Articolo 4 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 marzo 1989
Art. 4. (Istituzione dell'albo) 1. E' istituito l'albo degli psicologi.
2. Gli iscritti all'albo costituiscono sono soggettialla disciplina stabilita dall' art. 622 del codice penale Nota all'art. 4:
Si trascrive il testo dell' art. 622 del codice penale :
"Art. 622. (Rivelazione di segreto professionale). - Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui al primo comma dell'articolo soprariportato e' stata successivamente moltiplicata prima per due ( D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679 ), poi per otto ( D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250 ), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti ( art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603 ) e infine per cinque ( legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma ). La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire sessantamila a lire un milione".
Entrata in vigore il 11 marzo 1989
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