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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/04/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2728/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2728/2024 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del GdP”, promossa da:
e , rappr.ti e difesi dall'avv. Marco Parte_1 Parte_2
Milillo, come da mandato in atti;
Appellanti contro
, rappr.to e difeso dall'avv. Ezio Bramato, come da mandato in atti;
Controparte_1
Appellato nonché contro in persona del suo legale rappresentante p.t., rappr.ta e difesa Controparte_2 dall'avv. Giuseppe Chiaia Noya, come da mandato in atti;
Appellata
Conclusioni: come da verbale del 23.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I sig.ri e con atto di citazione notificato il 25.2.2024 hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la sentenza n. 103/2024 resa dal Giudice di Pace di Bari in data 15.01.2023
(recte 15.01.2024), pubblicata il 17.01.24, con cui sono state rigettate le domande risarcitorie proposte in primo grado dagli appellanti in ordine al sinistro stradale verificatosi il 22.02.2021 alle ore 14,40 circa in Bari allorquando la sig.ra , alla guida del veicolo VW New Beetle tg. Parte_2
CG018TF di proprietà del padre sig. ed assicurata per la r.c.a. con la compagnia Parte_1
mentre percorreva il controviale destro di c.so Cavour, giunta all'angolo con via Controparte_2
pagina 1 di 7 Cognetti -largo Nino Rota- veniva a collisione con l'autovettura Audi tg. FJ721JB, di proprietà e condotta da , il quale a sua volta percorreva via Cognetti diretto in c.so Cavour. Controparte_1
In particolare, gli appellanti hanno censurato la predetta sentenza in quanto il Giudice di prime cure avrebbe errato: - nel ritenere il libello introduttivo generico nella descrizione del danno;
- nell'omettere di valutare le prove fornite dagli appellanti-attori in primo grado delle modalità di accadimento del sinistro;
- nella valutazione del compendio probatorio;
- nel giudizio sul segnale di stop e sulle norme del codice della strada.
Pertanto gli appellanti hanno chiesto, in riforma della sentenza gravata, il riconoscimento dei danni lamentati, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al soddisfo nonché, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa ex art. 2054, 2° comma, cc con compensazione delle spese di lite. si è costituita in giudizio, deducendo l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_2
art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dello stesso.
Si è costituito anche domandando il rigetto del gravame e deducendo la correttezza Controparte_1
della pronuncia gravata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies, 348 bis e 350 co. 3 e 350 bis cpc.
Preliminarmente alla discussione è stata proposta dagli appellanti richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc che è stata rigattata con ordinanza pronunciata in udienza.
In via preliminare va osservato che la causa è matura per la decisione senza necessità di rinnovo dell'istruttoria.
Per quanto riguarda la richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello penale per lesioni colpose che sarebbe pendente innanzi al GdP a carico di , Controparte_1
nel quale sarebbe persona offesa la sola (in verità nessun documento che attesti ciò Parte_2
è stato ritualmente depositato), va ribadito che deve escludersi la ricorrenza della ipotesi di sospensione necessaria cui all'art. 295 c.p.c. (nella versione introdotta con la novella n. 353 del 26.11.90) non intravedendosi il rapporto di dipendenza necessaria tra la causa penale e causa civile in considerazione del fatto che la non si è lì costituita parte civile e che il sembrerebbe Parte_2 Parte_1
essere del tutto estraneo al detto giudizio penale.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello articolata dalla società assicurativa appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rispondendo l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma.
Difatti, premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre pagina 2 di 7 a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Un. n.
27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), rileva il Tribunale come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione dei capi della sentenza non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua dei principi in materia di onere probatorio applicabili al caso di specie e delle risultanze documentali specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Scendendo nel merito, l'appello non è fondato e va respinto.
I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
La sentenza impugnata risulta scevra dalle censure mosse dagli appellanti, avendo il Giudice di prime cure fatta corretta applicazione delle disposizioni di legge e del compendio probatorio acquisito al processo, motivando adeguatamente in ordine al percorso logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione.
In ordine alla causazione del sinistro, il Giudice di Pace ha ritenuto la sussistenza della colpa esclusiva del veicolo VW New tg. CG018TF, il cui conducente sig.ra non osservava Pt_3 Parte_2 il segnale di “STOP” presente sul c.so Cavour direzione via Cognetti, omettendo altresì di verificare l'assenza del veicolo proveniente dalla sua destra.
