TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5686/2017, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(P.IVA: )), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Alessandro Rizzo, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Roma
n. 162, elettivamente domicilia;
- PARTE ATTRICE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti del 02/2/2016 per Notar
Dott.ssa Rep. n. 28.629, Racc. n. 8.300, dagli Avv.ti Caterina Per_1
Sola e Giovanni Luppi, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio dell'avv. Mariarosaria Altieri, sito in Salerno al corso
Garibaldi n. 47;
- PARTE CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
E
(C.F.: e E_ C.F._1 CP
(C.F.: , rappresentati e difesi,
[...] C.F._2
Proc. N.R.G.A.C. 5686/2017 – Sentenza congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Alessandro Rizzo e Dario Maiorano, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Roma n. 162, elettivamente domiciliano;
- TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 20/3/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta di cui all'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il 07/7/2017 la Parte_1
hanno convenuto in giudizio deducendo: di avere Controparte_1
stipulato il 28/8/2014 con la un contratto di CP_1 CP_1
mutuo bancario, n. ARN00022510, dell'importo di € 500.000,00, da rimborsare in n. 48 mesi, ad un Tasso Annuo Effettivo Globale dichiarato del 9,35% e caratterizzato da una serie di oneri accessori tutti indicati, assistito da garanzia per le Piccole e Medie Imprese ai sensi della Legge n.
662/1996; che tra le parti intercorre anche il contratto di conto corrente bancario n. 31738; che essa ha incorporato con atto di fusione per Notar del 31/12/2015, Rep. n. 55889, Racc. n. 22696 la Persona_2 [...]
così subentrando in tutti i rapporti giuridici riferibili a CP_4
quest'ultima, tra i quali un contratto di mutuo bancario intrattenuto con la contrassegnato dal n. 190020 dell'importo di € Controparte_1
200.000,00, da rimborsare in n. 48 mesi ad un tasso annuo effettivo globale del 9,91%, stipulato il 28/8/2014, assistito da garanzia per le Piccole e
Medie Imprese ai sensi della Legge n. 662/1996, nonché un contratto di conto corrente contrassegnato dal n. 31746; che sebbene essa abbia correttamente e prontamente comunicato a Controparte_1
l'avvenuta fusione per incorporazione della il suddetto Controparte_5
contratto di mutuo non è stato mai formalmente trasferito alla , Pt_1
Proc. N.R.G.A.C. 5686/2017 – Sentenza nonostante i continui solleciti di quest'ultima, ed anzi la ha CP_1
continuato ad operare gli addebiti intestati a “ sul conto corrente CP_5
intestato alla;
che ciò peraltro, ha procurato all'organo di gestione Pt_1
una diffida da parte del revisore unico, sicché la società attrice si è vista costretta a preannunziare alla Banca l'intenzione di sospendere il pagamento delle rate di mutuo, anche a causa di tale illegittima inerzia;
che a tale comunicazione ha fatto seguito uno scambio di corrispondenze e di contatti telefonici, al fine condiviso di allineare le intestazioni con l'effettiva titolarità; che, tuttavia, prima ancora di risolvere tale problema, la CP_1
senza preavviso alcuno il 29/3/2017 ha segnalato a sofferenza in Centrale
Rischi il valore totale delle rate insolute;
che appare dunque evidente la necessità che il Tribunale, al fine di porre rimedio al pregiudizio che tale illegittima iscrizione procura alla società, ordini in via cautelare la cancellazione di tale segnalazione;
che l'analisi degli estratti conto, che ha avuto ad oggetto l'intera durata del rapporto di conto corrente, ha rivelato l'applicazione di interessi anatocistici, commissioni massimo scoperto, usura, altre spese non validamente pattuite, e si è riscontrato che la CP_1
ha applicato una capitalizzazione trimestrale delle competenze sul conto ordinario;
che le ricostruzioni operate hanno condotto alle seguenti risultanze: a) a seguito del ricalcolo eseguito utilizzando il tasso convenzionale applicato dalla ogni trimestre, partendo dal saldo CP_1
medio banca, in assenza di capitalizzazione, eludendo la c.m.s. e gli oneri collegati all'erogazione del credito, si ritiene che la società correntista abbia diritto alla ripetizione di quanto indebitamente versato nel corso del periodo contrattuale esaminato e individuato nell'importo di € 33.978,57; a seguito del ricalcolo eseguito utilizzando il tasso legale tempo per tempo vigente, partendo dal saldo medio banca, in assenza di capitalizzazione, eludendo la c.m.s. e gli oneri collegati all'erogazione del credito, si ritiene che la società correntista abbia diritto alla ripetizione di quanto indebitamente versato nel
Proc. N.R.G.A.C. 5686/2017 – Sentenza corso del periodo contrattuale esaminato e individuato nell'importo di €
34.727,56; che entrambi i contratti di mutuo sono caratterizzati dall'applicazione di interessi usurari, sommando gli interessi corrispettivi a quelli moratori.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le seguenti Parte_1
conclusioni: a) in via cautelare e d'urgenza, ordinare la cancellazione della segnalazione in sofferenza operata in Centrale Rischi presso la Banca
d'Italia;
b) accertare e dichiarare la nullità o comunque l'invalidità o, in subordine,
l'inefficacia dei contratti intercorsi, per le ragioni espresse in premessa e specificamente per l'applicazione sistematica di interessi oltre la soglia consentita per legge;
c) accertare l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi, delle commissioni e delle spese operata su conto corrente dalla convenuta;
d) accertare dunque l'illegittimità dello ius variandi CP_1
operato dalla e) per l'effetto, accertare anche mediante l'ausilio di CP_1
consulenza tecnica d'ufficio gli effettivi saldi di conto corrente e dei due mutui descritti;
f) accertare il diritto della società esponente ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente pagate alla da quantificarsi CP_1
in corso di causa anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio; g) per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma che sarà ritenuta dovuta, come quantificata in corso di causa anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio; h) condannare inoltre la al CP_1
pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme ritenute dovute;
i) con vittoria di spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la Controparte_1
deducendo: che in data 28/8/2014 essa stipulava con la società CP_5
il contratto di finanziamento n. 101/601/190020, in esecuzione del
[...]
quale provvedeva a concedere alla suddetta società la somma di €
200.000,00; che a garanzia delle obbligazioni assunte dalla CP_5
Proc. N.R.G.A.C. 5686/2017 – Sentenza con il contratto di finanziamento di cui sopra, il sig. ed Controparte_3
il sig. prestavano fideiussione, ognuno sino alla E_
concorrenza dell'importo di € 200.000,00; che in data 28/8/2014, essa stipulava con il contratto di finanziamento n. Parte_1
101/601/190022, in esecuzione del quale provvedeva a concedere alla suddetta società la somma di € 500.000,00; che a garanzia delle obbligazioni assunte dalla con il contratto di finanziamento CP_5
di cui sopra, il sig. prestavano fideiussione, ognuno E_
sino alla concorrenza dell'importo di € 500.000,00; che in data
30/12/2015, in esecuzione della delibera del 30/10/2015, la società veniva incorporata nella la quale, per effetto CP_5 Parte_1
della fusione, succedeva alla nei contratti da quest'ultima CP_5
stipulati; che in data 19/4/2017 essa, stante il protratto inadempimento da parte della società debitrice, inviava lettera a mezzo PEC, con la quale dichiarava risolti i contratti di finanziamento n. 101/601/190020 e n.
