Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 286
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Vizio di notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica degli atti di accertamento a mani del ricorrente, nonché di successivi atti interruttivi della prescrizione, dichiarando di conseguenza l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Prescrizione dell'azione di recupero

    La Corte ha ritenuto che la notifica degli atti presupposti e degli atti interruttivi della prescrizione, avvenuta in data antecedente alla notifica dell'intimazione di pagamento, ha impedito il decorso del termine prescrizionale.

  • Inammissibile
    Illegittima sottoscrizione degli atti

    La Corte ha ritenuto che la regolarità della notifica degli atti presupposti, non impugnati, rende inammissibile la contestazione sulla sottoscrizione.

  • Inammissibile
    Erroneo calcolo delle sanzioni e interessi

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione degli atti presupposti, divenuti definitivi, rende inammissibile la contestazione sull'erroneo calcolo di sanzioni e interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 286
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 286
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo