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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 286/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
22/11/2024 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 22/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2424/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160014927761000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160014927761000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.2.2024 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di Reggio Calabria e notificato il 2.11.2023 all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, e domiciliato nel di lui studio in Indirizzo_1, impugnava la intimazione di pagamento n. .09420239011049629000, notificata il 4.10.2023 limitatamente alla cartella di pagamento n.
09420160014927761000, asseritamente notificata il 06.09.2016, relativa a mancato pagamento Tassa automobilistica anni 2011, 2012 per complessive euro € 1645,16, sostenendo la mancata notifica degli avvisi di accertamento, l'illegittima sottoscrizione degli atti, la decadenza e la prescrizione e l'erroneo calcolo delle sanzioni e interessi, e concludeva il contribuente chiedendo a questa Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado, la declaratoria di nullità e l'annullamento dell'intimazione e dell'atto sotteso, con vittoria di spese e competenze.
Con atto in data 16.4.2024 si costituiva la Agenzia delle Entrate – Riscossione in persona del legale rapp. nte p.t., che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività; la carenza di legittimazione passiva;
All'udienza del 22.11.2024, il Giudice unico, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e da rigettare nel merito.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità tout court della domanda sollevata dall'Agenzia delle Entrate, va disattesa in applicazione del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come, nel giudizio ordinario, nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate tramite l'estratto di ruolo successivamente acquisito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, i giudici di merito debbano comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione eventualmente sollevata e, quindi, verificare se successivamente alla regolare notifica della cartella esattoriale sia nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale (si veda
Cass. civ. sez. lav., ordinanza n. 29174 e n. 29179 del 6.12.2017).
Al pari vanno disattese le restanti eccezioni in quanto sconfessate dall'oggetto del ricorso e dalla documentazione in atti.
Tanto premesso, e passando al caso di specie, parte ricorrente propone opposizione avverso la intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento indicata in premessa, per l'omesso pagamento degli avvisi nel dettaglio indicati in ricorso introduttivo e nella presente parte introduttiva, deducendo innanzitutto il vizio di notifica degli atti prodromici adducendo di non aver mai ricevuto alcun atto precedentemente alla presente ingiunzione;
l'intervenuta prescrizione dell'azione di recupero e il vizio di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
In specie:
gli atti di accertamento contestati risultano notificati correttamente a mezzo posta con consegna a mani dello stesso ricorrente in data 6.9.2016, come documentato dall'agente della riscossione. Risultano notificati altresì medio tempore il preavviso di Fermo Amministrativo n. 09480201900003879000, e atto di pignoramento presso terzi n. 09484202300002697001 con Relata notifica a mani di familiare. Non risultando impugnati gli atti di accertamento notificati si è verificata l'interruzione del termine prescrizionale, e la definitività dell'accertamento per cui è titolo esecutivo, per cui non è fondata l'eccezione di prescrizione attesa la notifica di atti interruttivi e l'impugnazione è inammissibile.
Sussiste quindi inammissibilità del ricorso ex art. 19 co.3 e 21 del DLgs n. 546/92, in relazione ai dedotti vizi degli atti sottesi alla cartella di pagamento, attesa la prova fornita dall'Ente creditore della regolarità della notifica degli atti, non impugnati nei termini e per i quali non risulta intervenuto pagamento e quindi, divenuti accertamento definitivo e titolo esecutivo.
Nessun dubbio sussiste circa la legittimità della pretesa impositiva, peraltro non contestata specificatamente dall'opponente, in merito alla dedotta prescrizione che sarebbe intervenuta per la mancata notifica degli atti prodromici con valenza interruttiva, dalla documentazione in atti prodotta dalla parte resistente.
Dalla regolarità della notifica degli atti presupposti e di tutta la sequenza procedimentale, risulta pertanto che sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il prescritto termine, come è dato evincere dalla documentazione prodotta dalla resistente.
Ne consegue pertanto anche sotto questo profilo l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi propri dell'intimazione di pagamento peraltro genericamente addotti dalla parte.
Per il principio di soccombenza il ricorrente va condannato alle spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione
5^, dichiara:
- Inammissibile il ricorso con ogni consequenziale statuizione;
- Rigetta il ricorso nel merito della intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n.
09420160014927761000 per infondatezza;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente che liquida in complessivi euro 463,00 per onorari, oltre spese e accessori come per legge.