In tal modo, omettendo di concedere la dovuta precedenza nonostante la presenza della segnaletica verticale e orizzontale che la obbligava all'arresto della marcia, la si è scontrata col veicolo Parte_2
condotto dal per aver violato le norme che disciplinano la circolazione dei veicoli a motore. CP_1
Inoltre, il Giudice di Pace ha escluso profili di colpa concorrente a carico del conducente dell'altra autovettura atteso che quest'ultimo si è visto tagliare la traiettoria di marcia dall'autovettura condotta da in violazione delle norme del codice della strada (art.157 c.d.s.) e “in spregio alle più Parte_4 elementari regole di comune prudenza”.
Invero, con corretta motivazione il Giudice di prime cure ha ritenuto che:
- parte attrice, odierna appellante, non ha fornito prova alcuna della verificazione del sinistro secondo le modalità descritta in narrativa nell'atto di citazione prima e nell'atto di appello poi ossia che la vettura dei avesse già superato la linea di Stop e procedesse “a passo d'uomo” a causa del Parte_2
traffico quando, giunta all'angolo dell'isolato del teatro venne investita “mentre era quasi Persona_1 ferma nel traffico” sul lato destro dalla autovettura Audi del CP_1
pagina 3 di 7 - dall'analisi del report del sistema satellitare Octo Crash Report montato dal sul proprio CP_1
veicolo emerge che la velocità a cui viaggiava il veicolo del era adeguata a un contesto CP_1
cittadino nonché all'approssimarsi di un incrocio (34 km/h);
- le dichiarazioni della teste citata dalla compagnia convenuta, trasportata sulla vettura Testimone_1
del e sentita all'udienza del 15.11.2022, sono pienamente utilizzabili in ragione del principio CP_1
ormai consolidato secondo cui nei giudizi sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., solo qualora questi abbia riportato danni in conseguenza del sinistro e nel caso di specie la teste non ne ha riportati;
- la ha dichiarato che “nessuno ha riportato lesioni, neanche io” né risulta comunque Tes_1
documentato il contrario;
-di conseguenza le sue dichiarazioni, sicuramente utilizzabili e attendibili, hanno confermato senz'altro
-a differenza di quanto ricostruito dagli appellanti- la responsabilità del sinistro stradale a carico della sola , la quale provenendo da corso Cavour in direzione via Cognetti non si Parte_2
avvedeva della segnaletica verticale e orizzontale di STOP e non osservava l'obbligo di arresto della marcia a lei imposto;
- dalle dichiarazioni testimoniali e dal report del satellitare è infatti emerso che il sig. - CP_1
percorreva a moderata andatura via Cognetti;
che attraversava l'incrocio tra via Cognetti e via Cavour;
giunto quasi al centro dell'intersezione entrava in collisione con la condotta dalla CP_3
sig.ra la quale non si fermava al segnale di STOP verticale ivi presente;
Parte_2
- come correttamente riconosciuto dal Giudice di prime cure, , nell'approssimarsi Parte_2 all'incrocio, avrebbe dovuto arrestarsi al segnale di STOP, dando la precedenza ai veicoli provenienti da via Cognetti e avrebbe dovuto impegnare l'incrocio solo dopo essersi accertata che nessun altro veicolo provenisse dalla sua destra o dalla sua sinistra;
conseguentemente alcun profilo di colpa, neanche concorrente, è ravvisabile in capo al il quale, giunto in prossimità dell'incrocio, CP_1 essendogli stata “tagliata” la strada, non avrebbe potuto porre in essere alcuna manovra di emergenza al fine di evitare l'impatto;
- al contrario, parte attrice, odierna appellante, non ha offerto prove convincenti in ordine alla propria ricostruzione del sinistro secondo la quale costei al momento dell'urto aveva sostanzialmente già attraversato l'incrocio giungendo in prossimità dell'isolato del pur avendo articolato Persona_1
capitoli di prova a mezzo del teste , veniva correttamente dichiarata dal GdP decaduta Testimone_2
dalla assunzione della prova testimoniale con ordinanza del 20.3.2023, dep. il 24.3.2023, per mancata rituale citazione del teste la cui motivazione è totalmente condivisa da questo tribunale;
pagina 4 di 7 - la documentazione fotografica prodotta dai sig.ri non prova alcunché nè in ordine alla Parte_2
dinamica né in ordine ai danni: si tratta di una foto che ritrae il luogo del sinistro estratta da Google -e quindi di epoca sicuramente non risalente al momento del sinistro- e di altre due fotografie che ritraggono un urto sulla fiancata di un veicolo del quale non è visibile la targa e senza che comunque esse abbiano data certa;
- alcun supporto probatorio possono dare le dichiarazioni a sé favorevoli rese dagli stessi attori in sede di interrogatorio formale poiché tali dichiarazioni hanno rilevanza processuale solo se sfavorevoli al soggetto interrogato e favorevoli alla controparte;
- il dal canto suo, durante l'interpello, contrariamente a quanto ricostruito dagli appellanti, CP_1
non ha confessato alcunché di sfavorevole allo stesso convenuto e favorevole a controparte in ordine alla responsabilità del sinistro;
- in merito ai presunti danni per le lesioni fisiche asseritamente subite dalla sig.ra Parte_2
deve rilevarsi che nel modello CID a doppia firma depositato in atti le parti avevano dichiarato che non vi erano feriti, neanche lievi;
- il giudice di prime cure, dunque, ha correttamente ritenuto che “gli istanti non hanno fornito prova della responsabilità del sinistro in via esclusiva in capo al convenuto e che “dalla attività CP_1
istruttoria (teste della società convenuta può ritenersi accertata -a differenza di quanto Testimone_1
ricostruito dagli attori- la responsabilità del sinistro stradale a carico della sola Parte_2
la quale da corso Cavour verso via Cognetti non si avvedeva della segnaletica verticale e orizzontale
(stante la pericolosità dell'incrocio) di obbligo di arresto della marcia”;
- sulla scorta di tali argomentazioni ha giustamente concluso attribuendo la responsabilità della
“causazione dell'evento (…) esclusivamente al comportamento colpevole del conducente-attore che non ha rispettato il segnale di arresto del veicolo tagliando la traiettoria di marcia al veicolo antagonista, in violazione non solo alle norme del codice della strada (art.157 c.d.s.) ma anche in spregio alle più elementari regole di comune prudenza”;
- inoltre, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, è principio ormai noto che le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. sono preordinate a favorire una definizione bonaria della controversia e non hanno natura decisoria, potendo, anzi, essere sempre revocate – anche implicitamente – ai sensi dell'art. 177 c.p.c. e, dunque, non sono in alcun modo vincolanti per il giudice che le pronuncia;
- è inammissibile l'invocazione nel presente giudizio di appello della presunzione di responsabilità in capo ad entrambi i conducenti ex art. 2054 c. 2 c.c.: infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile da circolazione stradale, l'attore che in pagina 5 di 7 primo grado abbia chiesto di accertare la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di parte convenuta (come nella specie) non può, con l'atto di appello, chiedere l'applicazione della presunzione di pari responsabilità dei conducenti, ai sensi dell'art. 2054 c. 2 c.c., trattandosi di una diversa prospettazione del titolo di responsabilità (Cass. n. 18228/2013; n. 10124/2009);
- ad ogni buon conto, anche volendo ritenere ammissibile la domanda di accertamento di pari responsabilità, per tutte le suesposte ragioni non può ritenersi raggiunta la prova neppure in ordine al concorso di responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti;
- difatti, come anche correttamente rilevato dal primo giudice, la condotta di guida del conducente che, non rispettando il segnale di "Stop", impegni l'area del crocevia colposamente fidando nella possibilità di attraversarlo indenne, ha efficacia causale assorbente nella produzione del sinistro, in mancanza di prova che anche l'altro conducente coinvolto abbia violato le norme di comune prudenza.
L'appello in definitiva deve essere pertanto rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Quanto alla regolazione delle spese processuali del presente grado di giudizio esse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. in ragione del valore della controversia e facendo applicazione degli onorari minimi, in considerazione della ridotta attività difensiva.
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale gli appellanti sono tenuti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 103/2024 emessa dal GdP di Bari il 17.1.2024, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2
le spese processuali del presente giudizio di appello, liquidate in euro Controparte_2
1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2
le spese processuali del presente giudizio di appello, liquidate in euro 1.278,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
pagina 6 di 7 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale gli appellanti sono tenuti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il giudizio di appello.
