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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4372 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9762/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. RO AN, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 9762/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 29/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.lgs. 149/2022),
TRA (c.f.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Porzio - Centro
Direzionale Is. E/2, presso lo studio dell'Avv. Massaccesi Fabrizio (c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a C.F._1 margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;
APPELLANTE
E (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Villa Di Briano alla Via Lucio Apuleio n. 23, presso lo studio dell'Avv. Diana Michele
(c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._3 calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
E
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 2234/2023, resa dal Giudice di Pace di
Frattamaggiore, pubblicata in data 27/06/2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n.
3082/2022 r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29/09/2025.
n. 9762/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 9 N. 9762/2023 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'appellante,
[...]
impugnava la sentenza n. 2234/2023, resa dall'Ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Frattamaggiore in data 22/06/2023, depositata in Cancelleria in data 27/06/2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3082/2022 r.g., con cui era stata accolta la domanda proposta da in relazione alle lesioni da questa Controparte_1 asseritamente subite in seguito al sinistro stradale verificatosi il 06/08/2019, alle ore
13.00 circa, in Casandrino, presso la Piazza Cappella dell'Immacolata.
La sentenza impugnata accertava che nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo, mentre era intenta ad attraversare la strada sulle apposite Controparte_1 strisce pedonali, sarebbe stata investita dall'autocarro Nissan tg. AY902HB di proprietà di ed assicurato per la con l Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Per effetto dell'urto, il pedone rovinava al suolo sul lato destro e riportava lesioni tali da rendersi necessarie le cure del Pronto Soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore.
All'esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace di Frattamaggiore dichiarava esclusivo responsabile del sinistro de quo e condannava l' Controparte_2 [...]
al pagamento, in favore della danneggiata, della somma di euro CP_4
15.311,76, oltre interessi e rivalutazione, oltre spese legali liquidate in euro 2.531,00 per onorari, oltre oneri accessori e spese di CTU.
A sostegno del proposto gravame, l'appellante deduceva ed eccepiva: — l'avere il
Giudice di prime cure omesso di esaminare adeguatamente le difese e le prove Contr offerte da , con particolare riferimento: (i) alle contraddittorie dichiarazioni rese dal (conducente) e dalla (attrice) agli accertatori della CP_2 CP_1
Compagnia; (ii) al coinvolgimento del in molteplici sinistri stradali, molti CP_2 dei quali concentrati nel 2019 (tre sinistri con lesioni, inclusi quello in oggetto), così come anche il veicolo assicurato risultava coinvolto in sei sinistri negli ultimi quattro anni;
(iii) alle anomalie della documentazione medica offerta in giudizio, in quanto dal referto di Pronto Soccorso non risultavano diagnosticate lesioni né al fianco sinistro (il punto di impatto dichiarato) né lesioni accessorie tipiche della caduta al suolo;
(iv) alla provenienza delle refertazioni degli esami strumentali successivi
(valutati per i postumi permanenti) rilasciate dal Centro Igea Sant'Antimo S.r.l., una società cessata nel 2017 e successivamente sottoposta a commissariamento per interdittiva antimafia dal febbraio 2021, le immagini dei cui esami non risultavano mai essere state prodotte o visionate in giudizio;
— l'errata valutazione delle n. 9762/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 9 N. 9762/2023 R.G.A.C.
risultanze emerse dalla CTU, carente di motivazione sulla sussistenza del nesso eziologico, nonché l'eccessiva nella quantificazione dei danni.
Tanto premesso, la predetta appellante, concludeva Parte_1 chiedendo al Tribunale adito in grado di appello di:
“- In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. in ragione della concreta possibile insolvenza dell'appellata;
- Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2234/2023 del Giudice di Pace di Frattamaggiore, accertare e dichiarare che alcun risarcimento del danno è dovuto all'appellata per insufficienza di prove in ordine al verificarsi del presunto sinistro per cui è causa;
- Sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui i fatti di causa dovessero essere ritenuti debitamente provati, accertare e dichiarare che all'appellata spetta il risarcimento del solo danno biologico temporaneo refertato in sede di Pronto
Soccorso e, per l'effetto, rideterminare la liquidazione dell'ammontare dovuto;
- In via subordinata, disporre la rinnovazione della CTU medico-legale con un diverso consulente finalizzata all'acquisizione ed alla revisione delle immagini degli esami strumentali;
- Condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
02/02/2024, si costituiva nel presente giudizio di gravame l'appellata CP_1
la quale, di contro, nell'impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto
[...]
e prodotto, deduceva, nell'ordine: — l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; — l'irrilevanza delle plurime segnalazioni nella banca dati IVASS a carico del responsabile civile;
— la corretta motivazione del Giudice di prime cure nel ritenere che non fossero emerse contraddizioni nelle dichiarazioni rese dalle parti agli accertatori della Compagnia;
— la responsabilità esclusiva del convenuto responsabile civile nella causazione del sinistro stradale dedotto in lite, per come confermato dal testimone escusso;
— la genuinità della documentazione medica allegata, rilasciata da un centro diagnostico non coinvolto nelle vicende richiamate da parte appellante;
— la corretta valutazione delle lesioni ad opera del nominato
CTU.
Sulla base di tali considerazioni, la predetta parte appellata concludeva chiedendo:
“[…] in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva;
indi, dichiarare il gravame proposto improcedibile per violazione dell'art. 342 cpc, ovvero, in subordine, rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e delle competenze professionali con attribuzione all'avvocato per averne fatto anticipo.”.
n. 9762/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 9 N. 9762/2023 R.G.A.C.
Non si costituiva, invece, neppure nel presente giudizio di appello l'ulteriore appellato e responsabile civile , nonostante la ritualità della Controparte_2 notificazione dell'atto di citazione in appello eseguita nei confronti dello stesso, cosicché del medesimo ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data
02/05/2024.
Nel prosieguo del giudizio, sospesa, su istanza di parte appellante, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (in virtù di tutto quanto esposto nell'ordinanza resa in data 02/05/2024), acquisito in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, fissata l'udienza del 29/09/2025 per la remissione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti de termini di cui all'art. art. 352 c.p.c. (così come novellato dal D.lgs. 149/2022) per il deposito delle note e comparse conclusionali e delle memorie di replica, essa veniva riservata in decisione con provvedimento del
02/10/2025.
Così brevemente esposti i fatti di causa, preliminarmente deve darsi atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
Nel caso di specie deve poi dichiararsi l'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione, non essendo richieste allo scopo formule sacramentali, essendo, di contro, bastevole che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. SS.UU. Civili n.27199 del 16.11.2017 “[…] Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
”revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Tanto premesso, nel merito, ritiene il Tribunale che l'appello proposto da
[...] si sia rivelato fondato e debba trovare accoglimento per le Parte_1 ragioni di seguito esposte.
In via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione, va affermata la fondatezza del primo motivo di gravame proposto, in relazione alla omessa valutazione, da Contr parte del giudice di prime cure, delle difese e delle prove offerte da e che ammantavano il descritto sinistro stradale dedotto in lite di una molteplicità di n. 9762/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 9 N. 9762/2023 R.G.A.C.
elementi di contraddittorietà e inverosimiglianza, sulla scorta dei quali i fatti esposti dall'attrice in citazione, e posti a sostegno della propria domanda, non potevano ritenersi sufficientemente provati ai sensi dell'art. 2697 c.c.. In particolare, sin dalle difese spiegate in primo grado, la convenuta Compagnia Assicurativa eccepiva e documentava come, nella fase stragiudiziale di istruzione del sinistro, le parti in causa, e fornivano dichiarazioni Controparte_2 Controparte_1 estremamente contraddittorie;
inoltre, il risultava essere stato coinvolto in CP_2 molteplici sinistri stradali tra il 2016 e 2019, con più di sei ricorrenze a carico del veicolo investitore targato AY902HB.
Su tali pregnanti circostanze, non passibili di essere genericamente sorvolate, la sentenza impugnata non ha svolto alcuna argomentazione approfondita, limitandosi, di contro, a ritenere aprioristicamente fondata la tesi attorea secondo cui non sarebbero “emerse contraddizioni nemmeno dalle dichiarazioni stragiudiziali”, pur essendo emerso chiaramente il contrario dalla documentazione versata in atti dalla difesa della convenuta (odierna appellante).
Invero, nel caso di specie, sussistono plurimi elementi per ritenere il compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado estremamente debole, contraddittorio, inattendibile e, in ultimo, non in grado di corroborare i fatti posti dall'attrice (odierna appellata) a sostegno delle spiegate domande risarcitorie.
In primo luogo, dalla lettura delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti coinvolti nel presunto sinistro stradale dedotto in lite agli accertatori della Compagnia convenuta, emergono ricostruzioni del tutto contraddittorie, il cui contenuto non poteva essere ignorato dal Giudice di prime cure.
In particolare, la su quanto avvenuto il giorno del sinistro, Controparte_1 inizialmente riferiva di essere stata accompagnata in ospedale da meri “conoscenti”, per poi affermare, solo nelle successive dichiarazioni rese, che in occasione del sinistro ella si trovava in compagnia del marito (circostanza totalmente omessa nella prima dichiarazione) e di aver chiamato, successivamente al sinistro, anche il figlio
(ovvero un prossimo e stretto congiunto, la cui mera qualifica di “conoscente” in precedenza resa dalla danneggiata appare del tutto artificiosa, contraddittoria e Parte inverosimile) — cfr. documenti numeri 6 e 8 alla produzione di primo grado — .
Tale criticità si somma alle altrettante incertezze ricostruttive offerte dal CP_2
, il quale, nel descrivere l'accaduto agli accertatori della Compagnia, non ha
[...] mai menzionato che la fosse in compagnia del coniuge al momento del CP_1 sinistro, inizialmente riferendo che dopo l'investimento giungevano sul posto dei conoscenti dell'infortunata, per poi aggiungere, in una seconda occasione, che quest'ultima chiamava dei parenti i quali raccoglievano i dati del conducente (cfr. Parte documenti numeri 5 e 7 alla produzione di primo grado .
n. 9762/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 9 N. 9762/2023 R.G.A.C.
Sul punto una preliminare precisazione si impone.
Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio libero convincimento anche prove c.d. atipiche, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio (cfr. sul punto, ex multis, Cass. 17392/2015; Cass. 5440/2010). Sono state considerate, quindi, prove atipiche, ad esempio, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr.
Cass. 1593/2017) e, in generale, gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa, i verbali di prove espletate in altri giudizi e le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento.
Ciò detto, anche l'ulteriore rilievo sollevato dall'odierna appellante circa le numerose risultanze IVASS iscritte a carico del responsabile civile, è precisa risultanza — quantomeno indiziaria — che depone in senso contrario all'attendibilità del fatto dedotto in lite e che, tuttavia, non risulta essere stata in alcun modo attentamente e criticamente esaminata e vagliata dal giudice di prime cure (cfr. allegati n. 9 e n. 10 Parte alla produzione di primo grado .
Sul punto va osservato che la banca dati istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria r.c.a, regolata dall'art. 135 C.d.A., raccoglie i dati relativi ai sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in Italia, viene consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta e può essere consultata dalle autorità giudiziarie e forze dell'ordine; il valore probatorio degli estratti IVASS è stato più volte richiamato in diverse pronunce (Tribunale Napoli sent. 2129/22; Tribunale
Napoli Nord sent. n. 118/20; n. 256/20; n. 2486/21; Trib. Avellino sent. n. 387/20).
I dati emergenti dalla Banca Dati IVASS in relazione al convenuto contumace
(coinvolto in numerosi sinistri e tutti a titolo di responsabile) sono obiettivamente inquietanti ed assai significativi, apparendo irragionevole che il Giudice di prime cure non abbia operato alcun richiamo sulla gravità di tali risultanze.
A tutto ciò si aggiunga che anche la dinamica del presunto investimento riferita dall'unico teste escusso in primo grado ( ) non risulta aver Testimone_1 trovato puntuale corrispondenza, ma, anzi, altrettanti segnali di inattendibilità e contraddittorietà, rispetto alla documentazione medica in atti.
n. 9762/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 9 N. 9762/2023 R.G.A.C.
In particolare, riferiva il teste escusso: «Ricordo che il Nissan condotto da un uomo frenò ed urtò la donna con la propria parte anteriore al fianco bacino sinistro […] Dopo l'urto la donna cadde al suolo sulla destra battendo anche la faccia al suolo» (cfr. verbale di causa dell'udienza di primo grado del 28/09/2022, accluso al fascicolo d'ufficio di primo grado acquisito al presente giudizio di gravame).
Eppure, nel referto di pronto soccorso prodotto in atti da parte attrice sin dal giudizio di primo grado (e certamente dotato di un alto grado di attendibilità e affidabilità, sia perché redatto da medici da intendersi, in quel contesto, pubblici ufficiali, sia perché riportante una osservazione cristallizzata nell'immediatezza dei fatti), risulta refertata a carico della istante solo “Frattura chiusa di parte non specificata dell'estremità prossimale dell'omero”, pur essendo state sulla stessa praticati “Radiografia del femore, ginocchio e gamba;
radiografia della spalla degli arti superiori;
altra radiografia di ossa della faccia;
visita generale” (cfr. verbale di pronto soccorso redatto dai sanitari dell'ospedale di Frattamaggiore, allegato in atti da parte attrice, odierna appellata).
Appare, pertanto, altamente inverosimile e non credibile, secondo la dinamica descritta in atti, che sulla istante non siano state riscontrate e diagnosticate evidenti lesioni proprio a carico delle parti del corpo che pure avrebbero dovuto essere quelle interessate degli urti diretti tra pedone e presunto veicolo investitore (secondo la narrazione resa dallo stesso teste escusso).
Nel caso di specie, dunque, sussistono plurimi e gravi, precisi e concordanti elementi indiziari di segno contrario rispetto a quanto dedotto in lite dalla istante, che non permettono di esprimere una valutazione di serena attendibilità e credibilità del fatto storico dedotto in lite: tale conclusione è conseguenza dell'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio acquisito in atti, che, salvo la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art. 116 c.p.c.
E', infatti, devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la n. 9762/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 9 N. 9762/2023 R.G.A.C.
decisione adottata (cfr. fra le tante Cass. 23 aprile 2001 n.5964, Cass. 10 maggio 2000
n.6023, Cass. 30 ottobre 1998 n.10896).
Ebbene, sulla scorta delle considerazioni già innanzi espresse, ritiene questo Giudice che le evidenziate discrasie siano tante e tali dal non poter essere ricondotte in alcun modo ad unità, dal che deriva l'assoluta impossibilità di ritenere provati i fatti allegati in citazione dall'attore e posti a sostegno della domanda (cfr. art. 2697 c.c.).
Domanda che, pertanto, non può che essere rigettata.
Per le ragioni esposte, dunque, deve ritenersi fondato il primo motivo di gravame, con conseguente assorbimento dei restanti;
per l'effetto, in integrale riforma della sentenza gravata, le domande azionate in primo grado dall'attrice Controparte_1 nei confronti dei convenuti e vanno Parte_1 Controparte_2 integralmente rigettate.
In ragione, poi, dell'accoglimento integrale dell'appello, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne il riparto delle spese di lite del giudizio di primo grado tra le parti. Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza riportata dell'attrice, (odierna appellata), Controparte_1 quest'ultima, in virtù del principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore dell'appellante
[...]
Parte_1
Parimenti, anche le spese della CTU espletata nell'ambito di quel giudizio sono da accollare integralmente in capo alla predetta odierna appellata, seppure nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009).
Per quanto riguarda, invece, le spese di lite del presente giudizio di gravame, anch'esse seguono strettamente la soccombenza, con la conseguente condanna dell'appellata, alla rifusione delle dette spese in favore Controparte_1 dell'appellante costituita, Parte_1
Quanto alla concreta liquidazione di tutte le suddette spese di lite, sia di primo che di secondo grado, essa va operata, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore da euro 5.200,01 e fino a euro 26.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo di primo grado e nelle conclusioni in atti e secondo il valore della statuizione di condanna oggetto del gravame accolto) e all'attività concretamente svolta dal difensore costituito per la parte appellante vittoriosa nel doppio grado di giudizio
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisoria di cui al richiamato D.M.).
n. 9762/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 9 N. 9762/2023 R.G.A.C.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
RO AN, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 9762/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso la sentenza n.
2234/2023, resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, pubblicata in data 27/06/2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3082/2022 r.g.", pendente tra
[...]
appellante — e — appellata — , Parte_1 Controparte_1 nonché — appellato contumace — , ogni contraria istanza Controparte_2 disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da parte appellante, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto, in integrale riforma della impugnata decisione, rigetta integralmente la domanda proposta dell'attrice, Controparte_1
(odierna appellata), nell'ambito del giudizio di primo grado;
2. per l'ulteriore effetto, condanna la predetta appellata, al Controparte_1 pagamento, in favore dell'odierna appellante, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., pone definitivamente le spese della C.T.U. svolta in primo grado, nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico della odierna appellata e attrice del giudizio di primo grado, con il conseguente diritto di parte Controparte_1 appellante di ripetere dalla seconda quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U.;
4. condanna, infine, l'appellata, al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante costituita, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite del presente grado di appello, che qui si liquidano in complessivi euro 3.400,00 (tremilaquattrocento/00), di cui euro 400,00
(quattrocento/00) per spese ed euro 3.000,00 (tremila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 06/12/2025
IL GIUDICE
(dott. RO AN)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
n. 9762/2023 r.g.a.c. Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. RO AN, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 9762/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 29/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.lgs. 149/2022),
TRA (c.f.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Porzio - Centro
Direzionale Is. E/2, presso lo studio dell'Avv. Massaccesi Fabrizio (c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a C.F._1 margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;
APPELLANTE
E (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Villa Di Briano alla Via Lucio Apuleio n. 23, presso lo studio dell'Avv. Diana Michele
(c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in C.F._3 calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
E
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 2234/2023, resa dal Giudice di Pace di
Frattamaggiore, pubblicata in data 27/06/2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n.