101/601/190022, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 7 del contratto e dichiarava decaduta dal beneficio del termine, invitandola al Parte_1
pagamento di tutto quanto dovuto;
che essa è creditrice nei confronti di e dei sigg.ri e Parte_1 Controparte_3 E_
della somma complessiva di € 400.261,88, quale: saldo passivo del contratto di finanziamento stipulato dalla società CP_5
di cui al punto A, per l'importo di € 114.948,87, per cui risultano
[...]
responsabili in solido fra loro il sig. ed il Parte_1 Controparte_3
sig. ; b. saldo passivo del contratto di finanziamento E_
stipulato dalla società di cui al punto C, per l'importo di € Parte_1
285.313,01, per cui risultano responsabili in solido fra loro ed Parte_1
il sig. ; che il suo credito è certo, liquido ed esigibile, E_
provato nel suo ammontare ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 385/1993; che l'atto di citazione è affetto da nullità, in quanto manca o è assolutamente
Proc. N.R.G.A.C. 5686/2017 – Sentenza incerto il “petitum”, nonché la “causa petendi”; che, in ogni caso, parte attrice non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., non avendo prodotto tutta la documentazione necessaria, al fine di consentire al Giudice di valutare l'esistenza e l'eventuale nullità delle clausole invalide, e soprattutto di svolgere un'indagine contabile sull'intero rapporto negoziale, oltre a non avere nemmeno individuato i “pagamenti” da essa effettuati di cui chiede la ripetizione;
che nel merito la domanda attorea è infondata e va rigettata, essendo state nei contratti di finanziamento le condizioni economiche pattuite validamente;
che essa formula domanda riconvenzionale affinché il
Tribunale, accertata la risoluzione ex art. 1456 c.c. dei contratti di finanziamento n. 101/601/190020 e n. 101/601/190022, condanni Pt_1
al pagamento della somma complessiva di € 400.261,88, come da
[...]
certificazione ex art. 50 T.U.B.; che premesso che anche dall'atto di citazione di il fatto costitutivo del diritto di credito della Parte_1
Banca - il contratto e l'aver adempiuto la propria obbligazione di versamento della cifra concessa sul conto corrente di corrispondenza collegato - non è in contestazione, essa produce in questa sede, al fine anche di quantificare il proprio credito, i contratti di finanziamento sottoscritti dal legale rappresentante della società e della CP_4
unitamente alle condizioni generali di contratto, con i relativi Parte_1
piani di ammortamento e gli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B.; che essa rileva che la società attrice, prima della domanda giudiziale non ha mai posto in contestazione alcun estratto conto inviato da CP_1
ex artt. 119 T.U.B. e 1832 c.c. e, pertanto, le comunicazioni inviate
[...]
periodicamente dalla Banca devono intendersi approvate dalla società attrice;
che ai sensi dell'art. 1944 c.c., i sigg.ri e Controparte_3 [...]
, in qualità di fideiussori per le obbligazioni assunte con E_
i contratti di finanziamento in oggetto, sono solidalmente responsabili con
Proc. N.R.G.A.C. 5686/2017 – Sentenza per il pagamento del debito nei confronti della Banca;
che, più Parte_1
in particolare: il sig. è obbligato in solido in relazione al contratto CP
di finanziamento n. 10160119020 della somma di € 114.948,87; il sig.
[...]
è obbligato in solido in relazione al contratto di finanziamento n. CP_2
10160119020 della somma di € 114.948,87 ed in relazione al contratto di finanziamento n. 101601190022 della somma di € 285.313,01.
In virtù di quanto innanzi esposto la (poi Controparte_1 [...]
ha formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare, Controparte_6
previo spostamento della prima udienza, ai sensi dell'art. 106 e 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa dei fideiussori sigg.ri Controparte_3
e ; in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di E_
citazione ex art. 164, comma 4 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
nel merito, rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, accertare la risoluzione del contratto di finanziamento n. 10160119020 ex art. 1456 c.c. e condannare, in solido fra loro, ed i siggi.ri e Parte_1 Controparte_3 CP_2
, , in qualità di fideiussori del contratto di finanziamento n.
[...]
10160119020, al pagamento di € 114.948,87; accertare la risoluzione del contratto di finanziamento n. 101601190022 ex art. 1456 c.c. e condannare, in solido fra loro, ed il sig. Parte_1 CP_2
, in qualità di fideiussore del contratto di finanziamento n.
[...]
101601190022, al pagamento di € 285.313,01; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Il precedente G.I. autorizzava la chiamata in causa dei terzi richiesta dalla
Banca convenuta e la provvedeva alla chiamata in Controparte_1
causa dei terzi.
Si costituivano in giudizio i sigg.ri e E_ CP
, riportandosi alle difese già formulate dalla nonché
[...] Parte_1
eccependo che stante la nullità dei contratti di mutuo rispetto ai quali essi
Proc. N.R.G.A.C. 5686/2017 – Sentenza hanno prestato fideiussione, anche le garanzie personali da loro rilasciate sarebbero affette da nullità; che ai sensi dell'art. 1956 c.c. i fideiussori non possono essere chiamati a garantire le obbligazioni della Isitel sorte successivamente alla sottoscrizione del contratto di garanzia se la banca ha fatto ulteriore credito alla cliente nella consapevolezza della difficoltà di essere soddisfatta e senza essersi procurata speciale autorizzazione da parte dei fideiussori.
In virtù di quanto innanzi esposto i sigg.ri e E_
hanno formulato le seguenti conclusioni: a) accertare Controparte_3
e dichiarare la nullità o comunque l'invalidità o, in subordine, l'inefficacia dei contratti intercorsi, per le ragioni espresse in premessa e specificamente per l'applicazione sistematica di interessi oltre la soglia consentita per legge;
b) accertare l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi, delle commissioni e delle spese operata su conto corrente dalla banca convenuta;
c) accertare dunque l'illegittimità dello ius variandi operato dalla banca;
d) per l'effetto, accertare anche mediante l'ausilio di consulenza tecnica d'ufficio gli effettivi saldi di conto corrente e dei due mutui descritti;
e) accertare il diritto della società esponente ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente pagate alla banca, da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio; f) per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma che sarà ritenuta dovuta, come quantificata in corso di causa anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio;
g) condannare inoltre la banca al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme ritenute dovute;
h) con vittoria di spese
Il precedente G.I. concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., quindi disponeva consulenza tecnica d'ufficio contabile.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Proc. N.R.G.A.C. 5686/2017 – Sentenza La causa veniva istruita quindi mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile e successivi chiarimenti.
All'udienza del 19/3/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta, questo Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA
1 - La ha introdotto il presente giudizio al fine di sentire Parte_1
accertata e dichiarata la nullità parziale dei contratti di conto corrente n.
31738 e n. 31746 per avere la applicato interessi passivi ultralegali CP_1
mai pattuiti, la commissione di massimo scoperto indeterminata e/o indeterminabile, capitalizzato trimestralmente gli interessi in violazione del disposto di cui all'articolo 1283 c.c. ed applicato interessi usurari, nonché esercitato illegittimamente lo “ius variandi”, nonchè dei contratti di finanziamento n. 101/601/190020 di € 200.000,00 e n. 101/601/190022 di € 500.000,00 per essere stati pattuiti ed applicati interessi usurari.
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
1.1. – Per quanto riguarda i contratti di conto corrente n. 31738 e n. 31746, deve ritenersi che la società attrice non abbia assolto all'onere della prova su di essa gravante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., di dimostrare i fatti costitutivi della domanda di accertamento negativo del credito e ripetizione dell'indebito.
Invero la giurisprudenza di legittimità è granitica (“ex pluribus” Cass. Civ.,
n. 29855/2022) nel ritenere “che in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario: Cass. 23 ottobre 2017,
n. 24948). Il principio trova applicazione ove si faccia questione
Proc. N.R.G.A.C. 5686/2017 – Sentenza dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali. Infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somam pagata in eccedenza, ha l'onere di provare
l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 14 maggio 2012, n. 7501).
Questa Corte ha affermato più volte che “alle controversie tra e CP_1
correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della al CP_1
pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione (Cass., 28 novembre 2018, n. 30822).
E' stato, infatti, stabilito che il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicchè il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.
