Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00259/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di PE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2021, proposto da
Immovable S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lino De Leonibus e Raffaele Stromei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Suap (Sportello Unico per Le Attività Produttive) Associazione Comuni Patto Territoriale Chietino – Ortonese, non costituito in giudizio;
Comune di Chieti, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Morgione e Patrizia Tracanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego del permesso di costruire emesso dal Comune di Chieti - SUAP Chietino – Ortonese prot. n.5 del 29.01.2021, notificato alla ricorrente a mezzo pec in data 01.02.2021, recante a oggetto “ comunicazione di chiusura negativa: permesso di costruire per realizzazione edificio da destinarsi ad uffici in Va C. Travaglini a Chieti Scalo ”, nonché - di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare riferimento, ove occorrere possa e in parte qua,
a) alla nota del Servizio Urbanistico del Comune di Chieti del 29.10.2020 acquisita dal Suap in data 03.11.2020 prot. n.72264;
b) alla nota del Servizio Urbanistico del Comune di Chieti del 28.07.2020 con estremi di acquisizione del SUAP non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa AG ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con il ricorso in trattazione, la società Immovable S.r.l. ha impugnato il provvedimento SUAP n. 5 del 29 gennaio 2021, recante diniego del permesso di costruire per la realizzazione di un edificio ad uso uffici in via Carlo Travaglini, in area A.S.I. di Chieti–PE, nonché gli atti presupposti e connessi, chiedendone l’annullamento e il risarcimento del danno da ritardo.
La ricorrente espone, in fatto, di aver ottenuto dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti–PE il nulla osta al progetto edilizio con determinazione n. 183 del 12 dicembre 2018, previa assegnazione del lotto e stipula di apposita convenzione, e di avere successivamente presentato istanza di permesso di costruire allo SUAP competente.
Il procedimento si sarebbe tuttavia protratto a lungo per reiterate richieste istruttorie e pareri, sino alla definitiva conclusione negativa fondata sul parere urbanistico del Comune di Chieti, relativo al mancato rispetto delle distanze dal raccordo autostradale Chieti–PE.
A fondamento del ricorso la società deduce i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione dell’art. 8.5 delle N.T.A. del P.R.G. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 6 del P.R.T. del Consorzio – Violazione dell’art. 97 Cost. – Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria
La ricorrente sostiene che, in base alle norme del P.R.G. comunale e del Piano Regolatore Territoriale consortile, la competenza alla verifica della conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento spetterebbe in via esclusiva al Consorzio A.S.I., quale ente sovracomunale proprietario dell’area, il cui nulla osta costituirebbe presupposto sufficiente e vincolante per il rilascio del titolo edilizio da parte del Comune.
Il SUAP avrebbe pertanto illegittimamente fondato il diniego su valutazioni del Comune e sulla richiesta di pareri non dovuti, in particolare quello dell’ANAS.
2. Violazione e falsa applicazione del P.R.T. consortile e del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 461 – Difetto di istruttoria – Eccesso di potere per sviamento e irragionevolezza
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la ricostruzione normativa operata dall’Amministrazione in tema di distanze dal raccordo autostradale, assumendo che il raccordo Chieti–PE non sarebbe qualificabile come strada di tipo “A”, bensì come strada extraurbana di interesse nazionale, con conseguente applicazione della distanza di metri 20, che nel caso di specie risulterebbe rispettata.
In ogni caso, la distanza sarebbe correttamente misurabile dalla strada consortile di via Carlo Travaglini, secondo quanto previsto dal P.R.T. del Consorzio.
La società deduce, inoltre, la totale omissione, da parte del SUAP, di una valutazione autonoma e critica delle controdeduzioni presentate in sede procedimentale.
La ricorrente chiede infine la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente al notevole ritardo nella conclusione del procedimento, deducendo la perdita di chance economiche e di canoni di locazione non percepiti, nonché il sostenimento di costi tecnici e ambientali inutilmente sopportati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Chieti, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
L’Amministrazione resistente evidenzia che il nulla osta rilasciato dal Consorzio A.S.I. non sostituisce le verifiche urbanistiche di competenza comunale.
Deduce che il diniego del permesso di costruire è stato legittimamente fondato sulla violazione delle fasce di rispetto stradale, trattandosi di vincoli di inedificabilità assoluta direttamente imposti dalla legge.
Il Comune chiarisce che il raccordo autostradale Chieti–PE è classificato come strada di tipo A (autostrada), come confermato dal decreto ministeriale di classificazione e dalle comunicazioni ANAS, con conseguente applicazione della distanza minima di metri 30 dal confine stradale, largamente non rispettata dal progetto, posto a circa 13 metri.
Resiste, infine, anche alla domanda risarcitoria, rilevando l’assenza di inerzia procedimentale colpevole e la mancanza di un danno ingiusto e risarcibile.
All’esito dell’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 17 febbraio 2026, svoltasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
TT
1. Il ricorso non è fondato.
2. Quanto al primo motivo, contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, il nulla osta del Consorzio A.S.I. costituisce atto presupposto al rilascio del titolo edilizio, volto alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’insediamento produttivo nell’area di sviluppo, sulla scorta delle previsioni del P.RT., ma non assorbe le verifiche di conformità dell’intervento alla disciplina urbanistico-edilizia e ai vincoli di legge che restano in capo al Comune.
