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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8887 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9016 R.G. per l'anno 2025 vertente TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso dall'avv. Maria Rosa Bellezza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ercolano (NA), Via Alessandro Rossi n.42;
-ricorrente E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP 37875/7313); Persona_1
- resistente - Oggetto: indennità di malattia a marittimo FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 9.04.2025 il ricorrente ha adito il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo;
- di essere un marittimo 14.03.2023 arruolato in data 14.3.2023 con regolare contratto di imbarco sulla MN Cruise Bonaria Barcelona Armatore Grimaldi Group Compagnia di Navigazione, sbarcato in data 12.06.2023;
-di lamentare in data 16.06.2023 una persistente lombalgia acuta, nonché sciatalgia e cervicobrachialgia per la quale patologia è stato preso in cura dal SSN;
-di aver inviato telematicamente all' la documentazione medica;
CP_1
-di aver terminato la malattia in data 10.01.2024;
-di aver presentato domanda per l'indennità in data 16.06.2023;
- di essere stato regolarmente pagato fino al 7.11.2023, con improvvisa interruzione dei pagamenti, nonostante la malattia fosse ancora in corso.
- di aver ricevuto, in data 8.02.2024, comunicazione, in cui lo si avvertiva che “i certificati dal 07.11.2023 al 10.01.2024 non sono indennizzabili in quanto a un giudizio medico legale la prognosi è stata ritenuta inappropriata in rapporto alla natura e/o entità della patologia non emergendo dall'analisi della certificazione prodotta elementi diretti e/o indiretti, giustificativi di tale decorso di malattia”.
- di aver presentato ricorso al Comitato Provinciale, rimasto però senza esito.
1 Richiamata la giurisprudenza di legittimità e di merito, ha concluso affinchè venisse accertata e dichiarata: a) l'illegittimità del provvedimento impugnato che nega l'erogazione dell'indennità di malattia per il periodo dal 07.11.2023 al 10.01.2024; b) la validità dei certificati medici presentati dal 07.11.2023 al 10.01.2024 ; c) il diritto alla corresponsione dell'indennità di inabilità temporanea assoluta per malattia complementare nei termini della corresponsione di una indennità giornaliera pari al 75% della retribuzione media giornaliera dei 30 giorni precedenti allo sbarco per il periodo residuo dal 07.11.2023 al 10.01.2024 e per l'effetto venisse condannato l' alla corresponsione della somma CP_1 per inabilità temporanea assoluta per malattia, somma da calcolarsi a mezzo di CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione dal diritto al soddisfo, spese vinte da distrarsi. Incardinatasi la lite, l' ha precisato che all'esito di una nuova CP_1 valutazione di congruità del Centro Medico Legale, si è ritenuto di dover riconoscere l'ulteriore periodo di malattia complementare rivendicato dal ricorrente (dal 7.11.2023 al 13.01.2024) sulla base della certificazione medica trasmessa, evidenziando che si è dunque proceduto alla liquidazione dell'indennità di malattia in riferimento al suddetto periodo. Pertanto, ha concluso chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Sussiste, infatti, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere: nelle more del giudizio, parte resistente ha provveduto a liquidare le somme oggetto di causa. Tale circostanza, confermata da parte ricorrente nelle note del 17.11.2025, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. In particolare, come affermato dal ricorrente nelle note di trattazione scritta del 17.11.2025, l' ha provveduto al pagamento della CP_1 prestazione richiesta in data 22.10.2025. Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale. Nel caso di specie, dal momento che il ricorso è stato depositato in data 9.04.2025, mentre il pagamento è stato effettuato dall' con valuta CP_1 all'8/9.9.2025 , ben prima dell'udienza di discussione sicchè si stima equa la compensazione per metà delle spese di lite mentre l'altra metà liquidata come in dispositivo cede a carico di parte resistente con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali in ragione della CP_1 metà che liquida in € 550,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15
2 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione restando compensata l'altra metà. Si comunichi. Napoli, 2.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Alessandra Santulli
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, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Parte_1 ricorso dall'avv. Maria Rosa Bellezza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ercolano (NA), Via Alessandro Rossi n.42;
-ricorrente E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP 37875/7313); Persona_1
- resistente - Oggetto: indennità di malattia a marittimo FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 9.04.2025 il ricorrente ha adito il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo;
- di essere un marittimo 14.03.2023 arruolato in data 14.3.2023 con regolare contratto di imbarco sulla MN Cruise Bonaria Barcelona Armatore Grimaldi Group Compagnia di Navigazione, sbarcato in data 12.06.2023;
-di lamentare in data 16.06.2023 una persistente lombalgia acuta, nonché sciatalgia e cervicobrachialgia per la quale patologia è stato preso in cura dal SSN;
-di aver inviato telematicamente all' la documentazione medica;
CP_1
-di aver terminato la malattia in data 10.01.2024;
-di aver presentato domanda per l'indennità in data 16.06.2023;
- di essere stato regolarmente pagato fino al 7.11.2023, con improvvisa interruzione dei pagamenti, nonostante la malattia fosse ancora in corso.
