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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 24/07/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1254/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. Vittorio Cobianchi Bellisari, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1254/2021, tra le seguenti parti:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 liquidatore e legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Roberto Cicerone, giusta procura in atti;
- terza pignorata opponente
(P.IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1 liquidatore legale rappresentante p.t.;
- debitrice esecutata contumace
C.F. ), in persona del curatore p.t., Controparte_4 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Sarcinelli, giusta procura in atti;
- creditrice procedente opposta
AGNESE SARCINELLI (C.F. ), rappresentata e difesa da sé C.F._1 medesima;
- creditrice intervenuta
Oggetto: fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi n. 346/2018 R.G.E.M.
Conclusioni Come da verbale di udienza del 25/09/2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione ex art. 618 c.p.c. del 27/12/2021 Controparte_1 ha convenuto in giudizio e , Controparte_4 Controparte_3 introducendo la fase di merito relativa all'opposizione agli atti esecutivi (n. 346/2018 R.G.E.M.) definita con ordinanza del 28/10/2021, chiedendo l'annullamento e/o la revoca delle ordinanze del 28/09/2020 e dell'ordinanza del 28/10/2021.
A fondamento della domanda ha dedotto che:
- in data 18/11/2005 hanno sottoscritto un contratto Controparte_1 Controparte_3
d'appalto per la realizzazione in Isernia, alla SS 85 Venafrana, località Piana San Vito, di un capannone industriale da adibire ad officina meccanica e rivendita di auto, per un totale di € 1.800.000,00;
- in data 30/11/2005 a stipulato un contratto di locazione finanziaria Controparte_1 con BNP Paribas Lease Group S.p.A. mediante il quale la società di leasing avrebbe acquistato la proprietà del terreno, finanziando l'opera realizzata da e CP_3 concedendo a ultimata l'opera, l'utilizzo della stessa previo pagamento Controparte_1 di un canone mensile;
- in data 28/04/2008 ha dichiarato di essere debitrice di Controparte_1 CP_3 per € 150.000,00;
[...]
- nel secondo semestre del 2008, ultimati i lavori, ha estinto il proprio Controparte_1 debito nei confronti di la quale, in data 13/11/2008, ha rilasciato quietanza Controparte_3 liberatoria in calce alla fattura n. 23/2008; - nel settembre 2018 ha notificato a in qualità Controparte_4 Controparte_1 di debitore di atto di pignoramento presso terzi, iscritto al n. di R.G. Controparte_3
346/2018;
- con pec del 27/03/2019 ha reso dichiarazione negativa ex art. 547 Controparte_1
c.p.c., anche in virtù della sentenza n. 411/2017 con la quale il Tribunale di Isernia ha revocato due decreti ingiuntivi ottenuti da nei suoi confronti;
CP_3
- ha contestato la suddetta dichiarazione ed ha introdotto la fase Controparte_4 incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo, all'esito della quale, il G.E., con due contestuali ordinanze del 28/09/2020, ha accertato l'esistenza del credito della
[...]
, debitore esecutato, nei confronti di Controparte_3 Controparte_1
, terzo pignorato, per un importo di € 150.000,00; ha assegnato al creditore
[...] procedente la somma di € 132.549,25 e al creditore intervenuto, Controparte_4 avv. Agnese Sarcinelli, la somma di € 15.260,90; ha ordinato al terzo pignorato il pagamento delle somme a e all'avv. Agnese Sarcinelli;
Controparte_4
- con ricorso ex art. 617 c.p.c. del 19/10/2020 ha proposto Controparte_1 opposizione (n. 346/2018 R.G.E.M.) avverso le suddette ordinanze chiedendone – previa sospensione dell'esecutività – la revoca per intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento;
- con ordinanza del 28/10/2021, comunicata il 29/10/2021, il G.E. ha: 1) rigettato l'istanza di sospensione dell'ordinanza pronunciata il 28/09/2020 a conclusione della fase endoesecutiva ex art. 549 c.p.c. (n. 346/2018 R.G.E.); 2) ha rigettato l'istanza di sospensione dell'ordinanza di assegnazione del 28/09/2020 conclusiva della procedura esecutiva n. 346/2014 R.G.E.; 3) ha concesso il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24/03/2022 si sono costituite in giudizio Agnese Sarcinelli e contestando le avverse pretese e CP_4 CP_4 chiedendone il rigetto. In particolare, hanno eccepito l'inammissibilità della documentazione prodotta da parte opponente in quanto tardiva e irrilevante per i motivi che seguono.
Nel giudizio incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo, Controparte_4 ha dato prova dell'esistenza del credito, producendo la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del 28/04/2008 resa da (“la società ha lavori in corso per la Controparte_1 Controparte_3 realizzazione completamento di un capannone industriale sito lungo la strada S.S. 85 Venafrana e che, ad oggi, la società deve corrispondere alla società per detti lavori, Controparte_5 Controparte_3
l'importo di € 150.000,00”); l'odierna opponente, invece, non ha fornito alcuna prova dell'estinzione della propria obbligazione;
solo nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. la ha prodotto copia della Controparte_1 fattura n. 23/2008 del 13/11/2008 dell'importo di € 257.913,98 emessa da la CP_3 quale è priva di valore legale e probatorio, in quanto trattasi di una scrittura privata non autenticata nelle sottoscrizioni e non dotata di data certa.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 27/06/2022, l'avv. Cicerone ha rilevato che in data 15/06/2021 è stata cancellata d'ufficio dal Controparte_1 registro delle imprese per mancata presentazione per oltre tre anni consecutivi del bilancio annuale e, per l'effetto, ha chiesto l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c.
Con nota del 26/04/2023, reiterata il 22/09/2023, la parte opponente ha chiesto la declaratoria di estinzione del presente giudizio, stante la cancellazione dal registro delle imprese di . Controparte_1
Senza necessità di attività istruttorie, stante la natura documentale della controversia e l'assenza di richieste in tal senso delle parti, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17/10/2024.
OSSERVA
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per difetto della capacità processuale della società opponente.
Ed invero, dalla documentazione prodotta dal difensore della società opponente risulta chiaramente (cfr. visura allegata all'istanza depositata il 26/04/2023) che la CP_1
è stata cancellata dal registro delle imprese in data 15/06/2021, e, Controparte_1 pertanto, anteriormente alla proposizione dell'atto introduttivo del presente giudizio avvenuta con atto di citazione notificato il 27/12/2021.
Tale rilievo impedisce al giudice di statuire nel merito, sussistendo, in via preliminare, il dovere di accertare la legittimazione processuale delle parti ed evidenziato che il difetto di capacità processuale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo attraverso l'esame diretto degli atti, in quanto concernente la regolare costituzione del rapporto processuale (Cass. n. 28662/2008, 22783/2008, 135550/2003).
Al riguardo, deve ritenersi quale ormai pacifica conseguenza del consolidato orientamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. SS.UU. 4060/10; 4061/10; 4062/10 seguita da Cass. SS.UU. n. 6070 del 12.03.2013) che in tema di società di capitali, a seguito della modifica apportata all'art. 2495 comma 2 c.c. dall'entrata in vigore dell'art. 4 d.lgs. n. 6 del 17.01.2003, la cancellazione dal registro delle imprese ha acquistato efficacia costitutiva, di talché si determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo. A decorrere dal 1.1.2004, per effetto delle modifiche legislative apportate all'art. 2495 c.c., la cancellazione delle società di capitali determina l'immediata estinzione della società con conseguente venir meno della sua capacità processuale, di tal ché se l'evento avviene durante la pendenza di un giudizio nei confronti della società poi cancellata, si verifica un evento interruttivo del giudizio, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., mentre, ove l'azione sia stata proposta successivamente all'evento estintivo, il giudice dovrà rilevare, anche d'ufficio (trattandosi di un presupposto processuale di validità o procedibilità del processo), il difetto della capacità processuale della parte evocata in giudizio, con conseguente pronuncia in rito, non potendo il processo condurre ad alcuna pronuncia sul merito della pretesa.
La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e, quindi, la cessazione della sua capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità e comporta, in quest'ultimo caso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21188 del 08/10/2014).
Conseguentemente una società cancellata, perché estinta, è priva della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio e, pertanto, non può intraprendere o subire utilmente alcuna azione giudiziaria, né tantomeno può avanzare pretese o essere utilmente diffidata in via stragiudiziale.
Sul piano processuale, dunque, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio.
