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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 4075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4075 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29161 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021,
avente ad oggetto:“Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto risarcimento del danno per sinistro stradale” e vertente
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lippiello Maria, giusta procura in atti, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in
Mariglianella (NA) alla Via Onorevole Carpino n.1
APPELLANTE
E
, in p.l.r.p.t., (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Fuscaldo Antonio e , giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso Controparte_2
lo studio dei difensori in S. Giorgio a Cremano (NA) alla Via Salvator Rosa 56
APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto ritualmente notificato alle controparti, l'appellante in epigrafe indicata impugnava la sentenza n. 12982/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 3.5.2021 e non notificata che rigettava la domanda di risarcimento danni al veicolo proposta da
[...]
. Parte_1
Il predetto, nella qualità di proprietario del veicolo 50 tg. X7SXN8, agiva in giudizio in Pt_2
relazione al sinistro, asseritamente verificatosi in data 5/11/2016 alle ore 2:00, in Napoli –
Fuorigrotta al Viale Augusto, allorquando, secondo la ricostruzione attorea, l'autovettura Fiat
Croma tg. CZ287BG, di proprietà di ed assicurata con la compagnia Controparte_3 CP_4
usciva in retromarcia da una traversa in controsenso posta sul lato destro, urtando con il
[...]
proprio lato posteriore, il lato destro del veicolo che marciava in direzione piazza Italia, Pt_3
tale che, per effetto dell'impatto, il veicolo andava a collidere con il proprio lato anteriore Pt_3
sinistro contro dei contenitori della spazzatura, riportando danni alla carrozzeria.
Censurava la gravata decisione per l'errata applicazione del disposto di cui all' art 2697 c.c.
sostenendo che il teste escusso aveva offerto elementi probatori a sostegno della dinamica del sinistro e per omessa motivazione circa la ricorrenza di un'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art.2054 co.2 c.c..
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente e/o proprietario del veicolo Fiat Croma
e per l'effetto condannarlo in solido con la al risarcimento dei danni subiti Controparte_4
dall'istante pari a €4524,39 incluso IVA, oltre al danno da fermo tecnico dal dì del sinistro al saldo il tutto da contenersi nei limiti di euro 5.200,00, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione delle spese.
1.1. Si costituiva chiedendo di rigettare l'appello, con vittoria di spese Controparte_1
e competenze di lite.
1.2. Non si è costituito , sebbene ritualmente citato. Controparte_3
2. Acquisito il fascicolo di primo grado, rinviata la causa, subentrava questo giudice in data
15.07.2024, acquisito l'atto di citazione notificato, veniva fissata per il giorno 08.04.2025 udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co.
della disposizione richiamata con deposito della sentenza nel termine di gg.30. 3. Il Tribunale osserva.
3.1. Va dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio. Controparte_3
3.2. L'appello va rigettato.
L'appellante ha censurato la gravata decisione sostenendo che vi sarebbe stata un'erronea valutazione del complesso delle risultanze istruttorie ed in particolare della deposizione testimoniale.
Diversamente dall'esame della sentenza appellata e dalla lettura dei verbali di udienza emerge che il giudice di prime cure ha correttamente motivato la propria decisione, illustrando in modo dettagliato e punto per punto le circostanze che l'hanno portato a considerare non raggiunto l'onere della prova posto a carico di parte attrice.
CP_ Correttamente, infatti, il giudice di primo grado ha rilevato che: “….il teste afferma che la
effettuava una manovra di retromarcia in uscita da un parcheggio senza precisare da quale lato
CP_ della carreggiata provenisse, mentre in citazione l'attore dichiara che la proveniva da una
traversa in controsenso posta sul lato destro. L'attore in citazione non precisa con quale dinamica
e su quale lato della carreggiata fossero posizionati i cassonetti dei rifiuti, mentre il teste riferisce
che detti cassonetti erano posizionati sul lato sinistro della carreggiata. In realtà non è stata
chiarita la dinamica del sinistro, la posizione delle auto, i punti d'urto, il lato della carreggiata
di provenienza della Fiat Croma, se inoltre si trattasse di retromarcia in uscita da un parcheggio
o da una traversa laterale in controsenso.
Deve inoltre aggiungersi che il consulente di parte convenuta ha rilevato l'incompatibilità del
danni lamentati sulla fiancata destra dell'auto attorea affermando “ l'ispezione ha evidenziato
esiti da urto tangente di natura statica incoerente con l'ipotesi collissiva descritta in atti”.
