Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 08/05/2026, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01364/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00443/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2026, proposto da
Banca IFIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Palomba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carlentini, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
- del decreto ingiuntivo n. 1155/2020 del 21.07.2020, emesso dal Tribunale di Siracusa nella causa iscritta al n. 2212/2020 R.G.;
- della sentenza n. 925/2022 del 23.05.2022, emessa dal Tribunale di Siracusa all’esito del giudizio di opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. Francesco Fichera e nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. Con decreto ingiuntivo n. 1155/2020 del 21.07.2020, emesso nella causa iscritta al n. 2212/2020 R.G., il Tribunale di Siracusa ha ingiunto al Comune di Carlentini (SR) di pagare, in favore di Banca IFIS s.p.a., odierna ricorrente, “... la somma di Euro 13146,98, per la causale indicata in ricorso, oltre agli interessi con le decorrenze e ai tassi di cui in ricorso sino al soddisfo ed oltre alle spese legali del presente procedimento che si liquidano in Euro 540,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %, spese vive 145,50 oltre C.P.A. ed I.V.A. ai sensi di legge ”.
Avverso tale decreto ingiuntivo il Comune di Carlentini ha proposto opposizione, la quale è stata dichiarata improcedibile dallo stesso Tribunale di Siracusa con sentenza n. 925/2022 del 23.05.2022, mediante cui il Giudice civile, oltra a dichiarare esecutivo il predetto titolo, ha condannato l’Ente comunale alla refusione, in favore dell’odierna società ricorrente, “... delle spese di lite che si liquidano in € 2.738,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese al 15%, oltre c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, ove dovute, come per legge ”.
Tale pronuncia, non appellata dal Comune, è passata in giudicato, come da relativa attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Siracusa in data 5.02.2026, versata in atti.
La società ricorrente, in data 27.09.2024, ha notificato via pec all’Amministrazione comunale in forma esecutiva i due titoli, senza ricevere da quest’ultima il pagamento degli importi dovuti.
2. Con ricorso notificato in data 24.02.2026 e depositato il 25.02.2026 Banca IFIS s.p.a. ha chiesto al Tribunale di:
- ordinare al Comune di Carlentini di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1155/2020 e alla sentenza n. 925/2022, emessi dal Tribunale di Siracusa, corrispondendo alla parte ricorrente le seguenti somme:
(i) € 13.146,98, a titolo di sorte capitale;
(ii) interessi sulla predetta sorte capitale, al tasso e alle scadenze di cui al D.lgs. n. 231/2002, dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
(iii) spese del procedimento monitorio, liquidate in € 540,00 per onorari e € 145,50 per spese vive, oltre IVA pari a € 142,08, CPA pari a € 24,84, e rimborso delle spese generali come per legge pari a € 81,00;
(iv) spese di lite del giudizio di opposizione liquidate in € 2.738,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese al 15% pari a € 410,70, oltre CPA pari a € 125,95 e IVA al 22% pari a € 720,42;
(v) tassa di registro del decreto ingiuntivo n. 1155/2020, pari a € 496,00;
(vi) tassa di registro della sentenza n. 925/2022, pari a € 281,61;
- nominare un commissario ad acta per i conseguenti adempimenti esecutivi;
- fissare una somma di denaro dovuta in caso di ulteriore inadempimento ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
3. Il Comune di Carlentini, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 6.05.2026, nessuno presente per le parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
5. Osserva il Collegio, preliminarmente, che il ricorso è ammissibile, in quanto proposto ritualmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a..
Risulta provata la notifica dei due titoli presso la sede reale dell’Amministrazione, avvenuta in data 27.09.2024, con decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del presente ricorso per l’ottemperanza, avvenuta il 24.02.2026.
È parimenti provata la definitiva esecutività dei due titoli ottemperandi.
6. Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.
6.1. Osserva il Collegio che i due titoli giudiziali per cui è causa risultano tutt’ora non eseguiti dall’Amministrazione intimata, la quale, non costituendosi in giudizio, non ha dedotto alcuna giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica dei due provvedimenti giurisdizionali. Va rammentato che, in ordine al riparto dell’onere probatorio tra le parti nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, trova applicazione il principio generale secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311; 9 ottobre 2023, n. 2942). Il Comune di Carlentini, non costituitosi in giudizio, ha rinunciato a dimostrare, come invece sarebbe stato suo preciso onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall'art. 2697, co. 2 c.c., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione debitrice.
Va in ogni caso precisato che, come da consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, a cui aderisce anche questo Tribunale ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 6 novembre 2025, m. 3136; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 17 luglio 2023, n. 2216; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 1 settembre 2020, n. 2151), “ a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, il giudice dell'ottemperanza è chiamato a svolgere essenzialmente una mera attività esecutiva; il giudice amministrativo dell'ottemperanza non ha, infatti, la possibilità di integrare in alcun modo la decisione civile, essendo rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza e non potendo dar vita a quell'attività di precisazione e integrazione del giudicato che contraddistingue l'attività di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, nell'ambito del cosiddetto fenomeno del giudicato a formazione progressiva; ciò in quanto il giudice amministrativo dell'esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato, e ove gli si riconoscesse una "cognitio" piena, con il potere integrare la decisione del giudice ordinario per quanto non precisato nel giudicato, si ammetterebbe la sindacabilità attraverso il giudizio d'ottemperanza del rapporto sottostante di cui difetta di giurisdizione ”.
I poteri cognitori del giudice dell'ottemperanza, allorché viene chiamato a pronunciarsi sull'avvenuta esecuzione di un provvedimento emesso da un altro plesso giurisdizionale, sono pertanto limitati alla mera esecuzione del titolo azionato, senza che sia possibile alcuna interpretazione del giudicato o, addirittura, una sua integrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 20 maggio 2020, n. 3196).
Conseguentemente, a fronte di statuizioni che quantificano esattamente le somme dovute dall'amministrazione, il giudice amministrativo non può “riempire” gli eventuali spazi vuoti lasciati dal giudicato, ma deve rigidamente attenersi alla statuizione del giudice ordinario, concretizzandosi altrimenti un’attività di sindacato del rapporto sottostante in palese difetto di giurisdizione.
Precisato il ristretto perimetro dell’attività di cognizione riservata a questo Tribunale a fronte dell’azione di ottemperanza di taluni provvedimenti emessi dal giudice ordinario, l’esecuzione che viene disposta con la presente pronuncia riguarda, pertanto, le somme specificate nei due titoli, ossia:
(i) “... la somma di Euro 13146,98, per la causale indicata in ricorso, oltre agli interessi con le decorrenze e ai tassi di cui in ricorso sino al soddisfo ed oltre alle spese legali del presente procedimento che si liquidano in Euro 540,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %, spese vive 145,50 oltre C.P.A. ed I.V.A. ai sensi di legge ”, secondo quanto statuito dal Tribunale di Siracusa mediante il decreto ingiuntivo n. 1155/2020;
(ii) le “... spese di lite che si liquidano in € 2.738,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese al 15%, oltre c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, ove dovute, come per legge ”, come espressamente previsto nella sentenza n. 925/2022 del Tribunale di Siracusa.
Tra le somme da corrispondersi alla parte che ricorre in giudizio devono farsi rientrare anche la “ tassa di registro del decreto ingiuntivo n. 1155/2020 ” e la “ tassa di registro della sentenza n. 925/2022 ”, come da richiesta in seno alla domanda processuale oggetto del presente scrutinio.
La giurisprudenza ha infatti chiarito, al riguardo, che “ nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti ed onorari successivi al decreto ingiuntivo sono dovute solo in relazione alle spese necessarie ad ottenere la definitività del decreto (richiesta ed estrazione di copie, notificazione, apposizione della dichiarazione di definitività da parte della cancelleria), alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, nonché le spese e i diritti di procuratore relative all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale, incluse le spese di registrazione del titolo ” (Cons. Stato, sez. V, 14 luglio 2022, n. 6007; Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2017, n. 4198; sez. VI, 14 maggio 2021, n. 3803, Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2020, n. 6592). Il rimborso dell’imposta di registro relativa ai provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice ordinario segue pertanto ex lege la soccombenza, “ venendo in rilievo dei pesi tributari posti a carico, in automatico, alla parte risultata non vittoriosa in giudizio ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2021, n. 1495; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 5 giugno 2025, n. 1773).
Il ricorso è quindi fondato per quanto concerne l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme dovute alla luce di quanto espressamente specificato nei due titoli ottemperandi nonchè delle correlate spese di registrazione, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
6.2. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra va nominato fin d’ora - quale commissario ad acta - il Segretario Generale del Comune di Augusta, con facoltà di delega ad altro dipendente dell’Ente adeguatamente qualificato, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo.
Insediatosi, il commissario ad acta designato ovvero da questi delegato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Deve, per completezza, richiamarsi l’attenzione del commissario ad acta sulla necessità, per quanto attiene alla domanda di liquidazione del compenso, del rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce che “ 2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato ”.
Deve, sotto tale profilo, precisarsi che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
6.3. Si ritiene, invece, non accoglibile la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., in quanto mediante il decreto ingiuntivo n. 1155/2020, di cui si chiede l'esecuzione, il Tribunale di Siracusa ha già condannato l’ente debitore a corrispondere, insieme alla somma integralmente dovuta, anche gli “ ...interessi con le decorrenze e ai tassi di cui in ricorso sino al soddisfo ”, ossia gli “ ...interessi da ritardato pagamento, maturati e maturandi, a decorrere dalle scadenze delle singole fatture sino all’effettivo soddisfo, calcolati al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 ” (cfr. ricorso per ingiunzione di pagamento di Banca IFIS s.p.a., versato in atti).
Ciò comporta la decorrenza degli interessi in misura più alta rispetto agli interessi legali, sicché la fissazione di un'ulteriore somma di denaro si sostanzierebbe in una misura manifestamente iniqua ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 1 agosto 2024, n. 2804; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 9 ottobre 2023, n. 2942; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 2 febbraio 2023, n. 1867).
Pertanto, considerata l'ampia discrezionalità del Giudice in tale ambito, si ritiene che non sussistano, nel caso in esame, i presupposti per l'accoglimento di tale domanda (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2019, n. 3997).
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione intimata di dare piena ottemperanza ai titoli esecutivi in oggetto;
- dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione;
- respinge la domanda di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge, e al rimborso del contributo unificato se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR LE, Presidente
Valeria Ventura, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | UR LE |
IL SEGRETARIO