Articolo 285 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 284Articolo 286
Versione
6 maggio 1952
Art. 285.
(Avviso)


Sessanta giorni prima dell'apertura della sessione di esami l'autorita' marittima mercantile pubblica nella propria sede e fa pubblicare presso i dipendenti uffici un avviso nel quale sono indicati:
a) il luogo e i giorni in cui si svolgeranno gli esami;
b) i documenti prescritti;
c) il programma degli esami;
d) ogni altra opportuna indicazione.
Tale avviso, per gli esami di cui all'articolo 282, e pubblicato anche presso tutti gli uffici compartimentali.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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