- di aver ricevuto, in data 8.02.2024, comunicazione, in cui lo si avvertiva che “i certificati dal 07.11.2023 al 10.01.2024 non sono indennizzabili in quanto a un giudizio medico legale la prognosi è stata ritenuta inappropriata in rapporto alla natura e/o entità della patologia non emergendo dall'analisi della certificazione prodotta elementi diretti e/o indiretti, giustificativi di tale decorso di malattia”.
- di aver presentato ricorso al Comitato Provinciale, rimasto però senza esito.
1 Richiamata la giurisprudenza di legittimità e di merito, ha concluso affinchè venisse accertata e dichiarata: a) l'illegittimità del provvedimento impugnato che nega l'erogazione dell'indennità di malattia per il periodo dal 07.11.2023 al 10.01.2024; b) la validità dei certificati medici presentati dal 07.11.2023 al 10.01.2024 ; c) il diritto alla corresponsione dell'indennità di inabilità temporanea assoluta per malattia complementare nei termini della corresponsione di una indennità giornaliera pari al 75% della retribuzione media giornaliera dei 30 giorni precedenti allo sbarco per il periodo residuo dal 07.11.2023 al 10.01.2024 e per l'effetto venisse condannato l' alla corresponsione della somma CP_1 per inabilità temporanea assoluta per malattia, somma da calcolarsi a mezzo di CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione dal diritto al soddisfo, spese vinte da distrarsi. Incardinatasi la lite, l' ha precisato che all'esito di una nuova CP_1 valutazione di congruità del Centro Medico Legale, si è ritenuto di dover riconoscere l'ulteriore periodo di malattia complementare rivendicato dal ricorrente (dal 7.11.2023 al 13.01.2024) sulla base della certificazione medica trasmessa, evidenziando che si è dunque proceduto alla liquidazione dell'indennità di malattia in riferimento al suddetto periodo. Pertanto, ha concluso chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Sussiste, infatti, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere: nelle more del giudizio, parte resistente ha provveduto a liquidare le somme oggetto di causa. Tale circostanza, confermata da parte ricorrente nelle note del 17.11.2025, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. In particolare, come affermato dal ricorrente nelle note di trattazione scritta del 17.11.2025, l' ha provveduto al pagamento della CP_1 prestazione richiesta in data 22.10.2025. Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale. Nel caso di specie, dal momento che il ricorso è stato depositato in data 9.04.2025, mentre il pagamento è stato effettuato dall' con valuta CP_1 all'8/9.9.2025 , ben prima dell'udienza di discussione sicchè si stima equa la compensazione per metà delle spese di lite mentre l'altra metà liquidata come in dispositivo cede a carico di parte resistente con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese processuali in ragione della CP_1 metà che liquida in € 550,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15
2 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione restando compensata l'altra metà. Si comunichi. Napoli, 2.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Alessandra Santulli
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