TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 259
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Sentenza 11 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 8.5 delle N.T.A. del P.R.G. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 6 del P.R.T. del Consorzio – Violazione dell’art. 97 Cost. – Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria

    Il nulla osta del Consorzio A.S.I. è un atto presupposto, ma non assorbe le verifiche di conformità alla disciplina urbanistico-edilizia e ai vincoli di legge che restano in capo al Comune. Le norme richiamate prevedono che il rilascio della concessione edilizia da parte del Comune è subordinato all'approvazione del progetto da parte del Consorzio, ma non viceversa.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del P.R.T. consortile e del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 461 – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere per sviamento e irragionevolezza

    La classificazione del raccordo autostradale come strada di tipo A ai fini delle fasce di rispetto è corretta, comportando una distanza di 30 metri. Il progetto prevedeva una distanza di 13 metri dal confine stradale, non rispettando tale fascia. Anche considerando una classificazione meno restrittiva, la distanza sarebbe comunque insufficiente. La legge citata dalla ricorrente è stata abrogata e si deve fare riferimento al nuovo codice della strada.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria per danno da ritardo

    L'infondatezza della domanda di annullamento priva la domanda risarcitoria del presupposto dell'ingiustizia del danno, atteso che il bene della vita perseguito non risultava conseguibile. Non sussiste inerzia procedimentale colpevole né danno ingiusto e risarcibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 259
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 259
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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