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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/07/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1819/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1819/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. ANGOTTI Parte_1 C.F._1
CATIA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. SALA CINZIA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza n. 559/2024 pubblicata in data
11/03/2024, resa nell'ambito del procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 328/2023, definito poi consensualmente;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898); pagina 1 di 4 - atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Marocco il 10/12/2010 tra i Sigg.ri
e , trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Carpi e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed
incombenze;
2) Disporre che il padre possa frequentare i figli secondo le seguenti modalità: in un primo periodo
fino a che non reperirà una sistemazione abitativa adeguata, il padre potrà prelevare i figli a il
lunedì e il mercoledì alle ore 16.00 presso l'abitazione materna, e li riconsegnerà alle ore 18.30.
Nel caso in cui sia al doposcuola, il padre preleverà e terrà presso di sé solo il piccolo . Per_1 Per_2
Il padre terrà i minori nei pomeriggi di sabato e domenica a fine settimana alternati dalle 15,30 alle
18,30.
Quando invece il padre avrà una sistemazione abitativa autonoma potrà tenere con sé i figli nei
giorni e nei fine settimana sopra indicati anche con un pernottamento infrasettimanale.
Durante le vacanze natalizie e pasquali ed estive dei minori il papà potrà portare i figli qualche giorno
in vacanza presso la sorella di Ancona. Entrambi i genitori si rilasciano reciprocamente l'assenso
affinché entrambi nei predetti periodi possano recarsi in Marocco unitamente ai minori per
trascorrere alcuni giorni di vacanza presso le rispettive famiglie di origine;
a tale riguardo, entrambi
si impegnano reciprocamente al disbrigo delle pratiche necessarie per l'espatrio dei minori per motivi
di vacanza/turistici.
In ordine alle vacanze estive, i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi il periodo
prescelto entro il 31 maggio di ogni anno.
pagina 2 di 4 3) Assegnare la casa coniugale sita in Carpi (MO) Via Nilde Iotti n. 13 alla madre signora CP_1
;
[...]
4) Disporre che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la
somma mensile di euro 300,00 (150,00 per ciascun figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50%
delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del
25.09.2019 da intendersi qui integralmente richiamato.
5) Disporre che l'assegno unico per i figli minori ed venga interamente percepito dalla Per_1 Per_2
signora CP_1
Spese compensate tra le parti.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 24/09/2011 e in data Persona_3 Persona_4
12/01/2018;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a YOUSSOUFIA (MAROCCO) il
10/12/2010 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] CP_1 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 3 di 4 Anno 2018 Atto n. 74 Parte II Serie C
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1819/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. ANGOTTI Parte_1 C.F._1
CATIA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. SALA CINZIA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza n. 559/2024 pubblicata in data
11/03/2024, resa nell'ambito del procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 328/2023, definito poi consensualmente;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898); pagina 1 di 4 - atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Marocco il 10/12/2010 tra i Sigg.ri
e , trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Carpi e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed
incombenze;
2) Disporre che il padre possa frequentare i figli secondo le seguenti modalità: in un primo periodo
fino a che non reperirà una sistemazione abitativa adeguata, il padre potrà prelevare i figli a il
lunedì e il mercoledì alle ore 16.00 presso l'abitazione materna, e li riconsegnerà alle ore 18.30.
Nel caso in cui sia al doposcuola, il padre preleverà e terrà presso di sé solo il piccolo . Per_1 Per_2
Il padre terrà i minori nei pomeriggi di sabato e domenica a fine settimana alternati dalle 15,30 alle
18,30.
Quando invece il padre avrà una sistemazione abitativa autonoma potrà tenere con sé i figli nei
giorni e nei fine settimana sopra indicati anche con un pernottamento infrasettimanale.
Durante le vacanze natalizie e pasquali ed estive dei minori il papà potrà portare i figli qualche giorno
in vacanza presso la sorella di Ancona. Entrambi i genitori si rilasciano reciprocamente l'assenso
affinché entrambi nei predetti periodi possano recarsi in Marocco unitamente ai minori per
trascorrere alcuni giorni di vacanza presso le rispettive famiglie di origine;
a tale riguardo, entrambi
si impegnano reciprocamente al disbrigo delle pratiche necessarie per l'espatrio dei minori per motivi
di vacanza/turistici.
In ordine alle vacanze estive, i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi il periodo
prescelto entro il 31 maggio di ogni anno.
pagina 2 di 4 3) Assegnare la casa coniugale sita in Carpi (MO) Via Nilde Iotti n. 13 alla madre signora CP_1
;
[...]
4) Disporre che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la
somma mensile di euro 300,00 (150,00 per ciascun figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50%
delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del
25.09.2019 da intendersi qui integralmente richiamato.
5) Disporre che l'assegno unico per i figli minori ed venga interamente percepito dalla Per_1 Per_2
signora CP_1
Spese compensate tra le parti.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 24/09/2011 e in data Persona_3 Persona_4
12/01/2018;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a YOUSSOUFIA (MAROCCO) il
10/12/2010 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] CP_1 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 3 di 4 Anno 2018 Atto n. 74 Parte II Serie C
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4