CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 486 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentata e difesa dall'Avvocato BORTIGLIO Parte_1
VITO
- Appellante - C O N T R O in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti GRISPO CARLO ed CARANNANTE CORINNA
- Appellata - E
rappresentato e difeso dall'Avv. CIANCIMINO ROSARIA CP_2
- Appellato -
All'udienza del 17/04/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo in data 23/09/2020 convenne in giudizio la esponendo di aver Parte_1 CP_1 svolto attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della stessa, in forza di due contratti (dalla veste apparente) di collaborazione occasionale, stipulati rispettivamente il 31.01.2020 ed il 21.02.2020 ed, in particolare, di aver svolto mansioni di “rilevatore di mercato” a suo dire riconducibili al III° livello del CCNL
1 Terziario e Servizi, osservando un orario di 5 o 6 ore giornaliere per tre/quattro giorni alla settimana;
chiese, dunque, previo accertamento delle superiori circostanze, “costituire un rapporto di lavoro subordinato part time e indeterminato a far data dal 3.2.2020 con inquadramento nel livello III c.c.n.l. Terziario e Servizi”; chiese altresì
“trasformare il secondo contratto in contratto a tempo indeterminato ex art. 21, d.lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. n. 87/2018, convertito dalla Legge n. 96/2018” e “condannare la resistente al pagamento di un risarcimento del danno in favore della sig.ra CP_1 Pt_1 nella misura compresa tra un minimo di 2, 5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”; all'uopo dedusse che il secondo contratto (con termine iniziale 1.03.2020) era stato stipulato entro dieci giorni dalla scadenza del primo (29.02.2020); che, ancora, il secondo contratto avrebbe dovuto essere qualificato come “rinnovo” del precedente e, come tale, avrebbe dovuto indicare la ragione giustificatrice del termine;
che, anche in considerazione della successione di altri contratti a termine con i precedenti datori di lavoro, che avevano precedentemente svolto il servizio ora appaltato alla resistente, si era superato il termine di dodici mesi;
che, infine, era stato violato il disposto dell'art. 54 bis comma 5 del D.L. n. 50/2017, essendosi l'ultimo contratto stipulato entro il termine di sei mesi dalla scadenza dei precedenti rapporti di lavoro intrattenuti sia con i precedenti datori di lavoro che con la stessa resistente. Chiese, ancora, dichiararsi l'illegittimità del licenziamento disciplinare alla stessa irrogato in data 11.03.2020 per insussistenza dei fatti contestati e, per l'effetto, ordinarne la reintegrazione e condannare il datore di lavoro al pagamento delle indennità di legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali o, subordine, al pagamento delle indennità previste dall'art. 3 comma 1 D. Lgs. n. 23/2015 o, in via ancor più gradata, di quelle previste dall'art. 4, stante la violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970. Chiese, infine, condannarsi la al pagamento delle differenze CP_1 retributive dovute in virtù della natura subordinata del rapporto, quantificate in € 6.431,65, ed al versamento dei correlati contributi previdenziali. Con la sentenza n. 3972/2022 del 6.12.2022 il Tribunale ha respinto tutte le domande ritenendo non provato l'assunto, posto a base di ciascuna di esse, della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, che, invece, secondo quanto emerso dalla documentazione prodotta in atti (in gran parte costituita da scambi di e-mail tra la ed i referenti della società resistente), Pt_1 appariva perfettamente riconducibile al paradigma negoziale del contratto di collaborazione autonoma occasionale, formalmente adottato;
in tale contesto, ha aggiunto, le indicazioni fornite dalla società erano spiegabili alla luce di esigenze di
2 tipo organizzativo ed apparivano pienamente compatibili con un rapporto di lavoro autonomo anche in relazione al tipo di mansioni espletate ed al luogo – esterno all'azienda – in cui esse si svolgevano. Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 25.05.2023, chiedendone la riforma. La ha resistito al gravame. CP_1
Si è costituito anche l' mantenendo una posizione di terzietà e CP_2 dichiarando la propria disponibilità a ricevere il versamento della contribuzione eventualmente dovuta in relazione al rapporto di lavoro subordinato che fosse stato accertato. All'udienza del 17/04/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI Con l'interposto gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia travisato il compendio probatorio in atti, errando nel non ravvisarvi adeguati elementi di prova della dedotta subordinazione, che individua nelle seguenti circostanze:
- L'obbligo di osservare, in modo costante, un preciso orario di lavoro che si dipanava per 5 o 6 ore al giorno e per tre o quattro giorni alla settimana, senza possibilità di organizzarsi liberamente;
- L'esercizio, da parte della società, di un potere direttivo e di controllo sulle sue prestazioni, come era, in particolare, dimostrato dal documento, in atti, denominato “VADEMECUM – BANCA DI ITALIA 'TURISMO INTERNAZIONALE' - SCENARI (FIELD)1 PER TUTTI I VALICHI”, nonché dalle diverse e-mail, pure prodotte, da cui emergeva come la ricorrente dovesse comunicare mediante l'invio di sms alla CP_1
l'orario di inizio e fine di ogni turno, e come tali turni potessero essere modificati e/o rifiutati dalla società;
- L'omessa assunzione, da parte sua, di alcun rischio di impresa nonché l'utilizzazione, per lo svolgimento delle prestazioni, di strumenti di lavoro messi a disposizione della società. Il primo giudice avrebbe, inoltre, errato nell'attribuire valore decisivo all'interpretazione che la ricorrente stessa aveva dato inizialmente al rapporto (come manifestato dalla stessa in alcune e-mail), anziché, come avrebbe dovuto, al concreto atteggiarsi delle modalità di svolgimento dello stesso.
