Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1588/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 15/05/1988, rappresentata e difesa dall'avv. AVERSA ANGELA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...] in CP_1 C.F._2 data 24/09/1993, rappresentata e difesa dall'avv. CORDASCO MAURO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE -
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in Sede
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 17/07/2023 parte ricorrente Parte_1
ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti di
[...] CP_1
, deducendo che:
[...]
- le parti sono genitori del minore , nato a [...] il [...], e che da Persona_1 tempo è cessata la loro convivenza, tant'è che entrambi hanno propri nuclei familiari;
- nel 2017 adiva l'autorità giudiziaria affinché disciplinasse, per la prima Parte_1 volta, i rapporti tra i genitori ed il figlio minore;
- dal 2017 al 2022 si verificavano nuove situazioni, ovvero avrebbe dovuto iniziare la Per_1 prima media, la madre dal centro cittadino si era trasferita in periferia e la situazione scolastica del minore era peggiorata;
inoltre i genitori, proprio a causa del trasferimento materno in una zona rurale, avevano concordato che abitasse una settimana con la Per_1 madre e una settimana con il padre;
- quindi nel 2022 veniva adito nuovamente il Tribunale affinché confermasse gli accordi tra le parti, ovvero che potesse abitare con un genitore per l'intera settimana e così che Per_1 l'altro genitore potesse vederlo due giorni a settimana (nel rispetto delle attività scolastiche ed extrascolastiche del figlio);
- il Collegio riteneva di dover confermare i giorni e gli orari di visita così come previsti quando aveva 5 anni (ovvero nel 2011), salva la facoltà per i genitori di stabilire Per_1 giorni differenti;
- il padre non può esercitare il suo diritto di genitore e non può godere del minore se non accompagnandolo a musica o calcetto, prelevarlo e riportarlo alla madre;
- frequenta la 2° media, dalle ore 8.20 alle 13.20 e dal lunedì al sabato;
il Per_1 pomeriggio di mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 16.15 frequenta il corso di musica;
i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 18.30 la scuola calcio;
il sabato pomeriggio dalle 17-18 il catechismo. Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di: “- pronunciarsi in ordine alla regolamentazione del diritto del padre stare con il minore, tenendo conto di tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche, prospettando anche un periodo più lungo, infine individuando chi deve prendere il ragazzo e chi riaccompagnarlo”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con memoria depositata il 14.11.2023 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, parte ricorrente ha dedotto che:
- Il ricorso introduttivo risulta mancante della dettagliata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa azionata, nonché del petitum;
- la resistente si è sempre adoperata affinché il rapporto tra padre e figlio fosse costante e saldo, opponendosi ad eventuali richieste di collocamento, alternato o continuativo presso il padre;
- il minore ha da sempre espresso la volontà di vivere con la madre e non è propenso al regime di collocamento a settimane alterne, perchè soluzione per lui troppo stressante, attesi gli impegni scolastici e le attività extra-scolastiche;
- il minore soffre la presenza ingombrante della compagna del papà, la quale mostra un atteggiamento invadente nel rapporto tra il padre ed il bambino, spesso sostituendosi al genitore nelle decisioni che riguardano il minore ed impedendo a quest'ultimo di godere in serenità del rapporto col papà; dai racconti del minore, infatti, emerge un clima litigioso ed ostile, di cui il minore risente e che rappresenta il motivo principale per il quale quest'ultimo non vuole coabitarvi;
- il minore racconta di liti e discussioni avvenute in sua presenza, all'esito delle quali la compagna del padre sarebbe solita “cacciarli fuori di casa”, impedendo al minore di recuperare i propri effetti personali;
- nei periodi di permanenza del minore presso l'abitazione del padre gli viene impedito di frequentare i nonni paterni, per volere della suddetta Fiore;
- il ricorrente non ha mai corrisposto al figlio l'assegno di mantenimento. Tanto premesso, parte resistente ha chiesto al Tribunale di: “rigettare il ricorso proposto, essendo lo stesso nullo, inammissibile, generico ed, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra evidenziati e, per l'effetto, confermare le condizioni di cui al provvedimento n. 1033/2022 del Tribunale di Castrovillari od, in subordine, dettare le condizioni di affido e collocamento del minore, nell'esclusivo interesse di quest'ultimo e tenendo conto delle circostanze sopra riportate”. All'esito dell'ascolto del minore, preceduto da una congiunta richiesta di rinvio per bonario componimento, non sono state adottate modifiche in via provvisoria dei provvedimenti concernenti le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale. All'udienza del 7.11.2024, preceduta dall'assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bis 28c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M. non ha espresso conclusioni difformi. 2. Com'è noto le disposizioni sull'affido ed il mantenimento della prole, rappresentando provvedimenti pronunciati rebus sic stantibus, sono suscettibili di revisione in ogni tempo su istanza degli interessati, ove siano mutate le condizioni che ne abbiano giustificato l'adozione. Pag. 3 di 4