Reggio Calabria, 22.11. 2024
Il Giudice Monocratico
Dott. Eugenio Facciolla
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
22/11/2024 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 22/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2424/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160014927761000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160014927761000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.2.2024 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di Reggio Calabria e notificato il 2.11.2023 all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, e domiciliato nel di lui studio in Indirizzo_1, impugnava la intimazione di pagamento n. .09420239011049629000, notificata il 4.10.2023 limitatamente alla cartella di pagamento n.
09420160014927761000, asseritamente notificata il 06.09.2016, relativa a mancato pagamento Tassa automobilistica anni 2011, 2012 per complessive euro € 1645,16, sostenendo la mancata notifica degli avvisi di accertamento, l'illegittima sottoscrizione degli atti, la decadenza e la prescrizione e l'erroneo calcolo delle sanzioni e interessi, e concludeva il contribuente chiedendo a questa Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado, la declaratoria di nullità e l'annullamento dell'intimazione e dell'atto sotteso, con vittoria di spese e competenze.
Con atto in data 16.4.2024 si costituiva la Agenzia delle Entrate – Riscossione in persona del legale rapp. nte p.t., che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività; la carenza di legittimazione passiva;
All'udienza del 22.11.2024, il Giudice unico, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e da rigettare nel merito.
Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità tout court della domanda sollevata dall'Agenzia delle Entrate, va disattesa in applicazione del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come, nel giudizio ordinario, nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate tramite l'estratto di ruolo successivamente acquisito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, i giudici di merito debbano comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione eventualmente sollevata e, quindi, verificare se successivamente alla regolare notifica della cartella esattoriale sia nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale (si veda
Cass. civ. sez. lav., ordinanza n. 29174 e n. 29179 del 6.12.2017).
Al pari vanno disattese le restanti eccezioni in quanto sconfessate dall'oggetto del ricorso e dalla documentazione in atti.
Tanto premesso, e passando al caso di specie, parte ricorrente propone opposizione avverso la intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento indicata in premessa, per l'omesso pagamento degli avvisi nel dettaglio indicati in ricorso introduttivo e nella presente parte introduttiva, deducendo innanzitutto il vizio di notifica degli atti prodromici adducendo di non aver mai ricevuto alcun atto precedentemente alla presente ingiunzione;
l'intervenuta prescrizione dell'azione di recupero e il vizio di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
In specie:
gli atti di accertamento contestati risultano notificati correttamente a mezzo posta con consegna a mani dello stesso ricorrente in data 6.9.2016, come documentato dall'agente della riscossione. Risultano notificati altresì medio tempore il preavviso di Fermo Amministrativo n. 09480201900003879000, e atto di pignoramento presso terzi n. 09484202300002697001 con Relata notifica a mani di familiare. Non risultando impugnati gli atti di accertamento notificati si è verificata l'interruzione del termine prescrizionale, e la definitività dell'accertamento per cui è titolo esecutivo, per cui non è fondata l'eccezione di prescrizione attesa la notifica di atti interruttivi e l'impugnazione è inammissibile.
Sussiste quindi inammissibilità del ricorso ex art. 19 co.3 e 21 del DLgs n. 546/92, in relazione ai dedotti vizi degli atti sottesi alla cartella di pagamento, attesa la prova fornita dall'Ente creditore della regolarità della notifica degli atti, non impugnati nei termini e per i quali non risulta intervenuto pagamento e quindi, divenuti accertamento definitivo e titolo esecutivo.
Nessun dubbio sussiste circa la legittimità della pretesa impositiva, peraltro non contestata specificatamente dall'opponente, in merito alla dedotta prescrizione che sarebbe intervenuta per la mancata notifica degli atti prodromici con valenza interruttiva, dalla documentazione in atti prodotta dalla parte resistente.
Dalla regolarità della notifica degli atti presupposti e di tutta la sequenza procedimentale, risulta pertanto che sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il prescritto termine, come è dato evincere dalla documentazione prodotta dalla resistente.
Ne consegue pertanto anche sotto questo profilo l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi propri dell'intimazione di pagamento peraltro genericamente addotti dalla parte.
Per il principio di soccombenza il ricorrente va condannato alle spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione
5^, dichiara:
- Inammissibile il ricorso con ogni consequenziale statuizione;
- Rigetta il ricorso nel merito della intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento n.
09420160014927761000 per infondatezza;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente che liquida in complessivi euro 463,00 per onorari, oltre spese e accessori come per legge.
Reggio Calabria, 22.11. 2024
Il Giudice Monocratico
Dott. Eugenio Facciolla