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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/11/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2063/2025
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, alla Via G. D' Annunzio N. 20/A, presso lo studio dell'Avv. CILEA ROSA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, c. 1 c.p.c. dai funzionari Avv.ti SERAFINO
FR e RO TE ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio per la gestione del contenzioso in Milano, alla Via Soderini n. 24; resistente
OGGETTO: mobilità interprovinciale docenti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. la ricorrente in epigrafe indicata premesso: di essere docente a tempo indeterminato assunta in ruolo nell'a.s. 2023/2024 per la scuola dell'infanzia posto EH – sostegno psicofisico, con sede di titolarità e servizio presso l'Istituto Scolastico Rovani sito nel comune di Sesto San
IO (MI) e di essere soggetto invalido con invalidità superiore al 67%
e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. 104/92, con assegnazione provvisoria, sino alla data del 31.08.2025 nella provincia di RC, con sede di servizio presso l'I.C. “Falcone Borsellino” di Roccella- Caulonia;
di essere, in ragione delle disabilità di cui è affetta, titolare dei benefici di cui all'art. 21 della L. 104/92 che le garantiscono la precedenza contrattuale ex art. 13 comma 1 punto III n. 1 del Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo sulla mobilità valido per il triennio 2025/2028; di aver inoltrato apposita domanda in data 20.3.2025, al fine di partecipare ai movimenti di mobilità interprovinciale per l'avvicinamento al Comune di Roccella
Ionica, ove risiede unitamente al proprio nucleo familiare, dichiarando ai fini del punteggio di essere titolare di n. 5 anni di servizio pre-ruolo + 1 anno di servizio di ruolo + 1 anno di servizio su posto sostegno, oltre che di voler ricongiungersi al proprio coniuge nel comune di residenza, nonché di essere soggetto portatore di handicap e titolare dei benefici di cui all'art. 21 della L. 104/92; di aver indicato come prima preferenza di sede per il trasferimento, l'istituzione scolastica sita nel comune di propria residenza e segnatamente – IC Falcone-Borsellino Roccella Caulonia, e C.F._2
come prima preferenza sintetica il Comune viciniore di Caulonia;
che, non avendo ricevuto notifica della domanda convalidata, apprendeva da un
Pag. 2 di 7 controllo online che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano aveva cancellato la domanda in data 30.04.2025, senza alcuna motivazione e senza alcuna notifica o comunicazione alla parte interessata;
che, a seguito della pubblicazione del bollettino dei trasferimenti prot. N. 7974 del
23.05.2025, apprendeva di non aver ottenuto il chiesto trasferimento e che nella provincia di Reggio Calabria veniva trasferita altra docente con precedenza ma con punteggio inferiore;
di aver presentato reclamo avverso la propria esclusione, che tuttavia rimaneva inevaso;
ha concluso chiedendo: “
1. IN VIA PRINCIPALE: accertare, riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente - già titolare di contratto a tempo Parte_1
indeterminato alle dipendenze del in Controparte_1
qualità di docente nella scuola infanzia posto EH-sostegno psicofisico, con sede di titolarità e servizio presso l'Istituto Scolastico MIAA8AZ008 - IC
R0VANI sito nel Comune di Sesto San IO - alla giusta valutazione della domanda di mobilità interprovinciale inoltrata in data 20.03.2025
(Numero di protocollo: MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO
POLIS.14939833.20-03-2025) e cancellata/annullata d'ufficio, senza alcuna motivazione e comunicazione, in data 30.04.2025; con conseguente accertamento del diritto della ricorrente alla partecipazione ai movimenti di mobilità per l'a.s. 2025/2026 per la provincia di Reggio Calabria ed ulteriore conseguente trasferimento della docente presso Parte_1
una delle sedi ricadenti nella provincia di Reggio Calabria secondo la precedenza contrattuale di cui è beneficiaria ai sensi dell'art. 13 comma 1 punto III n. 1 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità valido per il triennio 2025/2028, il punteggio posseduto e secondo l'ordine di preferenza espresso in domanda;
Previa disapplicazione, ove occorra,
Pag. 3 di 7 del bollettino dei trasferimenti interprovinciali per la scuola infanzia posto
EH – sostegno psicofisico, per la provincia di Reggio Calabria pubblicato in data 23.05.2025 con prot. N. 7974, nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo della ricorrente titolare di punteggio 42 + 6
(ricongiungimento nel comune) e precedenza contrattuale di cui all'art. 13 comma 1 punto III n. 1 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità valido per il triennio 2025/2028; 2. PER L'EFFETTO:
Condannare il e la propria Controparte_1
articolazione territoriale competente ad adottare qualsiasi atto e provvedimento utile a disporre il trasferimento territoriale interprovinciale della docente presso una delle sedi di espressa preferenza Parte_1
nella domanda di mobilità territoriale interprovinciale valida per l'a.s.
2025/2026”, con vittoria di spese.
Tanto nella fase cautelare, tanto nella presente fase di merito, il CP_1
convenuto si è costituito deducendo di non aver riconosciuto, per mero errore materiale, il diritto della docente a partecipare in deroga alle procedure di mobilità su posti di sostegno con precedenza di legge ex art. 21 l. 104/92 e di aver provveduto in autotutela, con provvedimento del
3.7.2025 a disporre il trasferimento interprovinciale della ricorrente presso l'I.C. “Marvasi – Vizzone” di Rosarno. Per tali motivi chiedeva dichiararsi la carenza di interesse ad agire e procedersi alla compensazione delle spese.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 9.7.2025, fissata per la discussione della sola istanza cautelare, lo scrivente, alla luce delle deduzioni delle parti che chiedevano congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere, ha dichiarato non luogo a provvedere
Pag. 4 di 7 sulla medesima istanza, rimettendo alla fase di merito la liquidazione delle spese di lite.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce e contestuale motivazione di cui è stata data lettura.
***
Un esame nel merito circa la fondatezza della domanda risulta superfluo in quanto con provvedimento adottato in autotutela dal convenuto CP_1
sono state integralmente soddisfatte le pretese della ricorrente.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la
Pag. 5 di 7 necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974;
1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034;
27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194;
Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della
Pag. 6 di 7 materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass.,
14.11.77, n. 4923).
Ebbene osserva il giudicante come le spese di lite cui è tenuta la parte convenuta, alla luce della pacifica fondatezza delle pretese azionate dalla ricorrente, debbano essere compensate per la metà essendosi il CP_1
diligentemente attivato, mediante l'adozione di idoneo provvedimento in autotutela, in data addirittura antecedente all'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare ed evitando così le lungaggini del giudizio. La residua metà segue le regole della soccombenza e si liquida per entrambe le fasi nella misura minima di legge, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per la metà le spese di lite e, per la residua metà, con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio, condanna il
[...]
, in persona del al Controparte_1 Controparte_2
pagamento di € 2.652,00 per compensi ed € 518,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Locri, 12/11/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2063/2025
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, alla Via G. D' Annunzio N. 20/A, presso lo studio dell'Avv. CILEA ROSA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
, ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, c. 1 c.p.c. dai funzionari Avv.ti SERAFINO
FR e RO TE ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio per la gestione del contenzioso in Milano, alla Via Soderini n. 24; resistente
OGGETTO: mobilità interprovinciale docenti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. la ricorrente in epigrafe indicata premesso: di essere docente a tempo indeterminato assunta in ruolo nell'a.s. 2023/2024 per la scuola dell'infanzia posto EH – sostegno psicofisico, con sede di titolarità e servizio presso l'Istituto Scolastico Rovani sito nel comune di Sesto San
IO (MI) e di essere soggetto invalido con invalidità superiore al 67%
e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. 104/92, con assegnazione provvisoria, sino alla data del 31.08.2025 nella provincia di RC, con sede di servizio presso l'I.C. “Falcone Borsellino” di Roccella- Caulonia;
di essere, in ragione delle disabilità di cui è affetta, titolare dei benefici di cui all'art. 21 della L. 104/92 che le garantiscono la precedenza contrattuale ex art. 13 comma 1 punto III n. 1 del Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo sulla mobilità valido per il triennio 2025/2028; di aver inoltrato apposita domanda in data 20.3.2025, al fine di partecipare ai movimenti di mobilità interprovinciale per l'avvicinamento al Comune di Roccella
Ionica, ove risiede unitamente al proprio nucleo familiare, dichiarando ai fini del punteggio di essere titolare di n. 5 anni di servizio pre-ruolo + 1 anno di servizio di ruolo + 1 anno di servizio su posto sostegno, oltre che di voler ricongiungersi al proprio coniuge nel comune di residenza, nonché di essere soggetto portatore di handicap e titolare dei benefici di cui all'art. 21 della L. 104/92; di aver indicato come prima preferenza di sede per il trasferimento, l'istituzione scolastica sita nel comune di propria residenza e segnatamente – IC Falcone-Borsellino Roccella Caulonia, e C.F._2
come prima preferenza sintetica il Comune viciniore di Caulonia;
che, non avendo ricevuto notifica della domanda convalidata, apprendeva da un
Pag. 2 di 7 controllo online che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano aveva cancellato la domanda in data 30.04.2025, senza alcuna motivazione e senza alcuna notifica o comunicazione alla parte interessata;
