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Sentenza breve 18 marzo 2026
Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 18/03/2026, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00164/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 00404 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00164/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 164 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fonderie Regali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ON S.p.a. in liquidazione giudiziale, in persona dei curatori e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Mariuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di SC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come N. 00164/2025 REG.RIC.
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima in SC, Palazzo Broletto piazza Paolo VI, 29;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (AR) - Lombardia - Dipartimento di
SC, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Travagliato, TS SC e NA EC, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ed emissione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.,
- dell'Atto Dirigenziale prot. n. 19460 del 3 febbraio 2025, adottato dal Direttore del settore Sviluppo industriale e Paesaggio della Provincia di SC avente ad oggetto
“Esiti visita ispettiva ordinaria di ARPA: diffida e sospensione ai sensi dell'art. 29- decies, comma 9, lettera b) del d.lgs. 152/06 e s.m.i..”;
- della Relazione finale prot. n. 199740 della visita ispettiva ordinaria condotta da
ARPA Dipartimento di SC, notificata in data 17 dicembre 2024;
- ove occorrer possa, della nota prot. 235983/2024 del 24 dicembre 2024 con cui la
Provincia di SC ha comunicato l'avvio del procedimento di diffida e contestuale sospensione dell'attività;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fonderie Regali S.r.l. con ricorso notificato il 17.6.2025:
per l'annullamento, N. 00164/2025 REG.RIC.
- in parte qua della nota prot. n. 76042 del 18 aprile 2025 adottata dal Direttore del settore Sviluppo industriale e Paesaggio della Provincia di SC, avente ad oggetto
“MONTINI S.P.A AIA n. 1028 del 09/04/2019. Riesame del provvedimento provinciale P.G. n. 19460 del 03/02/2025 di diffida e sospensione dell'AIA vigente.
Diffida all'attuazione delle misure e contestuale comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'AIA";
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di SC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso collettivo tempestivamente notificato alla Provincia di SC ed all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (AR) – Lombardia – dipartimento di
SC, nonché ai controinteressati Comune di Travagliato, TS SC e EC
NA (commissario giudiziale del concordato preventivo n. 576-1/2024 di ON
S.p.A.). ON S.p.a. e Fonderie Regali S.r.l. (rispettivamente nelle vesti di concedente ed affittuaria del ramo di azienda costituito dallo stabilimento di
Travagliato) hanno impugnato l'Atto Dirigenziale n. 19460 del 3.2.2025 con cui la
Provincia di SC ha sospeso l'AIA rilasciata alla prima, diffidandola all'eliminazione delle inosservanze alle prescrizioni riscontrate da AR nel corso delle precedenti visite ispettive, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ed emissione di misure cautelari monocratiche. N. 00164/2025 REG.RIC.
2.- Con decreto presidenziale n. 41/2025 è stata parzialmente accolta l'istanza cautelare, consentendo “la prosecuzione dell'attività dello stabilimento di
Travagliato, per assolvere le commesse in corso, sino alla data dell'udienza camerale per la trattazione dell'istanza cautelare, ferme restando le ulteriori prescrizioni compatibili con la prosecuzione dell'attività, contenute nella diffida impugnata, la quale conserva dunque, per tali prescrizioni e per i relativi termini – escluso quello di due giorni, evidentemente irragionevole, nella situazione descritta negli atti di causa – piena efficacia”.
3.- Si è costituita la Provincia di SC, depositando la sentenza del Tribunale di
SC n. 70 del 3.3.2025 che ha dichiarato la liquidazione giudiziale di ON
S.p.a., istando per l'interruzione del processo.
4.- In data 7.3.2025 si è costituita ON S.p.A. in liquidazione giudiziale, instando per la prosecuzione del giudizio ed il successivo 8.3.2025 Fonderie Regali S.r.l. ha dato atto dell'intervenuta volturazione dell'AIA a suo favore, insistendo nell'accoglimento della domanda cautelare.
5.- La Provincia di SC ha depositato, in data 10.3.2025, comunicazione di avvio del procedimento di riesame in autotutela del provvedimento impugnato, già oggetto di parziale sospensione cautelare da parte del Presidente del Tar con il decreto di cui al § 2, concedendo – su richiesta di Fonderie Regali - la prosecuzione delle attività lavorative dello stabilimento di Travagliato nelle more della definizione del riesame.