Così deciso in Bari il 23.4.2025
Il Giudice
Sergio Cassano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2728/2024 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del GdP”, promossa da:
e , rappr.ti e difesi dall'avv. Marco Parte_1 Parte_2
Milillo, come da mandato in atti;
Appellanti contro
, rappr.to e difeso dall'avv. Ezio Bramato, come da mandato in atti;
Controparte_1
Appellato nonché contro in persona del suo legale rappresentante p.t., rappr.ta e difesa Controparte_2 dall'avv. Giuseppe Chiaia Noya, come da mandato in atti;
Appellata
Conclusioni: come da verbale del 23.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I sig.ri e con atto di citazione notificato il 25.2.2024 hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la sentenza n. 103/2024 resa dal Giudice di Pace di Bari in data 15.01.2023
(recte 15.01.2024), pubblicata il 17.01.24, con cui sono state rigettate le domande risarcitorie proposte in primo grado dagli appellanti in ordine al sinistro stradale verificatosi il 22.02.2021 alle ore 14,40 circa in Bari allorquando la sig.ra , alla guida del veicolo VW New Beetle tg. Parte_2
CG018TF di proprietà del padre sig. ed assicurata per la r.c.a. con la compagnia Parte_1
mentre percorreva il controviale destro di c.so Cavour, giunta all'angolo con via Controparte_2
pagina 1 di 7 Cognetti -largo Nino Rota- veniva a collisione con l'autovettura Audi tg. FJ721JB, di proprietà e condotta da , il quale a sua volta percorreva via Cognetti diretto in c.so Cavour. Controparte_1
In particolare, gli appellanti hanno censurato la predetta sentenza in quanto il Giudice di prime cure avrebbe errato: - nel ritenere il libello introduttivo generico nella descrizione del danno;
- nell'omettere di valutare le prove fornite dagli appellanti-attori in primo grado delle modalità di accadimento del sinistro;
- nella valutazione del compendio probatorio;
- nel giudizio sul segnale di stop e sulle norme del codice della strada.
Pertanto gli appellanti hanno chiesto, in riforma della sentenza gravata, il riconoscimento dei danni lamentati, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al soddisfo nonché, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa ex art. 2054, 2° comma, cc con compensazione delle spese di lite. si è costituita in giudizio, deducendo l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_2
art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dello stesso.
Si è costituito anche domandando il rigetto del gravame e deducendo la correttezza Controparte_1
della pronuncia gravata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies, 348 bis e 350 co. 3 e 350 bis cpc.
Preliminarmente alla discussione è stata proposta dagli appellanti richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc che è stata rigattata con ordinanza pronunciata in udienza.
In via preliminare va osservato che la causa è matura per la decisione senza necessità di rinnovo dell'istruttoria.
Per quanto riguarda la richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello penale per lesioni colpose che sarebbe pendente innanzi al GdP a carico di , Controparte_1
nel quale sarebbe persona offesa la sola (in verità nessun documento che attesti ciò Parte_2
è stato ritualmente depositato), va ribadito che deve escludersi la ricorrenza della ipotesi di sospensione necessaria cui all'art. 295 c.p.c. (nella versione introdotta con la novella n. 353 del 26.11.90) non intravedendosi il rapporto di dipendenza necessaria tra la causa penale e causa civile in considerazione del fatto che la non si è lì costituita parte civile e che il sembrerebbe Parte_2 Parte_1
essere del tutto estraneo al detto giudizio penale.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello articolata dalla società assicurativa appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rispondendo l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma.
Difatti, premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre pagina 2 di 7 a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Un. n.
27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), rileva il Tribunale come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione dei capi della sentenza non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua dei principi in materia di onere probatorio applicabili al caso di specie e delle risultanze documentali specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
Scendendo nel merito, l'appello non è fondato e va respinto.
I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
La sentenza impugnata risulta scevra dalle censure mosse dagli appellanti, avendo il Giudice di prime cure fatta corretta applicazione delle disposizioni di legge e del compendio probatorio acquisito al processo, motivando adeguatamente in ordine al percorso logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione.
In ordine alla causazione del sinistro, il Giudice di Pace ha ritenuto la sussistenza della colpa esclusiva del veicolo VW New tg. CG018TF, il cui conducente sig.ra non osservava Pt_3 Parte_2 il segnale di “STOP” presente sul c.so Cavour direzione via Cognetti, omettendo altresì di verificare l'assenza del veicolo proveniente dalla sua destra.
