Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'atto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 16 dell'atto stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'atto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 16 dell'atto stesso.