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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 12869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12869 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale,di Roma, dr. Paola Giovene di Girasole, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 10/12/2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 10069/2025 TRA nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CANDELORO NADIA , per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Fabio Massimo n. 45; ricorrente E in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso dal CP_1 funzionario Giulia Cauteruccio, per delega del Direttore di sede Roma, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Ente in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29; resistente FATTO E DIRITTO Con atto di ricorso depositato il 18/03/2025 il ricorrente in epigrafe affermava che con decreto di omologa del 24.10.24 il Tribunale di Roma sezione lavoro aveva riconosciuto la sussistenza in capo al suddetto del requisito medico per percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal gennaio 2024, ma la prestazione non era stata ancora corrisposta. Chiedeva, pertanto, la condanna dell alla corresponsione dei relativi ratei CP_1 maturati, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , deducendo l'avvenuto pagamento della CP_1 prestazione il 29.5.25. All'esito dell'udienza di discussione in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in cui parte ricorrente insisteva per la condanna dell' al pagamento CP_1 degli interessi, sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa con dispositivo e contestuale motivazione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al pagamento della prestazione oggetto di domanda, essendo i relativi ratei stati corrisposti in data 29.5.25, mentre l va condannato al pagamento degli interessi maturati dal 121 CP_1 giorno dall'1.1.24, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi al pagamento del 29.5.25. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in quanto il pagamento della sorte è comunque successivo al deposito del ricorso.
P. Q. M.
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento a favore dell'istante dei ratei di indennità di accompagnamento, e condanna l' al CP_1 pagamento dei relativi interessi legali, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi al 29.5.25. Condanna l' al pagamento dei compensi di lite che si liquidano in euro CP_1
1.865,00, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 15/12/2025.
IL GIUDICE
Il Giudice presso il Tribunale,di Roma, dr. Paola Giovene di Girasole, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 10/12/2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 10069/2025 TRA nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CANDELORO NADIA , per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Fabio Massimo n. 45; ricorrente E in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso dal CP_1 funzionario Giulia Cauteruccio, per delega del Direttore di sede Roma, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Ente in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29; resistente FATTO E DIRITTO Con atto di ricorso depositato il 18/03/2025 il ricorrente in epigrafe affermava che con decreto di omologa del 24.10.24 il Tribunale di Roma sezione lavoro aveva riconosciuto la sussistenza in capo al suddetto del requisito medico per percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal gennaio 2024, ma la prestazione non era stata ancora corrisposta. Chiedeva, pertanto, la condanna dell alla corresponsione dei relativi ratei CP_1 maturati, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , deducendo l'avvenuto pagamento della CP_1 prestazione il 29.5.25. All'esito dell'udienza di discussione in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in cui parte ricorrente insisteva per la condanna dell' al pagamento CP_1 degli interessi, sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa con dispositivo e contestuale motivazione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al pagamento della prestazione oggetto di domanda, essendo i relativi ratei stati corrisposti in data 29.5.25, mentre l va condannato al pagamento degli interessi maturati dal 121 CP_1 giorno dall'1.1.24, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi al pagamento del 29.5.25. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in quanto il pagamento della sorte è comunque successivo al deposito del ricorso.
P. Q. M.
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento a favore dell'istante dei ratei di indennità di accompagnamento, e condanna l' al CP_1 pagamento dei relativi interessi legali, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi al 29.5.25. Condanna l' al pagamento dei compensi di lite che si liquidano in euro CP_1
1.865,00, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Roma, 15/12/2025.
IL GIUDICE