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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/10/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.L. 591/2025
VERBALE DELLA CAUSA R.G.L. 591/2025
All'udienza del 16/10/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa ER Papalia compaiono per parte ricorrente l'avv. Sado in sostituzione dell'avv. Grieco e per parte resistente l'avv. Greco;
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa;
L'avv. Sado si richiama alle note depositate in pct, ed in particolare, eccepisce la prescrizione dei contributi previdenziali;
L'avv. Greco si riporta alla comparsa di costituzione.
Dopo discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 7 N. R.G.L. 591/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ER Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al n. r.g.l. 591/2025 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 5 aprile 2024 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 410 Parte_1
2024 00097068 37 000 dell' notificato in data 25 febbraio 2025 attinente a contributi CP_1
previdenziali da versare alla gestione commercianti nel periodo dal 01/2012 al 01/2014 rilevando che la stessa era stata socia accomandataria della costituita nel 2011 ma inattiva fino al 27.2.14, CP_2 data dalla quale esercitava l'attività di gestione di un piccolo bar con sede in Salerno alla Via Eugenio
Caterina 65 fino al 8.7.14, in cui cessava l'attività commerciale. Rilevava, quindi, l'assenza dei presupposti per l'imposizione contributiva in quanto non era stata svolta attività di impresa nel periodo preso in considerazione dall'avviso di addebito, che l'avviso era nullo in quanto notificato a mezzo posta anziché a mezzo di agente notificatore, che l'avviso era illegittimo avendo previsto maggiorazioni ultralegali e non avendo indicato il criterio di calcolo degli interessi, che controparte era decaduta dai contributi richiesti a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 46/99. Domandava, quindi,
l'annullamento dell'avviso di addebito n. 410 2024 00097068 37 000, con condanna per lite temeraria pagina 2 di 7 dell' che aveva ripetutamente azionato con successivi avvisi di addebito le stesse pretese CP_1
contributive, tutte annullate in sede giudiziaria.
Con comparsa del 11 giugno 2025 si costituiva in giudizio l' rilevando che controparte aveva CP_1 confessato giudizialmente l'attività espletata nel periodo dal 02/2014 al 07/2014, sì che per tale periodo era dovuta la contribuzione alla gestione commercianti per un ammontare di €.1.732,98, che tutti gli avvisi notificati erano stati oggetto di sgravio fino all'anno 2021 e che l'AVA oggetto di giudizio non conteneva i periodi lamentati da controparte ma, esclusivamente, la somma di €.72,20, oltre sanzioni, derivanti dalla sentenza di condanna emessa in danno della controparte. Eccepiva, inoltre, che l'opposizione di controparte era da ricondursi all'art. 617 c.p.c., sì che controparte non aveva rispettato il termine di 20 giorni decorrenti dalla notifica dell'AVA con conseguente decadenza dai motivi di opposizione. Rilevava che, a contrario, nulla c'entrava la decadenza di cui all'art. 25 del D. Lgs. 46/99 non applicabile al caso di specie che non riguardava una cartella di pagamento e che la notifica era stata ritualmente compiuta a mezzo del servizio postale. In ordine all'obbligo contributivo rilevava, poi, che esso era presunto per mancata cancellazione della società dalla Camera di Commercio. Infine, in ordine all'art. 96 c.p.c. rilevava che controparte non aveva provato il requisito della colpa e che i danni puniti non erano ammessi nel nostro ordinamento, sì che il Giudice era inibito dall'esercitare il relativo potere sanzionatorio in assenza di prova del danno. Concludeva con la richiesta di rigetto dell'opposizione ed, in via subordinata, di condanna della controparte al pagamento della somma di €.1.732,98.
***
L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
In primo luogo, va reietta l'eccezione di tardività sollevata dall' . Il presente giudizio non è CP_1 riconducibile all'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., vertendosi, all'evidenza in ipotesi di opposizione all'avviso di addebito attinente a motivi di merito ovvero all'inesistenza dei presupposti per la maturazione dei crediti contributivi oggetto dell'avviso di accertamento e non già a vizi formali.
Nel merito va rilevato che analoga controversia è già intercorsa tra le parti in forza di un precedente avviso di addebito emesso dall' avverso l'odierna ricorrente. Sul punto deve condividersi quanto CP_1
già statuito dal Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza prodotta da parte ricorrente sub. doc.
5. In particolare: “Ciò premesso, non essendo in contestazione il requisito della “abitualità e prevalenza” nell'espletamento dell'attività commerciale da parte della ricorrente (socio illimitatamente
pagina 3 di 7 responsabile di s.a.s.), la questione controversa si sposta unicamente sulla assenza del presupposto contributivo per le annualità oggetto di imposizione, salvo che per un breve periodo nell'anno 2012.
Asserisce la ricorrente, in particolare, che la sebbene costituita nel 2011, era rimasta CP_2 inattiva sino al 27.02.2014 e che aveva espletato l'attività di gestione di bar solo per il periodo intercorso dal 28.02.2014 all'08.07.2014, allorquando detta attività commerciale era cessata.
Orbene, ai fini dell'accertamento dell'obbligo contributivo è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, unitamente alla sussistenza degli elementi di abitualità e professionalità della prestazione lavorativa in favore dell'azienda, accertamento che deve essere effettuato tenendo conto che l'ente previdenziale è gravato della prova dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (Cass. n. 23600/09).
Del resto, degno di nota è l'arresto giurisprudenziale secondo cui nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n.
160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore (Cass. 3835/16).”
In particolare, l' ha eccepito la carenza di prova della controparte in ordine ai fatti allegati in seno CP_1 al ricorso, senza avvedersi dell'esatta distribuzione dell'onere probatorio, non essendo la ricorrente tenuta a comprovare l'assenza dei requisiti inerenti l'obbligo contributivo, bensì l' onerato di CP_1 allegare prima e comprovare poi che la ricorrente, in qualità di socia accomandataria, svolgeva l'attività secondo i requisiti dell'abitualità e prevalenza, rectius che la società presso cui era accomandataria era effettivamente attiva nei periodi sottoposti a contribuzione.
Tale onere probatorio andava già assolto nel precedente giudizio sorto per l'allora avviso di addebito emesso dall' – ovvero secondo quanto è dato leggersi nella sentenza: n. CP_1
CP_ 400.2019.00024906.88.000, a mezzo del quale l' aveva intimato il pagamento di € 8.027,12 a titolo di omesso pagamento di contributi alla Gestione Commercianti per il periodo intercorso da febbraio
2012 a settembre 2018. Ad ogni buon conto anche nella presente sede l' nulla nemmeno allega in CP_1
fatto, prima ancora che comprova, in ordine alla sussistenza del presupposto di esercizio effettivo dell'impresa, da cui derivi l'espletamento dell'attività da parte della ricorrente quale presupposto per l'imposizione contributiva.
pagina 4 di 7 A contrario il comportamento della parte resistente risulta essere in parte contraddittorio, essendo da un lato rilevato che l' ha proceduto allo sgravio di tutti gli avvisi di addebito fino al 2021 e asserito CP_1 che “il ricorso per AVA n. 410 2024 0009706837 NON contiene i periodi come sopra descritti e dovuti, ma solo l'importo cui era stata condannata con la prima sentenza e cioè €. 72,20 oltre sanzioni” mentre è per tabulas comprovato dall'avviso prodotto in atti dalla stessa parte resistente che l'avviso di che trattasi per €.6.313,54 contenga, non solo la somma di €.72.20 di cui alla sentenza prodotta sub. doc. 5, bensì anche i contributi dal 01/2012 al 03/2012 per 800,24, 01/2012 al 03/2012 per 697,48, dal
01/2013 al 03/2013 per 840,36, dal 01/2013 al 03/2013 per 702,93. Ne consegue che l'opposizione esperita da parte ricorrente è fondata in quanto l' non ha comprovato la sussistenza dei requisiti CP_1 per l'imposizione contributiva posta a base della pretesa, reiterando quanto oggetto di precedenti avvisi di accertamento, in spregio alla già intervenuta decisione di primo grado del Tribunale di Nocera
Inferiore che aveva rilevato l'assenza dei presupposti per la contribuzione, limitando il credito della ricorrente alla somma di €.72,20 per l'anno 2014.
Limitatamente alla suddetta somma è, invece, infondata l'opposizione esperita dalla ricorrente avverso l'avviso di addebito per cui è causa.
La ricorrente assume, in primo luogo, un obbligo dell' di procedere alla notifica con strumenti CP_1
differenti dalla posta, ebbene tale assunto è contrario al chiaro tenore testuale della normativa vigente ovvero all'art. 30 comma 4 ultimo periodo del D.L. 78 del 31 maggio 2010 che prevede proprio la notifica degli avvisi di intimazione di pagamento a mezzo posta.