Tale orientamento è stato ribadito anche di recente, affermando che il correntista è onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione e che il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto anche se il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare
Proc. N.R.G.A.C. 5686/2017 – Sentenza disponendo una consulenza tecnica contabile (Cass., 17 aprile 2020, n. 7895;
Cass., 11 novembre 2019, n. 29050).”.
Applicando le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte al caso di specie ne consegue che non avendo la società attrice prodotto i documenti contrattuali dei conti correnti n. 31738 e n. 31746 (non essendosi peraltro neppure attivata con lo sforzo minimo di diligenza richiesto per ottenerne copia ai sensi dell'art. 119, co. 4, T.U.B.) ed avendo depositato estratti conto limitatamente ai soli anni 2014 e 2015 (cfr. all.ti seconda memoria istruttoria di parte attrice) ne deriva che non può ritenersi assolto, da parte della l'”onus probandi” su di essa Parte_1
incombente, di talchè nessuna consulenza tecnica d'ufficio andava disposta in ordine ai rapporti di conto corrente, atteso che essa avrebbe assunto carattere “esplorativa”, volta a supplire carenze probatorie dell'attrice e che la domanda attorea è infondata.
1.2. – Parimenti infondata è la domanda attorea volta ad ottenere l'accertamento e declaratoria di nullità dei contratti di finanziamento n.
101/601/190020 di € 200.000,00 e n. 101/601/190022 di € 500.000,00.
Sul punto questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U. nominato, in quanto appaiono immuni da vizi di ordine logico e metodologico, oltre che pienamente rispettose della documentazione prodotta e delle norme “ratione temporis” applicabili ai fatti di causa.
L'ausiliario ha acclarato che in nessuno dei predetti contratti sono stati pattuiti o applicati interessi usurari e che non è stato applicato un T.A.E.G. maggiore rispetto a quello contrattualmente indicato. Peraltro, in ordine ad essa, questo Giudice ritiene di dover condividere l'orientamento (“ex multis”
Trib. Roma, 19/4/2017; Trib. Milano, n. 10832 del 26/10/2017; Trib.
Napoli, 12/2/2021) secondo cui la divergenza tra (o pattuito CP_7 CP_8
e (o applicato possa assumere rilevanza giuridica in termini CP_7 CP_8
di validità/invalidità parziale del contratto di finanziamento soltanto
Proc. N.R.G.A.C. 5686/2017 – Sentenza laddove si tratti di contratto di “credito al consumo”. A ben vedere, infatti, una siffatta sanzione, quella della nullità parziale, è stata espressamente prevista dal legislatore solo per il caso del “credito al consumo”, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6 T.U.B., introdotto dal D.Lgs. n.
141/2010; tale norma prevede espressamente che, nel caso in cui il
T.A.E.G. indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'I.S.C.) sono da considerarsi nulle. Secondo questa ricostruzione, in caso di contratti di prestito non stipulati da consumatori - la difformità tra I.S.C. pattuito ed I.S.C. applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il T.A.E.G.) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole.
In altri termini, l non rappresenta una specifica condizione economica CP_8
da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
L'erronea quantificazione dell quindi, non potrebbe comportare una CP_8
maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6, T.U.B. Del resto, non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una tale sanzione solo nel settore specifico del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, T.U.B., dispone che, nel caso in cui il
T.A.E.G. indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli
Proc. N.R.G.A.C. 5686/2017 – Sentenza effettivamente computati nell' siano da considerarsi nulle: qualora il CP_8
legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra l'I.S.C. pattuito ed applicato nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125-bis, sesto comma, T.U.B. In altri termini, in base al principio ermeneutico per cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, deve ritenersi che la mancata previsione di una norma analoga a quella di cui all'articolo 125-bis T.U.B., prevista “ad hoc” per il credito al consumo, non costituisca una lacuna normativa da colmare mediante il ricorso all'interpretazione analogica del disposto della succitata disposizione, stante l'assenza della “eadem ratio legis” tra le due fattispecie – atteso che nei finanziamenti al consumo, stante la “debolezza” della parte contrattuale del consumatore, appare più cognruo il rimedio della nullità parziale del contratto in caso di violazione delle norme sulla trasparenza in ordine al costo complessivo del prestito stesso – nonché considerato che le norme che sanciscono la nullità “testuale” (art. 1418, comma 3, c.c.) vanno interpretate, nel dubbio, restrittivamente, portando esse alla più grave forma di sanzione civilistica, appunto la nullità del contratto.