3 Dal chiesto accertamento della natura subordinata del rapporto consegue la riproposizione di tutte le domande che in tale premessa trovavano il loro fondamento (costituzione ex tunc di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per illegittimità – dedotta sotto diversi profili – dei termini di durata apposti ai contratti, crediti per differenze retributive e contributive, illegittimità del recesso datoriale). Censura, inoltre, sotto concorrente profilo, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di conversione del rapporto per violazione dell'art. 54 bis del d.l. n. 50/2017, rimarcando di essere stata nuovamente assunta (con contratto del 21.02.2020 e con decorrenza dal 1°.03.2020) dalla medesima società pochi giorni dopo la scadenza del primo contratto (stipulato il 31.01.2020 con termine finale al 29.02.2020); ha, in merito, invocato l'operatività della norma anche ove fosse stata esclusa la natura subordinata del rapporto, dovendo la stessa applicarsi anche nel caso di accertamento della sua natura di rapporto di
“collaborazione coordinata e continuativa”, così come dalla stessa chiesto (seppur in via subordinata, domanda n. 6 del ricorso introduttivo) e come non era stato contestato ex adverso. L'appello non può essere accolto. Con riferimento alla domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto, il cui onere probatorio ex art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che la deduce, non può che condividersi quanto già osservato dal Tribunale in ordine all'assenza di sufficienti prove, idonee a sostenerne l'assunto. È noto che, all'esito di un lungo percorso ermeneutico, la giurisprudenza di legittimità ha, ormai in modo del tutto consolidato, individuato alcuni indici rivelatori della subordinazione e dunque della sussumibilità del rapporto di lavoro all'interno del paradigma di cui all'art. 2094 c.c.; in particolare, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello di lavoro autonomo è “il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale;
altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse” (giurisprudenza costante, ribadita, da ultimo, da Cass. civ. sez. lav., 22/05/2020, n.9490); questi ultimi vanno, poi, valutati “criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità” (Cass. 28162/2018, 14434/2015).
4 Quanto alle modalità di esplicazione del suddetto vincolo di soggezione personale al datore di lavoro, che ordinariamente si esprime nel potere direttivo, di controllo e disciplinare, si è altresì puntualizzato che non può il medesimo estrinsecarsi solo nel riscontro successivo dell'esatto adempimento delle prestazioni convenute, dovendosi invece tradurre in un'attività di vigilanza (la cui pregnanza e specificità può diversamente modularsi in relazione alle peculiari caratteristiche dell'incarico conferito al lavoratore) sulle concrete modalità di esplicazione della prestazione lavorativa nel suo effettivo dispiegarsi: e ciò in quanto l'obbligazione dedotta in contratto da parte del lavoratore subordinato non consiste nel predisporre un opus o nell'assicurare un risultato, quanto piuttosto nel mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative. L'accertamento della subordinazione esige poi un approccio del tutto peculiare nei casi, come quello che ci occupa, in cui il lavoratore sia chiamato a svolgere prestazioni di carattere intellettuale che di per sé non richiedono alcuna organizzazione imprenditoriale;
in merito la Suprema Corte ha infatti puntualizzato che, in tali casi, “il criterio fondamentale per l'accertamento della natura (autonoma o subordinata) del rapporto di lavoro è costituito dall'esistenza di un potere direttivo del datore di lavoro che, pur nei limiti imposti dalla connotazione professionale della prestazione di lavoro, abbia un'ampiezza di estrinsecazione tale da consentirgli di disporre, in maniera piena, della stessa nell'ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva” [Cass. Sez. L, n. 5079 del 03/03/2009; vds. anche, in tema, Cass. Sez. L, Sentenza n. 3594 del 14/02/2011, secondo cui “In relazione alla qualificazione come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un professionista in uno studio professionale (nella specie, consulente fiscale in uno studio legale tributarista), la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero - organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello stesso studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui”]. Ed ancora, sempre nelle ipotesi in cui la prestazione del lavoratore si connoti per la sua natura di tipo professionale, tale accertamento deve tener conto della specificità dell'incarico conferito al lavoratore che impone, “in caso di attività dirigenziale, intellettuale e professionale, di procedere ad una valutazione globale dell'atteggiarsi del rapporto, tenendo conto anche dei criteri cosiddetti complementari e sussidiari, come quelli della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, della periodicità e predeterminazione della retribuzione” (Cass. n. 13375/2003).
5 Calati tali principi nella fattispecie in esame, con specifico riferimento alle censure sollevate dall'appellante, va anzitutto considerato che, se è vero che la sottoposizione del lavoratore ad un orario predeterminato dal datore di lavoro - se del caso organizzato in turni - costituisce un rilevante indice di subordinazione, nel caso che occupa tale indice non emerge affatto dalla documentazione in atti, come invece vorrebbe l'appellante. In particolare, non è emerso che detti orari fossero unilateralmente predisposti dalla né che la stessa potesse esercitare, in caso di CP_1 inosservanza da parte del prestatore di lavoro, un potere disciplinare. Giova premettere, per una miglior comprensione dei fatti, che l'attività svolta dall'appellante si inseriva nell'ambito di un progetto di ricerca, commissionato alla dalla Banca di Italia, finalizzato ad effettuare ricerche di mercato sul CP_1 turismo internazionale in Italia;
l'oggetto dell'incarico conferito alla Pt_1 consisteva, in dettaglio, nell'effettuare, per conto della committente “attività di interviste personali e di conte (conteggi, n.d.e.) da effettuarsi presso i valichi del Porto (dell'Aeroporto di Palermo, nel secondo contratto) nel periodo dal 3.02.2020 al 29.02.2020 (e dal 1.03.2020 al 31.12.2020 nel secondo contratto). Come si ricava dall'attestato di affidamento dell'incarico alla (doc. 23 prod. CP_1 appellante), tale attività di rilevazione “si sostanzia nel conteggio dei viaggiatori che attraversano la frontiera (residenti e non residenti in Italia) e nella somministrazione, a un campione di questi, di un questionario in modalità CAPI (computer assisted personal interviewing). Orbene, dall'esame del “Vademecum” sopra citato e delle numerose comunicazioni via e-mail, in atti, si apprende che: i turni venivano concordati tra le parti, necessitando che quelli proposti dall'azienda venissero confermati dal collaboratore;
così, infatti, si legge nel ridetto
“Vademecum”: “Ad inizio di ogni mese riceverete il format dei calendari stipulati dalla responsabile di progetto. Avrete circa 7 giorni per studiarli attentamente e indicare la vostra disponibilità e nel caso richiedere piccole modifiche. Dopo 7 giorni riceverà le vostre CP_1 disponibilità e le condividerà con la Dott.ssa Una volta approvato da entrambe le parti, il Per_1 calendario verrà inviato (il 20 di ogni mese) ai referenti di Banca di Italia. Da questa consegna in poi tutte le richieste di variazione rientrano nella % delle variazioni”; coerente con tale impostazione è il contenuto della e-mail del 12.02.2020 con cui la responsabile del servizio comunicava: “buonasera, invio i turni previsti per il commerciale stradale mese marzo. Solite regole: mantenere il più possibile l'equilibrio di feriali e festivi, modificare con stessi giorni e fasce orarie. Lunedì = venerdì (considerati feriali) e sabato = domenica (considerati festivi)…..
