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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 24/09/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 981/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 981/2024 promossa da:
, in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe d'Eboli, elettivamente domiciliato in San Teodoro (SS) alla
Via del Tirreno, 8
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.9.2024 il ha convenuto in giudizio Parte_1
l'ing. e l chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia Controparte_1 CP_1 esecutiva del decreto di liquidazione del compenso del ctu emesso dal Tribunale di Nuoro in data
24.7.2024; nel merito, la riforma o la revoca del decreto di liquidazione e il rigetto per intervenuta decadenza della domanda di liquidazione del compenso del ctu;
in via subordinata liquidarsi il compenso del ctu nella misura tabellare minima o in quella ritenuta equa, e comunque inferiore all'importo liquidato dal giudice;
con vittoria di spese.
pagina 1 di 4 Il ricorrente ha dedotto che nel corso del procedimento iscritto al n. R.G. 926/2019 è stata disposta ctu avente ad oggetto il seguente quesito: “Letti gli atti processuali, eseguiti gli accertamenti necessari, il CTU effettui 1. applichi la tariffa stabilita dall'Ente preposto, per consumi successivi alla pubblicazione della delibera di approvazione;
2. applichi la riduzione del 50% del corrispettivo per i periodi in cui l'acqua fornita da all'opponente è stata dichiarata non potabile;
3. applichi CP_1 la tariffa per l'acqua grezza per i periodi in cui l'acqua fornita da all'opponente è stata CP_1 dichiarata non potabile;
4. determini le somme versate dall'utente e il saldo del rapporto contrattuale”; che in data 29.6.2022 è stato richiesto al ctu di modificare le tabelle di calcolo secondo i seguenti criteri: “1) in tutte le tabelle viene riportata la tariffa per “uso non domestico” (differente per quota fissa e prima fascia di consumo) nonostante il CTU abbia correttamente indicato, a pag. 7, la tariffa ad
“uso domestico e assimilati” e il quesito sia al riguardo preciso e specifico;
2) si tratta di un'utenza condominiale formata da 73 unità abitative cosicché ogni fascia tariffaria spetta a tutte e 73 le unità abitative;
3) per quanto riguarda l'applicabilità di ciascuna tariffa: - manca la tariffa 2005 applicabile sino al 24.9.2006 - la tariffa 2008 non è applicabile perché approvata il 24.2.2009 cosicchè ai consumi di quell'anno va applicata la tariffa 2007; - la tariffa 2011 va applicata dal 31.3.11; - la tariffa 2013 va applicata dal 19.9.13”; che l'ing. in data 31.8.2021 ha chiesto una proroga autorizzata dal CP_1
Giudice all'udienza del 9.9.2021; che in data 27.7.2022 il ctu ha depositato la relazione finale;
che il
25.2.2023 il ctu ha depositato la parcella;
che il Giudice ha liquidato l'importo di € 2.000,00 oltre accessori di legge con decreto del 24.7.2024; che il procuratore ha invitato il ctu a rinunciare agli onorari;
che il ctu è decaduto dal diritto al compenso ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 115/2002; che non è stata applicata la riduzione prevista dall'art. 52 D.P.R. 115/2002; che il decreto non è motivato.
L'ing. e l' sono rimasti contumaci. Controparte_1 CP_1
All'udienza del 10.6.2025, svolta in trattazione scritta, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
- La domanda avanzata dal volta ad ottenere la revoca del decreto di Parte_1 liquidazione va accolta.
Come risulta dagli atti del giudizio, in data 27.7.2022 il ctu ha depositato la relazione in risposta ai quesiti formulati dal giudice. Con istanza depositata il 16.2.2023 il ctu ha chiesto una proroga per il deposito della nota spese;
in data 25.2.2023 il ctu ha chiesto la liquidazione del compenso, liquidato dal giudice con decreto del 24.7.2024, notificato alla parte ricorrente nella stessa data.
pagina 2 di 4 Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione relativa alla decadenza per effetto della decorrenza del termine di 100 giorni indicato dall'art. 71 D.P.R. 115/2002.
