Articolo 2 della Legge 6 aprile 1977, n. 150
Articolo 1
Versione
15 maggio 1977
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'atto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 16 dell'atto stesso.

Entrata in vigore il 15 maggio 1977