3082/2022 r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29/09/2025.
n. 9762/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 9 N. 9762/2023 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'appellante,
[...]
impugnava la sentenza n. 2234/2023, resa dall'Ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Frattamaggiore in data 22/06/2023, depositata in Cancelleria in data 27/06/2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3082/2022 r.g., con cui era stata accolta la domanda proposta da in relazione alle lesioni da questa Controparte_1 asseritamente subite in seguito al sinistro stradale verificatosi il 06/08/2019, alle ore
13.00 circa, in Casandrino, presso la Piazza Cappella dell'Immacolata.
La sentenza impugnata accertava che nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo, mentre era intenta ad attraversare la strada sulle apposite Controparte_1 strisce pedonali, sarebbe stata investita dall'autocarro Nissan tg. AY902HB di proprietà di ed assicurato per la con l Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Per effetto dell'urto, il pedone rovinava al suolo sul lato destro e riportava lesioni tali da rendersi necessarie le cure del Pronto Soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore.
All'esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace di Frattamaggiore dichiarava esclusivo responsabile del sinistro de quo e condannava l' Controparte_2 [...]
al pagamento, in favore della danneggiata, della somma di euro CP_4
15.311,76, oltre interessi e rivalutazione, oltre spese legali liquidate in euro 2.531,00 per onorari, oltre oneri accessori e spese di CTU.
A sostegno del proposto gravame, l'appellante deduceva ed eccepiva: — l'avere il
Giudice di prime cure omesso di esaminare adeguatamente le difese e le prove Contr offerte da , con particolare riferimento: (i) alle contraddittorie dichiarazioni rese dal (conducente) e dalla (attrice) agli accertatori della CP_2 CP_1
Compagnia; (ii) al coinvolgimento del in molteplici sinistri stradali, molti CP_2 dei quali concentrati nel 2019 (tre sinistri con lesioni, inclusi quello in oggetto), così come anche il veicolo assicurato risultava coinvolto in sei sinistri negli ultimi quattro anni;
(iii) alle anomalie della documentazione medica offerta in giudizio, in quanto dal referto di Pronto Soccorso non risultavano diagnosticate lesioni né al fianco sinistro (il punto di impatto dichiarato) né lesioni accessorie tipiche della caduta al suolo;
(iv) alla provenienza delle refertazioni degli esami strumentali successivi
(valutati per i postumi permanenti) rilasciate dal Centro Igea Sant'Antimo S.r.l., una società cessata nel 2017 e successivamente sottoposta a commissariamento per interdittiva antimafia dal febbraio 2021, le immagini dei cui esami non risultavano mai essere state prodotte o visionate in giudizio;
— l'errata valutazione delle n. 9762/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 9 N. 9762/2023 R.G.A.C.
risultanze emerse dalla CTU, carente di motivazione sulla sussistenza del nesso eziologico, nonché l'eccessiva nella quantificazione dei danni.
Tanto premesso, la predetta appellante, concludeva Parte_1 chiedendo al Tribunale adito in grado di appello di:
“- In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. in ragione della concreta possibile insolvenza dell'appellata;
- Nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2234/2023 del Giudice di Pace di Frattamaggiore, accertare e dichiarare che alcun risarcimento del danno è dovuto all'appellata per insufficienza di prove in ordine al verificarsi del presunto sinistro per cui è causa;
- Sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui i fatti di causa dovessero essere ritenuti debitamente provati, accertare e dichiarare che all'appellata spetta il risarcimento del solo danno biologico temporaneo refertato in sede di Pronto
Soccorso e, per l'effetto, rideterminare la liquidazione dell'ammontare dovuto;
- In via subordinata, disporre la rinnovazione della CTU medico-legale con un diverso consulente finalizzata all'acquisizione ed alla revisione delle immagini degli esami strumentali;
- Condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
02/02/2024, si costituiva nel presente giudizio di gravame l'appellata CP_1
la quale, di contro, nell'impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto
[...]
e prodotto, deduceva, nell'ordine: — l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; — l'irrilevanza delle plurime segnalazioni nella banca dati IVASS a carico del responsabile civile;
— la corretta motivazione del Giudice di prime cure nel ritenere che non fossero emerse contraddizioni nelle dichiarazioni rese dalle parti agli accertatori della Compagnia;
— la responsabilità esclusiva del convenuto responsabile civile nella causazione del sinistro stradale dedotto in lite, per come confermato dal testimone escusso;
— la genuinità della documentazione medica allegata, rilasciata da un centro diagnostico non coinvolto nelle vicende richiamate da parte appellante;
— la corretta valutazione delle lesioni ad opera del nominato
CTU.