6.- L'udienza camerale del 12.3.2025 è stata rinviata a quella del 5.11.2025 nella prospettiva di una definizione stragiudiziale della controversia.
7.- Con provvedimento n. 76042 del 18.4.2025 la Provincia di SC ha concluso il procedimento di riesame, confermando la precedente determinazione del 3.2.2025.
8.- Con ricorso per motivi aggiunti Fonderie Regali S.r.l. ha impugnato quest'ultimo provvedimento, chiedendone l'annullamento, senza tuttavia proporre alcuna domanda cautelare. N. 00164/2025 REG.RIC.
9.- In data 29.10.2025 la Provincia ha depositato documenti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'AIA in ragione del “mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida provinciale P.G. n. 76042 del 18.04.2025, accertato da ARPA nella verifica ispettiva di agosto 2025” e della “mancata adozione da parte del gestore di misure di salvaguardia adeguate e atte a limitare l'apporto di inquinanti nei sistemi di raccolta delle acque meteoriche e il loro trascinamento all'esterno dell'installazione IPPC, tenendo conto di quanto sopra osservato in riferimento alla nota di Fonderie Regali Srl del 31/07/2025”, adottando un'ulteriore diffida all'attuazione degli interventi necessari per l'eliminazione delle inottemperanze e violazioni accertate dalla visita ispettiva.
10.- All'esito dell'udienza camerale del 5.11.2025 la domanda cautelare è stata dichiarata improcedibile, non costituendo il provvedimento con lo stesso impugnato fonte attuale di lesione per le ricorrenti, eventualmente da ricondurre al provvedimento da ultimo emesso dalla Provincia il 2.9.2025, che, tuttavia, non risultava essere stato impugnato.
11.- In data 2.2.2026 la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, instando per una pronuncia conforme a spese compensate, cui ha aderito la Provincia di SC.
12.- All'udienza dell'11.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
13.- In considerazione di quanto precede, i ricorsi vanno dichiarati improcedibili, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a e le spese di lite vanno compensate, in aderenza alle richieste delle parti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. N. 00164/2025 REG.RIC.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL BR, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca RD EL BR
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 18/03/2026
N. 00404 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00164/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 164 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fonderie Regali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ON S.p.a. in liquidazione giudiziale, in persona dei curatori e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Mariuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di SC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come N. 00164/2025 REG.RIC.
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima in SC, Palazzo Broletto piazza Paolo VI, 29;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (AR) - Lombardia - Dipartimento di
SC, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Travagliato, TS SC e NA EC, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ed emissione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.,
- dell'Atto Dirigenziale prot. n. 19460 del 3 febbraio 2025, adottato dal Direttore del settore Sviluppo industriale e Paesaggio della Provincia di SC avente ad oggetto
“Esiti visita ispettiva ordinaria di ARPA: diffida e sospensione ai sensi dell'art. 29- decies, comma 9, lettera b) del d.lgs. 152/06 e s.m.i..”;
- della Relazione finale prot. n. 199740 della visita ispettiva ordinaria condotta da
ARPA Dipartimento di SC, notificata in data 17 dicembre 2024;
- ove occorrer possa, della nota prot. 235983/2024 del 24 dicembre 2024 con cui la
Provincia di SC ha comunicato l'avvio del procedimento di diffida e contestuale sospensione dell'attività;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fonderie Regali S.r.l. con ricorso notificato il 17.6.2025:
per l'annullamento, N. 00164/2025 REG.RIC.
- in parte qua della nota prot. n. 76042 del 18 aprile 2025 adottata dal Direttore del settore Sviluppo industriale e Paesaggio della Provincia di SC, avente ad oggetto
“MONTINI S.P.A AIA n. 1028 del 09/04/2019. Riesame del provvedimento provinciale P.G. n. 19460 del 03/02/2025 di diffida e sospensione dell'AIA vigente.
Diffida all'attuazione delle misure e contestuale comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'AIA";
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di SC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso collettivo tempestivamente notificato alla Provincia di SC ed all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (AR) – Lombardia – dipartimento di
SC, nonché ai controinteressati Comune di Travagliato, TS SC e EC
NA (commissario giudiziale del concordato preventivo n. 576-1/2024 di ON
S.p.A.). ON S.p.a. e Fonderie Regali S.r.l. (rispettivamente nelle vesti di concedente ed affittuaria del ramo di azienda costituito dallo stabilimento di
Travagliato) hanno impugnato l'Atto Dirigenziale n. 19460 del 3.2.2025 con cui la
Provincia di SC ha sospeso l'AIA rilasciata alla prima, diffidandola all'eliminazione delle inosservanze alle prescrizioni riscontrate da AR nel corso delle precedenti visite ispettive, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ed emissione di misure cautelari monocratiche. N. 00164/2025 REG.RIC.
2.- Con decreto presidenziale n. 41/2025 è stata parzialmente accolta l'istanza cautelare, consentendo “la prosecuzione dell'attività dello stabilimento di
Travagliato, per assolvere le commesse in corso, sino alla data dell'udienza camerale per la trattazione dell'istanza cautelare, ferme restando le ulteriori prescrizioni compatibili con la prosecuzione dell'attività, contenute nella diffida impugnata, la quale conserva dunque, per tali prescrizioni e per i relativi termini – escluso quello di due giorni, evidentemente irragionevole, nella situazione descritta negli atti di causa – piena efficacia”.
3.- Si è costituita la Provincia di SC, depositando la sentenza del Tribunale di
SC n. 70 del 3.3.2025 che ha dichiarato la liquidazione giudiziale di ON
S.p.a., istando per l'interruzione del processo.
4.- In data 7.3.2025 si è costituita ON S.p.A. in liquidazione giudiziale, instando per la prosecuzione del giudizio ed il successivo 8.3.2025 Fonderie Regali S.r.l. ha dato atto dell'intervenuta volturazione dell'AIA a suo favore, insistendo nell'accoglimento della domanda cautelare.
5.- La Provincia di SC ha depositato, in data 10.3.2025, comunicazione di avvio del procedimento di riesame in autotutela del provvedimento impugnato, già oggetto di parziale sospensione cautelare da parte del Presidente del Tar con il decreto di cui al § 2, concedendo – su richiesta di Fonderie Regali - la prosecuzione delle attività lavorative dello stabilimento di Travagliato nelle more della definizione del riesame.
6.- L'udienza camerale del 12.3.2025 è stata rinviata a quella del 5.11.2025 nella prospettiva di una definizione stragiudiziale della controversia.
7.- Con provvedimento n. 76042 del 18.4.2025 la Provincia di SC ha concluso il procedimento di riesame, confermando la precedente determinazione del 3.2.2025.
8.- Con ricorso per motivi aggiunti Fonderie Regali S.r.l. ha impugnato quest'ultimo provvedimento, chiedendone l'annullamento, senza tuttavia proporre alcuna domanda cautelare. N. 00164/2025 REG.RIC.
9.- In data 29.10.2025 la Provincia ha depositato documenti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'AIA in ragione del “mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida provinciale P.G. n. 76042 del 18.04.2025, accertato da ARPA nella verifica ispettiva di agosto 2025” e della “mancata adozione da parte del gestore di misure di salvaguardia adeguate e atte a limitare l'apporto di inquinanti nei sistemi di raccolta delle acque meteoriche e il loro trascinamento all'esterno dell'installazione IPPC, tenendo conto di quanto sopra osservato in riferimento alla nota di Fonderie Regali Srl del 31/07/2025”, adottando un'ulteriore diffida all'attuazione degli interventi necessari per l'eliminazione delle inottemperanze e violazioni accertate dalla visita ispettiva.
10.- All'esito dell'udienza camerale del 5.11.2025 la domanda cautelare è stata dichiarata improcedibile, non costituendo il provvedimento con lo stesso impugnato fonte attuale di lesione per le ricorrenti, eventualmente da ricondurre al provvedimento da ultimo emesso dalla Provincia il 2.9.2025, che, tuttavia, non risultava essere stato impugnato.
11.- In data 2.2.2026 la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, instando per una pronuncia conforme a spese compensate, cui ha aderito la Provincia di SC.
12.- All'udienza dell'11.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
13.- In considerazione di quanto precede, i ricorsi vanno dichiarati improcedibili, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a e le spese di lite vanno compensate, in aderenza alle richieste delle parti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. N. 00164/2025 REG.RIC.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL BR, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca RD EL BR
IL SEGRETARIO