In tal modo, omettendo di concedere la dovuta precedenza nonostante la presenza della segnaletica verticale e orizzontale che la obbligava all'arresto della marcia, la si è scontrata col veicolo Parte_2
condotto dal per aver violato le norme che disciplinano la circolazione dei veicoli a motore. CP_1
Inoltre, il Giudice di Pace ha escluso profili di colpa concorrente a carico del conducente dell'altra autovettura atteso che quest'ultimo si è visto tagliare la traiettoria di marcia dall'autovettura condotta da in violazione delle norme del codice della strada (art.157 c.d.s.) e “in spregio alle più Parte_4 elementari regole di comune prudenza”.
Invero, con corretta motivazione il Giudice di prime cure ha ritenuto che:
- parte attrice, odierna appellante, non ha fornito prova alcuna della verificazione del sinistro secondo le modalità descritta in narrativa nell'atto di citazione prima e nell'atto di appello poi ossia che la vettura dei avesse già superato la linea di Stop e procedesse “a passo d'uomo” a causa del Parte_2
traffico quando, giunta all'angolo dell'isolato del teatro venne investita “mentre era quasi Persona_1 ferma nel traffico” sul lato destro dalla autovettura Audi del CP_1
pagina 3 di 7 - dall'analisi del report del sistema satellitare Octo Crash Report montato dal sul proprio CP_1
veicolo emerge che la velocità a cui viaggiava il veicolo del era adeguata a un contesto CP_1
cittadino nonché all'approssimarsi di un incrocio (34 km/h);
- le dichiarazioni della teste citata dalla compagnia convenuta, trasportata sulla vettura Testimone_1
del e sentita all'udienza del 15.11.2022, sono pienamente utilizzabili in ragione del principio CP_1
ormai consolidato secondo cui nei giudizi sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., solo qualora questi abbia riportato danni in conseguenza del sinistro e nel caso di specie la teste non ne ha riportati;
- la ha dichiarato che “nessuno ha riportato lesioni, neanche io” né risulta comunque Tes_1
documentato il contrario;
-di conseguenza le sue dichiarazioni, sicuramente utilizzabili e attendibili, hanno confermato senz'altro
-a differenza di quanto ricostruito dagli appellanti- la responsabilità del sinistro stradale a carico della sola , la quale provenendo da corso Cavour in direzione via Cognetti non si Parte_2
avvedeva della segnaletica verticale e orizzontale di STOP e non osservava l'obbligo di arresto della marcia a lei imposto;
- dalle dichiarazioni testimoniali e dal report del satellitare è infatti emerso che il sig. - CP_1
percorreva a moderata andatura via Cognetti;
che attraversava l'incrocio tra via Cognetti e via Cavour;
giunto quasi al centro dell'intersezione entrava in collisione con la condotta dalla CP_3
sig.ra la quale non si fermava al segnale di STOP verticale ivi presente;
Parte_2
- come correttamente riconosciuto dal Giudice di prime cure, , nell'approssimarsi Parte_2 all'incrocio, avrebbe dovuto arrestarsi al segnale di STOP, dando la precedenza ai veicoli provenienti da via Cognetti e avrebbe dovuto impegnare l'incrocio solo dopo essersi accertata che nessun altro veicolo provenisse dalla sua destra o dalla sua sinistra;
conseguentemente alcun profilo di colpa, neanche concorrente, è ravvisabile in capo al il quale, giunto in prossimità dell'incrocio, CP_1 essendogli stata “tagliata” la strada, non avrebbe potuto porre in essere alcuna manovra di emergenza al fine di evitare l'impatto;
- al contrario, parte attrice, odierna appellante, non ha offerto prove convincenti in ordine alla propria ricostruzione del sinistro secondo la quale costei al momento dell'urto aveva sostanzialmente già attraversato l'incrocio giungendo in prossimità dell'isolato del pur avendo articolato Persona_1
capitoli di prova a mezzo del teste , veniva correttamente dichiarata dal GdP decaduta Testimone_2
dalla assunzione della prova testimoniale con ordinanza del 20.3.2023, dep. il 24.3.2023, per mancata rituale citazione del teste la cui motivazione è totalmente condivisa da questo tribunale;
pagina 4 di 7 - la documentazione fotografica prodotta dai sig.ri non prova alcunché nè in ordine alla Parte_2
dinamica né in ordine ai danni: si tratta di una foto che ritrae il luogo del sinistro estratta da Google -e quindi di epoca sicuramente non risalente al momento del sinistro- e di altre due fotografie che ritraggono un urto sulla fiancata di un veicolo del quale non è visibile la targa e senza che comunque esse abbiano data certa;
- alcun supporto probatorio possono dare le dichiarazioni a sé favorevoli rese dagli stessi attori in sede di interrogatorio formale poiché tali dichiarazioni hanno rilevanza processuale solo se sfavorevoli al soggetto interrogato e favorevoli alla controparte;