Sulla base di tali considerazioni, la predetta parte appellata concludeva chiedendo:
“[…] in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva;
indi, dichiarare il gravame proposto improcedibile per violazione dell'art. 342 cpc, ovvero, in subordine, rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e delle competenze professionali con attribuzione all'avvocato per averne fatto anticipo.”.
n. 9762/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 9 N. 9762/2023 R.G.A.C.
Non si costituiva, invece, neppure nel presente giudizio di appello l'ulteriore appellato e responsabile civile , nonostante la ritualità della Controparte_2 notificazione dell'atto di citazione in appello eseguita nei confronti dello stesso, cosicché del medesimo ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data
02/05/2024.
Nel prosieguo del giudizio, sospesa, su istanza di parte appellante, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (in virtù di tutto quanto esposto nell'ordinanza resa in data 02/05/2024), acquisito in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, fissata l'udienza del 29/09/2025 per la remissione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti de termini di cui all'art. art. 352 c.p.c. (così come novellato dal D.lgs. 149/2022) per il deposito delle note e comparse conclusionali e delle memorie di replica, essa veniva riservata in decisione con provvedimento del
02/10/2025.
Così brevemente esposti i fatti di causa, preliminarmente deve darsi atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
Nel caso di specie deve poi dichiararsi l'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione, non essendo richieste allo scopo formule sacramentali, essendo, di contro, bastevole che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. SS.UU. Civili n.27199 del 16.11.2017 “[…] Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
”revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Tanto premesso, nel merito, ritiene il Tribunale che l'appello proposto da
[...] si sia rivelato fondato e debba trovare accoglimento per le Parte_1 ragioni di seguito esposte.
In via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione, va affermata la fondatezza del primo motivo di gravame proposto, in relazione alla omessa valutazione, da Contr parte del giudice di prime cure, delle difese e delle prove offerte da e che ammantavano il descritto sinistro stradale dedotto in lite di una molteplicità di n. 9762/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 9 N. 9762/2023 R.G.A.C.
elementi di contraddittorietà e inverosimiglianza, sulla scorta dei quali i fatti esposti dall'attrice in citazione, e posti a sostegno della propria domanda, non potevano ritenersi sufficientemente provati ai sensi dell'art. 2697 c.c.. In particolare, sin dalle difese spiegate in primo grado, la convenuta Compagnia Assicurativa eccepiva e documentava come, nella fase stragiudiziale di istruzione del sinistro, le parti in causa, e fornivano dichiarazioni Controparte_2 Controparte_1 estremamente contraddittorie;
inoltre, il risultava essere stato coinvolto in CP_2 molteplici sinistri stradali tra il 2016 e 2019, con più di sei ricorrenze a carico del veicolo investitore targato AY902HB.
Su tali pregnanti circostanze, non passibili di essere genericamente sorvolate, la sentenza impugnata non ha svolto alcuna argomentazione approfondita, limitandosi, di contro, a ritenere aprioristicamente fondata la tesi attorea secondo cui non sarebbero “emerse contraddizioni nemmeno dalle dichiarazioni stragiudiziali”, pur essendo emerso chiaramente il contrario dalla documentazione versata in atti dalla difesa della convenuta (odierna appellante).
Invero, nel caso di specie, sussistono plurimi elementi per ritenere il compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado estremamente debole, contraddittorio, inattendibile e, in ultimo, non in grado di corroborare i fatti posti dall'attrice (odierna appellata) a sostegno delle spiegate domande risarcitorie.
In primo luogo, dalla lettura delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti coinvolti nel presunto sinistro stradale dedotto in lite agli accertatori della Compagnia convenuta, emergono ricostruzioni del tutto contraddittorie, il cui contenuto non poteva essere ignorato dal Giudice di prime cure.
In particolare, la su quanto avvenuto il giorno del sinistro, Controparte_1 inizialmente riferiva di essere stata accompagnata in ospedale da meri “conoscenti”, per poi affermare, solo nelle successive dichiarazioni rese, che in occasione del sinistro ella si trovava in compagnia del marito (circostanza totalmente omessa nella prima dichiarazione) e di aver chiamato, successivamente al sinistro, anche il figlio
(ovvero un prossimo e stretto congiunto, la cui mera qualifica di “conoscente” in precedenza resa dalla danneggiata appare del tutto artificiosa, contraddittoria e Parte inverosimile) — cfr. documenti numeri 6 e 8 alla produzione di primo grado — .
Tale criticità si somma alle altrettante incertezze ricostruttive offerte dal CP_2
, il quale, nel descrivere l'accaduto agli accertatori della Compagnia, non ha
[...] mai menzionato che la fosse in compagnia del coniuge al momento del CP_1 sinistro, inizialmente riferendo che dopo l'investimento giungevano sul posto dei conoscenti dell'infortunata, per poi aggiungere, in una seconda occasione, che quest'ultima chiamava dei parenti i quali raccoglievano i dati del conducente (cfr. Parte documenti numeri 5 e 7 alla produzione di primo grado .
n. 9762/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 9 N. 9762/2023 R.G.A.C.
Sul punto una preliminare precisazione si impone.
Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio libero convincimento anche prove c.d. atipiche, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio (cfr. sul punto, ex multis, Cass. 17392/2015; Cass. 5440/2010). Sono state considerate, quindi, prove atipiche, ad esempio, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr.
Cass. 1593/2017) e, in generale, gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa, i verbali di prove espletate in altri giudizi e le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento.
Ciò detto, anche l'ulteriore rilievo sollevato dall'odierna appellante circa le numerose risultanze IVASS iscritte a carico del responsabile civile, è precisa risultanza — quantomeno indiziaria — che depone in senso contrario all'attendibilità del fatto dedotto in lite e che, tuttavia, non risulta essere stata in alcun modo attentamente e criticamente esaminata e vagliata dal giudice di prime cure (cfr. allegati n. 9 e n. 10 Parte alla produzione di primo grado .
Sul punto va osservato che la banca dati istituita al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria r.c.a, regolata dall'art. 135 C.d.A., raccoglie i dati relativi ai sinistri in cui sono coinvolti i veicoli a motore immatricolati in Italia, viene consultata dalle imprese assicuratrici in fase di formulazione dell'offerta e può essere consultata dalle autorità giudiziarie e forze dell'ordine; il valore probatorio degli estratti IVASS è stato più volte richiamato in diverse pronunce (Tribunale Napoli sent. 2129/22; Tribunale
Napoli Nord sent. n. 118/20; n. 256/20; n. 2486/21; Trib. Avellino sent. n. 387/20).
I dati emergenti dalla Banca Dati IVASS in relazione al convenuto contumace
(coinvolto in numerosi sinistri e tutti a titolo di responsabile) sono obiettivamente inquietanti ed assai significativi, apparendo irragionevole che il Giudice di prime cure non abbia operato alcun richiamo sulla gravità di tali risultanze.
A tutto ciò si aggiunga che anche la dinamica del presunto investimento riferita dall'unico teste escusso in primo grado ( ) non risulta aver Testimone_1 trovato puntuale corrispondenza, ma, anzi, altrettanti segnali di inattendibilità e contraddittorietà, rispetto alla documentazione medica in atti.
n. 9762/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 9 N. 9762/2023 R.G.A.C.
In particolare, riferiva il teste escusso: «Ricordo che il Nissan condotto da un uomo frenò ed urtò la donna con la propria parte anteriore al fianco bacino sinistro […] Dopo l'urto la donna cadde al suolo sulla destra battendo anche la faccia al suolo» (cfr. verbale di causa dell'udienza di primo grado del 28/09/2022, accluso al fascicolo d'ufficio di primo grado acquisito al presente giudizio di gravame).
Eppure, nel referto di pronto soccorso prodotto in atti da parte attrice sin dal giudizio di primo grado (e certamente dotato di un alto grado di attendibilità e affidabilità, sia perché redatto da medici da intendersi, in quel contesto, pubblici ufficiali, sia perché riportante una osservazione cristallizzata nell'immediatezza dei fatti), risulta refertata a carico della istante solo “Frattura chiusa di parte non specificata dell'estremità prossimale dell'omero”, pur essendo state sulla stessa praticati “Radiografia del femore, ginocchio e gamba;
radiografia della spalla degli arti superiori;
altra radiografia di ossa della faccia;
visita generale” (cfr. verbale di pronto soccorso redatto dai sanitari dell'ospedale di Frattamaggiore, allegato in atti da parte attrice, odierna appellata).
