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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 866/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 866/2022 promossa da:
P. IV , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IV_1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Herman Salvator Marsella (C.F.
; pec: ) e Roberta Blando C.F._1 Email_1
(C.F. pec: ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_2 presso lo studio di quest'ultima sito in Roma alla Via dei Crispolti n. 112, 72
OPPONENTE
CONTRO in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Giancarlo Longo (C.F. ; pec: C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvatore Email_3
Rubinetti sito in Calitri (AV) alla Via Francesco Tedesco n. 79
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il d.i. n. CP_1
1520/2021 (emesso il 15.12.2021 e notificato il 14.02.2022) con il quale l'intestato Tribunale la condannava al pagamento di € 12.049,67, oltre interessi e spese di procedura monitoria e successive occorrende, in favore di Assumeva l'opponente che: i) il credito Controparte_2
vantato da derivava da una serie di fatture emesse tra il 2017 e il Controparte_2 pagina 1 di 4 2020 per aver fornito energia elettrica al complesso immobiliare a vocazione turistica, denominato
“Villaggio Santo Stefano”, di proprietà del comune di San NG SU CA (Av); ii) la CP_1
aveva gestito in concessione detto complesso sino al 15.12.2016, data in cui l'amministrazione comunale le aveva intimato di interrompere immediatamente l'attività; iii) la fornitura serviva strade di proprietà pubblica, con la conseguenza che i costi dell'energia avrebbero dovuto essere addebitati all'ente locale e non alla concessionaria;
iv) a cagione di tali circostanze, la società aveva inoltrato al fornitore ripetute disdette dal contratto anche in epoca antecedente al provvedimento amministrativo del dicembre 2016. chiedeva, dunque, la revoca del d.i. opposto con vittoria di spese di giudizio in favore dei CP_1
procuratori antistatari e con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva la società opposta chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto - anche parziale, in relazione all'importo portato dalle fatture emesse prima della disdetta del 29.12.2017-
e il rigetto dell'avversa opposizione in quanto infondata, con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Concessa la parziale provvisoria esecuzione dell'ingiunzione ed assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuto che la prova orale richiesta dall'opponente vertesse su circostanze generiche ed irrilevanti ai fini della decisione e fatte precisare le conclusioni alle parti all'udienza del 30.01.2025, questo giudice tratteneva la causa in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
* * *
§ SUla fondatezza dell'opposizione
Preme evidenziare in diritto che l'onere di contestazione gravante sulle parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui si contesta l'allegazione avversaria. Nell'interpretazione ormai dominante della giurisprudenza di legittimità “il principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c. dopo la novella della L. n. 69/2009, prevede che i fatti non contestati specificatamente dalla controparte siano ritenuti provati dal giudice.” (cfr. Cass. civile sez. VI, 02/07/2021, n.18797).
Va a questo punto osservato che la società opponente non ha formulato alcuna contestazione né in ordine alla sussistenza del rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorso con Controparte_2
né in merito alla propria qualifica di controparte contrattuale del fornitore, dovendosi
[...]
ritenere pacifico che fosse l'unica intestataria della fornitura identificata dal POD (punto CP_1
di prelievo) n. IT001E804949232. Tanto premesso, a nulla rileva che la fornitura di energia elettrica servisse strade di proprietà pubblica, atteso che il comune di San NG sul CA è comunque un soggetto terzo rispetto al rapporto di fornitura, con la conseguenza che l'unica obbligata alla prestazione pagina 2 di 4 del corrispettivo è l'opponente almeno sino a quando non si provveda alla voltura dell'utenza in favore dell'ente locale. Del resto, tale soluzione era stata prospettata anche dal fornitore alla con CP_1
la comunicazione del 04.09.2018 (la cui mancata ricezione non è stata contestata dalla società), ove testualmente si legge “Vi precisiamo che la tipologia della fornitura non ci permette di procedere alla cessazione, infatti, trattandosi di pubblica illuminazione non ci è possibile interrompere l'erogazione di energia elettrica essendo un servizio di pubblica utilità. Pertanto, nel confermare la correttezza del nostro operato, vi comunichiamo che per poter sistemare la situazione contabile e contrattuale è necessario che il faccia richiesta di voltura facendosi anche carico di quanto fatturato a vostro CP_3
nome nel periodo da voi contestato.”.
La circostanza che l'energia elettrica fosse destinata a garantire pubblica illuminazione, invero, impediva alla parte opposta di sospendere o cessare la fornitura a fronte delle disdette inviate dall'opponente proprio perché trattantesi di servizio di pubblica utilità, come d'altro canto previsto dall'art. 23, comma
1 lett. c, del c.d. (Testo Integrato Morosità Elettrica di cui all'Allegato A alla deliberazione 29 CP_4
maggio 2015, 258/2015/R/com) che definisce come clienti non disalimentabili anche “altri clienti finali diversi da quelli identificati ai precedenti punti a) e b), per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall'impresa distributrice, non è stata prevista da parte della medesima impresa distributrice la sospensione della fornitura in relazione alla funzioni di pubblica utilità svolta dai medesimi.”.
In disparte la considerazione per cui la norma indicata richiami l'impresa distributrice e non la venditrice, viene qui in rilievo il riferimento alla funzione di pubblica utilità svolta dal cliente non disalimentabile, costituito nel caso di specie dalla società opponente.
difatti, ha ammesso di aver gestito in concessione le strutture pubbliche servite dalla CP_1
fornitura per cui è causa sino al 15.12.2016, data in cui l'amministrazione comunale le ha intimato di interrompere immediatamente l'attività. Il provvedimento dell'autorità amministrativa prodotto agli atti, tuttavia, rappresenta un diniego alla prosecuzione delle attività di “case e appartamenti per vacanze” oggetto della scia che la concessionaria ha presentato al comune in data 24.05.2016 e non può rivestire alcun valore probatorio in ordine all'avvenuta risoluzione e/o comunque cessazione del contratto di concessione.
In altri termini, l'opponente non ha fornito alcuna prova sul se e quando avrebbe cessato di condurre in concessione il complesso immobiliare “Villaggio Santo Stefano” di proprietà dell'ente locale, con la conseguenza che, allo stato degli atti, deve ritenersi che sia ancora essa il cliente non disalimentale ai sensi dell'art. 23 del TIMOE. Si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5582 del 09/04/2003 (Rv. 562034 - 01) sull'esercizio di detta facoltà nei contratti di fornitura attinenti a servizi pubblici essenziali, che è legittima pagina 3 di 4 solo se funzionale alla stipulazione di una nuova fornitura, secondo condizioni conformi a quelle praticate agli altri utenti, ed altresì obiettivamente ragionevoli ed eque.
Va infine rilevato che l'estrema genericità della contestazione in ordine al quantum della pretesa creditoria azionata in via monitoria non consente di vagliare la doglianza, atteso che, per ius receptum, la contestazione generica equivale a non contestazione (ex multis, Cass., n. 26908/2020). L'opposizione
è pertanto infondata e deve essere integralmente rigettata.
Non è infatti specificamente contestata l'erogazione dell'energia e la sua quantificazione, di talché deve ritenersi che il cliente abbia usufruito dell'energia elettrica erogata a seguito di disdetta e, per l'effetto va confermato il decreto ingiuntivo che abbia ad oggetto le relative somme (cfr. in senso conforme Tribunale
Bologna sez. II, 03/11/2017, n.2426: Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, va confermato il decreto ingiuntivo che abbia ad oggetto somme per la fornitura di energia quando venga provato che nonostante la disdetta l'energia sia stata comunque erogata ed il cliente ne abbia usufruito).
§ SUla temerarietà della lite.
La domanda va disattesa in assenza dei presupposti di legge ai fini della condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c., per non esservi prova della mala fede o colpa grave nell'agire in giudizio, peraltro in presenza di una domanda fondata.
§ SUle spese di lite
Le spese del presente giudizio di merito e del procedimento monitorio possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della prova dei tentativi di disdetta, nella rinnovata discrezionalità conseguente alla pronuncia 78/2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la spiegata opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 1520/2021 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- compensa integralmente le spese.
Avellino, 3 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 866/2022 promossa da:
P. IV , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IV_1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Herman Salvator Marsella (C.F.
; pec: ) e Roberta Blando C.F._1 Email_1
(C.F. pec: ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_2 presso lo studio di quest'ultima sito in Roma alla Via dei Crispolti n. 112, 72
OPPONENTE
CONTRO in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Giancarlo Longo (C.F. ; pec: C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvatore Email_3
Rubinetti sito in Calitri (AV) alla Via Francesco Tedesco n. 79
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il d.i. n. CP_1
1520/2021 (emesso il 15.12.2021 e notificato il 14.02.2022) con il quale l'intestato Tribunale la condannava al pagamento di € 12.049,67, oltre interessi e spese di procedura monitoria e successive occorrende, in favore di Assumeva l'opponente che: i) il credito Controparte_2
vantato da derivava da una serie di fatture emesse tra il 2017 e il Controparte_2 pagina 1 di 4 2020 per aver fornito energia elettrica al complesso immobiliare a vocazione turistica, denominato
“Villaggio Santo Stefano”, di proprietà del comune di San NG SU CA (Av); ii) la CP_1
aveva gestito in concessione detto complesso sino al 15.12.2016, data in cui l'amministrazione comunale le aveva intimato di interrompere immediatamente l'attività; iii) la fornitura serviva strade di proprietà pubblica, con la conseguenza che i costi dell'energia avrebbero dovuto essere addebitati all'ente locale e non alla concessionaria;
iv) a cagione di tali circostanze, la società aveva inoltrato al fornitore ripetute disdette dal contratto anche in epoca antecedente al provvedimento amministrativo del dicembre 2016. chiedeva, dunque, la revoca del d.i. opposto con vittoria di spese di giudizio in favore dei CP_1
procuratori antistatari e con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva la società opposta chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto - anche parziale, in relazione all'importo portato dalle fatture emesse prima della disdetta del 29.12.2017-
e il rigetto dell'avversa opposizione in quanto infondata, con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Concessa la parziale provvisoria esecuzione dell'ingiunzione ed assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuto che la prova orale richiesta dall'opponente vertesse su circostanze generiche ed irrilevanti ai fini della decisione e fatte precisare le conclusioni alle parti all'udienza del 30.01.2025, questo giudice tratteneva la causa in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
* * *
§ SUla fondatezza dell'opposizione
Preme evidenziare in diritto che l'onere di contestazione gravante sulle parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui si contesta l'allegazione avversaria. Nell'interpretazione ormai dominante della giurisprudenza di legittimità “il principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c. dopo la novella della L. n. 69/2009, prevede che i fatti non contestati specificatamente dalla controparte siano ritenuti provati dal giudice.” (cfr. Cass. civile sez. VI, 02/07/2021, n.18797).
Va a questo punto osservato che la società opponente non ha formulato alcuna contestazione né in ordine alla sussistenza del rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorso con Controparte_2
né in merito alla propria qualifica di controparte contrattuale del fornitore, dovendosi
[...]
ritenere pacifico che fosse l'unica intestataria della fornitura identificata dal POD (punto CP_1
di prelievo) n. IT001E804949232. Tanto premesso, a nulla rileva che la fornitura di energia elettrica servisse strade di proprietà pubblica, atteso che il comune di San NG sul CA è comunque un soggetto terzo rispetto al rapporto di fornitura, con la conseguenza che l'unica obbligata alla prestazione pagina 2 di 4 del corrispettivo è l'opponente almeno sino a quando non si provveda alla voltura dell'utenza in favore dell'ente locale. Del resto, tale soluzione era stata prospettata anche dal fornitore alla con CP_1
la comunicazione del 04.09.2018 (la cui mancata ricezione non è stata contestata dalla società), ove testualmente si legge “Vi precisiamo che la tipologia della fornitura non ci permette di procedere alla cessazione, infatti, trattandosi di pubblica illuminazione non ci è possibile interrompere l'erogazione di energia elettrica essendo un servizio di pubblica utilità. Pertanto, nel confermare la correttezza del nostro operato, vi comunichiamo che per poter sistemare la situazione contabile e contrattuale è necessario che il faccia richiesta di voltura facendosi anche carico di quanto fatturato a vostro CP_3
nome nel periodo da voi contestato.”.
La circostanza che l'energia elettrica fosse destinata a garantire pubblica illuminazione, invero, impediva alla parte opposta di sospendere o cessare la fornitura a fronte delle disdette inviate dall'opponente proprio perché trattantesi di servizio di pubblica utilità, come d'altro canto previsto dall'art. 23, comma
1 lett. c, del c.d. (Testo Integrato Morosità Elettrica di cui all'Allegato A alla deliberazione 29 CP_4
maggio 2015, 258/2015/R/com) che definisce come clienti non disalimentabili anche “altri clienti finali diversi da quelli identificati ai precedenti punti a) e b), per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall'impresa distributrice, non è stata prevista da parte della medesima impresa distributrice la sospensione della fornitura in relazione alla funzioni di pubblica utilità svolta dai medesimi.”.
In disparte la considerazione per cui la norma indicata richiami l'impresa distributrice e non la venditrice, viene qui in rilievo il riferimento alla funzione di pubblica utilità svolta dal cliente non disalimentabile, costituito nel caso di specie dalla società opponente.
difatti, ha ammesso di aver gestito in concessione le strutture pubbliche servite dalla CP_1
fornitura per cui è causa sino al 15.12.2016, data in cui l'amministrazione comunale le ha intimato di interrompere immediatamente l'attività. Il provvedimento dell'autorità amministrativa prodotto agli atti, tuttavia, rappresenta un diniego alla prosecuzione delle attività di “case e appartamenti per vacanze” oggetto della scia che la concessionaria ha presentato al comune in data 24.05.2016 e non può rivestire alcun valore probatorio in ordine all'avvenuta risoluzione e/o comunque cessazione del contratto di concessione.
In altri termini, l'opponente non ha fornito alcuna prova sul se e quando avrebbe cessato di condurre in concessione il complesso immobiliare “Villaggio Santo Stefano” di proprietà dell'ente locale, con la conseguenza che, allo stato degli atti, deve ritenersi che sia ancora essa il cliente non disalimentale ai sensi dell'art. 23 del TIMOE. Si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5582 del 09/04/2003 (Rv. 562034 - 01) sull'esercizio di detta facoltà nei contratti di fornitura attinenti a servizi pubblici essenziali, che è legittima pagina 3 di 4 solo se funzionale alla stipulazione di una nuova fornitura, secondo condizioni conformi a quelle praticate agli altri utenti, ed altresì obiettivamente ragionevoli ed eque.
Va infine rilevato che l'estrema genericità della contestazione in ordine al quantum della pretesa creditoria azionata in via monitoria non consente di vagliare la doglianza, atteso che, per ius receptum, la contestazione generica equivale a non contestazione (ex multis, Cass., n. 26908/2020). L'opposizione
è pertanto infondata e deve essere integralmente rigettata.
Non è infatti specificamente contestata l'erogazione dell'energia e la sua quantificazione, di talché deve ritenersi che il cliente abbia usufruito dell'energia elettrica erogata a seguito di disdetta e, per l'effetto va confermato il decreto ingiuntivo che abbia ad oggetto le relative somme (cfr. in senso conforme Tribunale
Bologna sez. II, 03/11/2017, n.2426: Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, va confermato il decreto ingiuntivo che abbia ad oggetto somme per la fornitura di energia quando venga provato che nonostante la disdetta l'energia sia stata comunque erogata ed il cliente ne abbia usufruito).
§ SUla temerarietà della lite.
La domanda va disattesa in assenza dei presupposti di legge ai fini della condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c., per non esservi prova della mala fede o colpa grave nell'agire in giudizio, peraltro in presenza di una domanda fondata.
§ SUle spese di lite
Le spese del presente giudizio di merito e del procedimento monitorio possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della prova dei tentativi di disdetta, nella rinnovata discrezionalità conseguente alla pronuncia 78/2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la spiegata opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 1520/2021 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- compensa integralmente le spese.
Avellino, 3 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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