6 Nella tabellina blu (sotto alla proposta di calendario) riportate eventuali proposte di variazione indicando di fianco alla proposta la vs modifica in termini di giorni e fascia oraria..”); l'inizio e la fine del turno espletato doveva essere comunicato mediante SMS (v. “Vademecum”: “E' importante che ad inizio e fine turno il rilevatore invii SMS come da procedura. Tale SMS indica che il rilevatore ha rispettato il turno previsto dal calendario da lui stesso confermato. Solo in caso di situazioni eccezionali, il rilevatore può inviare un sms che indichi la modifica del turno”); il collaboratore aveva sempre la facoltà di modificare i turni, salvo l'onere di comunicare tale cambiamento entro un certo spazio temporale;
il controllo e le limitazioni in ordine a tali modifiche si rendevano necessari in relazione agli obblighi assunti con la Banca di Italia, il cui contratto aveva stabilito una soglia massima di modifiche del 28% sul totale di tutti i turni;
di qui l'esigenza di chiedere ai collaboratori l'impegno di rispettare in più possibile “gli impegni concordati e nell'evitare modifiche ed annullamenti, fatta eccezione per situazioni estreme”. In ordine all'esercizio di un'attività di controllo sulle prestazioni svolte dall'appellante, il citato “Vademecum” prevedeva: “sono, ovviamente, previsti dei controlli sul reale svolgimento dei turni e sulla qualità del lavoro svolto. Nel primo caso, tali controlli verranno svolti a campione e senza preavviso sia dal personale Banca di Italia che dal personale di
I controlli qualità saranno prettamente telefonici o per mezzo email. Per tal motivo i CP_1 rilevatori devono sempre chiedere un contatto telefonico al viaggiatore, italiano o straniero che sia…”. Trattavasi, dunque, di un mero controllo ex post concernente l'effettivo svolgimento dell'incarico commissionato e la sua conformità agli obblighi assunti dalla nei confronti dell'appaltante, in funzione di garantirne il corretto CP_1 adempimento;
nessuna caratteristica tipica dell'eterodirezione è ravvisabile in tale tipo di controllo, essendo all'evidenza diretto ad assicurarsi il risultato dell'opera commissionata, non le concrete modalità del suo svolgimento, la cui definizione appare del tutto compatibile con le esigenze di coordinamento con l'attività nel suo complesso considerata. Di nessun rilievo appare, nel caso di specie, la circostanza dell'assenza di un'organizzazione di mezzi propri da parte del professionista incaricato come pure dell'utilizzo di strumentazione messa a disposizione dall'azienda; organizzazione di mezzi non richiesta dalla particolare tipologia di attività richiesta che, per sua natura, richiedeva una strumentazione minima, di fatto consistente soltanto in un tablet dove registrare i dati raccolti. Del tutto assente è, poi, qualsivoglia allegazione circa la corresponsione di una retribuzione fissa, che, invece, secondo contratto, era commisurata alle ore
7 effettivamente lavorate, restando, dunque, a carico del prestatore d'opera il rischio dell'omessa prestazione di lavoro. La sussistenza di un vincolo di subordinazione, pertanto, va esclusa alla luce della lettura complessiva di tutte le sopra descritte caratteristiche della prestazione lavorativa svolta dall'appellante, la cui brevissima durata non consente neppure di sostenerne lo stabile inserimento nell'organizzazione imprenditoriale dell'appellata. La domanda di conversione del rapporto va altresì rigettata anche con riguardo all'asserita violazione del divieto previsto dall'art. 54 bis comma 5 del D.L. n. 50/2017. La norma prevede: “Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa”. Secondo la circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5 del 2017 (doc. 46 prod. appellante) <la violazione dei divieti di cui al comma 5 – ossia l'aver acquisito “prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa” – integra un difetto “genetico” afferente alla costituzione del rapporto e comporta dunque, in applicazione dei principi civilistici, la conversione ex tunc dello stesso nella tipologia ordinaria (art. 1, D.Lgs. n. 81/2015) del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, laddove evidentemente sia accertata la natura subordinata dello stesso.>>. Orbene, in disparte la non vincolatività dell'interpretazione operativa fornita dall'Ispettorato del Lavoro (a fronte di un precetto normativo di fonte primaria privo di correlata previsione sanzionatoria), deve comunque osservarsi che l'invocata conversione del rapporto presupporrebbe la natura subordinata del rapporto precedentemente svolto in favore del medesimo utilizzatore, circostanza qui esclusa, ovvero la sua natura di collaborazione coordinata e continuativa;
tuttavia anche a tale diversa qualificazione non può giungersi nel caso che occupa, a ciò ostando il difetto di puntuali allegazioni da parte della lavoratrice in relazione al quale nessun rilievo può assumere la non contestazione della resistente. Dal rigetto dell'accertamento della natura subordinata del rapporto e della domanda di conversione dello stesso discende il rigetto di tutte le altre domande, in quanto derivanti da tale presupposto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante la posizione di terzietà dell' nulla va disposto nei suoi confronti CP_2 con riguardo alla regolazione delle spese.
P.Q.M.
8 Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 3972/2022 pubblicata il 6.12.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo. Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali che CP_1 liquida per compensi in € 3.473,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Nulla per le spese nei confronti dell' CP_2
Palermo, 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
9