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa 'in ogni tempo', non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (cfr. Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720). Nel caso in esame la parte ricorrente ha richiesto la modifica della regolamentazione delle visite tra padre e minore, come stabilita con il decreto n. 1636/2017, emesso da questo Tribunale il 29.6.2017 all'esito del giudizio n.6/2017 R.G.V.G., concernente la regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti. In tale giudizio, in particolare, a seguito dell'accordo tra le parti, il diritto di visita del padre (genitore non collocatario) veniva così disciplinato: “(..) il padre possa vederlo tre giorni a settimana dall'uscita della scuola materna fino alle 21.00 quando il minore non pernotterà con il genitore e, due giorni a settimana- con i medesimi orari quando invece verrà trattenuto per l'intero fine settimana;
Il padre tratterrà il piccolo con sé per due fine settimana al mese dal venerdì alla domenica sera quando lo accompagnerà presso l'abitazione materna;
il minore rimarrà con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto;
Le festività verranno così suddivise :la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno del 25 dicembre con l'altro, così il giorno di Capodanno e la vigilia;
Anche per Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternativamente”. Nel successivo giudizio di revisione intercorso tra le parti (n. 1033/2022 R.G.V.G., definito con decreto n. 500/2023 del 24/02/2023), non sono state adottate modifiche del calendario di visita. Orbene, il tempo trascorso dalla precedente regolamentazione e l'esigenza di adeguare il calendario di visita alla crescita del minore come dedotti da parte ricorrente, rappresentano giustificati motivi di modifica dei provvedimenti in essere.
Tali ragioni poste a base della richiesta di revisione, chiaramente espresse nel ricorso introduttivo, comportano il rigetto dell'eccezione di nullità del ricorso formulata da parte resistente. Tanto premesso, ai fini dell'accoglimento della domanda assumono valore le dichiarazioni rese dal minore ultradodicenne (udienza del 27.6.2024), nonché la non opposizione manifestata da parte resistente all'ampliamento del calendario con un pernottamento infrasettimanale del minore dal padre.
In particolare, il minore ha espresso la volontà di dormire dal padre anche nelle settimane in cui non è previsto il pernotto dal venerdì alla domenica. Tanto premesso, il Tribunale reputa che, salvo diverso accordo tra le parti nell'esclusivo interesse del minore, il padre potrà prelevare e tenere con sé il figlio:
- due pomeriggi a settimana (in assenza di accordo tra le parti il martedì ed il giovedì) dall'uscita di scuola alle ore 21.00, quando provvederà ad accompagnarlo dalla madre, nonché a fine settimana alternati al mese (il primo ed il terzo, salvo diverso accordo) dalle ore 19.30 del venerdì alle ore 20.00 della domenica, quando lo accompagnerà dalla madre;
- nelle settimane in cui non è previsto il pernotto dal venerdì alla domenica, due pomeriggi a settimana (in assenza di accordo tra le parti il martedì ed il venerdì) dall'uscita di scuola alle ore 21.00, quando provvederà ad accompagnarlo dalla madre, nonché dall'uscita di scuola del mercoledì con pernottamento dal padre che provvederà ad accompagnarlo a scuola - o dalla madre se non c'è scuola – il giorno successivo. Le spese di lite possono compensarsi in ragione dell'accordo intercorso tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473-bis e ss, così provvede: Pag. 4 di 4
- A parziale MODIFICA della regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale delle parti di cui al decreto n. 1636/2017, emesso dal Tribunale di Castrovillari il 29.6.2017 nel giudizio n.6/2017 R.G.V.G., DISPONE che
[...]
potrà prelevare e tenere con sé il minore : Parte_1 Persona_1
- due pomeriggi a settimana (in assenza di accordo tra le parti il martedì ed il giovedì) dall'uscita di scuola alle ore 21.00, quando provvederà ad accompagnarlo dalla madre, nonché a fine settimana alternati al mese (il primo ed il terzo, salvo diverso accordo) dalle ore 19.30 del venerdì alle ore 20.00 della domenica, quando lo accompagnerà dalla madre;
- nelle settimane in cui non è previsto il pernotto dal venerdì alla domenica, due pomeriggi a settimana (in assenza di accordo tra le parti il martedì ed il venerdì) dall'uscita di scuola alle ore 21.00, quando provvederà ad accompagnarlo dalla madre, nonché dall'uscita di scuola del mercoledì con pernottamento dal padre che provvederà ad accompagnarlo a scuola - o dalla madre se non c'è scuola – il giorno successivo.
- COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27.1.2025 Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò