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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 06/12/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai Signori Magistrati
Dott. CO HI Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 246 del ruolo generale dell'anno 2025 di volontaria giurisdizione tra
(c.f. ), nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
Ricorrente
e
(c.f. ), nato a [...], l'[...] Controparte_1 C.F._2
Resistente entrambi residenti in [...], ed ivi elettivamente domiciliati nella via
Roma n.100, presso lo studio dell'avv. Marcello Caredda che li rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi – materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come da ricorso cumulativo del
20.06.2025 e confermate all'udienza del 4.11.2025, tenutasi a trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Emerge dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio in Seui il 30.10.2002, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.1, parte 1, Ufficio 1, anno
2002 (estratto di matrimonio prodotto), in regime di separazione dei beni.
Dall' unione è nato (il 8.8.1999), oggi maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente;
il padre gli ha concesso la casa coniugale in comodato d'uso. CP_1
Le parti hanno precisato di esser economicamente indipendenti e di non avere, pertanto, nulla da pretendere l'uno dall'altro. Non vi sono beni immobili e/o mobili in comune.
In seguito a ricorso cumulativo per separazione e scioglimento del matrimonio proposto congiuntamente dalle parti, all'udienza del 4.11.2025, gli stessi hanno chiesto solo la pronuncia di separazione e, trascorsi i tempi previsti per legge, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Tanto premesso, preso atto del parere favorevole espresso dal PM del 3.07.2025, la domanda di separazione personale, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta.
Gli accordi - già posti in essere dalle parti - sono rispettosi degli interessi morali e materiali del figlio . Per_1
Deve pertanto disporsi in conformità.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- pronuncia la separazione fra e , come sopra Parte_1 Controparte_1 identificati, i quali contraevano matrimonio in Seui il 30.10.2002, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.1, parte 1, Ufficio 1, anno 2002;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seui le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.48 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b).
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Presidente rel.est.
Dott. CO HI TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai Signori Magistrati
Dott. CO HI Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
***
Il Collegio,
Rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione ex art. 150 e 158
c.c. e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio, cumulo ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 28727/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Rilevato pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria;
Considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase del divorzio;
Rilevato che l'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. deve essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale ai fini della procedibilità della domanda ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge
898/1970 e succ mod.,
P. Q. M.
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore dott. CO HI per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
Fissa udienza del 18.6.2026, sostituta da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la dichiarazione di conferma di non volersi riconciliare e per l'eventuale rinuncia al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12.
Si comunichi
Così deciso in Lanusei, il 4.12.2025
Il Presidente
CO HI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai Signori Magistrati
Dott. CO HI Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 246 del ruolo generale dell'anno 2025 di volontaria giurisdizione tra
(c.f. ), nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
Ricorrente
e
(c.f. ), nato a [...], l'[...] Controparte_1 C.F._2
Resistente entrambi residenti in [...], ed ivi elettivamente domiciliati nella via
Roma n.100, presso lo studio dell'avv. Marcello Caredda che li rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi – materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come da ricorso cumulativo del
20.06.2025 e confermate all'udienza del 4.11.2025, tenutasi a trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Emerge dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio in Seui il 30.10.2002, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.1, parte 1, Ufficio 1, anno
2002 (estratto di matrimonio prodotto), in regime di separazione dei beni.
Dall' unione è nato (il 8.8.1999), oggi maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente;
il padre gli ha concesso la casa coniugale in comodato d'uso. CP_1
Le parti hanno precisato di esser economicamente indipendenti e di non avere, pertanto, nulla da pretendere l'uno dall'altro. Non vi sono beni immobili e/o mobili in comune.
In seguito a ricorso cumulativo per separazione e scioglimento del matrimonio proposto congiuntamente dalle parti, all'udienza del 4.11.2025, gli stessi hanno chiesto solo la pronuncia di separazione e, trascorsi i tempi previsti per legge, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Tanto premesso, preso atto del parere favorevole espresso dal PM del 3.07.2025, la domanda di separazione personale, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta.
Gli accordi - già posti in essere dalle parti - sono rispettosi degli interessi morali e materiali del figlio . Per_1
Deve pertanto disporsi in conformità.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- pronuncia la separazione fra e , come sopra Parte_1 Controparte_1 identificati, i quali contraevano matrimonio in Seui il 30.10.2002, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.1, parte 1, Ufficio 1, anno 2002;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seui le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.48 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b).
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Presidente rel.est.
Dott. CO HI TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai Signori Magistrati
Dott. CO HI Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
***
Il Collegio,
Rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione ex art. 150 e 158
c.c. e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio, cumulo ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 28727/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Rilevato pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria;
Considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase del divorzio;
Rilevato che l'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. deve essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale ai fini della procedibilità della domanda ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge
898/1970 e succ mod.,
P. Q. M.
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore dott. CO HI per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
Fissa udienza del 18.6.2026, sostituta da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la dichiarazione di conferma di non volersi riconciliare e per l'eventuale rinuncia al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12.
Si comunichi
Così deciso in Lanusei, il 4.12.2025
Il Presidente
CO HI