Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00024/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00993/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 993 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Mirigliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento:
- della Determinazione Dirigenziale del Ministero della Difesa -Direzione Generale per il Personale Militare- n. -OMISSIS- del 4.5.2023 avente ad oggetto il diniego del rimborso delle spese legali in relazione al procedimento n. -OMISSIS- RGNR del Tribunale Militare di -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. TI De AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniego del rimborso delle spese legali in relazione ad un procedimento giudiziale, come previsto dall’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.
2. Rappresenta il ricorrente che, rivestendo il Comandante in Seconda in servizio presso la Capitaneria di Porto di -OMISSIS-, era stato coinvolto in vicende che avevano portato un altro ufficiale subordinato ad azionare denuncia querela nei suoi confronti innanzi all’Autorità Giudiziaria ordinaria e militare; che, quindi, era stato iscritto dalla Procura Militare della Repubblica di -OMISSIS- nel registro degli indagati nel procedimento penale n. -OMISSIS- per i reati di minaccia aggravata ad un inferiore per costringerlo a fare atti contro il proprio dovere (artt. 146 e 47 n. 2 c.p.m.p.) e minaccia o ingiuria ad un inferiore aggravata (artt. 196 e 47 n. 2 c.p.m.p.) ma che il procedimento era stato archiviato con ordinanza del -OMISSIS-; che anche l’Autorità Giudiziaria ordinaria aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale n. -OMISSIS- aperto per gli stessi fatti innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- (decreto di archiviazione -OMISSIS- del G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS-); che, quale pubblico dipendente, aveva formulato istanza di rimborso delle spese processuali sostenute come previsto dall’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, atteso che il Comandante della Capitaneria di Porto di -OMISSIS- con nota del 15.11.2022, aveva espresso parere positivo ritenendo la richiesta “ legittima, in quanto la vicenda penale militare è stata originata da fatti connessi con l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali ”; che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, cui il Ministero della Difesa aveva inviato l’istanza, aveva espresso parere del 29.3.2023 di contenuto negativo perché dagli episodi oggetto del procedimento penale non si sarebbe rinvenuto il necessario nesso di immedesimazione organica e perché la condotta contestata si sarebbe posta in evidente conflitto di interesse con l'Amministrazione di appartenenza e in contrasto con i doveri relativi all' officium del singolo dipendente pubblico, pur in mancanza di rilevanza penale dei predetti comportamenti.
3. Con i motivi del ricorso, rubricati il primo “ Eccesso di potere per difetto di motivazione ” e il secondo “ Violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 (convertito in L. 25 marzo 1997, n. 135), illogicità e ingiustizia manifesta ”, il ricorrente ha denunciato che l’impugnato provvedimento sarebbe illegittimo stante la sussistenza del rapporto di immedesimazione organica rispetto alle contestate vicende e che l’effettivo svolgimento dei fatti, diversamente da come sostenuto nel parere negativo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, avrebbero dimostrato l’assenza del prospettato conflitto di interessi e la conformità della condotta ai doveri d’ufficio.
4. Nel costituirsi l’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo che non sussisterebbero i presupposti del preteso rimborso ossia la diretta correlazione causale tra la fattispecie di reato e lo svolgimento del servizio o l'assolvimento di obblighi istituzionali.
5. Con atti del 5.11. 2025 e del 25.11.2025 la difesa del ricorrente ha depositato, rispettivamente, i due pareri favorevoli al rimborso formulati dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS- (del 6.2.2023 e del 17.10.2025) rispetto ai fatti oggetto del procedimento penale -OMISSIS- presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-.
6. Alla udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso non merita accoglimento per quanto di ragione.
8. L’art. 18, comma 1, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, come convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, stabilisce che: “ Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ”.
9. Orbene l’impugnato provvedimento di diniego, in ragione del richiamo ai pareri dell’Avvocatura dello Stato di cui alle note n. -OMISSIS- del 29.3.2023 e n. -OMISSIS- del 2.5.2023, si fonda sull’accertata assenza del nesso di strumentalità - presupposto richiesto dal richiamato art. 18, comma 1, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, ai fini del riconoscimento del rimborso delle spese - tra le condotte contestate e la volontà dell’Amministrazione di appartenenza, nonché l’adempimento dei fini istituzionali dalla stessa perseguiti.
9.1. In specie, secondo il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, i comportamenti del ricorrente, in disparte la delibata irrilevanza penale dei medesimi come da ordinanza di archiviazione del Tribunale Militare di -OMISSIS-, avrebbero ingenerato un evidente conflitto di interesse con l’Amministrazione di appartenenza e, anche sul piano deontologico, sarebbero in contrasto con i doveri relativi all’ officium del singolo dipendente pubblico.
10. Ciò posto, deve osservarsi che, nel caso di specie, due sono gli eventi che hanno riguardato il procedimento penale innanzi alla Procura militare (e successivamente presso la Procura presso il Tribunale di -OMISSIS-): il primo inerente ad una configurata minaccia di ritorsione per un episodio collegato a fatti privati (raccolta di somme per un regalo ad un collega); il secondo relativo alla richiesta di non redigere un rapporto di servizio in relazione ad un fatto accaduto durante un’ispezione.
10.1. Il Collegio rileva che il rimborso non spetta per il solo fatto che, in sede penale, sia stata disposta l’archiviazione del procedimento, se il vincolo di immedesimazione organica è risultato nella sostanza reciso proprio dall’avere il ricorrente, in qualità di Ufficiale Comandante, proferito parole denigratorie e latenti minacce verso un militare di grado inferiore, ponendosi tali condotte in conflitto con i fini perseguiti dalle Forze Armate nei termini indicati dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
10.2. E infatti l’art. 1346 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (c.o.m.) definisce la disciplina del militare come osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne derivano e principale fattore di coesione e di efficienza; per il conseguimento e il mantenimento della disciplina sono determinate le posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità da cui discendono il principio di gerarchia e, quindi, il rapporto di subordinazione e il dovere dell'obbedienza.
10.3. Nel caso di specie, come correttamente rilevato nell’impugnato provvedimento, le condotte contestate non sono in rapporto di stretta dipendenza con il servizio prestato dal ricorrente né sono espressione del nesso di strumentalità con l'adempimento dei doveri istituzionali, ma devono, piuttosto, ritenersi “ occasionate ” dal ruolo rivestito dal medesimo essendosi verificate all’interno della struttura militare di appartenenza, risultando essere state realizzate per ragioni conflittuali personali, sia pure “ durante e in occasione dello svolgimento del servizio ”, e dunque non riferibili all'Amministrazione di appartenenza, con conseguente mancanza, in definitiva, del cd. “ nesso di immedesimazione organica ” (T.A.R. Marche, Sez. I, 6 giugno 2025, n. 464).
11. In difetto della prova dello specifico nesso causale tra il fatto contestato e lo svolgimento del dovere d'ufficio, il rimborso non spetta per il solo fatto che in sede penale – tanto innanzi al Tribunale Militare di -OMISSIS- che al Tribunale di -OMISSIS- - sia intervenuta l’archiviazione.
12. Né differentemente può concludersi sulla base dei diversi e contrari pareri formulati dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS- ex art. 13 del R.D. 30.10.1933 n. 1611, atteso che detti atti sono obbligatori e vincolanti in sede amministrativa quanto alla congruità della richiesta di rimborso in esame (parere dell’Adunanza di Sezione II del Consiglio di Stato del 19 Aprile 2017) ma gli stessi non vincolano la formazione del convincimento del Tribunale rispetto ad un quadro probatorio che non ha fornito elementi idonei per ritenere sussistente il vincolo di immedesimazione organica e di attinenza al servizio prestato.
13. In conclusione, per le esposte ragioni, il ricorso va respinto.
14. I peculiari profili, anche interpretativi, della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR RA, Presidente
OL Ciconte, Referendario
TI De AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI De AN | AR RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.