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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/04/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4857/2018 del Ruolo Generale promossa
D A
con l' Avv. Gianvito Lillo, Parte_1
- attore contro
contumace, Controparte_1
- convenuto
CONCLUSIONI delle Parti : come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamati provvedimenti resi nel corso del giudizio e le note di trattazione scritta, depositate dalle
Parti. Rilevato che Parte attrice ha formulato le conclusioni seguenti : “1) accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto nella causazione delle lesioni patite dall'attore di cui alla narrativa dell'atto di citazione e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite per complessivi € 73.159,00 - comprensivi del danno patrimoniale e non patrimoniale comprensivo dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale, nonché delle spese mediche sostenute
e da sostenere, ovvero nelle somme diverse maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
2) condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del patrocinatore antistatario”. [in corsivo le testuali conclusioni dell'Attore]
Visto che Parte convenuta, benché regolarmente citata, rimaneva contumace.
Osserva.
FATTO E DIRITTO
- Con atto di citazione ritualmente notificato l'Attore conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale il Sig. al fine di sentir dichiarare accolte le sopraestese conclusioni. Controparte_1
- Parte convenuta, benché regolarmente citata, rimaneva contumace e tale veniva dichiarata all'udienza del 19.3.2019.
- Esperita attività istruttoria con l'ascolto di testimoni, che confermavano gli assunti attorei, ed espletata CTU medico legale, le cui risultanze sono state dirimenti ai fini della presente decisione, all'udienza del 20.12.2024 la causa veniva spedita a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dall'1.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) A monte del presente giudizio vi è un procedimento penale a carico dell'odierno Convenuto, laddove la responsabilità per i danni patiti da Parte attrice è stata accertata con sentenza penale di condanna definitiva resa a seguito di patteggiamento.
L'applicazione della pena su richiesta delle parti (il c.d. patteggiamento), disciplinata dagli artt. 444
e ss. cpp, è un procedimento speciale che permette all'imputato e al Pubblico Ministero di trovare un'intesa sulla quantificazione della pena da irrogare.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento)
“non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile”, (giusta espressa previsione di cui all'art. 445, co. 1-bis, c.p.p., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
150). Quindi, sussiste una netta differenza tra gli effetti penali della sentenza resa ex art. 444 c.p.p. e gli effetti che essa potrebbe ipoteticamente dispiegare nei giudizi civili ed amministrativi, cui osta però un espresso divieto di legge.
Con ciò si intende dire che detta sentenza non vale ad affermare con efficacia di giudicato la responsabilità per il fatto nel giudizio civile - amministrativo, pur se, secondo una giurisprudenza correlata al testo normativo previgente alla riforma operata dal D.Lgs. n. 150 del 2022, essa costituiva un elemento di prova per il giudice di merito (C. Cass., SSUU., 12.4.2012 n. 5756, secondo cui “la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile” e
“salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza
è equiparata a una pronuncia di condanna”).
Questo Giudice aderisce all'orientamento che inquadra la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione come semplice indizio non attribuendole vincolo di giudicato (C. Cass. civ. Sez. I, 25.5.2022, n. 16838); non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p. (Cfr., anche C. Cass., 30.7.2018, n. 20170, secondo cui la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non è vincolante, ossia non ha efficacia di giudicato, né inverte l'onere della prova;
dall'altra, che tale sentenza per il giudice civile non è un atto, ma un fatto e, come qualsiasi altro fatto del mondo reale, può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c., ossia la gravità, la precisione e la concordanza delle c.d. presunzioni;
C. App.
Trento, 6.12.2022, n. 57)
Ad avviso di questo Giudice, dunque, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito (C.Cass.Civ., Sez. 3^,
11.10.2023, n. 28428/2023)
II) Invero, Parte attrice assume che “è risultato in maniera incontrovertibile che il giorno 18.07.2015 picchiò con calci e pugni cagionandogli “trauma cranico Controparte_1 Parte_1
facciale non commotivo, con ferite lacero contuse del labbro inferiore, cervico-dorsalgia post traumatica, trauma addominale chiuso, cagionandogli una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per giorni 179”. [in corsivo le testuali asserzioni attoree] III) E l'attività istruttoria espletata in corso di giudizio ha integralmente confermato gli assunti attorei sia in relazione alla dinamica dei fatti che all'entità dei danni patiti dall'Attore.
Il nominato CTU ha affermato che “La presa visione della documentazione sanitaria in atti, dei dati anamnestici, la elaborazione dei riscontri clinici di queste indagini peritali mi consentono di affermare che l'evento lesivo (colpito da persona, a lui nota, al volto e caduta rovinosa al suolo) è riconducibile all'evento traumatico riferito dal . Tale patologia ha comportato una flc Pt_1 labbro inferiore mucosa orale, mobilizzazione elementi dentari e protesici, grave stato d'ansia generalizzata depressiva. E'stata eseguita RX, TAC, sutura della ferita, medicazioni, terapia medica, terapia odontoiatrica,terapia antidepresiva. Le lesioni hanno comportato una difficoltà masticatoria, lesioni dentarie e stato d'ansia. Nel caso in esame siamo a circa nove anni dal trauma, pertanto tali lesioni si possono considerare stabilizzate” [in corsivo le testuali risultanze dell'espletata CTU]
Questo Giudice ritiene, pertanto, di dover accogliere integralmente la domanda attorea, determinando la regolamentazione delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
l'Avv. Gianvito Lillo, contro contumace, così provvede: Controparte_1
1) accoglie integralmente la domanda attorea;
2) accerta e dichiara la responsabilità del Convenuto per i danni patiti dall'attore;
3) condanna, per l'effetto, il Convenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subìte dall'Attore per complessivi euro 54.236,12, comprensivi del danno patrimoniale e non patrimoniale comprensivo del pregiudizio biologico, morale ed esistenziale, nonché delle spese mediche sostenute e delle spese documentate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal dì dell'evento dannoso fino al dì dell'effettivo soddisfo;
3) condanna il Convenuto al pagamento in favore della Parte attrice di spese e competenze legali, che liquida in euro 11.000, oltre 15% forfetario, CAP ed IVA, e oltre ad euro 1.000 per spese, con distrazione in favore del Procuratore antistatario;
5) Pone definitivamente a carico della Parte convenuta le spese di CTU.
Brindisi, 23 aprile 2025
Il Giudice
(Avv. Rosanna Cafaro)