Nel caso in esame, come già si è evidenziato, l'opposizione è stata proposta da un soggetto inesistente perché estinto.
Invero, la cancellazione sia della società di capitali che di quelle di persone dal registro delle imprese, determina, in conseguenza della pubblicità legale ritualmente coltivata, l'estinzione della società con conseguente venir meno della soggettività e della capacità giuridica.
Ciò comporta che la compagine societaria, dalla cancellazione dal registro delle imprese, non è più soggetto di diritto e manca quindi di legittimazione a proporre azioni giudiziarie o a resistere alle medesime, perché persona giuridica ormai estinta.
Poiché una società non più esistente, in quanto cancellata dal registro delle imprese, non può validamente intraprendere una causa, né esservi convenuta, la domanda proposta dalla
, cancellata dal registro delle imprese in data anteriore Controparte_1 all'instaurazione del presente giudizio, deve essere dichiarata inammissibile e tale considerazione assume carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la pronuncia in punto di spese, la quale non può essere emessa nei confronti di un soggetto inesistente.
Nel caso di specie, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione della peculiarità della controversia.
In particolare, sebbene la procura alle liti sia stata conferita dal liquidatore della prima dell'estinzione della società ed il giudizio sia stato introdotto Controparte_1 successivamente a tale evento, non emergono circostanze da cui si possa dedurre che l'avvocato che ha sottoscritto l'atto introduttivo avesse consapevolezza di tale circostanza. Il difensore, infatti, non appena venuto a conoscenza dell'estinzione, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 27/06/2022, ha chiesto l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
Inoltre, la questione relativa alla regolamentazione delle spese di lite in caso di inammissibilità del ricorso - e in particolare l'individuazione del soggetto responsabile tra il difensore e il rappresentante che ha conferito la procura - è stata oggetto di rimessione alle Sezioni Unite, le quali, con sentenza n. 29812 del 19/11/2024, pur dichiarandola assorbita, ne hanno riconosciuto la complessità e il rilievo, confermando l'incertezza interpretativa sulla disciplina applicabile.
Alla luce di tali circostanze si ritiene equo disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione.
Spese compensate.
Isernia, 23/7/2025
Il giudice
Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. Vittorio Cobianchi Bellisari, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1254/2021, tra le seguenti parti:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 liquidatore e legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Roberto Cicerone, giusta procura in atti;
- terza pignorata opponente
(P.IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1 liquidatore legale rappresentante p.t.;
- debitrice esecutata contumace
C.F. ), in persona del curatore p.t., Controparte_4 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Sarcinelli, giusta procura in atti;
- creditrice procedente opposta
AGNESE SARCINELLI (C.F. ), rappresentata e difesa da sé C.F._1 medesima;
- creditrice intervenuta
Oggetto: fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi n. 346/2018 R.G.E.M.
Conclusioni Come da verbale di udienza del 25/09/2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione ex art. 618 c.p.c. del 27/12/2021 Controparte_1 ha convenuto in giudizio e , Controparte_4 Controparte_3 introducendo la fase di merito relativa all'opposizione agli atti esecutivi (n. 346/2018 R.G.E.M.) definita con ordinanza del 28/10/2021, chiedendo l'annullamento e/o la revoca delle ordinanze del 28/09/2020 e dell'ordinanza del 28/10/2021.
A fondamento della domanda ha dedotto che:
- in data 18/11/2005 hanno sottoscritto un contratto Controparte_1 Controparte_3
d'appalto per la realizzazione in Isernia, alla SS 85 Venafrana, località Piana San Vito, di un capannone industriale da adibire ad officina meccanica e rivendita di auto, per un totale di € 1.800.000,00;
- in data 30/11/2005 a stipulato un contratto di locazione finanziaria Controparte_1 con BNP Paribas Lease Group S.p.A. mediante il quale la società di leasing avrebbe acquistato la proprietà del terreno, finanziando l'opera realizzata da e CP_3 concedendo a ultimata l'opera, l'utilizzo della stessa previo pagamento Controparte_1 di un canone mensile;
- in data 28/04/2008 ha dichiarato di essere debitrice di Controparte_1 CP_3 per € 150.000,00;
[...]
- nel secondo semestre del 2008, ultimati i lavori, ha estinto il proprio Controparte_1 debito nei confronti di la quale, in data 13/11/2008, ha rilasciato quietanza Controparte_3 liberatoria in calce alla fattura n. 23/2008; - nel settembre 2018 ha notificato a in qualità Controparte_4 Controparte_1 di debitore di atto di pignoramento presso terzi, iscritto al n. di R.G. Controparte_3
346/2018;
- con pec del 27/03/2019 ha reso dichiarazione negativa ex art. 547 Controparte_1
c.p.c., anche in virtù della sentenza n. 411/2017 con la quale il Tribunale di Isernia ha revocato due decreti ingiuntivi ottenuti da nei suoi confronti;
CP_3
- ha contestato la suddetta dichiarazione ed ha introdotto la fase Controparte_4 incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo, all'esito della quale, il G.E., con due contestuali ordinanze del 28/09/2020, ha accertato l'esistenza del credito della
[...]
, debitore esecutato, nei confronti di Controparte_3 Controparte_1
, terzo pignorato, per un importo di € 150.000,00; ha assegnato al creditore
[...] procedente la somma di € 132.549,25 e al creditore intervenuto, Controparte_4 avv. Agnese Sarcinelli, la somma di € 15.260,90; ha ordinato al terzo pignorato il pagamento delle somme a e all'avv. Agnese Sarcinelli;
Controparte_4
- con ricorso ex art. 617 c.p.c. del 19/10/2020 ha proposto Controparte_1 opposizione (n. 346/2018 R.G.E.M.) avverso le suddette ordinanze chiedendone – previa sospensione dell'esecutività – la revoca per intervenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento;
- con ordinanza del 28/10/2021, comunicata il 29/10/2021, il G.E. ha: 1) rigettato l'istanza di sospensione dell'ordinanza pronunciata il 28/09/2020 a conclusione della fase endoesecutiva ex art. 549 c.p.c. (n. 346/2018 R.G.E.); 2) ha rigettato l'istanza di sospensione dell'ordinanza di assegnazione del 28/09/2020 conclusiva della procedura esecutiva n. 346/2014 R.G.E.; 3) ha concesso il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24/03/2022 si sono costituite in giudizio Agnese Sarcinelli e contestando le avverse pretese e CP_4 CP_4 chiedendone il rigetto. In particolare, hanno eccepito l'inammissibilità della documentazione prodotta da parte opponente in quanto tardiva e irrilevante per i motivi che seguono.
Nel giudizio incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo, Controparte_4 ha dato prova dell'esistenza del credito, producendo la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del 28/04/2008 resa da (“la società ha lavori in corso per la Controparte_1 Controparte_3 realizzazione completamento di un capannone industriale sito lungo la strada S.S. 85 Venafrana e che, ad oggi, la società deve corrispondere alla società per detti lavori, Controparte_5 Controparte_3
l'importo di € 150.000,00”); l'odierna opponente, invece, non ha fornito alcuna prova dell'estinzione della propria obbligazione;
solo nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. la ha prodotto copia della Controparte_1 fattura n. 23/2008 del 13/11/2008 dell'importo di € 257.913,98 emessa da la CP_3 quale è priva di valore legale e probatorio, in quanto trattasi di una scrittura privata non autenticata nelle sottoscrizioni e non dotata di data certa.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 27/06/2022, l'avv. Cicerone ha rilevato che in data 15/06/2021 è stata cancellata d'ufficio dal Controparte_1 registro delle imprese per mancata presentazione per oltre tre anni consecutivi del bilancio annuale e, per l'effetto, ha chiesto l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c.
Con nota del 26/04/2023, reiterata il 22/09/2023, la parte opponente ha chiesto la declaratoria di estinzione del presente giudizio, stante la cancellazione dal registro delle imprese di . Controparte_1
Senza necessità di attività istruttorie, stante la natura documentale della controversia e l'assenza di richieste in tal senso delle parti, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17/10/2024.
OSSERVA
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per difetto della capacità processuale della società opponente.
Ed invero, dalla documentazione prodotta dal difensore della società opponente risulta chiaramente (cfr. visura allegata all'istanza depositata il 26/04/2023) che la CP_1
è stata cancellata dal registro delle imprese in data 15/06/2021, e, Controparte_1 pertanto, anteriormente alla proposizione dell'atto introduttivo del presente giudizio avvenuta con atto di citazione notificato il 27/12/2021.
Tale rilievo impedisce al giudice di statuire nel merito, sussistendo, in via preliminare, il dovere di accertare la legittimazione processuale delle parti ed evidenziato che il difetto di capacità processuale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo attraverso l'esame diretto degli atti, in quanto concernente la regolare costituzione del rapporto processuale (Cass. n. 28662/2008, 22783/2008, 135550/2003).
Al riguardo, deve ritenersi quale ormai pacifica conseguenza del consolidato orientamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. SS.UU. 4060/10; 4061/10; 4062/10 seguita da Cass. SS.UU. n. 6070 del 12.03.2013) che in tema di società di capitali, a seguito della modifica apportata all'art. 2495 comma 2 c.c. dall'entrata in vigore dell'art. 4 d.lgs. n. 6 del 17.01.2003, la cancellazione dal registro delle imprese ha acquistato efficacia costitutiva, di talché si determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo. A decorrere dal 1.1.2004, per effetto delle modifiche legislative apportate all'art. 2495 c.c., la cancellazione delle società di capitali determina l'immediata estinzione della società con conseguente venir meno della sua capacità processuale, di tal ché se l'evento avviene durante la pendenza di un giudizio nei confronti della società poi cancellata, si verifica un evento interruttivo del giudizio, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., mentre, ove l'azione sia stata proposta successivamente all'evento estintivo, il giudice dovrà rilevare, anche d'ufficio (trattandosi di un presupposto processuale di validità o procedibilità del processo), il difetto della capacità processuale della parte evocata in giudizio, con conseguente pronuncia in rito, non potendo il processo condurre ad alcuna pronuncia sul merito della pretesa.
La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e, quindi, la cessazione della sua capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità e comporta, in quest'ultimo caso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21188 del 08/10/2014).
Conseguentemente una società cancellata, perché estinta, è priva della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio e, pertanto, non può intraprendere o subire utilmente alcuna azione giudiziaria, né tantomeno può avanzare pretese o essere utilmente diffidata in via stragiudiziale.
Sul piano processuale, dunque, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio.
Nel caso in esame, come già si è evidenziato, l'opposizione è stata proposta da un soggetto inesistente perché estinto.
Invero, la cancellazione sia della società di capitali che di quelle di persone dal registro delle imprese, determina, in conseguenza della pubblicità legale ritualmente coltivata, l'estinzione della società con conseguente venir meno della soggettività e della capacità giuridica.
Ciò comporta che la compagine societaria, dalla cancellazione dal registro delle imprese, non è più soggetto di diritto e manca quindi di legittimazione a proporre azioni giudiziarie o a resistere alle medesime, perché persona giuridica ormai estinta.
Poiché una società non più esistente, in quanto cancellata dal registro delle imprese, non può validamente intraprendere una causa, né esservi convenuta, la domanda proposta dalla
, cancellata dal registro delle imprese in data anteriore Controparte_1 all'instaurazione del presente giudizio, deve essere dichiarata inammissibile e tale considerazione assume carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la pronuncia in punto di spese, la quale non può essere emessa nei confronti di un soggetto inesistente.
Nel caso di specie, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione della peculiarità della controversia.
In particolare, sebbene la procura alle liti sia stata conferita dal liquidatore della prima dell'estinzione della società ed il giudizio sia stato introdotto Controparte_1 successivamente a tale evento, non emergono circostanze da cui si possa dedurre che l'avvocato che ha sottoscritto l'atto introduttivo avesse consapevolezza di tale circostanza. Il difensore, infatti, non appena venuto a conoscenza dell'estinzione, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 27/06/2022, ha chiesto l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
Inoltre, la questione relativa alla regolamentazione delle spese di lite in caso di inammissibilità del ricorso - e in particolare l'individuazione del soggetto responsabile tra il difensore e il rappresentante che ha conferito la procura - è stata oggetto di rimessione alle Sezioni Unite, le quali, con sentenza n. 29812 del 19/11/2024, pur dichiarandola assorbita, ne hanno riconosciuto la complessità e il rilievo, confermando l'incertezza interpretativa sulla disciplina applicabile.
Alla luce di tali circostanze si ritiene equo disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione.
Spese compensate.
Isernia, 23/7/2025
Il giudice
Vittorio Cobianchi Bellisari