In termini si è espressa poi di recente anche la Suprema Corte con la pronuncia n. 4597/2023, secondo cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in
Proc. N.R.G.A.C. 5686/2017 – Sentenza contratto.”
Ne consegue che anche la domanda attorea volta alla rideterminazione del piano di ammortamento e ad ottenere la condanna della alla CP_1
restituzione delle somme corrisposte maggiori di quelle dovute, riferendosi a contratti conclusi da una persona giuridica quale la ed Parte_1
avendo ad oggetto importi superiori ad € 75.000,00 (come tali esclusi “ex lege” dall'alveo della tutela prevista per i contratti di credito al consumo – art. 122, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 385/193 - è infondata e va rigettata.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE
2 – La convenuta ha formulato domanda Controparte_1
riconvenzionale nei confronti della società attrice, chiedendo emettersi una pronuncia che accerti e dichiari che essa è creditrice, nei confronti della di complessivi € 114.949,87 quale saldo debitore del contratto Parte_1
di finanziamento n. 10160119020 ed € 285.313,01 quale saldo debitore del contratto di finanziamento n. 101601190022.
La domanda riconvenzionale è parzialmente fondata e va accolta.
La convenuta in riconvenzionale ha infatti fornito la Controparte_1
prova dell'esistenza ed ammontare del credito fatto valere in via riconvenzionale producendo in giudizio:
- copia del contratto di finanziamento n. 101/601/190020 del
28/8/2014 e relativo piano di ammortamento, validamente sottoscritto
(cfr. all. 2 della produzione di parte convenuta);
- lista movimenti contabili relativi al contratto di finanziamento n.
101/601/190020 (cfr. all. 11 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta);
- copia dei contratti di fideiussione stipulati dai sigg.ri CP
e (cfr. all. 3 della produzione di
[...] E_
parte convenuta);
- copia del contratto di finanziamento n. 101/601/190022 del
Proc. N.R.G.A.C. 5686/2017 – Sentenza 28/8/2014 e relativo piano di ammortamento, validamente sottoscritto
(cfr. all. 4 della produzione di parte convenuta);
- lista movimenti contabili relativi al contratto di finanziamento n.
101/601/190022 (cfr. all. 12 della seconda memoria istruttoria di parte convenuta);
- copia del contratto di fideiussione stipulato dal sig. CP_2
(cfr. all. 5 della produzione di parte convenuta);
[...]
- estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B. relativi ai due contratti di finanziamento (cfr. all. 8 della produzione di parte convenuta)
Dal canto loro, poi, gli opponenti non hanno contestato di avere sottoscritto tali contratti, né di avere ricevuto l'erogazione delle somme di cui la Banca chiede la restituzione in via riconvenzionale, né di non avere restituito gli importi richiesti (né, pur essendo a ciò tenuto, hanno dimostrato di avere adempiuto alla loro obbligazione restitutoria – Cass. Civ., SS.UU., n.
13533/2001), di talché tali circostanze possono ritenersi provate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, comma 1, c.p.c.
I terzi chiamati sigg.ri e hanno poi eccepito CP_2 CP
l'infondatezza nei loro confronti della domanda riconvenzionale, poiché stante l'accessorietà dei contratti di fideiussione da loro rilasciati a garanzia dell'adempimento derivanti dalle obbligazioni nascenti dai n. 2 contratti di finanziamento affetti da nullità per usurarietà degli interessi, anche le garanzie da essi prestate sarebbero nulle, nonché che essi sarebbero liberati ex art. 1956 c.c.
Le eccezioni sono infondate e vanno disattese.