Secondo ciò che dispone l'art. 71, D.P.R., 115/2002, le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli
165 e 168. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
Come ha chiarito la giurisprudenza, in tema di spese di giustizia, l'incarico conferito agli ausiliari del magistrato deve intendersi espletato, in considerazione della funzione della consulenza tecnica e della lettera della legge, con il deposito della relazione, con essa avendo il consulente risposto, con la tempistica richiesta dal magistrato, ai quesiti formulati. Dalla data di tale deposito, pertanto, decorre il termine di cento giorni entro cui i detti ausiliari devono presentare, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 115/2002, la domanda di liquidazione del compenso loro spettante e delle spese sostenute (Cass., n. 22030/2018). La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la previsione del
D.P.R. 115/2002 comma 2 dell'art. 71, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico,
l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge (Cass., n.
18797/2023).
Nel caso di specie, la richiesta di liquidazione dei compensi è stata depositata il 25.2.2023, oltre il termine di 100 giorni decorrente dal 27.7. 2022.
Pertanto, stante la decadenza della domanda di liquidazione dei compensi, dev'essere accolta l'opposizione avanzata dal ricorrente e dev'essere disposta la revoca del decreto di liquidazione pronunciato dal Tribunale di Nuoro in data 24.7.2024.
Per effetto dell'accoglimento del primo motivo di opposizione, rimangono assorbite le ulteriori questioni sollevate dall'opponente.
- Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, va evidenziato che l'ing. non si è CP_1 opposto alla domanda del ricorrente, non ha proceduto alla richiesta del pagamento del compenso liquidato dal giudice in seguito alle eccezioni avanzate dal ricorrente, e, per effetto della decadenza, non potrà ricevere il compenso per l'attività svolta professionale nel corso del giudizio con la conseguenza che si è comunque prodotto un vantaggio per il ricorrente, posto che lo stesso non ha pagina 3 di 4 corrisposto alcun importo per le prestazioni svolte dal consulente. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così decide:
- revoca il decreto di liquidazione pronunciato dal Tribunale di Nuoro in data 24.7.2024;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Nuoro, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Tiziana Longu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 981/2024 promossa da:
, in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe d'Eboli, elettivamente domiciliato in San Teodoro (SS) alla
Via del Tirreno, 8
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.9.2024 il ha convenuto in giudizio Parte_1
l'ing. e l chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia Controparte_1 CP_1 esecutiva del decreto di liquidazione del compenso del ctu emesso dal Tribunale di Nuoro in data
24.7.2024; nel merito, la riforma o la revoca del decreto di liquidazione e il rigetto per intervenuta decadenza della domanda di liquidazione del compenso del ctu;
in via subordinata liquidarsi il compenso del ctu nella misura tabellare minima o in quella ritenuta equa, e comunque inferiore all'importo liquidato dal giudice;
con vittoria di spese.
pagina 1 di 4 Il ricorrente ha dedotto che nel corso del procedimento iscritto al n. R.G. 926/2019 è stata disposta ctu avente ad oggetto il seguente quesito: “Letti gli atti processuali, eseguiti gli accertamenti necessari, il CTU effettui 1. applichi la tariffa stabilita dall'Ente preposto, per consumi successivi alla pubblicazione della delibera di approvazione;
2. applichi la riduzione del 50% del corrispettivo per i periodi in cui l'acqua fornita da all'opponente è stata dichiarata non potabile;
3. applichi CP_1 la tariffa per l'acqua grezza per i periodi in cui l'acqua fornita da all'opponente è stata CP_1 dichiarata non potabile;
4. determini le somme versate dall'utente e il saldo del rapporto contrattuale”; che in data 29.6.2022 è stato richiesto al ctu di modificare le tabelle di calcolo secondo i seguenti criteri: “1) in tutte le tabelle viene riportata la tariffa per “uso non domestico” (differente per quota fissa e prima fascia di consumo) nonostante il CTU abbia correttamente indicato, a pag. 7, la tariffa ad
“uso domestico e assimilati” e il quesito sia al riguardo preciso e specifico;
2) si tratta di un'utenza condominiale formata da 73 unità abitative cosicché ogni fascia tariffaria spetta a tutte e 73 le unità abitative;
3) per quanto riguarda l'applicabilità di ciascuna tariffa: - manca la tariffa 2005 applicabile sino al 24.9.2006 - la tariffa 2008 non è applicabile perché approvata il 24.2.2009 cosicchè ai consumi di quell'anno va applicata la tariffa 2007; - la tariffa 2011 va applicata dal 31.3.11; - la tariffa 2013 va applicata dal 19.9.13”; che l'ing. in data 31.8.2021 ha chiesto una proroga autorizzata dal CP_1
Giudice all'udienza del 9.9.2021; che in data 27.7.2022 il ctu ha depositato la relazione finale;
che il
25.2.2023 il ctu ha depositato la parcella;
che il Giudice ha liquidato l'importo di € 2.000,00 oltre accessori di legge con decreto del 24.7.2024; che il procuratore ha invitato il ctu a rinunciare agli onorari;
che il ctu è decaduto dal diritto al compenso ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 115/2002; che non è stata applicata la riduzione prevista dall'art. 52 D.P.R. 115/2002; che il decreto non è motivato.
L'ing. e l' sono rimasti contumaci. Controparte_1 CP_1
All'udienza del 10.6.2025, svolta in trattazione scritta, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
- La domanda avanzata dal volta ad ottenere la revoca del decreto di Parte_1 liquidazione va accolta.
Come risulta dagli atti del giudizio, in data 27.7.2022 il ctu ha depositato la relazione in risposta ai quesiti formulati dal giudice. Con istanza depositata il 16.2.2023 il ctu ha chiesto una proroga per il deposito della nota spese;
in data 25.2.2023 il ctu ha chiesto la liquidazione del compenso, liquidato dal giudice con decreto del 24.7.2024, notificato alla parte ricorrente nella stessa data.
pagina 2 di 4 Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione relativa alla decadenza per effetto della decorrenza del termine di 100 giorni indicato dall'art. 71 D.P.R. 115/2002.
Secondo ciò che dispone l'art. 71, D.P.R., 115/2002, le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli
165 e 168. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
Come ha chiarito la giurisprudenza, in tema di spese di giustizia, l'incarico conferito agli ausiliari del magistrato deve intendersi espletato, in considerazione della funzione della consulenza tecnica e della lettera della legge, con il deposito della relazione, con essa avendo il consulente risposto, con la tempistica richiesta dal magistrato, ai quesiti formulati. Dalla data di tale deposito, pertanto, decorre il termine di cento giorni entro cui i detti ausiliari devono presentare, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 115/2002, la domanda di liquidazione del compenso loro spettante e delle spese sostenute (Cass., n. 22030/2018). La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la previsione del
D.P.R. 115/2002 comma 2 dell'art. 71, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico,
l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge (Cass., n.
18797/2023).
Nel caso di specie, la richiesta di liquidazione dei compensi è stata depositata il 25.2.2023, oltre il termine di 100 giorni decorrente dal 27.7. 2022.
Pertanto, stante la decadenza della domanda di liquidazione dei compensi, dev'essere accolta l'opposizione avanzata dal ricorrente e dev'essere disposta la revoca del decreto di liquidazione pronunciato dal Tribunale di Nuoro in data 24.7.2024.
Per effetto dell'accoglimento del primo motivo di opposizione, rimangono assorbite le ulteriori questioni sollevate dall'opponente.
- Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, va evidenziato che l'ing. non si è CP_1 opposto alla domanda del ricorrente, non ha proceduto alla richiesta del pagamento del compenso liquidato dal giudice in seguito alle eccezioni avanzate dal ricorrente, e, per effetto della decadenza, non potrà ricevere il compenso per l'attività svolta professionale nel corso del giudizio con la conseguenza che si è comunque prodotto un vantaggio per il ricorrente, posto che lo stesso non ha pagina 3 di 4 corrisposto alcun importo per le prestazioni svolte dal consulente. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così decide:
- revoca il decreto di liquidazione pronunciato dal Tribunale di Nuoro in data 24.7.2024;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Nuoro, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Tiziana Longu
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