che, a seguito della pubblicazione del bollettino dei trasferimenti prot. N. 7974 del
23.05.2025, apprendeva di non aver ottenuto il chiesto trasferimento e che nella provincia di Reggio Calabria veniva trasferita altra docente con precedenza ma con punteggio inferiore;
di aver presentato reclamo avverso la propria esclusione, che tuttavia rimaneva inevaso;
ha concluso chiedendo: “
1. IN VIA PRINCIPALE: accertare, riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente - già titolare di contratto a tempo Parte_1
indeterminato alle dipendenze del in Controparte_1
qualità di docente nella scuola infanzia posto EH-sostegno psicofisico, con sede di titolarità e servizio presso l'Istituto Scolastico MIAA8AZ008 - IC
R0VANI sito nel Comune di Sesto San IO - alla giusta valutazione della domanda di mobilità interprovinciale inoltrata in data 20.03.2025
(Numero di protocollo: MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO
POLIS.14939833.20-03-2025) e cancellata/annullata d'ufficio, senza alcuna motivazione e comunicazione, in data 30.04.2025; con conseguente accertamento del diritto della ricorrente alla partecipazione ai movimenti di mobilità per l'a.s. 2025/2026 per la provincia di Reggio Calabria ed ulteriore conseguente trasferimento della docente presso Parte_1
una delle sedi ricadenti nella provincia di Reggio Calabria secondo la precedenza contrattuale di cui è beneficiaria ai sensi dell'art. 13 comma 1 punto III n. 1 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità valido per il triennio 2025/2028, il punteggio posseduto e secondo l'ordine di preferenza espresso in domanda;
Previa disapplicazione, ove occorra,
Pag. 3 di 7 del bollettino dei trasferimenti interprovinciali per la scuola infanzia posto
EH – sostegno psicofisico, per la provincia di Reggio Calabria pubblicato in data 23.05.2025 con prot. N. 7974, nella parte in cui non include, e dunque esclude, il nominativo della ricorrente titolare di punteggio 42 + 6
(ricongiungimento nel comune) e precedenza contrattuale di cui all'art. 13 comma 1 punto III n. 1 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità valido per il triennio 2025/2028; 2. PER L'EFFETTO:
Condannare il e la propria Controparte_1
articolazione territoriale competente ad adottare qualsiasi atto e provvedimento utile a disporre il trasferimento territoriale interprovinciale della docente presso una delle sedi di espressa preferenza Parte_1
nella domanda di mobilità territoriale interprovinciale valida per l'a.s.
2025/2026”, con vittoria di spese.
Tanto nella fase cautelare, tanto nella presente fase di merito, il CP_1
convenuto si è costituito deducendo di non aver riconosciuto, per mero errore materiale, il diritto della docente a partecipare in deroga alle procedure di mobilità su posti di sostegno con precedenza di legge ex art. 21 l. 104/92 e di aver provveduto in autotutela, con provvedimento del
3.7.2025 a disporre il trasferimento interprovinciale della ricorrente presso l'I.C. “Marvasi – Vizzone” di Rosarno. Per tali motivi chiedeva dichiararsi la carenza di interesse ad agire e procedersi alla compensazione delle spese.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 9.7.2025, fissata per la discussione della sola istanza cautelare, lo scrivente, alla luce delle deduzioni delle parti che chiedevano congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere, ha dichiarato non luogo a provvedere
Pag. 4 di 7 sulla medesima istanza, rimettendo alla fase di merito la liquidazione delle spese di lite.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce e contestuale motivazione di cui è stata data lettura.
***
Un esame nel merito circa la fondatezza della domanda risulta superfluo in quanto con provvedimento adottato in autotutela dal convenuto CP_1
sono state integralmente soddisfatte le pretese della ricorrente.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la
Pag. 5 di 7 necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974;
1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034;
27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194;
Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della
Pag. 6 di 7 materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass.,
14.11.77, n. 4923).
Ebbene osserva il giudicante come le spese di lite cui è tenuta la parte convenuta, alla luce della pacifica fondatezza delle pretese azionate dalla ricorrente, debbano essere compensate per la metà essendosi il CP_1
diligentemente attivato, mediante l'adozione di idoneo provvedimento in autotutela, in data addirittura antecedente all'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare ed evitando così le lungaggini del giudizio. La residua metà segue le regole della soccombenza e si liquida per entrambe le fasi nella misura minima di legge, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per la metà le spese di lite e, per la residua metà, con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio, condanna il
[...]
, in persona del al Controparte_1 Controparte_2
pagamento di € 2.652,00 per compensi ed € 518,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Locri, 12/11/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 7 di 7