre alla ripartizione in eguale misura tra i genitori delle spese straordinarie;
l'istante ha poi dedotto che nel mese di marzo dell'anno 2023 ha denunciato la madre per abusi e maltrattamenti;
nonostante sia intervenuta archiviazione della denuncia penale da lei proposta, essa si è rifugiata dalla zia materna, ove convive attualmente ed è aiutata economicamente, oltre al contributo versato dal padre, dalla zia e dai nonni materni, i quali contribuiscono alle varie spese della ricorrente comprese quelle universitarie.
Tanto premesso, la sig.ra ha chiesto disporsi in suo favore Parte_1
un assegno di mantenimento mensile da corrispondersi direttamente sul suo
2 conto corrente pari ad euro 300,00 quanto alla madre e ad euro 650,00 quanto al padre, soggetto a rivalutazione annuale secondo i canoni Istat oltre a disporre a carico dei genitori l'obbligo di versare, in percentuale ai rispettivi redditi, sia le spese straordinarie necessarie alle cure mediche sia le spese per l'attività sportiva sia le spese necessarie al conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, dietro la sola esibizione dei giustificativi di spesa e dispensando la beneficiaria dalla previa concertazione delle suddette spese con i genitori.
Nelle date del 20 e del 21 novembre 2024 si sono costituiti in giudizio i resistenti, i quali hanno chiesto il rigetto delle domande economiche formulate dalla figlia;
la sig.ra ha proposto il mantenimento Parte_2
diretto in caso di rientro della figlia a casa e, in subordine, il versamento di un contributo di euro 200 mensili solo in caso di proseguimento degli studi o di disoccupazione della figlia mentre il sig. ha proposto il Controparte_1
versamento di un assegno mensile di euro 500, oltre al 50% delle spese straordinarie, purché preventivamente concordate.
All'udienza del 24 settembre 2025 sono comparse le parti personalmente con i rispettivi procuratori e il Giudice relatore, dopo averle ascoltate e dopo avere discusso con i procuratori, ha invitato le parti a una definizione conciliativa della lite, indicando le seguenti modalità: “L'assegno di mantenimento
attualmente in essere sarà rivalutato all'attualità secondo indici Istat e sarà
versato direttamente alla figlia maggiorenne, con quota di 3/5 a carico del
padre e 2/5 a carico della madre;
con la stessa quota verranno poste a carico
3 dei genitori le spese dei libri universitari, le spese della psicoterapia, le spese
della logopedia, le spese necessarie per il conseguimento della patente di
guida e le spese per l'abbonamento ai mezzi pubblici;
il tutto previa periodica
trasmissione dei giustificativi delle spese;
la ricorrente rinuncia alla refusione
di ulteriori spese;
le spese di cui in premessa saranno rimborsate con
decorrenza dal luglio 2024; spese della lite per metà compensate e per metà
poste a carico dei resistenti in solido, quantificate in tale misura in euro
2.000,00 oltre accessori come per legge”; rinviando ad una successiva udienza in trattazione scritta per l'eventuale deposito di un accordo transattivo.
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2025 la parte ricorrente e il resistente hanno rappresentato di avere Controparte_1
accolto la proposta conciliativa del giudice e di avere raggiunto un accordo in data 13 ottobre 2025 in ordine alla presente lite e che di seguito si trascrive:
4 5
Essendo intervenuta un'intesa tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
il Collegio, ritiene anzitutto necessario disporre l'estromissione dal
[...]
presente giudizio del resistente ai sensi dell'art. 109 c.p.c. Controparte_1
mentre il giudizio dovrà continuare nei confronti della resistente
[...]
la quale non ha accolto la proposta conciliativa formulata. Parte_2
Per quanto attiene agli accordi raggiunti tra la ricorrente e il padre, sig.
questi devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto Controparte_1
non contrari a norme imperative di legge.
Spese della lite liquidate come da accordo intervenuto tra la ricorrente e il resistente.
Per questi motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando sulla domanda di modifica delle condizioni di regolamentazione
6 dell'esercizio della responsabilità genitoriale, proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso iscritto a ruolo il 28 giugno Controparte_1
2024, così provvede:
- dispone la parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Roma in data 24 marzo 2009 nell'ambito del procedimento rubricato al numero r.g. 2654/2007 alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
- dispone l'estromissione dal presente giudizio del resistente CP_1
[...]
- spese della lite liquidate come da accordo intervenuto tra la parte ricorrente e il resistente Controparte_1
- rinvia, quanto al prosieguo del giudizio tra la ricorrente e la resistente all'udienza dell'11 febbraio 2026, ore 12:30, Parte_2 davanti al giudice relatore.
Roma, 1° novembre 2025
Il Giudice relatore Stefano Calabria Il Presidente Marta Ienzi
7