Appare, pertanto, altamente inverosimile e non credibile, secondo la dinamica descritta in atti, che sulla istante non siano state riscontrate e diagnosticate evidenti lesioni proprio a carico delle parti del corpo che pure avrebbero dovuto essere quelle interessate degli urti diretti tra pedone e presunto veicolo investitore (secondo la narrazione resa dallo stesso teste escusso).
Nel caso di specie, dunque, sussistono plurimi e gravi, precisi e concordanti elementi indiziari di segno contrario rispetto a quanto dedotto in lite dalla istante, che non permettono di esprimere una valutazione di serena attendibilità e credibilità del fatto storico dedotto in lite: tale conclusione è conseguenza dell'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio acquisito in atti, che, salvo la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art. 116 c.p.c.
E', infatti, devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la n. 9762/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 9 N. 9762/2023 R.G.A.C.
decisione adottata (cfr. fra le tante Cass. 23 aprile 2001 n.5964, Cass. 10 maggio 2000
n.6023, Cass. 30 ottobre 1998 n.10896).
Ebbene, sulla scorta delle considerazioni già innanzi espresse, ritiene questo Giudice che le evidenziate discrasie siano tante e tali dal non poter essere ricondotte in alcun modo ad unità, dal che deriva l'assoluta impossibilità di ritenere provati i fatti allegati in citazione dall'attore e posti a sostegno della domanda (cfr. art. 2697 c.c.).
Domanda che, pertanto, non può che essere rigettata.
Per le ragioni esposte, dunque, deve ritenersi fondato il primo motivo di gravame, con conseguente assorbimento dei restanti;
per l'effetto, in integrale riforma della sentenza gravata, le domande azionate in primo grado dall'attrice Controparte_1 nei confronti dei convenuti e vanno Parte_1 Controparte_2 integralmente rigettate.
In ragione, poi, dell'accoglimento integrale dell'appello, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne il riparto delle spese di lite del giudizio di primo grado tra le parti. Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza riportata dell'attrice, (odierna appellata), Controparte_1 quest'ultima, in virtù del principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore dell'appellante
[...]
Parte_1
Parimenti, anche le spese della CTU espletata nell'ambito di quel giudizio sono da accollare integralmente in capo alla predetta odierna appellata, seppure nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009).
Per quanto riguarda, invece, le spese di lite del presente giudizio di gravame, anch'esse seguono strettamente la soccombenza, con la conseguente condanna dell'appellata, alla rifusione delle dette spese in favore Controparte_1 dell'appellante costituita, Parte_1
Quanto alla concreta liquidazione di tutte le suddette spese di lite, sia di primo che di secondo grado, essa va operata, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia
55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore da euro 5.200,01 e fino a euro 26.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo di primo grado e nelle conclusioni in atti e secondo il valore della statuizione di condanna oggetto del gravame accolto) e all'attività concretamente svolta dal difensore costituito per la parte appellante vittoriosa nel doppio grado di giudizio
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisoria di cui al richiamato D.M.).
n. 9762/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 9 N. 9762/2023 R.G.A.C.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
RO AN, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 9762/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso la sentenza n.
2234/2023, resa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, pubblicata in data 27/06/2023, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3082/2022 r.g.", pendente tra
[...]
appellante — e — appellata — , Parte_1 Controparte_1 nonché — appellato contumace — , ogni contraria istanza Controparte_2 disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da parte appellante, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto, in integrale riforma della impugnata decisione, rigetta integralmente la domanda proposta dell'attrice, Controparte_1
(odierna appellata), nell'ambito del giudizio di primo grado;
2. per l'ulteriore effetto, condanna la predetta appellata, al Controparte_1 pagamento, in favore dell'odierna appellante, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., pone definitivamente le spese della C.T.U. svolta in primo grado, nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico della odierna appellata e attrice del giudizio di primo grado, con il conseguente diritto di parte Controparte_1 appellante di ripetere dalla seconda quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U.;
4. condanna, infine, l'appellata, al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante costituita, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite del presente grado di appello, che qui si liquidano in complessivi euro 3.400,00 (tremilaquattrocento/00), di cui euro 400,00
(quattrocento/00) per spese ed euro 3.000,00 (tremila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 06/12/2025
IL GIUDICE
(dott. RO AN)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
n. 9762/2023 r.g.a.c. Pag. 9 di 9