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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 581/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente e Relatore
PESCINO PASQUALE, Giudice
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2921/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PAG.TO n. 20251013800007837 CONTRIB. CONSOR 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente : rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1 propone impugnazione avverso l'avviso di pagamento del Consorzio di Bonifica Volturno per l'anno 2024, n. 20251013800007837, notificato il 08/04/2025, per omesso pagamento dei contributi consortili per euro 13.542,78.
2. Esponeva il ricorrente che l'atto era illegittimo per:
a) Violazione del precetto normativo di cui al D.lgs. n. 546/92 art 19 comma 2 per mancata indicazione della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare sensi dell'art. 20 del decreto citato.
b) difetto dei presupposti della contribuzione, in quanto i suoi fondi non avevano ricevuto la prestazione da parte del Consorzio.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
3. Nel giudizio si costituiva il Consorzio chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
5. La censura formulata in ricorso e riportata sopra sub a) è infondata. Invero nella pagina 2 dell'avviso, nelle ultime due righe prima della firma del responsabile del procedimento, sono indicate le modalità di impugnazione dell'atto. Tale informazione ha raggiunto il suo scopo, tanto vero che è stata presentata dalla parte un rituale ricorso.
6. Quanto al merito, nel caso in esame, il ricorrente per superare la presunzione di erogazione dei benefici da parte del Consorzio, ha prodotto agli atti una relazione peritale datata 09/06/2025, nella quale si attesta e documenta come le opere di bonifica ed irrigazione dei fondi sono da tempo in stato di abbandono ed inefficienza.
A fronte di tale specifica contestazione, il Consorzio non ha effettuato nessun accertamento e nelle controdeduzioni non viene esplicitata alcuna censura alle osservazioni peritali .
Pertanto deve ritenersi, nel silenzio del Consorzio, che il ricorrente abbia adempiuto all'onere della prova su di esso incombente.
Si impone pertanto l'accoglimento del ricorso.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della infondatezza del primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente e Relatore
PESCINO PASQUALE, Giudice
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2921/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PAG.TO n. 20251013800007837 CONTRIB. CONSOR 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente : rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1 propone impugnazione avverso l'avviso di pagamento del Consorzio di Bonifica Volturno per l'anno 2024, n. 20251013800007837, notificato il 08/04/2025, per omesso pagamento dei contributi consortili per euro 13.542,78.
2. Esponeva il ricorrente che l'atto era illegittimo per:
a) Violazione del precetto normativo di cui al D.lgs. n. 546/92 art 19 comma 2 per mancata indicazione della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare sensi dell'art. 20 del decreto citato.
b) difetto dei presupposti della contribuzione, in quanto i suoi fondi non avevano ricevuto la prestazione da parte del Consorzio.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
3. Nel giudizio si costituiva il Consorzio chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
5. La censura formulata in ricorso e riportata sopra sub a) è infondata. Invero nella pagina 2 dell'avviso, nelle ultime due righe prima della firma del responsabile del procedimento, sono indicate le modalità di impugnazione dell'atto. Tale informazione ha raggiunto il suo scopo, tanto vero che è stata presentata dalla parte un rituale ricorso.
6. Quanto al merito, nel caso in esame, il ricorrente per superare la presunzione di erogazione dei benefici da parte del Consorzio, ha prodotto agli atti una relazione peritale datata 09/06/2025, nella quale si attesta e documenta come le opere di bonifica ed irrigazione dei fondi sono da tempo in stato di abbandono ed inefficienza.
A fronte di tale specifica contestazione, il Consorzio non ha effettuato nessun accertamento e nelle controdeduzioni non viene esplicitata alcuna censura alle osservazioni peritali .
Pertanto deve ritenersi, nel silenzio del Consorzio, che il ricorrente abbia adempiuto all'onere della prova su di esso incombente.
Si impone pertanto l'accoglimento del ricorso.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della infondatezza del primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.