In secondo luogo, la ricorrente si duole di interessi ultralegali e criteri di calcolo che non attengono al caso di specie in quanto la somma attinente ai contributi per l'anno 2014 è stata determinata da una pronuncia giurisdizionale, sì che ogni doglianza avverso la debenza di €.72,20 andava proposta con impugnazione avverso la decisione giurisdizionale.
L'impossibilità di far valere alcuna doglianza riguarda, poi, anche l'eccepita prescrizione e decadenza, che fossero per la suddetta somma già maturate al momento del precedente giudizio, sì che anche tali eccezioni sollevate dalla parte ricorrente vanno reiette in quanto inammissibili nella presente sede, essendo la suddetta somma già determinata come sussistente in una pronuncia giurisdizionale che aveva confermato – parzialmente – il precedente avviso di addebito dell' . CP_1
pagina 5 di 7 Con riguardo, da ultimo, alla prescrizione successiva alla pronuncia giurisdizionale è evidente che nessuna prescrizione è maturata in quanto la sentenza di prime cure – a quanto consta non impugnata per quanto dedotto dalle parti nel presente giudizio – ha prodotto effetto interruttivo della prescrizione, sì che dal 12 gennaio 2022 decorre nuova prescrizione non maturata alla data di notifica del nuovo avviso di addebito 25 febbraio 2025.
Identiche questioni si pongono con riguardo alla somma di €.58,83 che è contenuta nell'AVA per cui è causa a titolo di sanzioni maturate per il medesimo periodo;
tale somma, infatti, riguarda il periodo per il quale l'ammontare della contribuzione è stato oggetto di precedente accertamento giudiziale, senza che parte ricorrente abbia mosso specifiche doglianze né in punto an di illegittima applicazione delle sanzioni per intervenuto pagamento delle somme debende, mancando qualsiasi allegazione di avvenuto pagamento dei contributi come sopra quantificati, né in punto quantum avendo parte ricorrente depositato note in vista della discussione orale con cui ha espressamente aderito ai conteggi della controparte.
Da ultimo va analizzata la domanda di pagamento avanzata dall' per la somma di €.1.732,98 CP_1
asseritamente debenda a titolo di contribuzione per il periodo tra il febbraio 2014 e il luglio 2014. Sul punto va evidenziato che tale somma non è oggetto dell'opposizione esperita da controparte in quanto l'opposizione è volta a contestare la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito n. 410 2024
00097068 37 000 che per l'anno 2014 riporta la minor somma di €.72,20 per contribuzione ed €.58,83
a titolo di sanzioni. Ne consegue che l'opposizione non potrà mai essere reietta per la somma di
€.1.732,98 in quanto manca, a monte, il correlativo ammontare nell'alveo dell'avviso opposto.
Laddove, poi, si dovesse interpretare, e in tal senso depongono le conclusioni rassegnate dall' , la CP_1
richiesta di condanna al pagamento, non già quale resistenza in giudizio volta alla reiezione dell'opposizione, bensì quale domanda riconvenzionale, volta alla condanna al pagamento, indipendentemente e oltre i limiti dell'avviso di addebito opposto, è evidente che tale domanda va dichiarata improcedibile per violazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 418 comma 1 c.p.c. in quanto nessuna richiesta di modifica del decreto di fissazione della prima udienza è stata avanzata da parte resistente, sì che la prima udienza non è stata oggetto di alcun differimento per consentire a controparte le difese in punto del nuovo thema decidendum di cui alla domanda riconvenzionale.
pagina 6 di 7 Si deve, quindi, concludere con il parziale accoglimento dell'opposizione e annullamento dell'avviso di addebito n. 410 2024 00097068 37 000 al netto della somma di €.72,20 per contribuzione ed CP_1
€.58,83 per sanzioni.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in quanto l'opposizione è solo parzialmente accolta, con conseguente reciproca soccombenza delle parti.
Nessuna condanna ex art. 96 c.p.c. può essere, da ultimo, emessa in danno dell' stante la parziale CP_1
soccombenza della parte ricorrente – con correlativa parziale fondatezza della resistenza in giudizio dell'Istituto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla parzialmente l'avviso di addebito n. 410 2024
00097068 37 000, confermandolo limitatamente alla somma di €.72,20 per contribuzione dell'anno
2014 ed €.58,83 a titolo di sanzioni;
- Dichiara decaduto l' dalla domanda riconvenzionale di condanna esperita;
CP_1
- Dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ivrea, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa ER Papalia
pagina 7 di 7
VERBALE DELLA CAUSA R.G.L. 591/2025
All'udienza del 16/10/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa ER Papalia compaiono per parte ricorrente l'avv. Sado in sostituzione dell'avv. Grieco e per parte resistente l'avv. Greco;
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa;
L'avv. Sado si richiama alle note depositate in pct, ed in particolare, eccepisce la prescrizione dei contributi previdenziali;
L'avv. Greco si riporta alla comparsa di costituzione.
Dopo discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 7 N. R.G.L. 591/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ER Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al n. r.g.l. 591/2025 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 5 aprile 2024 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 410 Parte_1
2024 00097068 37 000 dell' notificato in data 25 febbraio 2025 attinente a contributi CP_1
previdenziali da versare alla gestione commercianti nel periodo dal 01/2012 al 01/2014 rilevando che la stessa era stata socia accomandataria della costituita nel 2011 ma inattiva fino al 27.2.14, CP_2 data dalla quale esercitava l'attività di gestione di un piccolo bar con sede in Salerno alla Via Eugenio
Caterina 65 fino al 8.7.14, in cui cessava l'attività commerciale. Rilevava, quindi, l'assenza dei presupposti per l'imposizione contributiva in quanto non era stata svolta attività di impresa nel periodo preso in considerazione dall'avviso di addebito, che l'avviso era nullo in quanto notificato a mezzo posta anziché a mezzo di agente notificatore, che l'avviso era illegittimo avendo previsto maggiorazioni ultralegali e non avendo indicato il criterio di calcolo degli interessi, che controparte era decaduta dai contributi richiesti a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 46/99. Domandava, quindi,
l'annullamento dell'avviso di addebito n. 410 2024 00097068 37 000, con condanna per lite temeraria pagina 2 di 7 dell' che aveva ripetutamente azionato con successivi avvisi di addebito le stesse pretese CP_1
contributive, tutte annullate in sede giudiziaria.
Con comparsa del 11 giugno 2025 si costituiva in giudizio l' rilevando che controparte aveva CP_1 confessato giudizialmente l'attività espletata nel periodo dal 02/2014 al 07/2014, sì che per tale periodo era dovuta la contribuzione alla gestione commercianti per un ammontare di €.1.732,98, che tutti gli avvisi notificati erano stati oggetto di sgravio fino all'anno 2021 e che l'AVA oggetto di giudizio non conteneva i periodi lamentati da controparte ma, esclusivamente, la somma di €.72,20, oltre sanzioni, derivanti dalla sentenza di condanna emessa in danno della controparte. Eccepiva, inoltre, che l'opposizione di controparte era da ricondursi all'art. 617 c.p.c., sì che controparte non aveva rispettato il termine di 20 giorni decorrenti dalla notifica dell'AVA con conseguente decadenza dai motivi di opposizione. Rilevava che, a contrario, nulla c'entrava la decadenza di cui all'art. 25 del D. Lgs. 46/99 non applicabile al caso di specie che non riguardava una cartella di pagamento e che la notifica era stata ritualmente compiuta a mezzo del servizio postale. In ordine all'obbligo contributivo rilevava, poi, che esso era presunto per mancata cancellazione della società dalla Camera di Commercio. Infine, in ordine all'art. 96 c.p.c. rilevava che controparte non aveva provato il requisito della colpa e che i danni puniti non erano ammessi nel nostro ordinamento, sì che il Giudice era inibito dall'esercitare il relativo potere sanzionatorio in assenza di prova del danno. Concludeva con la richiesta di rigetto dell'opposizione ed, in via subordinata, di condanna della controparte al pagamento della somma di €.1.732,98.
***
L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
In primo luogo, va reietta l'eccezione di tardività sollevata dall' . Il presente giudizio non è CP_1 riconducibile all'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., vertendosi, all'evidenza in ipotesi di opposizione all'avviso di addebito attinente a motivi di merito ovvero all'inesistenza dei presupposti per la maturazione dei crediti contributivi oggetto dell'avviso di accertamento e non già a vizi formali.
Nel merito va rilevato che analoga controversia è già intercorsa tra le parti in forza di un precedente avviso di addebito emesso dall' avverso l'odierna ricorrente. Sul punto deve condividersi quanto CP_1
già statuito dal Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza prodotta da parte ricorrente sub. doc.
5. In particolare: “Ciò premesso, non essendo in contestazione il requisito della “abitualità e prevalenza” nell'espletamento dell'attività commerciale da parte della ricorrente (socio illimitatamente
pagina 3 di 7 responsabile di s.a.s.), la questione controversa si sposta unicamente sulla assenza del presupposto contributivo per le annualità oggetto di imposizione, salvo che per un breve periodo nell'anno 2012.
Asserisce la ricorrente, in particolare, che la sebbene costituita nel 2011, era rimasta CP_2 inattiva sino al 27.02.2014 e che aveva espletato l'attività di gestione di bar solo per il periodo intercorso dal 28.02.2014 all'08.07.2014, allorquando detta attività commerciale era cessata.
Orbene, ai fini dell'accertamento dell'obbligo contributivo è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, unitamente alla sussistenza degli elementi di abitualità e professionalità della prestazione lavorativa in favore dell'azienda, accertamento che deve essere effettuato tenendo conto che l'ente previdenziale è gravato della prova dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (Cass. n. 23600/09).
Del resto, degno di nota è l'arresto giurisprudenziale secondo cui nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n.
160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore (Cass. 3835/16).”
In particolare, l' ha eccepito la carenza di prova della controparte in ordine ai fatti allegati in seno CP_1 al ricorso, senza avvedersi dell'esatta distribuzione dell'onere probatorio, non essendo la ricorrente tenuta a comprovare l'assenza dei requisiti inerenti l'obbligo contributivo, bensì l' onerato di CP_1 allegare prima e comprovare poi che la ricorrente, in qualità di socia accomandataria, svolgeva l'attività secondo i requisiti dell'abitualità e prevalenza, rectius che la società presso cui era accomandataria era effettivamente attiva nei periodi sottoposti a contribuzione.
Tale onere probatorio andava già assolto nel precedente giudizio sorto per l'allora avviso di addebito emesso dall' – ovvero secondo quanto è dato leggersi nella sentenza: n. CP_1
CP_ 400.2019.00024906.88.000, a mezzo del quale l' aveva intimato il pagamento di € 8.027,12 a titolo di omesso pagamento di contributi alla Gestione Commercianti per il periodo intercorso da febbraio
2012 a settembre 2018. Ad ogni buon conto anche nella presente sede l' nulla nemmeno allega in CP_1
fatto, prima ancora che comprova, in ordine alla sussistenza del presupposto di esercizio effettivo dell'impresa, da cui derivi l'espletamento dell'attività da parte della ricorrente quale presupposto per l'imposizione contributiva.
pagina 4 di 7 A contrario il comportamento della parte resistente risulta essere in parte contraddittorio, essendo da un lato rilevato che l' ha proceduto allo sgravio di tutti gli avvisi di addebito fino al 2021 e asserito CP_1 che “il ricorso per AVA n. 410 2024 0009706837 NON contiene i periodi come sopra descritti e dovuti, ma solo l'importo cui era stata condannata con la prima sentenza e cioè €. 72,20 oltre sanzioni” mentre è per tabulas comprovato dall'avviso prodotto in atti dalla stessa parte resistente che l'avviso di che trattasi per €.6.313,54 contenga, non solo la somma di €.72.20 di cui alla sentenza prodotta sub. doc. 5, bensì anche i contributi dal 01/2012 al 03/2012 per 800,24, 01/2012 al 03/2012 per 697,48, dal
01/2013 al 03/2013 per 840,36, dal 01/2013 al 03/2013 per 702,93. Ne consegue che l'opposizione esperita da parte ricorrente è fondata in quanto l' non ha comprovato la sussistenza dei requisiti CP_1 per l'imposizione contributiva posta a base della pretesa, reiterando quanto oggetto di precedenti avvisi di accertamento, in spregio alla già intervenuta decisione di primo grado del Tribunale di Nocera
Inferiore che aveva rilevato l'assenza dei presupposti per la contribuzione, limitando il credito della ricorrente alla somma di €.72,20 per l'anno 2014.
Limitatamente alla suddetta somma è, invece, infondata l'opposizione esperita dalla ricorrente avverso l'avviso di addebito per cui è causa.
La ricorrente assume, in primo luogo, un obbligo dell' di procedere alla notifica con strumenti CP_1
differenti dalla posta, ebbene tale assunto è contrario al chiaro tenore testuale della normativa vigente ovvero all'art. 30 comma 4 ultimo periodo del D.L. 78 del 31 maggio 2010 che prevede proprio la notifica degli avvisi di intimazione di pagamento a mezzo posta.
In secondo luogo, la ricorrente si duole di interessi ultralegali e criteri di calcolo che non attengono al caso di specie in quanto la somma attinente ai contributi per l'anno 2014 è stata determinata da una pronuncia giurisdizionale, sì che ogni doglianza avverso la debenza di €.72,20 andava proposta con impugnazione avverso la decisione giurisdizionale.
L'impossibilità di far valere alcuna doglianza riguarda, poi, anche l'eccepita prescrizione e decadenza, che fossero per la suddetta somma già maturate al momento del precedente giudizio, sì che anche tali eccezioni sollevate dalla parte ricorrente vanno reiette in quanto inammissibili nella presente sede, essendo la suddetta somma già determinata come sussistente in una pronuncia giurisdizionale che aveva confermato – parzialmente – il precedente avviso di addebito dell' . CP_1
pagina 5 di 7 Con riguardo, da ultimo, alla prescrizione successiva alla pronuncia giurisdizionale è evidente che nessuna prescrizione è maturata in quanto la sentenza di prime cure – a quanto consta non impugnata per quanto dedotto dalle parti nel presente giudizio – ha prodotto effetto interruttivo della prescrizione, sì che dal 12 gennaio 2022 decorre nuova prescrizione non maturata alla data di notifica del nuovo avviso di addebito 25 febbraio 2025.
Identiche questioni si pongono con riguardo alla somma di €.58,83 che è contenuta nell'AVA per cui è causa a titolo di sanzioni maturate per il medesimo periodo;
tale somma, infatti, riguarda il periodo per il quale l'ammontare della contribuzione è stato oggetto di precedente accertamento giudiziale, senza che parte ricorrente abbia mosso specifiche doglianze né in punto an di illegittima applicazione delle sanzioni per intervenuto pagamento delle somme debende, mancando qualsiasi allegazione di avvenuto pagamento dei contributi come sopra quantificati, né in punto quantum avendo parte ricorrente depositato note in vista della discussione orale con cui ha espressamente aderito ai conteggi della controparte.
Da ultimo va analizzata la domanda di pagamento avanzata dall' per la somma di €.1.732,98 CP_1
asseritamente debenda a titolo di contribuzione per il periodo tra il febbraio 2014 e il luglio 2014. Sul punto va evidenziato che tale somma non è oggetto dell'opposizione esperita da controparte in quanto l'opposizione è volta a contestare la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito n. 410 2024
00097068 37 000 che per l'anno 2014 riporta la minor somma di €.72,20 per contribuzione ed €.58,83
a titolo di sanzioni. Ne consegue che l'opposizione non potrà mai essere reietta per la somma di
€.1.732,98 in quanto manca, a monte, il correlativo ammontare nell'alveo dell'avviso opposto.
Laddove, poi, si dovesse interpretare, e in tal senso depongono le conclusioni rassegnate dall' , la CP_1
richiesta di condanna al pagamento, non già quale resistenza in giudizio volta alla reiezione dell'opposizione, bensì quale domanda riconvenzionale, volta alla condanna al pagamento, indipendentemente e oltre i limiti dell'avviso di addebito opposto, è evidente che tale domanda va dichiarata improcedibile per violazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 418 comma 1 c.p.c. in quanto nessuna richiesta di modifica del decreto di fissazione della prima udienza è stata avanzata da parte resistente, sì che la prima udienza non è stata oggetto di alcun differimento per consentire a controparte le difese in punto del nuovo thema decidendum di cui alla domanda riconvenzionale.
pagina 6 di 7 Si deve, quindi, concludere con il parziale accoglimento dell'opposizione e annullamento dell'avviso di addebito n. 410 2024 00097068 37 000 al netto della somma di €.72,20 per contribuzione ed CP_1
€.58,83 per sanzioni.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in quanto l'opposizione è solo parzialmente accolta, con conseguente reciproca soccombenza delle parti.
Nessuna condanna ex art. 96 c.p.c. può essere, da ultimo, emessa in danno dell' stante la parziale CP_1
soccombenza della parte ricorrente – con correlativa parziale fondatezza della resistenza in giudizio dell'Istituto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla parzialmente l'avviso di addebito n. 410 2024
00097068 37 000, confermandolo limitatamente alla somma di €.72,20 per contribuzione dell'anno
2014 ed €.58,83 a titolo di sanzioni;
- Dichiara decaduto l' dalla domanda riconvenzionale di condanna esperita;
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- Dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ivrea, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa ER Papalia
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