Per quanto concerne, infatti, la dedotta invalidità in via derivata dei contratti di fideiussione, stante l'assenza di qualsiasi usurarietà all'interno dei contratti di finanziamento cui le garanzie personali rilasciate dai terzi chiamati accedono – come acclarato dal C.T.U. nominato – ne consegue che esse sono perfettamente valide ed efficaci.
Proc. N.R.G.A.C. 5686/2017 – Sentenza Analoghe considerazioni si impongono con riguardo alla eccepita liberazione ex art. 1956 c.c. dei garanti sigg.ri e , atteso che la CP_2 CP
Suprema Corte (“ex multis” Cass. Civ., n. 34685/2022) ha sancito che “Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito.”.
Sicchè, non avendo i terzi chiamati neppure allegato – prima ancora che provato – nè il peggioramento delle condizioni economiche della mutuataria nè la consapevolezza di tale peggioramento in capo alla Parte_1
Banca convenuta, ne consegue che l'eccezione non può trovare accoglimento.
Ciò posto, considerata la documentazione agli atti di causa e le risultanze peritali cui è pervenuto il C.T.U., consegue che:
- in relazione al contratto di finanziamento n. 10160119020
[...]
è creditrice nei confronti di e dei garanti CP_1 Parte_1
sigg.ri e di complessivi € 114.949,87; CP_2 CP
- in relazione al contratto di finanziamento n. 101601190022
[...]
è creditrice nei confronti di e del garante sig CP_1 Parte_1
di complessivi € 285.313,01. CP_2
Tuttavia, la stessa Banca convenuta in riconvenzionale ha dedotto con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., che in relazione al contratto di finanziamento n. 101601190022, il Fondo di Garanzia ha provveduto, in data 11/4/2018, a liquidare € 228.336,68 e che la domanda della Banca relativa a tale ultimo finanziamento nei confronti di e del sig. Parte_1
è ridotta dunque alla somma di € 60.226,55 (cfr. all.ti 9 e 10 CP_2
Proc. N.R.G.A.C. 5686/2017 – Sentenza della prima memoria istruttoria di parte convenuta).
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda riconvenzionale è fondata e va accolta e, per l'effetto, la ed i Parte_1
sigg.ri e vanno condannati al E_ Controparte_3
pagamento, in solido tra loro, in favore della di Controparte_1
complessivi € 114.949,87 quale saldo debitore del finanziamento n.
10160119020 e la ed il sig. al Parte_1 E_
pagamento, in favore della di complessivi € Controparte_1
60.226,55 quale saldo debitore del finanziamento n. 101601190022.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3 - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che le domande attoree sono state rigettate ed è stata accolta la domanda riconvenzionale, sono poste a carico a carico di
e in solido Parte_1 E_ Controparte_3
tra loro e, considerate la natura, il valore (€ 175.176,42, pari a quello del
“decisum”, corrispondente alla somma delle domande riconvenzionali accolte) e la complessità delle questioni (media), in assenza di nota spese, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 14.103,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00 per la fase introduttiva;
€ 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad €
1.214,00 (per C.U.), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
3.1 - Per le stesse ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di di Parte_1 [...]
e di . E_ Controparte_3
P.Q.M.
Proc. N.R.G.A.C. 5686/2017 – Sentenza Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la ed i sigg.ri e Parte_1 E_ CP
al pagamento, in solido tra loro, in favore della
[...] [...]
di complessivi € 114.949,87 quale saldo debitore del CP_1
finanziamento n. 10160119020;
3) Accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la ed il sig. al pagamento, in solido Parte_1 E_
tra loro, in favore della di complessivi € Controparte_1
60.226,55 quale saldo debitore del finanziamento n. 101601190022;
4) Condanna e Parte_1 E_ CP
alla refusione, in solido tra loro, in favore della
[...] [...]
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 1.214,00, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
5) Pone definitivamente le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, a carico di di e Parte_1 E_
di . Controparte_3
Così deciso in Salerno il 07/7/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5686/2017 – Sentenza