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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/07/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 239/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 3.2.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CINI MARCO e BELLON STEFANO, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Marco Cini
contro
Controparte_1
, in
[...]
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
– resistenti -
rappresentati e difesi ex art. 417 bis dai Funzionari dott.ri , CP_2 [...]
, e , con domicilio eletto in CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Via Forte Marghera, n. 191 - Venezia
OGGETTO: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI
1 Per parte ricorrente:
-Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente alla esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio;
-Con rifusione delle spese di lite, comprensive del contributo unificato di iscrizione a ruolo ( €
259,00) e dei compensi spettanti ai difensori.
Per parte resistente:
rigettare comunque le domande tutte del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per le esposte ragioni;
con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, assistente amministrativo alle dipendenze del Controparte_1
, deduceva di avere prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo n. 5 di
[...]
Chioggia (VE) e di fruire dei permessi ex art. 33 L. 104/92 in relazione ad affine di primo grado (in quanto figlia della coniuge del disabile , coniugato con Persona_1 [...]
). Lamentava che, a seguito del dimensionamento degli Istituti scolastici di Per_2
Chioggia, che aveva comportato la soppressione di quello in cui ella prestava servizio dal settembre 2024 e l'assegnazione dei relativi plessi ad altri Istituti scolastici, essa fosse stata inserita (anche se in seconda battuta) nella graduatoria prevista per l'identificazione dei perdenti posto, senza poter fruire dell'esclusione prevista dall'art. 40 CCNL Mobilità
2022-2025, con conseguente assegnazione all'IC Sottomarina Nord. Sosteneva che ciò,
pur coerente con le previsioni del CCNL Mobilità, fosse in contrasto con l'art. 33, co. 5,
L. 104/92 – che vietava il trasferimento d'ufficio del personale che assiste familiari con hancipap grave ivi compresi affini fino al secondo grado -, il quale imponeva dunque di disapplicare la disciplina collettiva riconoscendo anche ad essa ricorrente il diritto ad essere esclusa dalla graduatoria in questione.
2. L'Amministrazione scolastica, costituitasi con gli enti indicati in epigrafe, instava preliminarmente per l'estensione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati
2 individuati nei soggetti inseriti nella graduatoria per cui è causa e nel merito negava fondatezza alla pretesa di cui al ricorso, sostenendo che l'inclusione della ricorrente nella graduatoria dei perdenti posti era conseguente alle previsioni del CCNL mobilità a sua volta rispettoso del dettato dell'art. 33 L. 104/92 nel momento in cui graduava, nel rispetto della legge, le tutele spettanti ai dipendenti a seconda delle tipologie di rapporti con il disabile assistito. Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.
3. Esteso il contraddittorio ai colleghi inseriti nella graduatoria per l'individuazione dei perdenti posto, nessuno dei quali peraltro di costituiva, la causa non necessitando di attività istruttoria perveniva in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
4. La domanda di cui al ricorso è fondata.
5. La ricorrente sostiene che il suo inserimento nella graduatoria per l'individuazione dei perdenti posto a seguito del dimensionamento degli IISS di Chioggia ed il conseguente venir meno di quello ove svolgeva la propria attività sia in contrasto con l'art. 33, co. 5,
L. 104/92, il quale stabilisce che “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.” [n.d.r.: sottolineatura dell'estensore]. In particolare sarebbero in contrasto con tale norma le previsioni del
CCNL mobilità che escludono dall'inserimento in graduatoria, tra i fruitori dei permessi ex art. 33 L. 104/92, solo i dipendenti che prestino “assistenza al coniuge, al figlio
disabile, al genitore con disabilita', assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”.
6. In effetti non si vede come le previsioni del CCNL possano ritenersi rispettose della norma in questione, nel momento in cui non garantiscono al dipendente di mantenere la sede di lavoro ed ammettono il suo trasferimento d'ufficio, considerato che non si tratta nella fattispecie in questione di operare una graduazione tra aventi diritto, e che la norma
3 dell'art. 33, co. 5 non prevede, in relazione all'ipotesi del trasferimento, alcun contemperamento degli interessi datoriali con quelli del dipendente.
7. Va dunque accertato il diritto della ricorrente all'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio.
8. Le spese lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto della ricorrente all'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio.
Condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi
€ 2.100,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè
al rimborso delle spese di contributo unificato di € 259,00.
Venezia, 08/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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