- il dal canto suo, durante l'interpello, contrariamente a quanto ricostruito dagli appellanti, CP_1
non ha confessato alcunché di sfavorevole allo stesso convenuto e favorevole a controparte in ordine alla responsabilità del sinistro;
- in merito ai presunti danni per le lesioni fisiche asseritamente subite dalla sig.ra Parte_2
deve rilevarsi che nel modello CID a doppia firma depositato in atti le parti avevano dichiarato che non vi erano feriti, neanche lievi;
- il giudice di prime cure, dunque, ha correttamente ritenuto che “gli istanti non hanno fornito prova della responsabilità del sinistro in via esclusiva in capo al convenuto e che “dalla attività CP_1
istruttoria (teste della società convenuta può ritenersi accertata -a differenza di quanto Testimone_1
ricostruito dagli attori- la responsabilità del sinistro stradale a carico della sola Parte_2
la quale da corso Cavour verso via Cognetti non si avvedeva della segnaletica verticale e orizzontale
(stante la pericolosità dell'incrocio) di obbligo di arresto della marcia”;
- sulla scorta di tali argomentazioni ha giustamente concluso attribuendo la responsabilità della
“causazione dell'evento (…) esclusivamente al comportamento colpevole del conducente-attore che non ha rispettato il segnale di arresto del veicolo tagliando la traiettoria di marcia al veicolo antagonista, in violazione non solo alle norme del codice della strada (art.157 c.d.s.) ma anche in spregio alle più elementari regole di comune prudenza”;
- inoltre, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, è principio ormai noto che le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. sono preordinate a favorire una definizione bonaria della controversia e non hanno natura decisoria, potendo, anzi, essere sempre revocate – anche implicitamente – ai sensi dell'art. 177 c.p.c. e, dunque, non sono in alcun modo vincolanti per il giudice che le pronuncia;
- è inammissibile l'invocazione nel presente giudizio di appello della presunzione di responsabilità in capo ad entrambi i conducenti ex art. 2054 c. 2 c.c.: infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile da circolazione stradale, l'attore che in pagina 5 di 7 primo grado abbia chiesto di accertare la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di parte convenuta (come nella specie) non può, con l'atto di appello, chiedere l'applicazione della presunzione di pari responsabilità dei conducenti, ai sensi dell'art. 2054 c. 2 c.c., trattandosi di una diversa prospettazione del titolo di responsabilità (Cass. n. 18228/2013; n. 10124/2009);
- ad ogni buon conto, anche volendo ritenere ammissibile la domanda di accertamento di pari responsabilità, per tutte le suesposte ragioni non può ritenersi raggiunta la prova neppure in ordine al concorso di responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti;
- difatti, come anche correttamente rilevato dal primo giudice, la condotta di guida del conducente che, non rispettando il segnale di "Stop", impegni l'area del crocevia colposamente fidando nella possibilità di attraversarlo indenne, ha efficacia causale assorbente nella produzione del sinistro, in mancanza di prova che anche l'altro conducente coinvolto abbia violato le norme di comune prudenza.
L'appello in definitiva deve essere pertanto rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Quanto alla regolazione delle spese processuali del presente grado di giudizio esse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. in ragione del valore della controversia e facendo applicazione degli onorari minimi, in considerazione della ridotta attività difensiva.
Va poi dato atto, in considerazione del rigetto dell'impugnazione, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale gli appellanti sono tenuti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il giudizio di appello, se dovuto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 103/2024 emessa dal GdP di Bari il 17.1.2024, così provvede:
[...]
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2
le spese processuali del presente giudizio di appello, liquidate in euro Controparte_2
1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2
le spese processuali del presente giudizio di appello, liquidate in euro 1.278,00 per Controparte_1
compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
pagina 6 di 7 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale gli appellanti sono tenuti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il giudizio di appello.
Così deciso in Bari il 23.4.2025
Il Giudice
Sergio Cassano
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