Ebbene, ritiene il Tribunale che le valutazioni circa la dinamica del sinistro siano pienamente da condividere essendo le dichiarazioni rese dal teste estremamente generiche avendo egli Tes_1
riferito: “..mi trovavo in Napoli, al Viale Augusto, davanti al bar franco… allorquando ho visto
un'auto car city che percorreva il Viale Augusto in direzione Piazza Italia…innanzi al bar franco,
in manovra di retromarcia, nell'uscire dal parcheggio, una Fiat Croma di cui non ricordo il colore, urtava la macchina nella parte, preciso, fiancata posteriore destra;
ADR a seguito
dell'urto la macchina 50 viene sospinta contro alcuni bidoni della spazzatura posti sul lato sinistro
della strada……….ADR ricordo che la macchina riportava danni alla fincata posteriore destra
ed alla parte anteriore sinistra…”.
Appare evidente la lacunosità e genericità delle circostanze riferite dal teste che, come condivisibilmente argomentato dal giudice di prime cure, non ha precisato da quale lato della
CP_ carreggiata proveniva la Croma, né dove fossero posizionati i cassonetti dei rifiuti, né la
CP_ posizione delle auto, i punti d'urto, il lato della carreggiata di provenienza della Croma, né se si trattasse di retromarcia in uscita da un parcheggio o da una traversa laterale in controsenso.
Non priva di rilievo è poi la circostanza dell'insussistenza di elementi di riscontro esterno delle dichiarazioni rese dal teste.
Per le ragioni esposte, assorbito ogni altro rilievo, l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino a € 5.200,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed applicando i parametri minimi,
in ragione della non complessità delle questioni esaminate.
Nulla per le spese di lite tra l'appellante e stante la contumacia. Controparte_3
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando nella causa civile iscritta al n. 29161/2021 r.g.a.c., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 12982/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 3/5/2021, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_4
presente giudizio che si liquidano in € 811,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
c) nulla per le spese di lite tra l'appellante e l' appellato;
Controparte_3
d) dà atto della sussistenza del presupposto, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Così deciso in Napoli il 24.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29161 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021,
avente ad oggetto:“Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto risarcimento del danno per sinistro stradale” e vertente
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lippiello Maria, giusta procura in atti, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in
Mariglianella (NA) alla Via Onorevole Carpino n.1
APPELLANTE
E
, in p.l.r.p.t., (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Fuscaldo Antonio e , giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso Controparte_2
lo studio dei difensori in S. Giorgio a Cremano (NA) alla Via Salvator Rosa 56
APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto ritualmente notificato alle controparti, l'appellante in epigrafe indicata impugnava la sentenza n. 12982/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 3.5.2021 e non notificata che rigettava la domanda di risarcimento danni al veicolo proposta da
[...]
. Parte_1
Il predetto, nella qualità di proprietario del veicolo 50 tg. X7SXN8, agiva in giudizio in Pt_2
relazione al sinistro, asseritamente verificatosi in data 5/11/2016 alle ore 2:00, in Napoli –
Fuorigrotta al Viale Augusto, allorquando, secondo la ricostruzione attorea, l'autovettura Fiat
Croma tg. CZ287BG, di proprietà di ed assicurata con la compagnia Controparte_3 CP_4
usciva in retromarcia da una traversa in controsenso posta sul lato destro, urtando con il
[...]
proprio lato posteriore, il lato destro del veicolo che marciava in direzione piazza Italia, Pt_3
tale che, per effetto dell'impatto, il veicolo andava a collidere con il proprio lato anteriore Pt_3
sinistro contro dei contenitori della spazzatura, riportando danni alla carrozzeria.
Censurava la gravata decisione per l'errata applicazione del disposto di cui all' art 2697 c.c.
sostenendo che il teste escusso aveva offerto elementi probatori a sostegno della dinamica del sinistro e per omessa motivazione circa la ricorrenza di un'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art.2054 co.2 c.c..
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente e/o proprietario del veicolo Fiat Croma
e per l'effetto condannarlo in solido con la al risarcimento dei danni subiti Controparte_4
dall'istante pari a €4524,39 incluso IVA, oltre al danno da fermo tecnico dal dì del sinistro al saldo il tutto da contenersi nei limiti di euro 5.200,00, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione delle spese.
1.1. Si costituiva chiedendo di rigettare l'appello, con vittoria di spese Controparte_1
e competenze di lite.
1.2. Non si è costituito , sebbene ritualmente citato. Controparte_3
2. Acquisito il fascicolo di primo grado, rinviata la causa, subentrava questo giudice in data
15.07.2024, acquisito l'atto di citazione notificato, veniva fissata per il giorno 08.04.2025 udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la causa è stata decisa ai sensi dell'ult.co.
della disposizione richiamata con deposito della sentenza nel termine di gg.30. 3. Il Tribunale osserva.
3.1. Va dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio. Controparte_3
3.2. L'appello va rigettato.
L'appellante ha censurato la gravata decisione sostenendo che vi sarebbe stata un'erronea valutazione del complesso delle risultanze istruttorie ed in particolare della deposizione testimoniale.
Diversamente dall'esame della sentenza appellata e dalla lettura dei verbali di udienza emerge che il giudice di prime cure ha correttamente motivato la propria decisione, illustrando in modo dettagliato e punto per punto le circostanze che l'hanno portato a considerare non raggiunto l'onere della prova posto a carico di parte attrice.
CP_ Correttamente, infatti, il giudice di primo grado ha rilevato che: “….il teste afferma che la
effettuava una manovra di retromarcia in uscita da un parcheggio senza precisare da quale lato
CP_ della carreggiata provenisse, mentre in citazione l'attore dichiara che la proveniva da una
traversa in controsenso posta sul lato destro. L'attore in citazione non precisa con quale dinamica
e su quale lato della carreggiata fossero posizionati i cassonetti dei rifiuti, mentre il teste riferisce
che detti cassonetti erano posizionati sul lato sinistro della carreggiata. In realtà non è stata
chiarita la dinamica del sinistro, la posizione delle auto, i punti d'urto, il lato della carreggiata
di provenienza della Fiat Croma, se inoltre si trattasse di retromarcia in uscita da un parcheggio
o da una traversa laterale in controsenso.
Deve inoltre aggiungersi che il consulente di parte convenuta ha rilevato l'incompatibilità del
danni lamentati sulla fiancata destra dell'auto attorea affermando “ l'ispezione ha evidenziato
esiti da urto tangente di natura statica incoerente con l'ipotesi collissiva descritta in atti”.
Ebbene, ritiene il Tribunale che le valutazioni circa la dinamica del sinistro siano pienamente da condividere essendo le dichiarazioni rese dal teste estremamente generiche avendo egli Tes_1
riferito: “..mi trovavo in Napoli, al Viale Augusto, davanti al bar franco… allorquando ho visto
un'auto car city che percorreva il Viale Augusto in direzione Piazza Italia…innanzi al bar franco,
in manovra di retromarcia, nell'uscire dal parcheggio, una Fiat Croma di cui non ricordo il colore, urtava la macchina nella parte, preciso, fiancata posteriore destra;
ADR a seguito
dell'urto la macchina 50 viene sospinta contro alcuni bidoni della spazzatura posti sul lato sinistro
della strada……….ADR ricordo che la macchina riportava danni alla fincata posteriore destra
ed alla parte anteriore sinistra…”.
Appare evidente la lacunosità e genericità delle circostanze riferite dal teste che, come condivisibilmente argomentato dal giudice di prime cure, non ha precisato da quale lato della
CP_ carreggiata proveniva la Croma, né dove fossero posizionati i cassonetti dei rifiuti, né la
CP_ posizione delle auto, i punti d'urto, il lato della carreggiata di provenienza della Croma, né se si trattasse di retromarcia in uscita da un parcheggio o da una traversa laterale in controsenso.
Non priva di rilievo è poi la circostanza dell'insussistenza di elementi di riscontro esterno delle dichiarazioni rese dal teste.
Per le ragioni esposte, assorbito ogni altro rilievo, l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino a € 5.200,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed applicando i parametri minimi,
in ragione della non complessità delle questioni esaminate.
Nulla per le spese di lite tra l'appellante e stante la contumacia. Controparte_3
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando nella causa civile iscritta al n. 29161/2021 r.g.a.c., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 12982/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 3/5/2021, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_4
presente giudizio che si liquidano in € 811,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge;
c) nulla per le spese di lite tra l'appellante e l' appellato;
Controparte_3
d) dà atto della sussistenza del presupposto, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Così deciso in Napoli il 24.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone