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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2324/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18463/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250006316773000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2329/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania avendo ricevuto la notifica, in data 12.07.2025, della cartella di pagamento n. 07120250006316773000 (€ 468,38 - tassa auto 2019) che oppone.
Rappresenta che la cartella impugnata si fonda su debiti erariali oramai prescritti o dei quali il contribuente non era a conoscenza per la mancata notifica dell'avviso di accertamento o di qualsivoglia atto prodromico.
Lamenta quindi la omessa notifica dell' avviso di accertamento, la conseguente prescrizione triennale del diritto alla riscossione e comunque la mancanza di prova della rituale notifica dei titoli.
L'agenzia delle Entrate, costituitasi nei termini, contesta le asserzioni della ricorrente afferma la bontà del proprio operato e la notifica nei termini degli atti di sua competenza;
comunque dichiara di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti i presupposti della tassazione e la mancata notifica degli atti presupposti, stante la propria carenza di legittimazione passiva. Prosegue affermando che sarà la Regione
a dover provare la compiuta notifica dell'atto prodromico e che, comunque, in caso di mancata prova di ciò, richiede di essere tenuta esente dalle spese.
La Regione Campania, costituitasi nei termini contesta le doglianze del ricorrente e deposita documentazione comprovante il perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento nel 2022, come indicato negli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile avendo la costituita resistente provato, con la documentazione depositata, la compiuta notifica nel 2022 di atto utile alla interruzione della prescrizione, rilevando come tale atto non risulti opposto, tanto determina la definitività della debenza, richiesta con la cartella impugnata.
Quanto in atti determina superflua ogni valutazione sulle “capziose” eccezioni del ricorrente.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese del ricorrente, che deve tenere conto delle inveritiere e capziose asserzioni d formulate.
P.Q.M.
Il G.M. della 2^ sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 200,00, in favore di ciascuna parte resistente, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18463/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250006316773000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2329/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania avendo ricevuto la notifica, in data 12.07.2025, della cartella di pagamento n. 07120250006316773000 (€ 468,38 - tassa auto 2019) che oppone.
Rappresenta che la cartella impugnata si fonda su debiti erariali oramai prescritti o dei quali il contribuente non era a conoscenza per la mancata notifica dell'avviso di accertamento o di qualsivoglia atto prodromico.
Lamenta quindi la omessa notifica dell' avviso di accertamento, la conseguente prescrizione triennale del diritto alla riscossione e comunque la mancanza di prova della rituale notifica dei titoli.
L'agenzia delle Entrate, costituitasi nei termini, contesta le asserzioni della ricorrente afferma la bontà del proprio operato e la notifica nei termini degli atti di sua competenza;
comunque dichiara di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti i presupposti della tassazione e la mancata notifica degli atti presupposti, stante la propria carenza di legittimazione passiva. Prosegue affermando che sarà la Regione
a dover provare la compiuta notifica dell'atto prodromico e che, comunque, in caso di mancata prova di ciò, richiede di essere tenuta esente dalle spese.
La Regione Campania, costituitasi nei termini contesta le doglianze del ricorrente e deposita documentazione comprovante il perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento nel 2022, come indicato negli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile avendo la costituita resistente provato, con la documentazione depositata, la compiuta notifica nel 2022 di atto utile alla interruzione della prescrizione, rilevando come tale atto non risulti opposto, tanto determina la definitività della debenza, richiesta con la cartella impugnata.
Quanto in atti determina superflua ogni valutazione sulle “capziose” eccezioni del ricorrente.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese del ricorrente, che deve tenere conto delle inveritiere e capziose asserzioni d formulate.
P.Q.M.
Il G.M. della 2^ sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 200,00, in favore di ciascuna parte resistente, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.