Di tale riparto di competenze si rinviene conferma nelle stesse disposizioni richiamate da parte ricorrente. L’art. 8.5 NTA del Comune di Chieti afferma: “le costruzioni da erigere nella zona (destinate all’industria e ai suoi servizi) vengono autorizzate con la licenza del Comune previo nullaosta del consorzio”.
L’art. 3 della NTA del P.R.T. del CSI Chieti – PE così recita: “l’esame e l’approvazione dei progetti di massima ed esecutivi di tutte le opere di impianto e sistemazione di stabilimenti industriali e costruzioni annesse sono demandati al Comitato direttivo del Consorzio” ed al terzo comma, invece, prevede che “il rilascio della concessione per la costruzione di impianti industriali nell’intero territorio dell’area, da parte delle competenti amministrazioni comunali è subordinato all’approvazione del relativo progetto da parte del Consorzio”.
Non sussiste, dunque, il dedotto vizio di incompetenza.
3. Anche il secondo motivo è infondato. Vero è che nella tabella della “rete stradale Abruzzo” del D.lgs. n. 461 del 1999 il R.A.12 risulta tra le strade d’interesse nazionale (con i seguenti capisaldi di itinerario “svincolo di S. NA con l’A25 – Svincolo di Dragonara con l’A14, - Innesto con la S.S. n. 16 presso PE”), tuttavia, tale classificazione è stata effettuata al fine di delimitare le competenze statali e regionali in materia di programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale. Il D.Lgs. 461/99, come emerge dal preambolo e dal suo articolo 1 (“1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, la rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale è individuata sulla base delle tabelle allegate al presente decreto legislativo, che ne costituiscono parte integrante.”) infatti, ha dato attuazione alla delega legislativa conferita dagli artt. 1, comma 4, e 98 L. 59/1997. L’art. 1, comma 4, lett. b), ha escluso dalla delega per il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, tra l’altro “b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri”.
L’art. 98, nello specificare le funzioni rimaste in capo allo Stato con riguardo alla “rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi”, al comma 2, rinviava ad intese da concludersi in sede di Conferenza unificata per l'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, da concludersi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo.
La distinzione, dunque, tra rete stradale d’interesse nazionale e rete autostradale, dettata dal D.Lgs. 461/99, non rileva ai fini della individuazione dell’ampiezza delle fasce di rispetto, che discende dalle disposizioni del codice della strada e da quelle da esse richiamate.
Con decreto del Ministro dei Lavori pubblici 4 febbraio1993, n. 1773, l'asse attrezzato compreso tra l'A/25 e PE, di km 14+800, è stato classificato come strada statale e riconosciuto come "Autostrada senza pedaggio" assumendo la denominazione di raccordo autostradale "Chieti-PE".
Il raccordo autostradale in questione, dunque, è da considerarsi alla stregua di una strada di tipo A, per la quale, l’art. 26 D.P.R. 495/92 prevede una fascia di rispetto di 30 metri.
In ogni caso, anche ove dovesse ritenersi corretta la classificazione della strada in questione invocata dalla parte ricorrente (strada extraurbana di tipo B, con fascia di rispetto di 20 metri), l’edificazione ricadrebbe comunque all’interno dell’area interdetta alle nuove costruzioni.
Le planimetrie allegate all’istanza di permesso di costruire, infatti, individuano una distanza del fabbricato dal confine stradale di 13 metri. Tale distanza è stata attestata dal progettista incaricato della redazione degli elaborati e, pertanto, l’Amministrazione non avrebbe potuto non considerarla.
Inoltre la distanza di 21 metri calcolata dal ricorrente, sulla base della perizia giurata in atti, è dichiaratamente riferita non al confine stradale, ma ai sensi dell'art. 9 della legge n. 729/1961, "dal limite della zona di occupazione dell'autostrada" e non dalla "proprietà autostradale". Tuttavia la suddetta legge è stata abrogata. Occorre, dunque, aver riguardo all’art. 3, comma 1, n. 10) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (recante il nuovo codice della strada), secondo cui il «limite della proprietà stradale (…) risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea».
Pertanto anche il secondo motivo è infondato, non risultando provato che l’edificio non ricade nella fascia di rispetto stradale, anche nella più favorevole ipotesi che il raccordo autostradale sia da qualificare come strada di tipo B e la fascia di rispetto sia di m. 20.
3. L’infondatezza della domanda di annullamento priva la domanda risarcitoria da attività provvedimentale illegittima del presupposto dell’ingiustizia del danno, atteso che il bene della vita perseguito – il rilascio del permesso di costruire – non risultava, comunque, conseguibile.
Per le medesime ragioni deve essere respinta la domanda di risarcimento per danno da ritardo, atteso che, per consolidato insegnamento, “il riferimento nell'art. 2 bis, comma 1 della L. n. 241 del 1990 per la risarcibilità del danno al concetto di "danno ingiusto" non può che postulare la subordinazione dell'accoglimento della domanda risarcitoria all'accertamento della fondatezza della pretesa avanzata, altrimenti si perverrebbe alla conclusione paradossale e contra legem di risarcire un danno non ingiusto” (cfr: Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 7622 del 1 dicembre 2020; T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., (ud. 22/12/2021) 02-02-2022, n. 77).
4. In conclusione, il ricorso è infondato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di PE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PE nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IA LE, Presidente FF
AG ZO, Primo Referendario, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AG ZO | AN IA LE |
IL SEGRETARIO